Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/06/2025, n. 3223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3223 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11462/2023 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il Parte_1
29/08/2001 ( ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
STRAZZULLA ROSARIA, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...], SIERRA LEONE, il CP_1
12/12/1999 ( ), rappresentato e difeso C.F._2 dall'avv. BRUNO ANTONINO, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
1
Con ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. Parte_1
ha esposto che aveva convissuto more uxorio con
[...]
e che da tale relazione, poi interrotta, è nato CP_1 [...]
in data 06/08/2023. Per_1
Ha quindi chiesto a questo Tribunale di disporre l'affidamento in via esclusiva del figlio alla madre o, in subordine, l'affidamento condiviso e di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento dell'importo di euro 350,00 mensili.
Si è costituito chiedendo di disporre l'affido CP_1
condiviso alle diverse condizioni indicate nella memoria di costituzione.
Ciò premesso, si dà atto che le parti hanno dichiarato di avere,
nelle more del giudizio, raggiunto un accordo - sottoscritto personalmente dalle parti medesime nonché dai loro procuratori e depositato telematicamente - e hanno chiesto la decisione della causa in conformità all'accordo stesso, in virtù del quale è stato stabilito quanto segue:
“1 – Affidamento condiviso del figlio minore , Persona_1
con collocamento stabile presso la residenza materna.
2 – Salvo diverso accordo, il padre potrà esercitare il diritto di visita nei seguenti periodi:
due volte a settimana il mercoledì dalle 17:30 alle 19:30 e la domenica mattina dalle 10:00 alle 12:30;
a fine settimana alternati, dalle ore 17:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica con pernottamento, a partire dal quarto anno di vita del minore;
per due giorni durante le vacanze pasquali, comprensivi - ad anni alterni – della Domenica di Pasqua e del Lunedi dell'Angelo;
per due giorni durante le vacanze natalizie, comprensivi un anno della Vigilia di Natale e del giorno del Capodanno, e l'anno successivo, del giorno di Natale e della vigilia del Capodanno, e così alternativamente per gli anni successivi;
2 per sette giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo di ogni anno, da concordarsi previamente secondo i rispettivi impegni di ciascun genitore;
per i compleanni e gli onomastici del minore, ad anni alternati con i genitori. Per il compleanno del genitore, questi avrà
diritto di tenere con sé il figlio minore.
per i viaggi all'estero con il minore, è necessario il consenso scritto di entrambi i genitori anche tramite mail o altro mezzo idoneo, concordando previamente le modalità del viaggio;
per i viaggi in Italia che ciascuno dei genitori vorrà effettuare con il figlio minore è sufficiente la previa comunicazione dei tempi, dei luoghi e delle modalità del viaggio.
3- Obbligo del sig. a contribuire al mantenimento Parte_2
del figlio versando alla signora una somma mensile Per_1 Parte_1
di euro 150,00 entro il giorno 30 di ogni mese. L'assegno sarà
rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Il padre parteciperà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinari relative al figlio minore e previamente concordate tra i genitori.
4- In ogni caso si intendono spese straordinarie rimborsabili nella prevista misura le seguenti a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
c) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
d) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione:
3 c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
f) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Con 5– Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse del figlio fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente”.
Ad integrazione dell'accordo, le parti all'udienza del
20/05/2025 hanno stabilito che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla signora Parte_1
Hanno evidenziato come la misura dell'assegno sia stata determinata e giustificata dalle precarie condizioni personali e patrimoniali del resistente.
Hanno congiuntamente e personalmente chiesto, pertanto, di decidere la causa in conformità all'accordo depositato, per come integrato all'udienza del 20/05/2025.
Alla luce di quanto esposto, considerate le specifiche peculiari condizioni personali e patrimoniali delle parti, ritiene il Collegio che le pattuizioni concordate tra le parti siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia.
Per quanto esposto, va disposto che sia affidato ad Persona_1
entrambi i genitori alle condizioni concordate, in quanto non sono pregiudizievoli per il minore e sono conformi al suo interesse.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate in ragione dell'oggetto della causa - in difetto di una parte soccombente in senso tecnico - dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 11462/2023 R.G.;
4 Dispone che sia affidato ad entrambi i genitori alle Persona_1
condizioni di cui in parte motiva;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 13/06/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Sonia Di Gesu
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