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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 21/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 362/2022
TRIBUNALE DI SCIACCA
Sezione Civile verbale di discussione con sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.. 362/2022 tra
Avv. CORTESE GIACOMO Parte_1
e
Avv. GAGLIARDI CARLO Controparte_1
Oggi 21/02/2025 alle ore 9,20 innanzi al dott. Anna Sandra Bandini, sono comparsi: per l'avv. CORTESE GIACOMO oggi sostituito dall'avv. Parte_1
GRAFFEO FRANCESCO, per l'avv. GAGLIARDI CARLO oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. ELENA PIAZZA.
L'Avv. Graffeo insiste per il richiamo del CTU al fine di verificare se anche con l'utilizzo corretto della cintura di sicurezza il danno patito dalla sig.ra si sarebbe verificato con le stesse Pt_1
modalità e con la stessa gravità in considerazione delle dimensioni volumetriche dell'abitacolo e della corporatura della sig.ra Infatti appare opinabile l'affermazione in ordine al non Pt_1
corretto utilizzo della cintura di sicurezza in mancanza di qualsivoglia accertamento tecnico condotto sul veicolo. Né il CTU è in possesso di competenze tecniche per giungere alla conclusione del non corretto utilizzo della cintura di sicurezza da parte della IG.ra In Pt_1
subordine in ossequio alla sentenza Cass. 11095/2020 e similari richiamate in note conclusive riconoscendo la sussistenza del nesso causale e la responsabilità concorrente dei conducenti dei mezzi investitori e trasportato, pertanto, rigettate le difese e le eccezioni avverse ci si riporta alle domande deduzioni e argomentazioni di cui all'atto introduttivo e memorie 183 VI comma cpc scritti difensivi e note conclusive ritualmente depositate chiedendone l'accoglimento.
L'avv. Piazza discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi, si oppone al richiamo del
CTU ed insiste per il rigetto della domanda.
Il Giudice
pagina 1 di 11 Alle ore 16,00 si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, riaperto il verbale alle ore
19,00, pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
dott. Anna Sandra Bandini
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra Bandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 362 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 , avente per oggetto: “Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat ” promossa
DA
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo CORTESE C.F._1
attrice contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Carlo GAGLIARDI
convenuta
e contro
nato a [...] il [...] ed ivi residente nel Viale Romagna n.3, C.F, Controparte_2
C.F._2
nata a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Allende n.30, Controparte_3
CodiceFiscale_3
convenuti contumaci
******************
Conclusioni delle parti come da verbale di udienza del 21.2.2025.
- MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha vocato in giudizio la Parte_1 [...]
, e per sentirli condannare al risarcimento dei CP_1 Controparte_2 Controparte_3
danni dalla stessa subiti in conseguenza del sinistro del 25/06/2017.
pagina 3 di 11 Ha esposto che in suddetta data, alle ore 18,30 circa, si trovava a bordo dell'autovettura Peugeot
107 targata EF876AJ, condotta dal IG. , di proprietà della IG.ra Persona_1 CP_3
ed assicurata per la responsabilità civile dalla
[...] Controparte_1
La vettura Peugeot 107 procedeva, mantenendo la destra, sulla carreggiata del detto Viale delle
Palme quando, improvvisamente, l'autovettura Alfa Romeo Giulietta, targata FA6372ZJ, condotta dal IG. , di proprietà della ed assicurata per la Parte_2 Controparte_4
responsabilità civile dalla compagnia polizza n. 00112481917/0000156, CP_5
procedendo in retromarcia da un accesso laterale posto all'altezza del civico 21 di Viale delle
Palme, invadeva repentinamente la carreggiata tamponando violentemente la fiancata posteriore destra della vettura sulla quale viaggiava la sig.ra Pt_1
La IG.ra che viaggiava sul sedile posteriore destro, con le cinture di sicurezza Pt_1 regolarmente allacciate, batteva violentemente il gomito contro l'interno dello sportello, subendo lesioni.
Trasportata presso l'Ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera, veniva riscontrata la "frattura pluriframmentaria della coronoide con dislocazione mediale di frammento osseo. Concomita irregolarità del profilo come da distacco dell'epicondilo laterale. Frattura a carico dell'epifisi distale del radio. Rettilineizzazione della fisiologica lordosi cervicale. Quadro di cervico uncoartrosi.".
Ha descritto tutto il percorso medico necessario per la riabilitazione ed ha riferito che inviata richiesta alla questa dava riscontro negativo, stessa sorte la convenzione di negoziazione CP_1
assistita ed anche il ricorso ex art. 696 bis cpc dichiarato inammissibile.
Ha richiamato gli articoli 141 e segg. del D.lgs n. 209/2005 e l'art. 2043 c.c., e la perizia del proprio CTP al fine di quantificare il danno biologico in misura pari al 9%, nonché una inabilità temporanea assoluta di giorni 30 al 100% e una inabilità temporanea relativa di giorni 40 al 50%, quantificandolo, applicando le tabelle ministeriali di liquidazione del danno relativo alle c.d. lesioni micropermanenti, vigenti al momento del sinistro - anno 2017 -, in € 12.612,36; l'I.T.A. in
€ 1.412,10, l'I.T.R. in € 941,40.
Il danno patrimoniale, consistente nel danno emergente in misura corrispondente agli esborsi sostenuti per le cure resesi necessarie in conseguenza delle lesioni subite, ammonta ad € 2.952,00, oltre al danno morale per le sofferenze e i patimenti che ha subito l'attrice, quantificabile quantomeno in € 4.988,62, corrispondente ad 1/3 del complessivo danno biologico, oltre gli interessi moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla data della domanda giudiziaria.
pagina 4 di 11 Si è costituita la contestando quanto asserito e dedotto e Controparte_6
chiedendo il rigetto della domanda.
1. Sull'an debeatur.
Ha evidenziato la genericità della descrizione dell'accadimento non permette alla scrivente difesa di esercitare in modo proficuo il proprio diritto di difesa, laddove non è nemmeno specificato il punto esatto in cui il sinistro si sarebbe verificato, né risulta chiara la dinamica relativa all'impatto con una vettura in retromarcia, la mancanza di intervento delle Autorità preposte.
Ha richiamato i principi per i quali grava sul danneggiato, compreso il terzo trasportato, l'onere della prova, e l'art. 1227, II comma, c.c., secondo cui “il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
Nel caso specifico la IG.ra fonda la propria pretesa unicamente sull'allegazione di un Pt_1
modulo CAI, sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti ma senza indicazione della dinamica del sinistro, neppure in ordine all'attribuzione delle diverse responsabilità in capo alle parti.
A supporto di quanto dedotto ha prodotto il dossier della scatola nera del veicolo su cui la IG.ra viaggiava quale terzo trasportato che localizza effettivamente la vettura in Viale delle Pt_1
Palme il giorno 25.6.2017 alle ore 18.40 circa ma non rileva nessun crash né evento anomalo, rilevando la valenza probatoria della scatola nera.
Ha riferito che la Compagnia, attivandosi diligentemente in via stragiudiziale, ha provveduto a visionare il veicolo e dallo stato dello stesso, come da foto che si allega (doc. 4) non venivano rilevati urti compatibili con il riferito sinistro ma, soprattutto con le lesioni asseritamente subite dalla IG.ra circostanza di cui veniva edotta controparte, attraverso apposita Pt_1
comunicazione da parte di che la difesa avversaria omette di riferire, così come il CP_1 comportamento della IG.ra l'utilizzo della cintura di sicurezza al momento del sinistro, Pt_1 come implicitamente ammesso da controparte laddove, nell'atto di citazione, riferisce che l'urto sarebbe avvenuto sulla parte destra della vettura su cui la IG.ra viaggiava come terzo Pt_1
trasportato e la stessa avrebbe sbattuto lo stesso gomito destro, essendo piuttosto inverosimile la circostanza, ovvero quella di sbattere contro lo stesso sportello colpito dalla vettura in retromarcia e non, piuttosto, il lato opposto della vettura.
La riferita circostanza dimostra, incontrovertibilmente, il mancato uso dei dispositivi di sicurezza che avrebbero certamente trattenuto il passeggero al sedile.
È pacifico, quindi, che il mancato allacciamento della cintura di sicurezza seppure non pregiudica il diritto al risarcimento del danno del trasportato, ne può condizionare l'ammontare.
Ha anche dettagliatamente contestato il quantum debeatur.
pagina 5 di 11 La causa è stata istruita con produzioni documentali, con l'interrogatorio formale di CP_2
, con l'escussione dei testi , e e
[...] Testimone_1 Parte_2 Controparte_7
consulenza medico-legale, rigettata la richiesta i richiamo all'udienza del 21 febbraio 2025 veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
_________________________________
Preliminarmente si conferma il rigetto del richiamo del CTU rilevando che parte attrice non ha presentato osservazioni alla stessa e ritenendo la perizia esaustiva, e si dà atto che in sede di memoria n.1 parte attrice ha specificato che l'odierna attrice si trovava nel sedile anteriore lato passeggero e non come erroneamente indicato in citazione nel sedile posteriore.
La compagnia convenuta ha contestato l'accadimento storico richiamando l'esito della scatola nera a bordo della stessa autovettura sulla quale viaggiava e la perizia sulla stessa Pt_1 autovettura e l'imputabilità del danno alla stessa attrice che non aveva correttamente utilizzato le cinture di sicurezza.
La causa è stata istruita con la produzione documentale, l'interrogatorio formale di CP_2
, con l'escussione dei testi , e .
[...] Testimone_1 Parte_2 Controparte_7
L'accadimento dell'evento è confermato dall'escussione dei testi ma anche dalla scatola nera e dalle foto allegata.
La scatola ha registrato, come evidenziato, nella memoria n.1 di parte attrice, che la vettura si trovava sul luogo del sinistro, al momento di verificazione dello stesso, e si trovava al pronto soccorso all'ora in cui ivi si è recata (Via Circonvallazione, ore 19,24, Via Brodolini ore 19,25 –
21,05, la documentazione sanitaria versata in atti dimostra (Verbale P.S. 3121) che alle ore 20,21 del medesimo 25.6.17 la IGnora eniva accettata al Pronto Soccorso e presa in carico dalla Pt_1
Dott.ssa Persona_2
La foto del mezzo riporta il punto d'urto e la presenza di danni, risarciti dalla stessa Controparte_6
[...]
La mancata registrazione di crash è certamente dovuta alla mancanza di urto violento.
Con riferimento al quantum debeatur, il consulente medico nominato dal Giudice ha accertato, con valutazione esente da rilievi critici e che si ritiene di condividere, che dal sinistro stradale per cui è causa sono derivati all'attrice: “
Postumi di frattura composta della coronoide con distacco parcellare dell'epicondilo laterale gomito di destra (movimenti di flessione ridotti di 20° rispetto al controlaterale (range di movimento del gomito da 0° a 145°). Movimenti di prona supinazione ridotti di 1/3.
Residua algia in regione posteriore e laterale gomito destro. pagina 6 di 11 Pregressa frattura ben consolidata epifisi distale del radio di destra.
Riferita cervicalgia”
Il CTU, a precisa richiesta, ha valutato il nesso di causa provvedendo a ricostruire la causa del danno, per cui il corpo della periziata, seduta nel sedile anteriore di destra , che a mio parere aveva indossato non correttamente la cintura di sicurezza , seguiva una traiettoria post urto e veniva proiettata in avanti e istintivamente ,“a difesa”, la periziata poggiava con forza la mano destra sul cruscotto; è logico in automatico ripararsi mettendo “le mani avanti” .Quindi la causa esterna ed improvvisa è stata tale da superare i limiti di resistenza dei tessuto osteo mio articolari dell'arto superiore di destra.
Solo cosi, dopo attenta valutazione, si può spiegare “il tipo di frattura che si è verificata a livello del polso(frattura a carico dell'epifisi distale del radio )(frattura indiretta) per il trauma “da difesa” sulla regione thenar della mano sul cruscotto a polso esteso e addotto ed inoltre altra interruzione scheletrica indiretta (frattura della coronoide con dislocazione di frammento e irregolarità del profilo dell'epicondilo laterale) è avvenuta a distanza dal luogo di azione del trauma causata verosimilmente da forza di torsione/ trazione (tipica nella frattura dell'epicondilo laterale ad opera del legamento collaterale dell'epitroclea per sollecitazione in iperestensione del gomito.)
Si è verificata la “classica frattura per trazione”. La trazione esercitata da un tendine messo bruscamente in tensione ha provocato la frattura:
La condotta colposa consistita nel non avere allacciato la cintura di sicurezza in modo corretto o nel mal funzionamento della cintura di sicurezza ha contribuito in misura determinante a provocare il danno.
Senza l'azione di quest'ultimo l'evento non si sarebbe prodotto in modo altamente probabile e razionalmente credibile
Anche se consapevole che le ricostruzioni non sempre descrivono la realtà alla perfezione lo scrivente C.T.U. senza dover scomodare valutazioni empiriche relativamente alla cinematica dei corpi in movimento ritiene plausibile e più probabile che non le su descritte modalità del sinistro.
Altre modalità non hanno benché minimo probatorio che giustifichi o che sia idonea a dimostrare la successione dei fatti.
L'evento lesivo ha causato la frattura della coronoide con distacco parcellare dell'epicondilo laterale gomito di destra e la frattura a carico dell'epifisi distale del radio
Esiste una corrispondenza topografica fra la sede di applicazione del trauma e La sede di produzione e di comparsa degli effetti lesivi. Si è trattato di una lesione da contraccolpo.
pagina 7 di 11 La coronoide è una prominenza ossea situata all'estremità prossimale dell'ulna nella sua superfice anteriore che insieme all'olecrano forma una cavità che si articola con l'estremità distale dell'omero. La frattura del processo coronoideo raramente si presenta isolata ma più comunemente si presenta associata con altre lesioni al gomito come la lesione dell'epicondilo laterale.
Le modalità di produzione, di manifestazione, di evoluzione delle lesioni e le modalità di consolidamento a parere dello scrivente C.T.U. specialista medico legale sono chiare.
Come descritto c'è corrispondenza fra la sede di applicazione e le modalità lesiva della forza traumatica, la modalità di produzione, di manifestazione e di evoluzione della lesione, le caratteristiche specifiche della stessa, la modalità di consolidamento degli esiti. (criterio nodale)
La diagnosi basandosi sui dati clinici e strumentali è certa.
Il criterio della continuità fenomenica è attestato dalle visite specialistiche.
Sussiste compatibilità tra la modalità lesiva come riferita dallo scrivente C.T.U. e le lesioni riportate.
Quanto detto giustifica il criterio dell'idoneità lesiva e esclude altre cause.
GIUDIZIO SULLA STABILIZZAZIONE E SULLA PERMANENZA.
Si può affermare che Il complesso morboso riscontrato è stabilizzato
Le lesioni riscontrate subito dopo il sinistro oggetto di causa sono etiologicamente riconducibili al sinistro medesimo come descritto dal sottoscritto C.T.U..
Non sono stati dichiarati eventi morbosi precedenti degni di nota in sede di visita, dalla periziata.
Per quanto attiene la riferita cervicalgia va detto che già nel maggio del 2017 era presente un quadro di cervico uncoartrosi (vedi referto rx rachide cervicale del 25/06/2017).
Il complesso morboso diagnosticato non è influente sull'elemento socio lavorativo. Nessuna ripercussione specifica da menomazione estetica.
Nessun danno futuro sia nel caso di attualità di lavoro e /o di carriera che di prospettiva di lavoro.
Le attività della vita quotidiana non sono precluse.
Non necessita di terapia continuativa o di presidi protesici.
DURATA DELL'INABILITA
Dalle lesioni per le quali risulti accertato il suddetto nesso eziologico è derivato un periodo di inabilita temporanea parziale della periziata e si indica la durata, tenuto conto della sofferenza soggettiva psico fisica nella scala crescente di intensità elevata-media-medio -lieve e lieve
I. T.P. gg.30 (trenta) al 75%
pagina 8 di 11 I.T.P. gg.10(dieci) al 50%
I.T.P. gg 20(trenta)al 25%
CONCLUSIONI-
Legge 27/2012
Nel caso in esame i criteri relativi alla legge 24\03\2012 n. 27 sono soddisfatti per quanto concerne il danno biologico
La rispondenza ai criteri legislativi sopra descritti è soddisfattala valutazione e l'accertamento del danno sono clinici e strumentali.
Nessun riscontro clinico e medico legale per quanto attiene altri organi ed apparati in quanto non funzionali all'odierno accertamento.
GIUDIZIO VALUTATIVO
Dalle lesioni sono derivati postumi di carattere permanenti. Non si può con certezza scientifica prevedere un'eventuale evoluzione peggiorativa, sempre che la periziata conduca un regime di vita regolare.
Dallo studio attento ed accurato della documentazione sanitaria allegata agli atti, tenuto conto della relazione del C.T. di Parte attrice, dall'analisi del caso e dalla visita medica effettuata, si può formulare il giudizio valutativo.
Gli esiti del trauma sono responsabili di un danno biologico permanente a carico dell'articolazione del gomito di destra e di algie cervicali.,
Prendendo come riferimento le Tabelle delle menomazioni alla integrità psico-fisica comunemente utilizzate per la valutazione del danno biologico permanente, tenuto in considerazione il quadro clinico diagnostico oggi riscontrato, ritengo equo assegnare la percentuale del danno biologico pari al 7%.
DANNO PATRIMONIALE:
Danno emergente: Giudizio sulla congruità delle spese mediche sostenute:
Dopo aver esaminato la documentazione clinica e visitata la parte lesa si afferma che le spese mediche sostenute e documentate sono congrue.,
Lucro cessante: Sarà compito del periziato dimostrare eventuale lucro cessante.
Quanto riferito dal CTU, non esclude la configurabilità di un concorso di colpa tra il conducente e il danneggiato che al momento dell'incidente non indossava le cinture di sicurezza.
La norma che viene a tal fine in rilievo è quella di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. – applicabile nell'area dell'illecito aquiliano in virtù del richiamo operato dall'art. 2056 c.c. – che prevede una pagina 9 di 11 diminuzione del risarcimento secondo la gravità della colpa del danneggiato e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
In base all'indicato disposto normativo, il risarcimento del danno deve essere proporzionalmente ridotto in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima, atteso che il danno che un soggetto arreca a se stesso non può essere posto a carico dell'autore della causa concorrente, sia per il principio che il risarcimento va proporzionato all'entità della colpa di ciascun concorrente, sia per l'esigenza di evitare un indebito arricchimento (Cass. 15 gennaio 2003, n. 484).
Peraltro, in base al consolidato insegnamento della Suprema Corte, la mera violazione di una norma in materia di circolazione stradale da parte del danneggiato non è fonte di per sé di responsabilità civile, ove tale violazione non si ponga come elemento causale rispetto all'evento dannoso (Cass., Sez. III, 19 novembre 2009, n. 24432), sì che il comportamento irregolare del danneggiato può considerarsi concausa dell'evento dannoso solo quando rispetto a quest'ultimo abbia svolto un ruolo di antecedente causale (Cass. 19 novembre 2009, n. 24432; Cass. 2 marzo
2007, n. 4954; Cass. 3 dicembre 2003, n. 18467).
Ne deriva che l'aver omesso di allacciare le cinture di sicurezza è circostanza che può essere invocata ai soli fini di ridurre la misura del risarcimento ove risulti che l'uso del citato presidio avrebbe ridotto o, addirittura, eliminato in radice il danno.
Ciò chiarito, si condivide la valutazione del consulente in merito all'invalidità temporanea assoluta e relativa, e al danno da invalidità permanente.
Con riferimento al danno biologico, pertanto, il Tribunale ritiene che il danno da invalidità permanente subito dall'attrice, tenuto conto dell'età della stessa (59 anni) al momento del sinistro, applicati, ai sensi dell'art. 139 del codice delle assicurazioni, i criteri di cui al D.M. 16 luglio
2024, vada quantificato, nella sua misura già rivalutata, nella somma di € 9.512,31 ed € 951,23 a titolo di danno morale nella misura del 10% e che non occorre ulteriormente personalizzare in difetto di specifiche allegazioni circa le più intense ripercussioni prodottesi nella vita familiare, relazionale o lavorativa e in generale sul fare reddituale del danneggiato.
Vanno inoltre riconosciute all'attrice, nella misura già rivalutata, € 1.242,90 per inabilità temporanea relativa al 75%, € 276,20 per inabilità temporanea relativa al 50%, ed € 276,00 per inabilità temporanea relativa al 25% per un totale di € 1.795,30.
Pertanto, per i danni fisici bisogna riconoscere ad la complessiva somma Parte_3 di € 12.258,84, da liquidarsi al 50% in forza del richiamato art. 1227 c.c., conseguenza del mancato utilizzo della cintura di sicurezza, per l'importo complessivo di € 6.129,42 oltre gli pagina 10 di 11 interessi compensativi nella misura legale sul capitale devalutato alla data del sinistro – 25 giugno 2017 -e poi rivalutato annualmente fino alla data di pubblicazione della presente e gli interessi nella misura legale sulla cifra complessiva dalla data della sentenza fino al saldo.
Vanno anche riconosciute le spese mediche reputate congrue dal nominato CTU e documentate agli atti ammontano ad € 1.872,00 divise al 50%.
Le spese seguono la soccombenza, tenendo conto dell'esito della domanda.
Attesa la soccombenza le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico di e in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
solido tra loro.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 362/2022, respinta ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- condanna i convenuti e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 loro, al pagamento in favore di della complessiva somma di € 6.129,42 per i Parte_1 danni alla persona, come innanzi determinata all'attualità, oltre gli interessi compensativi nella misura legale sul capitale devalutato alla data del sinistro – 25 giugno 2017 -e poi rivalutato annualmente fino alla data di pubblicazione della presente e gli interessi nella misura legale sulla cifra complessiva dalla data della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
- condanna i convenuti e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 loro, al pagamento in favore di della somma di € 936,00 a titolo di rimborso Parte_1
spese mediche;
- condanna i convenuti e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
loro, al pagamento al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.700,00 di cui € 200 rimborso spese vive, oltre rimborso forfettario, IVA e CpA;
- pone altresì a definitivo carico dei convenuti e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in solido tra loro, le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, liquidata con
[...]
separato decreto.
Così deciso a Sciacca il 21/02/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anna Sandra Bandini
pagina 11 di 11
TRIBUNALE DI SCIACCA
Sezione Civile verbale di discussione con sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.. 362/2022 tra
Avv. CORTESE GIACOMO Parte_1
e
Avv. GAGLIARDI CARLO Controparte_1
Oggi 21/02/2025 alle ore 9,20 innanzi al dott. Anna Sandra Bandini, sono comparsi: per l'avv. CORTESE GIACOMO oggi sostituito dall'avv. Parte_1
GRAFFEO FRANCESCO, per l'avv. GAGLIARDI CARLO oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. ELENA PIAZZA.
L'Avv. Graffeo insiste per il richiamo del CTU al fine di verificare se anche con l'utilizzo corretto della cintura di sicurezza il danno patito dalla sig.ra si sarebbe verificato con le stesse Pt_1
modalità e con la stessa gravità in considerazione delle dimensioni volumetriche dell'abitacolo e della corporatura della sig.ra Infatti appare opinabile l'affermazione in ordine al non Pt_1
corretto utilizzo della cintura di sicurezza in mancanza di qualsivoglia accertamento tecnico condotto sul veicolo. Né il CTU è in possesso di competenze tecniche per giungere alla conclusione del non corretto utilizzo della cintura di sicurezza da parte della IG.ra In Pt_1
subordine in ossequio alla sentenza Cass. 11095/2020 e similari richiamate in note conclusive riconoscendo la sussistenza del nesso causale e la responsabilità concorrente dei conducenti dei mezzi investitori e trasportato, pertanto, rigettate le difese e le eccezioni avverse ci si riporta alle domande deduzioni e argomentazioni di cui all'atto introduttivo e memorie 183 VI comma cpc scritti difensivi e note conclusive ritualmente depositate chiedendone l'accoglimento.
L'avv. Piazza discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi, si oppone al richiamo del
CTU ed insiste per il rigetto della domanda.
Il Giudice
pagina 1 di 11 Alle ore 16,00 si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, riaperto il verbale alle ore
19,00, pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
dott. Anna Sandra Bandini
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra Bandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 362 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 , avente per oggetto: “Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat ” promossa
DA
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo CORTESE C.F._1
attrice contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Carlo GAGLIARDI
convenuta
e contro
nato a [...] il [...] ed ivi residente nel Viale Romagna n.3, C.F, Controparte_2
C.F._2
nata a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Allende n.30, Controparte_3
CodiceFiscale_3
convenuti contumaci
******************
Conclusioni delle parti come da verbale di udienza del 21.2.2025.
- MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha vocato in giudizio la Parte_1 [...]
, e per sentirli condannare al risarcimento dei CP_1 Controparte_2 Controparte_3
danni dalla stessa subiti in conseguenza del sinistro del 25/06/2017.
pagina 3 di 11 Ha esposto che in suddetta data, alle ore 18,30 circa, si trovava a bordo dell'autovettura Peugeot
107 targata EF876AJ, condotta dal IG. , di proprietà della IG.ra Persona_1 CP_3
ed assicurata per la responsabilità civile dalla
[...] Controparte_1
La vettura Peugeot 107 procedeva, mantenendo la destra, sulla carreggiata del detto Viale delle
Palme quando, improvvisamente, l'autovettura Alfa Romeo Giulietta, targata FA6372ZJ, condotta dal IG. , di proprietà della ed assicurata per la Parte_2 Controparte_4
responsabilità civile dalla compagnia polizza n. 00112481917/0000156, CP_5
procedendo in retromarcia da un accesso laterale posto all'altezza del civico 21 di Viale delle
Palme, invadeva repentinamente la carreggiata tamponando violentemente la fiancata posteriore destra della vettura sulla quale viaggiava la sig.ra Pt_1
La IG.ra che viaggiava sul sedile posteriore destro, con le cinture di sicurezza Pt_1 regolarmente allacciate, batteva violentemente il gomito contro l'interno dello sportello, subendo lesioni.
Trasportata presso l'Ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera, veniva riscontrata la "frattura pluriframmentaria della coronoide con dislocazione mediale di frammento osseo. Concomita irregolarità del profilo come da distacco dell'epicondilo laterale. Frattura a carico dell'epifisi distale del radio. Rettilineizzazione della fisiologica lordosi cervicale. Quadro di cervico uncoartrosi.".
Ha descritto tutto il percorso medico necessario per la riabilitazione ed ha riferito che inviata richiesta alla questa dava riscontro negativo, stessa sorte la convenzione di negoziazione CP_1
assistita ed anche il ricorso ex art. 696 bis cpc dichiarato inammissibile.
Ha richiamato gli articoli 141 e segg. del D.lgs n. 209/2005 e l'art. 2043 c.c., e la perizia del proprio CTP al fine di quantificare il danno biologico in misura pari al 9%, nonché una inabilità temporanea assoluta di giorni 30 al 100% e una inabilità temporanea relativa di giorni 40 al 50%, quantificandolo, applicando le tabelle ministeriali di liquidazione del danno relativo alle c.d. lesioni micropermanenti, vigenti al momento del sinistro - anno 2017 -, in € 12.612,36; l'I.T.A. in
€ 1.412,10, l'I.T.R. in € 941,40.
Il danno patrimoniale, consistente nel danno emergente in misura corrispondente agli esborsi sostenuti per le cure resesi necessarie in conseguenza delle lesioni subite, ammonta ad € 2.952,00, oltre al danno morale per le sofferenze e i patimenti che ha subito l'attrice, quantificabile quantomeno in € 4.988,62, corrispondente ad 1/3 del complessivo danno biologico, oltre gli interessi moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla data della domanda giudiziaria.
pagina 4 di 11 Si è costituita la contestando quanto asserito e dedotto e Controparte_6
chiedendo il rigetto della domanda.
1. Sull'an debeatur.
Ha evidenziato la genericità della descrizione dell'accadimento non permette alla scrivente difesa di esercitare in modo proficuo il proprio diritto di difesa, laddove non è nemmeno specificato il punto esatto in cui il sinistro si sarebbe verificato, né risulta chiara la dinamica relativa all'impatto con una vettura in retromarcia, la mancanza di intervento delle Autorità preposte.
Ha richiamato i principi per i quali grava sul danneggiato, compreso il terzo trasportato, l'onere della prova, e l'art. 1227, II comma, c.c., secondo cui “il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
Nel caso specifico la IG.ra fonda la propria pretesa unicamente sull'allegazione di un Pt_1
modulo CAI, sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti ma senza indicazione della dinamica del sinistro, neppure in ordine all'attribuzione delle diverse responsabilità in capo alle parti.
A supporto di quanto dedotto ha prodotto il dossier della scatola nera del veicolo su cui la IG.ra viaggiava quale terzo trasportato che localizza effettivamente la vettura in Viale delle Pt_1
Palme il giorno 25.6.2017 alle ore 18.40 circa ma non rileva nessun crash né evento anomalo, rilevando la valenza probatoria della scatola nera.
Ha riferito che la Compagnia, attivandosi diligentemente in via stragiudiziale, ha provveduto a visionare il veicolo e dallo stato dello stesso, come da foto che si allega (doc. 4) non venivano rilevati urti compatibili con il riferito sinistro ma, soprattutto con le lesioni asseritamente subite dalla IG.ra circostanza di cui veniva edotta controparte, attraverso apposita Pt_1
comunicazione da parte di che la difesa avversaria omette di riferire, così come il CP_1 comportamento della IG.ra l'utilizzo della cintura di sicurezza al momento del sinistro, Pt_1 come implicitamente ammesso da controparte laddove, nell'atto di citazione, riferisce che l'urto sarebbe avvenuto sulla parte destra della vettura su cui la IG.ra viaggiava come terzo Pt_1
trasportato e la stessa avrebbe sbattuto lo stesso gomito destro, essendo piuttosto inverosimile la circostanza, ovvero quella di sbattere contro lo stesso sportello colpito dalla vettura in retromarcia e non, piuttosto, il lato opposto della vettura.
La riferita circostanza dimostra, incontrovertibilmente, il mancato uso dei dispositivi di sicurezza che avrebbero certamente trattenuto il passeggero al sedile.
È pacifico, quindi, che il mancato allacciamento della cintura di sicurezza seppure non pregiudica il diritto al risarcimento del danno del trasportato, ne può condizionare l'ammontare.
Ha anche dettagliatamente contestato il quantum debeatur.
pagina 5 di 11 La causa è stata istruita con produzioni documentali, con l'interrogatorio formale di CP_2
, con l'escussione dei testi , e e
[...] Testimone_1 Parte_2 Controparte_7
consulenza medico-legale, rigettata la richiesta i richiamo all'udienza del 21 febbraio 2025 veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
_________________________________
Preliminarmente si conferma il rigetto del richiamo del CTU rilevando che parte attrice non ha presentato osservazioni alla stessa e ritenendo la perizia esaustiva, e si dà atto che in sede di memoria n.1 parte attrice ha specificato che l'odierna attrice si trovava nel sedile anteriore lato passeggero e non come erroneamente indicato in citazione nel sedile posteriore.
La compagnia convenuta ha contestato l'accadimento storico richiamando l'esito della scatola nera a bordo della stessa autovettura sulla quale viaggiava e la perizia sulla stessa Pt_1 autovettura e l'imputabilità del danno alla stessa attrice che non aveva correttamente utilizzato le cinture di sicurezza.
La causa è stata istruita con la produzione documentale, l'interrogatorio formale di CP_2
, con l'escussione dei testi , e .
[...] Testimone_1 Parte_2 Controparte_7
L'accadimento dell'evento è confermato dall'escussione dei testi ma anche dalla scatola nera e dalle foto allegata.
La scatola ha registrato, come evidenziato, nella memoria n.1 di parte attrice, che la vettura si trovava sul luogo del sinistro, al momento di verificazione dello stesso, e si trovava al pronto soccorso all'ora in cui ivi si è recata (Via Circonvallazione, ore 19,24, Via Brodolini ore 19,25 –
21,05, la documentazione sanitaria versata in atti dimostra (Verbale P.S. 3121) che alle ore 20,21 del medesimo 25.6.17 la IGnora eniva accettata al Pronto Soccorso e presa in carico dalla Pt_1
Dott.ssa Persona_2
La foto del mezzo riporta il punto d'urto e la presenza di danni, risarciti dalla stessa Controparte_6
[...]
La mancata registrazione di crash è certamente dovuta alla mancanza di urto violento.
Con riferimento al quantum debeatur, il consulente medico nominato dal Giudice ha accertato, con valutazione esente da rilievi critici e che si ritiene di condividere, che dal sinistro stradale per cui è causa sono derivati all'attrice: “
Postumi di frattura composta della coronoide con distacco parcellare dell'epicondilo laterale gomito di destra (movimenti di flessione ridotti di 20° rispetto al controlaterale (range di movimento del gomito da 0° a 145°). Movimenti di prona supinazione ridotti di 1/3.
Residua algia in regione posteriore e laterale gomito destro. pagina 6 di 11 Pregressa frattura ben consolidata epifisi distale del radio di destra.
Riferita cervicalgia”
Il CTU, a precisa richiesta, ha valutato il nesso di causa provvedendo a ricostruire la causa del danno, per cui il corpo della periziata, seduta nel sedile anteriore di destra , che a mio parere aveva indossato non correttamente la cintura di sicurezza , seguiva una traiettoria post urto e veniva proiettata in avanti e istintivamente ,“a difesa”, la periziata poggiava con forza la mano destra sul cruscotto; è logico in automatico ripararsi mettendo “le mani avanti” .Quindi la causa esterna ed improvvisa è stata tale da superare i limiti di resistenza dei tessuto osteo mio articolari dell'arto superiore di destra.
Solo cosi, dopo attenta valutazione, si può spiegare “il tipo di frattura che si è verificata a livello del polso(frattura a carico dell'epifisi distale del radio )(frattura indiretta) per il trauma “da difesa” sulla regione thenar della mano sul cruscotto a polso esteso e addotto ed inoltre altra interruzione scheletrica indiretta (frattura della coronoide con dislocazione di frammento e irregolarità del profilo dell'epicondilo laterale) è avvenuta a distanza dal luogo di azione del trauma causata verosimilmente da forza di torsione/ trazione (tipica nella frattura dell'epicondilo laterale ad opera del legamento collaterale dell'epitroclea per sollecitazione in iperestensione del gomito.)
Si è verificata la “classica frattura per trazione”. La trazione esercitata da un tendine messo bruscamente in tensione ha provocato la frattura:
La condotta colposa consistita nel non avere allacciato la cintura di sicurezza in modo corretto o nel mal funzionamento della cintura di sicurezza ha contribuito in misura determinante a provocare il danno.
Senza l'azione di quest'ultimo l'evento non si sarebbe prodotto in modo altamente probabile e razionalmente credibile
Anche se consapevole che le ricostruzioni non sempre descrivono la realtà alla perfezione lo scrivente C.T.U. senza dover scomodare valutazioni empiriche relativamente alla cinematica dei corpi in movimento ritiene plausibile e più probabile che non le su descritte modalità del sinistro.
Altre modalità non hanno benché minimo probatorio che giustifichi o che sia idonea a dimostrare la successione dei fatti.
L'evento lesivo ha causato la frattura della coronoide con distacco parcellare dell'epicondilo laterale gomito di destra e la frattura a carico dell'epifisi distale del radio
Esiste una corrispondenza topografica fra la sede di applicazione del trauma e La sede di produzione e di comparsa degli effetti lesivi. Si è trattato di una lesione da contraccolpo.
pagina 7 di 11 La coronoide è una prominenza ossea situata all'estremità prossimale dell'ulna nella sua superfice anteriore che insieme all'olecrano forma una cavità che si articola con l'estremità distale dell'omero. La frattura del processo coronoideo raramente si presenta isolata ma più comunemente si presenta associata con altre lesioni al gomito come la lesione dell'epicondilo laterale.
Le modalità di produzione, di manifestazione, di evoluzione delle lesioni e le modalità di consolidamento a parere dello scrivente C.T.U. specialista medico legale sono chiare.
Come descritto c'è corrispondenza fra la sede di applicazione e le modalità lesiva della forza traumatica, la modalità di produzione, di manifestazione e di evoluzione della lesione, le caratteristiche specifiche della stessa, la modalità di consolidamento degli esiti. (criterio nodale)
La diagnosi basandosi sui dati clinici e strumentali è certa.
Il criterio della continuità fenomenica è attestato dalle visite specialistiche.
Sussiste compatibilità tra la modalità lesiva come riferita dallo scrivente C.T.U. e le lesioni riportate.
Quanto detto giustifica il criterio dell'idoneità lesiva e esclude altre cause.
GIUDIZIO SULLA STABILIZZAZIONE E SULLA PERMANENZA.
Si può affermare che Il complesso morboso riscontrato è stabilizzato
Le lesioni riscontrate subito dopo il sinistro oggetto di causa sono etiologicamente riconducibili al sinistro medesimo come descritto dal sottoscritto C.T.U..
Non sono stati dichiarati eventi morbosi precedenti degni di nota in sede di visita, dalla periziata.
Per quanto attiene la riferita cervicalgia va detto che già nel maggio del 2017 era presente un quadro di cervico uncoartrosi (vedi referto rx rachide cervicale del 25/06/2017).
Il complesso morboso diagnosticato non è influente sull'elemento socio lavorativo. Nessuna ripercussione specifica da menomazione estetica.
Nessun danno futuro sia nel caso di attualità di lavoro e /o di carriera che di prospettiva di lavoro.
Le attività della vita quotidiana non sono precluse.
Non necessita di terapia continuativa o di presidi protesici.
DURATA DELL'INABILITA
Dalle lesioni per le quali risulti accertato il suddetto nesso eziologico è derivato un periodo di inabilita temporanea parziale della periziata e si indica la durata, tenuto conto della sofferenza soggettiva psico fisica nella scala crescente di intensità elevata-media-medio -lieve e lieve
I. T.P. gg.30 (trenta) al 75%
pagina 8 di 11 I.T.P. gg.10(dieci) al 50%
I.T.P. gg 20(trenta)al 25%
CONCLUSIONI-
Legge 27/2012
Nel caso in esame i criteri relativi alla legge 24\03\2012 n. 27 sono soddisfatti per quanto concerne il danno biologico
La rispondenza ai criteri legislativi sopra descritti è soddisfattala valutazione e l'accertamento del danno sono clinici e strumentali.
Nessun riscontro clinico e medico legale per quanto attiene altri organi ed apparati in quanto non funzionali all'odierno accertamento.
GIUDIZIO VALUTATIVO
Dalle lesioni sono derivati postumi di carattere permanenti. Non si può con certezza scientifica prevedere un'eventuale evoluzione peggiorativa, sempre che la periziata conduca un regime di vita regolare.
Dallo studio attento ed accurato della documentazione sanitaria allegata agli atti, tenuto conto della relazione del C.T. di Parte attrice, dall'analisi del caso e dalla visita medica effettuata, si può formulare il giudizio valutativo.
Gli esiti del trauma sono responsabili di un danno biologico permanente a carico dell'articolazione del gomito di destra e di algie cervicali.,
Prendendo come riferimento le Tabelle delle menomazioni alla integrità psico-fisica comunemente utilizzate per la valutazione del danno biologico permanente, tenuto in considerazione il quadro clinico diagnostico oggi riscontrato, ritengo equo assegnare la percentuale del danno biologico pari al 7%.
DANNO PATRIMONIALE:
Danno emergente: Giudizio sulla congruità delle spese mediche sostenute:
Dopo aver esaminato la documentazione clinica e visitata la parte lesa si afferma che le spese mediche sostenute e documentate sono congrue.,
Lucro cessante: Sarà compito del periziato dimostrare eventuale lucro cessante.
Quanto riferito dal CTU, non esclude la configurabilità di un concorso di colpa tra il conducente e il danneggiato che al momento dell'incidente non indossava le cinture di sicurezza.
La norma che viene a tal fine in rilievo è quella di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. – applicabile nell'area dell'illecito aquiliano in virtù del richiamo operato dall'art. 2056 c.c. – che prevede una pagina 9 di 11 diminuzione del risarcimento secondo la gravità della colpa del danneggiato e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
In base all'indicato disposto normativo, il risarcimento del danno deve essere proporzionalmente ridotto in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima, atteso che il danno che un soggetto arreca a se stesso non può essere posto a carico dell'autore della causa concorrente, sia per il principio che il risarcimento va proporzionato all'entità della colpa di ciascun concorrente, sia per l'esigenza di evitare un indebito arricchimento (Cass. 15 gennaio 2003, n. 484).
Peraltro, in base al consolidato insegnamento della Suprema Corte, la mera violazione di una norma in materia di circolazione stradale da parte del danneggiato non è fonte di per sé di responsabilità civile, ove tale violazione non si ponga come elemento causale rispetto all'evento dannoso (Cass., Sez. III, 19 novembre 2009, n. 24432), sì che il comportamento irregolare del danneggiato può considerarsi concausa dell'evento dannoso solo quando rispetto a quest'ultimo abbia svolto un ruolo di antecedente causale (Cass. 19 novembre 2009, n. 24432; Cass. 2 marzo
2007, n. 4954; Cass. 3 dicembre 2003, n. 18467).
Ne deriva che l'aver omesso di allacciare le cinture di sicurezza è circostanza che può essere invocata ai soli fini di ridurre la misura del risarcimento ove risulti che l'uso del citato presidio avrebbe ridotto o, addirittura, eliminato in radice il danno.
Ciò chiarito, si condivide la valutazione del consulente in merito all'invalidità temporanea assoluta e relativa, e al danno da invalidità permanente.
Con riferimento al danno biologico, pertanto, il Tribunale ritiene che il danno da invalidità permanente subito dall'attrice, tenuto conto dell'età della stessa (59 anni) al momento del sinistro, applicati, ai sensi dell'art. 139 del codice delle assicurazioni, i criteri di cui al D.M. 16 luglio
2024, vada quantificato, nella sua misura già rivalutata, nella somma di € 9.512,31 ed € 951,23 a titolo di danno morale nella misura del 10% e che non occorre ulteriormente personalizzare in difetto di specifiche allegazioni circa le più intense ripercussioni prodottesi nella vita familiare, relazionale o lavorativa e in generale sul fare reddituale del danneggiato.
Vanno inoltre riconosciute all'attrice, nella misura già rivalutata, € 1.242,90 per inabilità temporanea relativa al 75%, € 276,20 per inabilità temporanea relativa al 50%, ed € 276,00 per inabilità temporanea relativa al 25% per un totale di € 1.795,30.
Pertanto, per i danni fisici bisogna riconoscere ad la complessiva somma Parte_3 di € 12.258,84, da liquidarsi al 50% in forza del richiamato art. 1227 c.c., conseguenza del mancato utilizzo della cintura di sicurezza, per l'importo complessivo di € 6.129,42 oltre gli pagina 10 di 11 interessi compensativi nella misura legale sul capitale devalutato alla data del sinistro – 25 giugno 2017 -e poi rivalutato annualmente fino alla data di pubblicazione della presente e gli interessi nella misura legale sulla cifra complessiva dalla data della sentenza fino al saldo.
Vanno anche riconosciute le spese mediche reputate congrue dal nominato CTU e documentate agli atti ammontano ad € 1.872,00 divise al 50%.
Le spese seguono la soccombenza, tenendo conto dell'esito della domanda.
Attesa la soccombenza le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico di e in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
solido tra loro.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 362/2022, respinta ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- condanna i convenuti e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 loro, al pagamento in favore di della complessiva somma di € 6.129,42 per i Parte_1 danni alla persona, come innanzi determinata all'attualità, oltre gli interessi compensativi nella misura legale sul capitale devalutato alla data del sinistro – 25 giugno 2017 -e poi rivalutato annualmente fino alla data di pubblicazione della presente e gli interessi nella misura legale sulla cifra complessiva dalla data della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
- condanna i convenuti e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 loro, al pagamento in favore di della somma di € 936,00 a titolo di rimborso Parte_1
spese mediche;
- condanna i convenuti e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
loro, al pagamento al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.700,00 di cui € 200 rimborso spese vive, oltre rimborso forfettario, IVA e CpA;
- pone altresì a definitivo carico dei convenuti e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in solido tra loro, le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, liquidata con
[...]
separato decreto.
Così deciso a Sciacca il 21/02/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anna Sandra Bandini
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