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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2181 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso, a seguito di note depositate ex art.127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 15193/2024 avente ad OGGETTO: carta docenti, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Di Lecce Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2
RESISTENTE – CONTUMACE
FATTO E DIRITTO Con ricorso del la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio il menzionato CP_1 chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente quale docente precario, siccome destinatario di incarichi di supplenza per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024, di percepire - nel rispetto dei vincoli di legge - il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli stessi anni scolastici, per un totale di € 3.000,00 (tremila/00);
- per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente ad erogare il suddetto importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi € 3.000,00 e con le modalità previste per l'erogazione della Carta docente con ogni onere di legge, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo;
Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario. In punto di fatto rilevava di essere stata assunta per il menzionato : CP_1
- Per l'anno scolastico 2018/2019 con contratto a tempo determinato avente decorrenza dal 10.10.2018 e cessazione al 30.06.2019 in qualità di docente supplente per un posto di sostegno per minorati psicofisici su tipologia posto interno per 25 ore settimanali di lezione presso NA I.C. NICOLINI – DI GIACOMO (NAAA8E800C);
- Per l'anno scolastico 2019/2020 con contratto a tempo determinato avente decorrenza dal 05.12.2019 e cessazione al 30.06.2020 in qualità di docente supplente per un posto di sostegno per minorati psicofisici su tipologia posto interno per 25 ore settimanali di lezione presso NA 30 – NAAA03000N); Per_1
- Per l'anno scolastico 2020/2021 con contratto a tempo determinato avente decorrenza dal 04.11.2021 e cessazione al 10.06.2022 presso più istituti scolastici;
- Per l'anno scolastico 2021/2022 con contratto a tempo determinato avente decorrenza dal 18.01.2022 e cessazione al 30.06.2023 presso più istituti scolastici;
- Per l'anno scolastico 2022/2023 con contratto a tempo determinato avente decorrenza dal 17.10.2022 e cessazione al 30.06.2023 in qualità di docente supplente per un posto comune per 25 ore settimanali di lezione presso NA I.C. CAMPO DEL MORICINO (NAAA812003); - Per l'anno scolastico 2023/2024 con contratto a tempo determinato avente decorrenza dal 20.10.2023 e cessazione al 30.06.2024 2020 in qualità di docente supplente per un posto di sostegno per minorati psicofisici su tipologia posto interno per 25 ore settimanali di lezione presso NA I.C. D'ACQUISTO (NAAA81500E). Lamentava di non avere mai ricevuto – in quanto insegnante precaria – la cd. Carta Docente, prevista ai sensi dalla Legge n. 107 del 13 luglio 2015 (Buona Scuola), art. 1 comma 121, istitutiva della stessa
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo nelle istituzioni scolastiche”, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico. Evidenziava che la carta docente, sin dalla sua istituzione, in applicazione del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 sostituito dal D.P.C.M. del 28.11.2016, veniva assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova e quelli dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.lgs. del 16.04.1994 n. 297, e successive modificazioni, nonché quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari con la sola esclusione dei docenti a tempo determinato. Sottolineava, inoltre, di avere svolto funzioni analoghe, se non identiche, a quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato. In punto di diritto, deduceva la violazione dell'obbligo di formazione previsto dagli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. e della clausola 6 dell'accordo quadro del 18.03.1999 del principio di buon andamento della PA, di cui all'art. 97 della Cost. del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, sancito nell'art. 3 della Cost. e ribadito nella clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999 e negli artt. 20 e 21 della CDFUE. Regolarmente notificato il ricorso introduttivo, il convenuto non si costituiva, per cui CP_1 veniva dichiarato contumace. A seguito del deposito di note di trattazione ex art.127 ter c.p.c, la causa veniva decisa. La domanda è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di cui al dispositivo. La ricorrente, come detto, chiede l'erogazione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” strettamente legato alle condizioni di impiego, come si dirà, e previa disapplicazione del D.P.C.M. esplicativo della norma istitutiva dello stesso, fattispecie rientrante pienamente nei poteri del giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro. L'esclusione del personale con contratto a tempo determinato dal beneficio della Carta del docente viene censurata sotto i profili dell'irragionevolezza e della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. Tali profili denotano l'illegittimità degli atti di cui si chiede la disapplicazione rispetto ai parametri sia di diritto interno, desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia di diritto dell'Unione europea (e, in specie, alle clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE). La normativa nazionale, art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_3 a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122, dell'art. 1 citato, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_4 dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione. Il comma 124, dal canto suo, al primo periodo stabilisce che: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il D.P.C.M. 23 settembre 2015, rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. L'art. 2 del citato D.P.C.M. individua i destinatari della suddetta Carta elettronica, indicandoli al comma 1 nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”. L'art. 4 del medesimo D.P.C.M. elenca, inoltre, le modalità di utilizzo della Carta, riproducendo, in buona sostanza, le previsioni dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015. Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016, il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3). Deve al riguardo evidenziarsi, seppur non allegato dalla parte, che è intervenuto nuovamente il legislatore disponendo che la Carta Docente sia riconosciuta, per l'anno 2023, anche agli insegnanti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, ossia con contratto a tempo determinato con scadenza 31 agosto (art 15 del dl 69 del 2023). In base alla disciplina sopra riportata, dunque, il ha ritenuto che i docenti non di ruolo e CP_1 con contratto a tempo determinato, fossero esclusi dalla cerchia dei destinatari della Carta di cui trattasi. La Suprema Corte nella recente pronuncia n. 29961 del 2023 ha enunciato i seguenti principi di diritto cui questo Giudice intende uniformarsi: 1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art.
22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Posto che la funzione docente è connessa alla formazione in servizio obbligatoria, permanente e strutturale e che, peraltro, nessuna norma collettiva di settore prevede una distinzione tra le attività formative del personale a tempo determinato e quelle del personale a tempo indeterminato, si condivide la ricostruzione della giurisprudenza di merito e di quella amministrativa, immune da vizi logici, nella quale si riscontra che la normativa nazionale disciplinante la carta elettronica docente è stata recentemente oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con esame di tutte le questioni rilevanti, anche in merito alla fattispecie in esame (Trib. di Torino, Sez. Lav., 17 giugno 2022, n. 1009/2022; Cons. Stato, VII sez., 16 marzo 2022, n. 1842/2022).
Sotto il primo profilo, va condiviso quanto argomentato dal Consiglio di Stato, nella citata pronuncia,
a proposito della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria:
“questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarità rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: tali regole pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). Ed invero, non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente: trattasi, pertanto, di un beneficio economico volto precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto per cui si può affermare che di essa in astratto sono destinatari anche i docenti a tempo determinato. Sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio: la già necessità di garantire la qualità dell'insegnamento che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna. Sotto il secondo profilo, nell'ordinanza della CGUE pronunciata il 18.05.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, su pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, nell'ambito di un giudizio del tutto sovrapponibile a quello in esame, la CGUE ha evidenziato che: a) la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
b) per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro e che l'indennità ex art. 1 c. 121 della L. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro;
c) spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavoratore/la lavoratrice, nei periodi in cui era alle dipendenze del in forza di contratti di lavoro a tempo CP_1 determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori di ruolo nel corso del medesimo periodo.
La CGUE dopo aver stabilito, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la piena comparabilità della situazione della ricorrente nel procedimento principale, con quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, ha rilevato, al punto 46, che non esiste una ragione oggettiva che giustifica la differenza di trattamento tra i docenti stabilmente inseriti nell'organico del
[...]
, ai quali la carta elettronica è stata riconosciuta, ed i docenti assunti in forza di contratto Controparte_1
a tempo determinato, a cui la carta predetta è stata negata e che la “mera natura temporanea del lavoro (…) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. Inoltre, con riferimento alle condizioni di impiego, la CGUE, nella sentenza citata ha ribadito che
«33- … per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto
1, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno 2019, C72/18, punto Persona_2
25 e giurisprudenza ivi citata). 34- La Corte ha pertanto ritenuto che rientrino in detta nozione, tra l'altro, le indennità triennali per anzianità di servizio (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010,
e C444/09 e C456/09, punto 50, e ordinanza del 18 marzo 2011, Persona_3 Persona_4 C273/10, non pubblicata, punto 32), le indennità sessennali per formazione Persona_5 continua (v., in tal senso, ordinanza del 9 febbraio 2012, C556/11, non pubblicata, Persona_6 punto 38), la partecipazione a un piano di valutazione professionale e l'incentivo economico che ne consegue in caso di valutazione positiva (ordinanza del 21 settembre 2016, , Persona_7
C631/15, punto 36), nonché la partecipazione a una carriera professionale orizzontale, che dà luogo a un'integrazione salariale (ordinanza del 22 marzo 2018, C315/17, non Persona_8 pubblicata, punto 47). 35- Nel caso di specie, anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1 Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa CP_1 altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. 37- Orbene, tutti questi elementi soddisfano il criterio decisivo richiamato al punto 33 della presente ordinanza.» La CGUE ha pertanto concluso, dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine CP_1 di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione della ricorrente dal beneficio indicato fondato sulla mera temporaneità del rapporto essendo il nucleo essenziale dell'attività di docente l'insegnamento. In particolare i giudici di legittimità nell'analizzare la normativa hanno precisato che “l'impostazione della norma è stata invece diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso Carta Docente e servizio scolastico, Cass. 31 ottobre 2022, n. 31104, con cui l'istituto è stato ritenuto da applicare anche ai c.d. "educatori").” E quindi, “ è allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'"anno scolastico" non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”. In tale prospettiva come sottolineato dalla Suprema Corte “ verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso” Sicuramente la discriminazione sussiste nella fattispecie di cui all'art 4 comma 1 e 2 della L.n 124 del 1999. E, quindi, per le argomentazioni esposte, va disapplicato l'art 15 del dl cit. per violazione alla normativa europea avendo limitato il beneficio ai soli docenti con contratto su supplenza annuale su posto vacante. Calando i suddetti principi nella fattispecie concreta può, senz'altro, affermarsi il diritto della ricorrente all'erogazione del beneficio richiesto relativamente agli anni scolastici 2018/2019;
2019/2020; 2021/2022; 2022/2023 e 2023/2024.
Lo stesso non può dirsi per l'anno scolastico 2020/2021 poiché trattasi di supplenze brevi. Al riguardo la Suprema Corte che anche di recente (cfr Ordinanza di inammissibilità il 24 marzo 2024)nella persona del Primo Presidente si è pronunciata sulla questione di pregiudizialità in relazione al presente quesito “se il beneficio di cui all'art. 1, commi 121 e 122 della legge n. 107 de13 luglio 2015 (“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”), spetti ai titolari di contratti di supplenze temporanee di cui all'art. 4, terzo comma, l. n. 124/1999 . In particolare, Il Primo Presidente ha sottolineato che lo strumento di formazione in oggetto è connesso temporalmente alla didattica annua ed infatti “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. I giudici di legittimità hanno quindi precisato che: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, poiché “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”. Risulta difficile riscontrare, quindi, in presenza di contratti di supplenza breve successivi per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, quella situazione che è alla base delle scelte del legislatore che ha riconosciuto il beneficio in questione. Nella fattispecie in esame, infatti, per l'annualità indicata la ricorrente ha prestato servizio dal 04.11.2021 al 10.06.2022 non provvedendo, così, alla fase di scrutinio finale, differentemente invece, dall'annualità 2021/2022 che sebbene frammentata, di fatto, equivale ad un'annualità completa. Conformemente a quanto deciso da Giudice dalla Cassazione nella sentenza n. 29961 del 2023, essendo la ricorrente interna al sistema scolastico pubblico, alle stesse compete l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
La domanda è, dunque, parzialmente fondata.
Le spese di lite sono liquidate in applicazione dei minimi tabellari, attesa la serialità della controversia.
PQM
Così provvede: Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente per gli anni scolastici 2019/2020; 2021/2022;
2022/2023 e 2023/2024 ad usufruire nel rispetto dei vincoli di legge, con le medesime modalità ed alle stesse condizioni con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, del beneficio della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
- Condanna parte resistente all'erogazione delle carte docenti per le annualità indicate.
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese liquidate in € 1314,00 oltre CU spese generali IVA e CPA se dovuti, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, 19 marzo 2025 IL GIUDICE
Dott.M.R.Lombardi