CA
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/02/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
in persona dei magistrati:
Dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani - Consigliera
Dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1105 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra con sede in Villa Rosa di Parte_1
RO (TE), in persona del suo legale rappresentante pro- tempore rappresentata e difesa dagli Parte_2
Avv.ti Vittorio Sabatini e Lorenzo Sabatini come da procura in calce all'atto di citazione in appello
- appellante
E
, con sede in Grottammare, RO
e RO RO CP_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Rita Virgili del Foro di Fermo come da delega rilasciata per il giudizio di primo grado,
- appellati
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1048 del
Tribunale Ordinario di Teramo pubblicata in data 24/10/2022 in materia di pagamento somma di denaro
Conclusioni dell'appellante
“Piaccia alla giustizia della Corte adita, contrariis reiectis:
1) Respingere l'opposizione proposta dalla società
[...]
nonché dai singoli soci RO CP_1
, , e confermare il
[...] RO CP_2 decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte.-
2) Condannare gli opponenti al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite, di I° e 2° grado sostenute dalla società
[...]
nonché di una somma equitativamente Parte_1 determinata per responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ..- ”
Conclusioni degli appellati
“Voglia, l'Ecc.ma Corte di Appello adita – contrariis reiectis:
- rigettare, in toto, l'appello proposto dalla società
[...]
e, per conseguenza, confermare la Parte_1 sentenza di primo grado n.1048/2022 del Tribunale di Teramo. Con vittoria di spese del grado.”
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 1048 pubblicata il 24/10/2022 il
Tribunale Ordinario di Teramo, in accoglimento dell'opposizione proposta da e, in RO RO proprio, dai suoi soci RO RO
e , revocava il decreto ingiuntivo n. 434/2020 con CP_2 il quale era stato intimato agli opponenti il pagamento a
[...]
(cessionaria del credito di Parte_1 [...]
) della somma di € 43.000,00, oltre ad interessi Controparte_3
e spese della procedura, a titolo di corrispettivo per la fornitura di gasolio ed oli lubrificanti indicate nelle fatture emesse da dal 6/2/2009 al 26/5/2009 e Controparte_3 condannava la società opposta alla integrale rifusione in favore degli opponenti delle spese del giudizio.
1.1. Il Tribunale esponeva che gli opponenti avevano eccepito la prescrizione del credito vantato dalla ricorrente per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ., deducendo che i crediti indicati nelle fatture afferivano ad un contratto di somministrazione, i cui pagamenti dovevano essere effettuati periodicamente ad anno o in termini più brevi.
1.2. Il Tribunale riferiva che si era costituita in giudizio l'opposta contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
1.3. Il Tribunale osservava che l'accordo posto a monte della fornitura periodica di carburante al motopeschereccio della società opponente doveva essere considerato un contratto di somministrazione, in forza del quale si configurano più prestazioni, strutturalmente autonome l'una dall'altra, eseguite periodicamente.
1.3.1. Osservava inoltre che nel caso di specie — in cui la parte opponente non contestava di avere acquistato dal dante causa dell'opposta, cessionaria del credito, il carburante di cui alle fatture azionate né di averlo ricevuto, ma contestava solo l'esigibilità del relativo credito al momento dell'emanazione del decreto ingiuntivo — trovava applicazione la prescrizione breve quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., in quanto il pagamento delle fatture costituiva una prestazione periodica, le fatture venivano emesse con cadenza quasi settimanale e per il loro pagamento, da effettuare con bonifico, non veniva indicata alcuna scadenza, dal che si evinceva che tale pagamento doveva essere effettuato immediatamente, “vista fattura” o “alla consegna”.
2. Con atto di citazione notificato il giorno 14/11/2022 proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza sopra indicata sulla base di due motivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
2.1. Si costituivano in giudizio RO
e RO RO RO chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma CP_2 della sentenza impugnata.
2.2. L'udienza di precisazione delle conclusioni del
4/6/2024 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., e nelle memorie depositate ai sensi della norma citata le parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi.
2.3. Con ordinanza in data 6/6/2024 la causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 n. 4 e 2946 cod. civ. per avere il giudice di primo grado riconosciuto l'applicabilità alla fattispecie in esame della prescrizione quinquennale, decorrente dalle singole forniture, ritenendo che fra le parti fosse intercorso un contratto di somministrazione.
3.1. L'appellante contesta tale ricostruzione, deducendo che non era stato stipulato tra le parti un contratto di somministrazione, che non vi era stata nessuna previsione contrattuale sui termini di consegna e di pagamento delle forniture di carburante al peschereccio RI I di proprietà della società appellata e che dalle fatture emesse non risultava una scadenza pattuita per il pagamento, da effettuarsi a
«ricevimento fattura».
3.2. L'appellante deduce quindi che, mancando ogni convenzione sulla periodicità delle forniture e sulle scadenze dei pagamenti, operava l'ordinaria prescrizione decennale – nella specie interrotta con PEC del 22/09/2015 e con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 15/01/2016 – e non quella quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ.
4. Il motivo è fondato.
4.1. Il giudice di primo grado muove dalla premessa che tra le parti fosse intercorso un contratto di somministrazione, con forniture periodiche di carburante, in termini inferiori ad un anno (forniture effettuate dal 6/2/2009 al 26/5/2009), per il motopeschereccio «m/b RI I SB559» (andato completamente distrutto in un incendio in data 29 maggio 2009, «tre giorni dopo l'ultima fornitura», come si legge nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo) ed ha conseguentemente ritenuto applicabile, con decorrenza dalle singole fatture prodotte, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 cod. civ., con conseguente maturazione della prescrizione breve prima dell'invio della PEC di messa in mora.
4.2. Mancano tuttavia elementi a sostegno di tale premessa.
4.2.1. Il Tribunale ha fondato la sua ricostruzione unicamente sulla frequenza quasi settimanale delle forniture e sulla circostanza che non era indicata una scadenza per il pagamento, dal che si evinceva che le fatture dovevano essere pagate a “vista fattura” o “alla consegna”». 4.3. Manca la prova che le singole forniture fossero tra loro legate dal nesso di obbligatorietà che distingue il contratto di somministrazione da una serie di vendite autonome e distinte.
4.3.1. Era onere degli appellati dimostrare l'esistenza e il contenuto dell'evocato contratto di somministrazione, ma essi non hanno neppure allegato quando tale contratto fosse stato stipulato e quali fossero gli accordi intercorsi fra le parti.
4.3.2. Gli appellati desumono l'esistenza di un contratto di somministrazione, ai sensi dell'art. 1559 cod. civ., in base ad elementi privi di efficacia probatoria al riguardo. In particolare, vengono dedotti i seguenti fatti: a) le forniture venivano erogate con cadenza «quasi settimanale», come rilevato anche dal Tribunale e come risultava dalle fatture;
b) i relativi pagamenti dovevano essere effettuati in termini brevi, cioè alla consegna della merce o “a vista fattura”; c) il rilievo economico e la durata temporale delle forniture costituirebbero un indizio della sussistenza di un contratto, «quantomeno verbale», di somministrazione;
d) il contratto di somministrazione di cose
(nella specie, di carburante) è a forma libera, non essendo richiesta forma scritta ad substantiam né ad probationem.
4.3.3. Le circostanze di cui ai punti sub a) e b) non provano in alcun modo la tesi degli appellati: l'abitualità e la frequenza non valgono di per sé a dimostrare che separati contratti di vendita siano necessariamente inseriti in un contratto unitario di somministrazione. Si pensi ai comunissimi contratti abituali di compravendita (al minuto o anche all'ingrosso) di alimenti o di carburante (ad esempio per un'automobile privata): per un rapporto di somministrazione occorre un quid pluris, costituito dall'obbligatorietà delle forniture periodiche o continuative erogate dal somministrante, elemento questo che deve essere rigorosamente provato dall'interessato.
Quanto al punto sub c), il rilievo economico e la durata temporale delle forniture dimostrano bensì l'esistenza di relazioni contrattuali (che la sentenza impugnata dà per non contestate), non però la loro inevitabile riconducibilità ad un contratto di somministrazione. Si noti che non è stato neppure dedotto dagli appellati (né, ovviamente, provato) che fra le parti intercorresse un rapporto di fornitura esclusiva, che pure avrebbe potuto costituire un indizio di somministrazione (il motopeschereccio poteva ben rifornirsi di carburante anche altrove, quanto meno nei porti vicini a quello di San Benedetto del Tronto); soprattutto, come detto, non risulta affatto che il fornitore avesse l'obbligo di erogare il carburante al motopeschereccio a scadenze periodiche.
In ordine al punto d), infine, la circostanza che non sia necessaria per il contratto di somministrazione la forma scritta ad substantiam o ad probationem non esonera la parte che ne deduce l'esistenza dall'onere di provarne la stipula ed il relativo contenuto. Si ricordi comunque, ad abundantiam, che la prova per testi del contratto sarebbe stata soggetta ai limiti di valore di cui all'art. 2721 cod. civ.
4.4. Da quanto esposto deriva che, trattandosi (in difetto di prova contraria) di vendite separate, non inserite in un rapporto di somministrazione, il termine prescrizionale è decennale e decorre dalle singole scadenze di pagamento, desumibili dalle fatture (sia l'appellante che gli appellati fanno riferimento al “ricevimento fattura” o alla “vista fattura”).
4.4.1. Le fatture recano date dal 6/2/2009 al 26/5/2009 e gli stessi odierni appellati hanno affermato, nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, che l'«ultima fornitura» era stata effettuata il 26/5/2009, cioè «tre giorni prima» del «29 maggio 2009», data in cui era andato distrutto per incendio il motopeschereccio.
4.4.2. Ne consegue la tempestività della richiesta di pagamento culminata nel decreto ingiuntivo opposto, tenuto conto dell'interruzione della prescrizione decennale per effetto della messa in mora della società appellata con PEC del 22/09/2015 e della diffida di pagamento inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 15/01/2016 al sig. , RO prodotte dall'appellante.
5. Con il secondo motivo di gravame Parte_1 deduce che gli appellati avevano espressamente
[...]
“riconosciuto” l'esistenza del loro debito ed il suo ammontare sia con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo
(«pagina 2, rigo 8»), sia con la memoria autorizzata del
31/05/2021 («pag. 1, righi 7-12»).
5.1. Tale deduzione difensiva va intesa come volta a riaffermare la fondatezza della propria pretesa creditoria. La sentenza impugnata ha dato infatti espressamente atto che le forniture ed il corrispettivo richiesto dalla ricorrente non erano stati contestati dagli opponenti, sicché sul punto difetta l'interesse dell'appellante all'impugnazione.
5.2. Gli appellati in ordine a tale motivo di appello deducono la mancanza di prova delle forniture, evidenziando di avere contestato il credito della ricorrente nella prima e nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ.
5.3. Tale deduzione è inammissibile, atteso che il
Tribunale, come detto, ha espressamente affermato che «la parte opponente non contesta il fatto di aver acquistato dal dante causa dell'opposta, cessionaria del credito, il carburante di cui alle fatture azionate né di non averlo ricevuto», sicché ove gli appellati avessero voluto contraddire tale affermazione avrebbero dovuto interporre appello incidentale condizionato avverso la sentenza del Tribunale.
5.4. Per mera completezza di motivazione, può comunque evidenziarsi che: a) la produzione in giudizio delle scritture contabili della società fornitrice (estratto autentico del registro IVA) integra la prova di cui all'art. 2710 cod. civ., in ordine alle fatture per cui è causa e al loro contenuto (cioè alle date, alle forniture, alle quantità di carburante e al prezzo, che, tra l'altro, è in regime di mercato regolato); b) nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo si ammette che le forniture erano state effettuate come da fatture
(il punto è sottolineato anche nel secondo motivo di appello);
c) analoga ammissione degli appellati è contenuta nella memoria autorizzata del 31/05/2021 (anche qui il punto è sottolineato nel secondo motivo di appello); d) la mancanza di prove circa le forniture è stata eccepita dagli odierni appellati con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, cod. proc. civ. in modo contraddittorio e perplesso (vedi le ammissioni sopra accennate); e) gli odierni appellati adducono a giustificazione della loro «incertezza» in ordine alle forniture l'impossibilità di ricostruire la contabilità a causa del decesso dalla loro commercialista, fatto avvenuto però circa sei anni dopo le forniture, e quindi avendo avuto a disposizione un ampio lasso di tempo per esaminare la contabilità fino ad allora esistente;
f) non solo non è stato proposto appello incidentale condizionato della parte della sentenza di primo grado in cui si afferma che sono incontroverse tra le parti sia l'effettuazione delle forniture alle date delle fatture, sia la misura del prezzo in queste ultime indicato, ma nelle conclusioni formulate nel presente grado gli appellati hanno chiesto la conferma della impugnata sentenza. 5.5. Ne consegue che, come già rilevato dal giudice di primo grado, risulta provata l'esecuzione delle forniture oggetto delle fatture azionate in sede monitoria alle date ed al prezzo indicati.
6. Sulla base di quanto esposto l'appello proposto da
[...]
deve essere accolto e, in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, gli appellati devono essere condannati, in solido fra loro, al pagamento all'appellante della somma di euro
43.000,00, con interessi al tasso previsto dal d.lgs. n. 231 del
2002, come richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo, costituendo le prestazioni eseguite in favore della società appellata oggetto di transazioni commerciali, secondo la definizione contenuta nell'art. 2 del decreto legislativo citato, con decorrenza degli interessi dal trentesimo giorno successivo all'ultima delle fatture oggetto di causa, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2002, in conformità alla richiesta della società creditrice.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del
2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per le cause di valore compreso tra 26.000,01 e 52.000,00 euro, esclusi per l'appello i compensi previsti per la fase di trattazione, che non si è svolta.
8. Non appaiono infine sussistenti i presupposti di malafede o colpa grave per la condanna degli appellati ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, in riforma della sentenza impugnata, così provvede: 1) condanna RO RO
e in RO RO CP_2 solido fra loro, al pagamento a Parte_1 della somma di euro 43.000,00, con interessi al tasso previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002 decorrenti dal 26/6/2009 e sino al saldo;
2) condanna gli appellati, in solido tra loro, a rifondere all'appellante le spese di lite, che liquida per il giudizio di primo grado nell'importo di euro 7.254,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, e per il presente grado di giudizio nell'importo di euro 286,00 per esborsi e di euro 6.946,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
3) rigetta la domanda dell'appellante di condanna degli appellati ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 4/2/2025
La Presidente est.
dr. Nicoletta Orlandi