Sentenza 6 settembre 2022
Decreto presidenziale 3 settembre 2024
Rigetto
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17/04/2025, n. 3342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3342 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03342/2025REG.PROV.COLL.
N. 01769/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1769 del 2023, proposto da
A.S.D. Circolo Tennis Belle Arti, già Associazione Circolo Tennis Belle Arti, in persona del legale rappresentante pro tempore , Stefano Rigamonti, che agisce anche in proprio, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefania Contaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in MA, via G. P. Da Palestrina n. 63;
contro
MA AP, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
MA AP- Dipartimento Sport e Politiche Giovanili Dir Sport U.O. Gestione Sv. Imp. Sportiva Municipio I-II-III, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
Ad opponendum:
Cassa Nazionale del Notariato, rappresentata e difesa dagli avvocati Onofrio Spinoso, Angelo Tanzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II, n. 11547/2022, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di MA AP;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2024 il Cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati Stefania Contaldi, Michele Memeo e Angelo Tanzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. A.S.D. Circolo Tennis Belle Arti è un’associazione che gestisce un impianto sportivo di proprietà comunale in virtù di una concessione, da ultimo rilasciata nel 2004, per la durata di 18 anni.
1.1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio e con il successivo ricorso per motivi aggiunti, l’associazione impugnava il provvedimento di decadenza della concessione - determinazione dirigenziale del 15 novembre 2018, del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, Direzione Sport, U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva, Servizio Gestione Impianti Sportivi - e il conseguente provvedimento, proveniente dal medesimo ufficio, del 31 agosto 2020, di diniego di proroga della concessione, adottati da MA AP in ragione di una serie di inadempimenti al disciplinare di concessione.
1.2. In particolare, nei provvedimenti oggetto di impugnazione, venivano contestati alla ricorrente:
- il mancato pagamento del debito pregresso e dei canoni concessori alle scadenze pattuite;
- il mutamento della compagine sociale non notificato previamente all’Amministrazione Capitolina; - la circostanza che una serie di lavori non fossero stati eseguiti nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali.
2. Con i motivi di censura proposti la ricorrente denunciava il difetto di istruttoria che sarebbe alla base delle contestazioni di cui sopra, che avrebbe condotto l’Amministrazione a ritenere la sussistenza di violazioni del disciplinare di concessione che, a ben vedere, non sarebbero imputabili all’associazione.
2.1. Si costituiva MA AP instando per il rigetto del ricorso.
3. Il T.a.r. per il Lazio, sez. II, con sentenza 6 settembre 2022, n. 11547, ha respinto il ricorso, come integrato dai successivi motivi aggiunti, in considerazione del rilievo che gli atti oggetto di impugnativa fossero atti plurimotivati e che le censure di difetto di istruttoria e di motivazione poste a base dei gravami fossero senza dubbio infondate, quanto meno con riferimento alla contestazione della posizione debitoria della concessionaria, idonea ex se a determinare la decadenza dalla concessione.
4. Avverso tale sentenza, con il presente appello, l’associazione ha formulato le seguenti censure:
Violazione di legge di norma di rango superiore. Violazione del disciplinare di concessione nonché della deliberazione n. 170 del 7 novembre 2002, del Comune di MA.
4.1. Parte appellante, ritenendo viziata la decisione di prime cure, ha riproposto tutti i motivi del ricorso introduttivo di primo grado e del ricorso per motivi aggiunti, assorbiti dal giudice di p rime cure sulla base dell’autosufficienza della motivazione riferita al mancato pagamento dei canoni di debito pregresso.
5. Si è costituita MA AP, con memoria di stile e deposito di documenti, ivi comprese la relazione dell’ufficio, instando per il rigetto dell’appello.
6. Si è costituita ad adiuvandum del Comune di MA e pertanto ad opponendum del gravame, la Cassa del Notariato, proprietaria del terreno limitrofo a quello di MA AP oggetto del presente giudizio, instando per il rigetto dell’appello.
6.1. Con la memoria di replica parte appellante ha richiesto la declaratoria di inammissibilità dell’intervento della Cassa del Notariato, essendo le vicende di cui alla locazione con la stessa del tutto distinte dal rapporto di concessione oggetto del presente appello.
7. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 17 ottobre 2024.
DIRITTO
8. Viene in decisione l’appello avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui il T.a.r. capitolino ha respinto il ricorso introduttivo e il successivo ricorso per motivi aggiunti proposti da A.S.D. Circolo Tennis Belle Arti, associazione che gestisce un impianto sportivo di proprietà comunale in virtù di una concessione, da ultimo rilasciata nel 2004 per la durata di 18 anni, avverso il provvedimento di decadenza della concessione e avverso il successivo provvedimento di rigetto della richiesta di proroga della medesima concessione.
8.1. Segnatamente il primo giudice ha ritenuto che i provvedimenti gravati fossero plurimotivati e pertanto autonomamente e sufficientemente giustificati sulla morosità della concessionaria, idonea a fondare il provvedimento di decadenza e il consequenziale provvedimento di rigetto della richiesta di proroga della concessione, alla stregua di quanto previsto dall’art. 8 del disciplinare di concessione; ciò partendo dal rilievo che la potestà di dichiarare la decadenza del concessionario – a differenza di quella di revocare in autotutela la stessa – abbia natura vincolata, dipendendo esclusivamente dall’accertamento dei presupposti che ne giustificano l’emanazione (quale, per l’appunto, il grave inadempimento del concessionario agli obblighi derivanti dalla concessione), con la conseguenza che, nell’esercizio di tale potere, l’amministrazione non potrebbe esprimere alcun apprezzamento discrezionale circa l’opportunità o meno del prosieguo del rapporto concessorio.
Al riguardo il primo giudice ha evidenziato che risultava per tabulas che:
- l’art. 8 del disciplinare di concessione prevedeva claris verbis che MA AP avrebbe potuto procedere alla revoca ( rectius: decadenza) della concessione in caso di “ mancato pagamento di tre rate consecutive di canone o di debito pregresso derivante dalla Regolarizzazione dell’impianto sportivo ”;
- nel momento di emanazione del provvedimento di decadenza gravato, l’associazione era certamente inadempiente rispetto alle scadenze relative al debito pregresso, stabilite dall’articolo 5 bis del disciplinare di concessione.
8.2. Il mancato pagamento delle somme dovute a titolo di debito pregresso era peraltro circostanza non contestata tra le parti; la ricorrente, infatti, si era limitata a contestare la quantificazione di tale debito che non rientrerebbe nella giurisdizione amministrativa e che risultava, d’altro canto, già sottoposta alla cognizione del giudice ordinario e del giudice tributario per quanto di rispettiva competenza.
Inoltre, secondo il Tar, il sopravvenuto accordo di rateizzazione del debito con l’Agenzia delle Entrate riverberebbe i suoi effetti soltanto su futuri rapporti economici di dare-avere tra l’associazione e MA AP, ma non farebbe certamente venir meno – in assenza di ulteriori manifestazioni di volontà provvedimentale da parte di MA AP – l’originaria scelta dell’Amministrazione di svincolarsi dalla concessione per la morosità esistente al tempo di adozione del provvedimento di decadenza.
Pertanto il ricorso introduttivo ed il successivo ricorso per motivi aggiunti sono stati respinti con salvezza del potere di autotutela dell’Amministrazione, avuto riguardo alla successiva regolarizzazione della posizione debitoria.
9. Con il presente atto di appello ASD Circolo Tennis ha in primo luogo censurato la motivazione resa dal primo giudice, ritenendo che lo stesso non abbia correttamente applicato l’art. 8 del disciplinare di concessione e la Deliberazione n. 170 del 7 novembre 2002 del Comune di MA AP, in tesi applicabili ratione temporis, al rapporto concessorio di cui è causa ed in secondo luogo ha riformulato gli ulteriori motivi del ricorso di prime cure , assorbiti dal primo giudice, diretti a contestare anche le ulteriori parti motivazionali dei provvedimenti gravati.
10. Peraltro prima di passare alla disamina dei motivi di appello, in limine litis , occorre vagliare, anche in ragione dell’eccezione al riguardo sollevata da parte appellante, l’ammissibilità della costituzione ad opponendum della Cassa del Notariato, non costituita in prime cure.
10.1.Nell’atto di intervento è dato leggere “ La maggior parte del complesso sportivo utilizzato dalla Associazione Sportiva Appellante (…) insiste quindi su un terreno di proprietà della Cassa che era stato concesso in locazione ad altro soggetto, e precisamente al Tennis Club Belle Arti s.r.l., con contratto di locazione del 1° agosto 2002 (…) relativamente al quale il Tribunale Civile di MA, con Ordinanza del 14 aprile 2015, non opposta, convalidava lo sfratto per finita locazione al 31 luglio 2014, attestando quindi la cessazione della locazione a quella data. Sulla base di tale titolo la Cassa avviava la procedura esecutiva contro il Tennis Club Belle Arti s.r.l. per ottenere il rilascio dell’area. A tutt’oggi, malgrado i numerosissimi accessi mensili, non è stato possibile rientrare nell’area ”.
10.1.1.La ragione di detta impossibilità, secondo la difesa della Cassa, sarebbe data dal fatto che il Giudice dell’esecuzione, in un’udienza fissata per 5 febbraio 2025, a seguito di un’opposizione di terzo proposta dall’ASD Circolo Tennis Belle Arti, nel procedimento di esecuzione per consegna o rilascio, potrebbe disporre che il provvedimento di rilascio a danno del Tennis Club Belle Arti non possa essere eseguito fino a che non venga garantita, con interventi idonei e opere adeguate, la separazione degli impianti idrico e del gas attualmente al servizio di entrambi i circoli sportivi e la realizzazione completa e a regola d’arte di nuovi impianti dell’ASD Circolo Tennis Belle Arti senza interruzione alcuna. Da questo assetto, determinato dalla circostanza che una parte del Circolo Tennis Belle Arti insiste su un terreno di proprietà dell’amministrazione capitolina e, per altra parte, sul terreno di proprietà della Cassa, discenderebbe l’interesse dell’interveniente a partecipare al presente ricorso.
10.2. L’intervento è inammissibile.
10.3. Ed invero, ai fini della legittimazione all'intervento nel processo amministrativo, quale disciplinato dall'articolo 28 c.p.a. e, per il grado di appello, dall'articolo 97 c.p.a., occorre richiamare la giurisprudenza per cui nel processo amministrativo, l'intervento ad adiuvandum o ad opponendum può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 14 dicembre 2022, n. 16), nonché il pacifico indirizzo per cui, se è vero che ai sensi dell'articolo 97 c.p.a., l'intervento nel giudizio di impugnazione è riservato a "chi vi ha interesse", la norma va tuttavia interpretata nel senso che, ai fini della valutazione della legittimazione all'intervento, occorra aversi riguardo alla posizione che avrebbe assunto la parte rispetto alla controversia di primo grado (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 agosto 2019, n. 5985).
Per costante giurisprudenza, nel giudizio amministrativo non è infatti previsto il cd. intervento autonomo (invece contemplato dall'art. 105, co. 1, c.p.c.), ma solo interventi ex artt. 28 e 50 c.p.a., riconducibili al c.d. intervento adesivo dipendente ad adiuvandum vel opponendum (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4636 del 2016; n. 2446 del 2013; sez. V, n. 1640 del 2012; sez. IV, 30 novembre 2010 n. 8363; arg. pure da Ad. plen. nn. 1, 2 e 9 del 2015), e prevedendosi, altresì, il ricorso incidentale per proporre " domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale " (art. 42, co. 1, c.p.a.), ovvero, per i casi di giurisdizione esclusiva, la possibilità di proporre le sole domande riconvenzionali nei termini e con le modalità del ricorso incidentale (art. 42, comma 5 c.p.a., (si veda Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2022, n. 1040 e giurisprudenza ivi richiamata).
10.4 Nell’ipotesi di specie non appare ravvisabile il dedotto rapporto di dipendenza o connessione tra il rapporto concessorio oggetto dell’odierno contenzioso e il rapporto di locazione, oggetto di contenziosi civili su cui la Cassa del Notariato intende fondare il suo interesse ad avversare l’odierno appello.
10.4.1. Ed invero in relazione ai due rapporti diversi sono i soggetti (da una parte, nel presente giudizio, ASD e MA AP; dall’altra, in un contenzioso civile, la S.r.l. Circolo Tennis Belle Arti e la Cassa Nazionale del Notariato, sebbene in tale giudizio abbia fatto opposizione anche ASD Circolo Tennis); diversi i terreni (uno di proprietà di MA AP; l’altro di proprietà della Cassa del Notariato), che seguono regole diverse quanto alla loro gestione (concessorio nel caso dei terreni di MA AP; locazione commerciale per quelli di proprietà della Cassa).
10.4.2. Né l’interesse potrebbe essere giustificato in relazione ai provvedimenti adottandi nel contenzioso civile, in tesi dipendenti dalla connessione degli impianti, trattandosi di una mera occasionalità non idonea a configurare alcun collegamento giuridico fra i due rapporti, del tutto distinti tra di loro.
11. Ciò posto può passarsi alla disamina dei motivi di appello.
12. Parte appellante critica la motivazione della sentenza di prime cure che aveva ritenuto il provvedimento di decadenza della concessione, di carattere plurimotivato, autonomamente e sufficientemente fondato sulla morosità, alla stregua della previsione dell’art. 8 del disciplinare di concessione, in quanto, nel momento di emanazione del provvedimento di decadenza gravato, l’associazione era certamente inadempiente rispetto alle scadenze relative al debito pregresso stabilite dall’articolo 5 bis del Disciplinare di concessione.
L’appellante evidenzia che secondo tale disposto, applicabile ratione temporis a detto rapporto, “ La concessione è sottoposta a revoca – previa diffida a rimuovere entro 30 giorni le inadempienze contestate – per…. o, infine, mancato pagamento di tre rate consecutive di canone ”.
Analogamente prevedeva la Deliberazione del 2002 di MA AP all’art. 13: “ La concessione è sottoposta a revoca – previa diffida a rimuovere entro 30 giorni le inadempienze contestate – per.... o, infine, mancato pagamento di tre rate consecutive di canone ”.
Al contrario, il nuovo testo del Regolamento comunale (Deliberazione di MA AP n. 11/2018) prevede, al riguardo, una decadenza automatica all’art. 21: “ ...sono cause di decadenza della concessione le seguenti situazioni: (...) d. mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, del canone di concessione ”.
12.1. Pertanto, secondo la prospettazione di parte appellante, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, non sarebbe sufficiente la mera morosità, ma avrebbe dovuto accertarsi quali delle tre rate consecutive non erano state pagate, laddove detto presupposto non si evinceva dal provvedimento di decadenza.
Ed invero il provvedimento di decadenza si era limitato a dedurre che:
-con l’ingiunzione prot. n. EA 4996/2015 del 25.6.2015, notificata il 6.7.2015, era stato richiesto il pagamento della somma di € 238.398,34 (...);
- con l’ingiunzione prot. n. EA 7737/2017 del 14.7.2017, notificata il 26.7.2017, era stato richiesto il pagamento della somma di € 28.738,35 (per il canone di concessione da gennaio 2016 a maggio 2017 comprensiva di interessi legali);
-con l’ingiunzione prot. n. EA 7741/2017 del 14.7.2017, notificata il 26.7.2017 era stato richiesto il pagamento della somma di €112.422,70 dovuta a titolo di debito pregresso e dei relativi interessi (...) A seguito delle ingiunzioni su indicate erano stati poi emessi dall’Agenzia delle Entrate, già Equitalia, i seguenti ruoli:
-ruolo n. 16411, II Emissione 2016, fornitura n. 2159 del 10.10.2016 (di cui alla EA 4996/2015 € 238.398,34) con aggiunta di ulteriori interessi da ruolo;
-ruolo n. 015176, II Emissione 2017, fornitura n. 2083 del 4.10.2018 (n. EA 7737/2017 € 28.738,35 e alla EA 7741/2017 €112.422,70) con aggiunta di ulteriori interessi da ruolo;(...).
Il provvedimento specificava poi che:
“È in corso di notifica l’ulteriore atto di ingiunzione prot. EA 10204 del 7.8.208 per il mancato pagamento del canone di concessione per il periodo giugno 2017-agosto 2018 per 31.004,04 ”.
In tesi di parte appellante capire quali siano le rate non pagate non sarebbe un dato indifferente – come affermato dal Tar nei capi di sentenza da 10 a 12 – perché, sul punto, vi sarebbe una chiara differenza tra il Regolamento del Comune di MA previgente (la Deliberazione 170, del 7 novembre 2002, doc. 14 allegato al ricorso introduttivo) e la Deliberazione di MA AP n. 11/2018 (doc. 15) riferita al nuovo Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali.
Mentre la prima parla, infatti, di revoca, la seconda disciplina il medesimo istituto come decadenza (automatica, al verificarsi dei presupposti).
Ora, dal momento che la concessione era stata sottoscritta tra le parti nel corso del 2005, sarebbe di tutta evidenza, in tesi di parte appellante, come occorresse fare riferimento al testo del Regolamento del 2002.
L’applicazione della Deliberazione n. 170 del 2002 alla fattispecie implicherebbe tre presupposti importanti, non ricorrenti nella fattispecie:
-l’accertamento che le rate non pagate fossero consecutive;
- la diffida a rimuovere le inadempienze entro trenta giorni;
- la successiva adozione del provvedimento di revoca.
Adempimenti questi non necessari ai sensi della successiva disciplina del 2018, laddove il T.a.r. avrebbe operato una sovrapposizione delle due discipline, facendo riferimento all’art. 8 del disciplinare, ma trattando la fattispecie alla stregua di una decadenza automatica.
Ciò posto, parte appellante, ritenendo viziata la decisione di prime cure, ha riproposto tutti i motivi del ricorso introduttivo di primo grado e del ricorso per motivi aggiunti, assorbiti dal primo giudice sulla base dell’autosufficienza della motivazione riferita al mancato pagamento dei canoni del debito pregresso.
13. I motivi sono destituiti di fondamento, dovendo la sentenza di prime cure essere confermata sia pure in parte correggendo ed integrando la motivazione.
13.1. Giova al riguardo richiamare la giurisprudenza in materia secondo la quale nel giudizio amministrativo l'art. 101 c.p.a. (d.lgs. n. 104 del 2010) - che fa riferimento a specifiche censure contro i capi della sentenza gravata - deve essere coordinato con il principio di effetto devolutivo dell'appello, in base al quale è rimessa al giudice di secondo grado la completa cognizione del rapporto controverso, con integrazione e correzione - ove necessario - della motivazione della sentenza appellata e senza che rilevino, pertanto, le eventuali carenze motivazionali di quest'ultima (ex multis Cons. Stato, sez. V, 26 aprile 2021, n. 3308; 17 gennaio 2020, n. 430; 13 febbraio 2017, n. 609).
Pertanto, a fronte di una motivazione effettivamente individuabile come tale nell'ambito della sentenza, l'eventuale vizio motivazionale non dà luogo a invalidità, né perciò a rinvio ex art. 105, c.p.a. ed è superato di per sé dall'effetto devolutivo dell'appello, che comporta l'esame delle questioni controverse da parte del giudice dell'impugnazione nella misura in cui devolute dalle parti in ragione delle critiche (anche motivazionali) rivolte alla sentenza, nonché di quelle rilevabili d'ufficio dallo stesso giudice di appello (Cons. Stato, sez. V, 13 settembre 2024, n. 7570).
14. Ed invero va al riguardo confermato quanto ritenuto dal giudice di prime cure , ovvero che il provvedimento di decadenza dalla concessione e il consequenziale provvedimento di diniego della proroga fossero autonomamente e sufficiente motivati in ragione della morosità della ricorrente associazione, con la conseguente non necessità di disamina dei motivi di ricorso diretti ad avversare le ulteriori parti motivazionale dei medesimi provvedimenti.
Infatti per costante giurisprudenza in presenza di un atto plurimotivato ovvero fondato su una pluralità di autonomi motivi è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale, il che comporta che il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento (Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2020, n. 2403; 13 settembre 2018, n.5362; 3 settembre 2013, n.4375).
14.1. Parimenti appare corretta la motivazione resa dal primo giudice secondo il quale, ad onta della terminologia usata dall’art. 8 del disciplinare di concessione, in ipotesi di mancato versamento dei tre ratei consecutivi di concessione non si versa in ipotesi di revoca della concessione, ma di decadenza cd. sanzionatoria, posto che la decadenza si verifica in maniera automatica al verificarsi dei presupposti presi in considerazione nel disciplinare di concessione, senza alcuna necessità di apprezzamento discrezionale, laddove la revoca in senso giuridico identifica il provvedimento di autotutela adottato nella ricorrenza dei presupposti identificati dall’art. 21 quinques l. 241/90 secondo cui “ Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge” .
14.1.1. Infatti, come precisato dalla giurisprudenza ( ex multis T.r.g.a. Trento, 5 giungo 2023, n. 87) sebbene il legislatore abbia disciplinato con l’art. 21 -nonies della l. n. 241/1990 il provvedimento di annullamento d’ufficio (che presuppone l’illegittimità del provvedimento sul quale l’Amministrazione va ad incidere in autotutela) e con l’art. 21- quinquies della legge stessa il provvedimento di revoca (che, a sua volta, presuppone la sopravvenienza di motivi di pubblico interesse ovvero un mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento sul quale l’Amministrazione va ad incidere in autotutela), tuttavia tali provvedimenti non sono gli unici atti di ritiro previsti dall’ordinamento.
Essi sono infatti affiancati dai provvedimenti di decadenza che la legge prevede come conseguenza: A) dell’inadempimento degli obblighi previsti dal provvedimento ampliativo (c.d. decadenza sanzionatoria); B) del venir meno dei requisiti previsti per la costituzione e la continuazione del rapporto, ovvero per il mancato esercizio dell’attività oggetto del provvedimento ampliativo per un determinato periodo (c.d. decadenza accertativa). Tali provvedimenti sono caratterizzati dal fatto che determinano il venir meno, di norma con efficacia ex nunc, del provvedimento ampliativo sul quale vanno ad incidere e si differenziano dagli altri atti di ritiro (previsti dagli articoli 21- nonie s e 21- quinquies della legge n. 241/1990) perché non implicano un riesame del provvedimento ampliativo alla stregua della sua legittimità o della sua opportunità, bensì una valutazione della condotta tenuta dal destinatario del medesimo provvedimento ampliativo durante lo svolgimento del rapporto (questo è il caso della decadenza sanzionatoria), oppure un nuovo accertamento dei requisiti di idoneità per la titolarità del provvedimento ampliativo (questo è il caso della c.d. decadenza accertativa).
14.2. Ciò posto, peraltro avuto riguardo alle critiche mosse alla sentenza di prime cure, va precisato in primo luogo come, stante la non contestazione della morosità pregressa, essendo stato contestato solo il quantum, non occorresse verificare il mancato versamento di tre ratei consecutivi di concessione, né la previa diffida, posto che il provvedimento di decadenza è motivato non solo con riferimento alla previsione dell’art. 8 del disciplinare di concessione, ma anche con riferimento alla decadenza di cui all’art. 21, lettere d) del Regolamento degli impianti sportivi di proprietà comunale approvato con DAC 11/18 (mancato versamento di tre rate, anche non consecutive, del canone di concessione).
Al riguardo si evidenzia in primis come parte ricorrente non abbia contestato in prime cure l’applicabilità al presente rapporto di detto diposto della DAC 11/18 (cfr al riguardo pag. 15 del ricorso di primo grado), con la conseguenza che la censura al riguardo formulata in grado di appello è inammissibile, in quanto in contrasto con il divieto di ius novorum di cui all’art. 104 comma 1 c.p.a.
14.2.1. In ogni caso e ad abundantiam il rilievo, inammissibilmente mosso solo nel presente grado di appello, è anche infondato posto che l’applicabilità del nuovo Regolamento ai rapporti in corso, oltre che essere positivamente affermata dall’art. 23 del citato Regolamento, si giustifica anche avendo riguardo al carattere di durata del rapporto concessorio, con la conseguente applicabilità della normativa sopravvenuta a far data dalla sua adozione.
La giurisprudenza ha infatti al riguardo ritenuto che il contratto di concessione, essendo un contratto di durata, è soggetto alle normative sopravvenute che incidono sul rapporto contrattuale, rendendo ad esempio legittima la sospensione degli effetti del contratto per adeguarsi alla nuova normativa (Cass. civ., sez. III, 25 agosto 2020, n. 17669; in senso analogo Cons. Stato, sez. IV, 30 luglio 2024, n. 6848).
Ciò vale ovviamente non solo in riferimento al provvedimento di decadenza ma vieppiù con riguardo al provvedimento di diniego della proroga della concessione, in quanto le sopravvenienze normative e di fatto devono essere considerate dall’amministrazione durante l’intero procedimento amministrativo, dal momento della presentazione dell’istanza fino all’emanazione del provvedimento conclusivo, in base al principio del tempus regit actum (Cons. Stato, sez. III, 12 settembre 2023, n. 8269; sez. V, 15 luglio 2021, n. 5353). Di conseguenza, è applicabile la normativa vigente al momento dell’adozione del provvedimento finale, non quella vigente al momento della stipula del contratto di concessione.
Pertanto il disciplinare di concessione deve intendersi in parte qua eterointegrato dal Regolamento sopravvenuto che non richiede ai fini della decadenza né la previa diffida, né il fatto che l’omesso pagamento si riferisca a tre ratei consecutivi, essendo la stessa da riconnettersi in via automatica al mancato pagamento di tre ratei anche non consecutivi.
15. Ciò in disparte dal rilievo che il provvedimento di decadenza era giustificato anche in ragione dell’applicazione dell’art. 8 del disciplinare di concessione e dell’art. 13 del previgente Regolamento, alla cui stregua era stata adottata la comunicazione di avvio del procedimento, posto che l’associazione era inadempiente non solo rispetto ai ratei del debito pregresso, oggetto di istanza di regolarizzazione, ma anche dei ratei di concessione, in misura ben superiore ai tre ratei, come risultante dalle ingiunzioni citate nei gravati provvedimenti, essendo irrilevante la circostanza che, stante la mancata ottemperanza, dette ingiunzioni fossero poi stati seguite dall’emissione dei ruoli, confermando semmai l’adozione dei ruoli l’inadempimento della concessionaria.
Ed invero già con comunicazione prot. EA 7346 del 4.7.2017 l'Amministrazione evidenziava il mancato pagamento, anche a seguito delle varie ingiunzioni notificate, di rate del canone di concessione e del c.d. debito pregresso, indicati nel disciplinare di concessione.
Con atto d' ingiunzione prot.n. EA7737 del 14.7.2017, notificato il 26.7.2017, veniva inoltre richiesto il pagamento della somma di € 28,738,35 (per il canone di concessione da gennaio 2016 a maggio 2017 comprensivo di interessi legali, evidentemente oltre tre rate non pagate consecutive).
L'oggettiva condizione di morosità da canone già rilevata nel luglio del 2017 e quindi in vigenza delle precedenti disposizioni regolamentari, costituiva rationae temporis, motivo di revoca trattandosi di un numero ben superiore a tre rate di canone consecutive non pagate.
Con atto d' ingiunzione prot.n. EA7741 del 14.7.2017 notificata il 26.7.2017 era stato poi richiesto il pagamento della somma di 112.422,70 dovuta a titolo di debito pregresso e dei relativi interessi (dedotti i pagamenti effettuati e dedotta la somma € 238.398,34 di cui alla EA4996/2015 iscritta a ruolo nell'ottobre 2016) come dedotto da MA AP.
15.1. I suddetti atti di ingiunzione, secondo quanto allegato da MA AP e non debitamente contestato, sono stati preceduti dal relativo atto di invito al pagamento debitamente notificati a mezzo messi comunali.
15.2. Ciò in disparte dal rilievo che, avuto riguardo all’inadempimento contestato da MA AP, sarebbe stato semmai onere della ricorrente associazione, dimostrare il pagamento dei ratei di concessione idonei quanto meno ad interrompere la dedotta continuità dell’inadempimento per tre ratei consecutivi in data anteriore all’adozione del provvedimento di decadenza, secondo il noto pronunciamento di cui alla sentenza delle S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533, sia pure riferita ai rapporti privatistici, secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, dovendo per contro il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
16. Né rileva ex se la dedotta e intervenuta prescrizione di alcuni ratei che attiene semmai al contenzioso civile e tributario, ma non al rapporto di concessione rispetto al quale rileva ex se il mancato pagamento quale dimostrativo dell’inaffidabilità del concessionario nella prosecuzione del rapporto.
17. L’appello va pertanto respinto, con assorbimento dei motivi di prime cure , riproposti nella presente sede, venendo in rilievo un atto plurimotivato.
18. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, nei rapporti tra parte appellante e il Comune di MA, mentre sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite con riferimento alla Cassa del Notariato, avuto riguardo alla decisione in rito in parte qua .
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara inammissibile l’intervento della Cassa del Notariato.
Condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore del comune di MA AP, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), mentre compensa le spese di lite fra parte appellante e la Cassa del Notariato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diana Caminiti | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO