Articolo 11 della Legge 15 febbraio 1963, n. 281
Articolo 10Articolo 12
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27 settembre 1963
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18 luglio 1968
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29 maggio 1988
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3 novembre 1999
Art. 11. (( 1. Le materie prime per mangimi, i mangimi composti e le materie prime per mangimi o i mangimi composti contenenti premiscele, premiscele medicate o additivi, possono essere immesse in circolazione nella Comunita' soltanto se sono riportate, entro un apposito riquadro, le rispettive indicazioni di cui all'allegato III,lettere A , B , C, che devono essere ben visibili, chiaramente leggibili, indelebili ed espresse in una o piu' lingue ufficiali della Comunita', fermo che per la circolazione all'interno del territorio nazionale dette indicazioni devono essere redatte anche in lingua italiana.
2. Qualora una partita di materia prima per mangimi sia frazionata durante la circolazione, le indicazioni di cui al comma 1, accompagnate da un riferimento alla partita iniziale, devono essere riportate sull'imballaggio, sul recipiente o sul documento di accompagnamento di ciascuna frazione della partita.
3. In caso di intervenuta modifica della composizione di una materia prima per mangimi immessa in circolazione, le indicazioni di cui al comma 1 devono essere modificate di conseguenza sotto la responsabilita' del detentore di cui all' articolo 2, lettera b), della direttiva 96/25/CE .
4. Fatto salvo quanto disciplinato dal capo II del decreto legislativo 23 novembre 1998, n. 460 , qualora per una materia prima proveniente da un Paese terzo immessa per la prima volta in circolazione nella Comunita' non sia stato possibile fornire le garanzie sulla composizione indicata all'allegato III, lettera A), punti 3) e 4) e nell'allegato II, parte A, capo I, punto IV,lettere b) e c), per la mancanza di mezzi atti ad assicurare le analisi necessarie nel Paese interessato, l'Ispettorato centrale repressione frodi operante presso il Ministero per le politiche agricole, consente che siano forniti dal responsabile di cui all'allegato III, lettera A), punto 7), dati provvisori sulla composizione a condizione che:
a) lo stesso Ispettorato centrale sia informato dall'importatore 24 ore prima dell'arrivo della materia prima al punto di entrata;
b) le indicazioni definitive sulla composizione siano fornite all'acquirente e all'Ispettorato entro dieci giorni lavorativi dalla data di arrivo della merce nel territorio nazionale;
c) le indicazioni sulla composizione riportate sui documenti siano accompagnate dalle seguenti diciture in grassetto: ''dati provvisori concernenti (numero di riferimento del campione da analizzare) che devono essere soggetti al controllo da parte di (denominazione e indirizzo del laboratorio incaricato alle analisi) anteriormente al (data)'';
d) il Ministero per le politiche agricole informa la Commissione europea sulle circostanze in base alle quali e' stata applicata la deroga di cui al presente comma 4.
5. Le materie prime per mangimi contenenti una percentuale di sostanze o prodotti indesiderabili superiorea quella autorizzata in base alla vigente normativa possono essere immesse in circolazione unicamente per essere lavorate presso stabilimenti che producono mangimi composti e che sono riconosciuti ed iscritti in un elenco nazionale a norma delle disposizioni vigenti.
6. Per le materie prime per mangimi di origine animale di produzione nazionale devono essere indicati gli estremi della autorizzazione nonche', se del caso, il numero ufficiale di riconoscimento previsto dall' articolo 11 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 , e successive modifiche.
7. In aggiunta alle indicazioni obbligatorie di cui al presente articolo ed all'allegato III sono ammesse le indicazioni facoltative di cui all'allegato IV della presente legge.
8. Sono ammesse, inoltre, ulteriori informazioni,purche' separate da quelle obbligatorie e da quelle di cui al comma 7, con le modalita' riportate in allegato IV. ))
Entrata in vigore il 3 novembre 1999
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