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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 996/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 996/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Simona Vocaturo, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ; Email_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 23/01/2025 le parti, premesso che in data
23.08.2003 avevano contratto matrimonio in AT (RM), che dalla loro unione era nata la figlia (Roma, 29.08.2012) e che in data 23.07.2018 il Tribunale Per_1
di Roma aveva omologato la separazione consensuale alle condizioni previste dalle parti, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
1 Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate: “1) La figlia minore , Per_1 continuerà a vivere con la madre, nell'unità abitativa in Roma, Via di Torre
Malacena n. 28; 2) La medesima figlia minore continuerà ad essere Per_1
affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, in modo che gli stessi assumano concordemente le sole decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute, tenuto conto delle capacità e dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia ed ascoltando la sua opinione;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente dal genitore presso cui si troverà tempo per tempo. 3) Il padre ha la facoltà di Per_1 incontrare la figlia minore quando desideri, senza che l'uso di tale facoltà Per_1
sostituisca di fatto il normale calendario di visita, previo avviso al genitore collocatario, compatibilmente con le esigenze scolastiche e psicofisiche della bambina e di incontrarla, comunque, nei seguenti momenti ed alle seguenti condizioni: a) il padre trascorrerà con tutti i martedì di ciascun mese dalle Per_1
ore 16.00 fino alle ore 20.00 quando la riaccompagnerà presso la casa materna b) il padre trascorrerà con tutti i venerdì di ciascun mese dalle ore 13.30 fino Per_1
alle ore 20.00 quando la riaccompagnerà presso la casa materna;
c) il padre una volta al mese terrà con sé la figlia per il week-end dal venerdì ore 13.30 fino alla domenica ore 20.00 quando la riaccompagnerà presso la casa materna;
d) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia durante le festività ad anni alterni e) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia durante le vacanze estive del mese di agosto per 7 giorni consecutivi secondo le modalità che i coniugi avranno concordato tra loro. 4) Le comunicazioni dirette fra le Parti inerenti la gestione della bambina saranno effettuate - via sms/whatsapp ai seguenti numeri di cellulare sig.ra
3441361542 sig. 3398813049 - oppure Controparte_1 Parte_1
via e-mail ai seguenti indirizzi: sig.ra Controparte_1
5) Le parti Email_2 Parte_1 Email_3
dichiarano, sin da ora, di avere deciso di comune accordo tra loro che il padre provvederà in favore della figlia al pagamento nella misura del 100% Per_1
delle spese straordinarie, previamente documentate e concordate, così come da
2 Protocollo di Roma del 17.12.2014, attualmente in uso, che ivi deve intendersi integralmente trascritto e riportato;
6) Ciascun coniuge si manterrà d'ora innanzi autonomamente in quanto autosufficiente economicamente. 7.1.) Il sig Pt_1
si impegna a cedere alla sig.ra per la nuda
[...] Controparte_1
proprietà, ed alla figlia per il diritto usufrutto vitalizio, la piena Controparte_2
proprietà dei seguenti cespiti, e precisamente: I) locale negozio al piano terra del fabbricato in Roma, via Quintilio Varo n. 140-142, riportato nel Catasto
Fabbricati, Comune di Roma, al foglio 965, particella 185 sub 523, zona censuaria
5, cat. C1, cl. 3, metri quadri 56, Rendita Euro 1.518,38, via Quintilio Varo n. 140-
142, p. T. II) locale negozio al piano terra del fabbricato in Ciampino, Via San
Francesco d'Assisi n. 37, riportato nel Catasto Fabbricati, Comune di Ciampino, al foglio 5, particella 218 sub 504, cat. C1, cl. 3, metri quadri 36, Rendita Euro
1.414,89, Via San Francesco d'Assisi n. 37, p. T. III) locale negozio al piano terra del fabbricato in Ciampino, Via San Francesco d'Assisi n. 39-41, riportato nel
Catasto Fabbricati, Comune di Ciampino, al foglio 5, particella 218 sub 505, cat.
C1, cl. 3, metri quadri 55, Rendita Euro 2.161,63, via San Francesco d'Assisi n. 39-
41, p. T. 7.2.) I locali negozi di cui ai punti II) e III) oggi sono collegati da una porta scorrevoli, per cui il si impegna, prima della stipula dell'atto Parte_1
di trasferimento, a provvedere a sua cura e spese alla regolarizzazione della predetta fusione;
ne consegue che oggetto del detto atto di trasferimento sarà
l'immobile frutto della fusione del sub 504 e del sub 505; 7.3.) Sui medesimi locali negozi di cui ai punti II) e III) grava ipoteca volontaria iscritta a Roma 2 in data 5 agosto 2016 al n. 6633 di R.P., in favore
[...]
, con sede in Modena, codice fiscale Parte_2
(all. 9), a garanzia di mutuo le cui rate rimangono esclusivamente P.IVA_1
ed interamente in capo al sig. 7.4) Sui predetti immobili di cui ai Parte_1
punti II) e III) non grava altro gravame pregiudizievole, oltre la predetta ipoteca;
7.5) Sull'immobile di cui al punto I) non grava alcuna ipoteca o altro gravame pregiudizievole. 8.1.) La sig.ra si impegna a costituire in Controparte_1
favore della figlia il diritto di usufrutto vitalizio sui seguenti Controparte_2
cespiti siti in Roma, Via di Torre Malacena n. 28, e precisamente: A) unità abitativa al piano rialzato, con annessi giardino e corte esclusivi e pertinenziali al piano terra, riportato il tutto nel Catasto Fabbricati, Comune di Roma, al foglio 1014,
3 particella 327 sub 502 graffato con il sub 503 (ex particella 327 sub 502), zona censuaria 6, cat. A/4, cl. 5, vani 5, Rendita Euro 477,72, Via di Torre Malacena n.
28, p. T;
B) magazzino al piano seminterrato, riportato nel Catasto Fabbricati,
Comune di Roma, al foglio 1014, particella 327 sub 501, zona censuaria 6, cat.
C/2, cl. 5, mq 34, Rendita Euro 73,75, Via di Torre Malacena n. 28/A, p. S1, 8.2.)
La costituzione del predetto diritto di usufrutto vitalizio in favore della figlia da parte della madre è sospensivamente condizionata all'autorizzazione Per_1
del competente Giudice tutelare alla donazione della minore in favore della madre della nuda proprietà sui predetti medesimi beni di cui al punto A) e B). 9) I signori e stabiliscono espressamente che ogni Parte_1 Controparte_1 imposta (diretta o indiretta) e/o tassa, l'IMU, e le spese condominiali sia ordinarie che straordinarie relative ai cespiti sopra indicati ai punti I), II) e III) resteranno ad esclusivo carico del sig. 10) I medesimi signori Parte_1 Pt_1
e stabiliscono espressamente che le spese
[...] Controparte_1
occorrenti alla manutenzione ordinaria ed alla conservazione dei cespiti sopra descritti ai punti I), II) e III) resteranno ad esclusivo carico del sig. Pt_1
11) il sig. si impegna a stipulare con una delle migliori
[...] Parte_1
compagnie assicurative una Polizza Assicurativa Vita in favore della sig.ra per l'importo di Euro 200.000,00 con durata ventennale. Controparte_1
12) L'atto di trasferimento degli immobili sopra specificati ai punti I), II) e III) dal sig. in favore della sig.ra e della figlia Parte_1 Controparte_1
per i diritti sopra indicati, e l'atto di costituzione del diritto di Controparte_2
usufrutto vitalizio da parte della sig.ra in favore della Controparte_1
figlia dei cespiti descritti ai punti A) e B) dovranno essere stipulati Controparte_2
entro 10 giorni dal provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio con scelta del Notaio da parte di entrambi i coniugi che sarà pagato dal sig. Pt_1
13) Si precisa che il trasferimento degli immobili sopra specificati ai punti I), II) e
III) tra il sig. e la sig.ra e la figlia Parte_1 Controparte_1
e l'atto di costituzione del diritto di usufrutto vitalizio da parte Controparte_2
della sig.ra in favore della figlia dei Controparte_1 Controparte_2
cespiti descritti ai punti A) e B) sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. 14) Gli ulteriori rapporti economici tra le parti
4 sono già stati concordemente e compiutamente definiti con reciproca soddisfazione, non avendo null'altro a pretendere l'uno dall'altra”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine ai trasferimenti di diritti su beni immobili previsti nell'accordo, come anche alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
La natura del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 996/2025:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e in AT in data 23.08.2003;
[...] Controparte_1
- Dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di AT (RM) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto n.
197, Parte II, Serie A, Ufficio 1);
- Dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 12.06.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 996/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Simona Vocaturo, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ; Email_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 23/01/2025 le parti, premesso che in data
23.08.2003 avevano contratto matrimonio in AT (RM), che dalla loro unione era nata la figlia (Roma, 29.08.2012) e che in data 23.07.2018 il Tribunale Per_1
di Roma aveva omologato la separazione consensuale alle condizioni previste dalle parti, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
1 Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate: “1) La figlia minore , Per_1 continuerà a vivere con la madre, nell'unità abitativa in Roma, Via di Torre
Malacena n. 28; 2) La medesima figlia minore continuerà ad essere Per_1
affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, in modo che gli stessi assumano concordemente le sole decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute, tenuto conto delle capacità e dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia ed ascoltando la sua opinione;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente dal genitore presso cui si troverà tempo per tempo. 3) Il padre ha la facoltà di Per_1 incontrare la figlia minore quando desideri, senza che l'uso di tale facoltà Per_1
sostituisca di fatto il normale calendario di visita, previo avviso al genitore collocatario, compatibilmente con le esigenze scolastiche e psicofisiche della bambina e di incontrarla, comunque, nei seguenti momenti ed alle seguenti condizioni: a) il padre trascorrerà con tutti i martedì di ciascun mese dalle Per_1
ore 16.00 fino alle ore 20.00 quando la riaccompagnerà presso la casa materna b) il padre trascorrerà con tutti i venerdì di ciascun mese dalle ore 13.30 fino Per_1
alle ore 20.00 quando la riaccompagnerà presso la casa materna;
c) il padre una volta al mese terrà con sé la figlia per il week-end dal venerdì ore 13.30 fino alla domenica ore 20.00 quando la riaccompagnerà presso la casa materna;
d) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia durante le festività ad anni alterni e) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia durante le vacanze estive del mese di agosto per 7 giorni consecutivi secondo le modalità che i coniugi avranno concordato tra loro. 4) Le comunicazioni dirette fra le Parti inerenti la gestione della bambina saranno effettuate - via sms/whatsapp ai seguenti numeri di cellulare sig.ra
3441361542 sig. 3398813049 - oppure Controparte_1 Parte_1
via e-mail ai seguenti indirizzi: sig.ra Controparte_1
5) Le parti Email_2 Parte_1 Email_3
dichiarano, sin da ora, di avere deciso di comune accordo tra loro che il padre provvederà in favore della figlia al pagamento nella misura del 100% Per_1
delle spese straordinarie, previamente documentate e concordate, così come da
2 Protocollo di Roma del 17.12.2014, attualmente in uso, che ivi deve intendersi integralmente trascritto e riportato;
6) Ciascun coniuge si manterrà d'ora innanzi autonomamente in quanto autosufficiente economicamente. 7.1.) Il sig Pt_1
si impegna a cedere alla sig.ra per la nuda
[...] Controparte_1
proprietà, ed alla figlia per il diritto usufrutto vitalizio, la piena Controparte_2
proprietà dei seguenti cespiti, e precisamente: I) locale negozio al piano terra del fabbricato in Roma, via Quintilio Varo n. 140-142, riportato nel Catasto
Fabbricati, Comune di Roma, al foglio 965, particella 185 sub 523, zona censuaria
5, cat. C1, cl. 3, metri quadri 56, Rendita Euro 1.518,38, via Quintilio Varo n. 140-
142, p. T. II) locale negozio al piano terra del fabbricato in Ciampino, Via San
Francesco d'Assisi n. 37, riportato nel Catasto Fabbricati, Comune di Ciampino, al foglio 5, particella 218 sub 504, cat. C1, cl. 3, metri quadri 36, Rendita Euro
1.414,89, Via San Francesco d'Assisi n. 37, p. T. III) locale negozio al piano terra del fabbricato in Ciampino, Via San Francesco d'Assisi n. 39-41, riportato nel
Catasto Fabbricati, Comune di Ciampino, al foglio 5, particella 218 sub 505, cat.
C1, cl. 3, metri quadri 55, Rendita Euro 2.161,63, via San Francesco d'Assisi n. 39-
41, p. T. 7.2.) I locali negozi di cui ai punti II) e III) oggi sono collegati da una porta scorrevoli, per cui il si impegna, prima della stipula dell'atto Parte_1
di trasferimento, a provvedere a sua cura e spese alla regolarizzazione della predetta fusione;
ne consegue che oggetto del detto atto di trasferimento sarà
l'immobile frutto della fusione del sub 504 e del sub 505; 7.3.) Sui medesimi locali negozi di cui ai punti II) e III) grava ipoteca volontaria iscritta a Roma 2 in data 5 agosto 2016 al n. 6633 di R.P., in favore
[...]
, con sede in Modena, codice fiscale Parte_2
(all. 9), a garanzia di mutuo le cui rate rimangono esclusivamente P.IVA_1
ed interamente in capo al sig. 7.4) Sui predetti immobili di cui ai Parte_1
punti II) e III) non grava altro gravame pregiudizievole, oltre la predetta ipoteca;
7.5) Sull'immobile di cui al punto I) non grava alcuna ipoteca o altro gravame pregiudizievole. 8.1.) La sig.ra si impegna a costituire in Controparte_1
favore della figlia il diritto di usufrutto vitalizio sui seguenti Controparte_2
cespiti siti in Roma, Via di Torre Malacena n. 28, e precisamente: A) unità abitativa al piano rialzato, con annessi giardino e corte esclusivi e pertinenziali al piano terra, riportato il tutto nel Catasto Fabbricati, Comune di Roma, al foglio 1014,
3 particella 327 sub 502 graffato con il sub 503 (ex particella 327 sub 502), zona censuaria 6, cat. A/4, cl. 5, vani 5, Rendita Euro 477,72, Via di Torre Malacena n.
28, p. T;
B) magazzino al piano seminterrato, riportato nel Catasto Fabbricati,
Comune di Roma, al foglio 1014, particella 327 sub 501, zona censuaria 6, cat.
C/2, cl. 5, mq 34, Rendita Euro 73,75, Via di Torre Malacena n. 28/A, p. S1, 8.2.)
La costituzione del predetto diritto di usufrutto vitalizio in favore della figlia da parte della madre è sospensivamente condizionata all'autorizzazione Per_1
del competente Giudice tutelare alla donazione della minore in favore della madre della nuda proprietà sui predetti medesimi beni di cui al punto A) e B). 9) I signori e stabiliscono espressamente che ogni Parte_1 Controparte_1 imposta (diretta o indiretta) e/o tassa, l'IMU, e le spese condominiali sia ordinarie che straordinarie relative ai cespiti sopra indicati ai punti I), II) e III) resteranno ad esclusivo carico del sig. 10) I medesimi signori Parte_1 Pt_1
e stabiliscono espressamente che le spese
[...] Controparte_1
occorrenti alla manutenzione ordinaria ed alla conservazione dei cespiti sopra descritti ai punti I), II) e III) resteranno ad esclusivo carico del sig. Pt_1
11) il sig. si impegna a stipulare con una delle migliori
[...] Parte_1
compagnie assicurative una Polizza Assicurativa Vita in favore della sig.ra per l'importo di Euro 200.000,00 con durata ventennale. Controparte_1
12) L'atto di trasferimento degli immobili sopra specificati ai punti I), II) e III) dal sig. in favore della sig.ra e della figlia Parte_1 Controparte_1
per i diritti sopra indicati, e l'atto di costituzione del diritto di Controparte_2
usufrutto vitalizio da parte della sig.ra in favore della Controparte_1
figlia dei cespiti descritti ai punti A) e B) dovranno essere stipulati Controparte_2
entro 10 giorni dal provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio con scelta del Notaio da parte di entrambi i coniugi che sarà pagato dal sig. Pt_1
13) Si precisa che il trasferimento degli immobili sopra specificati ai punti I), II) e
III) tra il sig. e la sig.ra e la figlia Parte_1 Controparte_1
e l'atto di costituzione del diritto di usufrutto vitalizio da parte Controparte_2
della sig.ra in favore della figlia dei Controparte_1 Controparte_2
cespiti descritti ai punti A) e B) sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. 14) Gli ulteriori rapporti economici tra le parti
4 sono già stati concordemente e compiutamente definiti con reciproca soddisfazione, non avendo null'altro a pretendere l'uno dall'altra”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine ai trasferimenti di diritti su beni immobili previsti nell'accordo, come anche alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
La natura del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 996/2025:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e in AT in data 23.08.2003;
[...] Controparte_1
- Dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di AT (RM) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto n.
197, Parte II, Serie A, Ufficio 1);
- Dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 12.06.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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