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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/06/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa
Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile, iscritta al n. 1967 del RGC dell'anno 2023 avente ad oggetto:
“Responsabilità ex art. 2049-2051-2052 c.c.” vertente
TRA
(C.F: ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Manuela Parte_1 C.F._1
Palermo e Giuseppe Palermo del foro di Catanzaro, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Via De Gasperi n. 48 di Catanzaro
ATTRICE
CONTRO in persona del Sindaco p.t., (P.Iva n. rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giacomo Farrelli e Saverio Molica del foro di
Catanzaro, ed elettivamente domiciliato, presso l'Ufficio Legale del medesimo sito in CP_1
Catanzaro, Via Giovanni Jannoni, Palazzo De Nobili, civico n. 68
CONVENUTA
CONCLUSIONI: Come da note in sostituzione dell'udienza del 10.6.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
, esponendo che: - in data 20.10.2021, intorno alle ore 10:00, mentre Controparte_1 percorreva a piedi via Nicola Misasi di Catanzaro in compagnia del marito, , giunta Parte_2 in prossimità del civico n.56, cadeva a terra a causa di un avvallamento del manto stradale, in prossimità di una buca, riportando la frattura del capitelo radiale e del gomito destro;
- immediatamente soccorsa dal marito e dal cognato, , veniva dapprima condotta al Persona_1
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Soverato, e successivamente trasferita presso l'Ospedale Pugliese
- Ciaccio di Catanzaro, dove, in data 26.10.2021, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di ricostruzione del gomito;
- seguiva un lungo periodo di riabilitazione, protrattosi fino al 21.12.2022, data in cui l'attrice veniva dichiarata clinicamente guarita;
- con comunicazione del 30.11.2021,
inoltrava al richiesta risarcitoria, ai sensi dell'art. 2051 c.c., Parte_1 Controparte_1 con contestuale invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita per i danni subiti nel
1 sinistro occorso, attribuendo la responsabilità dell'evento all'ente convenuto, quale proprietario e custode della via lungo la quale era occorso il sinistro;
- il , con propria nota, Controparte_1 declinava l'invito a procedere alla negoziazione assistita;
- conclusosi il percorso riabilitativo,
l'attrice reiterava la richiesta risarcitoria con Pec del 4.4.2023, rimasta priva di riscontro, assumendo che il sinistro si fosse verificato a causa della mancata manutenzione del manto stradale, imputabile al , e che il tratto di strada, privo di marciapiedi, presentasse un Controparte_1 avvallamento poco visibile coperto da erba e residui di un palo di segnaletica stradale disastrosamente tagliato.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Catanzaro per sentire accertare la responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e condannarlo al risarcimento di tutti i danni patiti, cosi come quantificati in 25.085,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. A fondamento della domanda, l'attrice allegava documentazione medica, fotografica, copie delle Pec inviate, consulenza tecnica di parte e prospetto liquidativo dei danni. Stante l'inerzia dell'Amministrazione e il mancato riscontro alla suddetta richiesta, l'attore si vedeva costretta a promuovere il presente giudizio e a fondamento della domanda risarcitoria proposta, deduceva che il sinistro si era verificato per effetto della potenzialità lesiva insita nella res, concretizzata a causa dell'omessa manutenzione e del difetto strutturale della via, in relazione al quale l'ente convenuto rivestiva la qualifica di custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c. Sulla base di tale presupposti, l'attrice chiedeva la condanna del CP_1
al risarcimento dei danni subiti, a titolo di danno biologico permanente e temporaneo,
[...] danno morale, spese mediche documentate, ovvero della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma rivalutata, con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio il , eccependo, in via preliminare, il difetto di Controparte_1 legittimazione passiva, assumendo che l'evento non si sarebbe verificato su area di proprietà comunale, bensì su area privata adiacente ad un fabbricato, adibita a parcheggio.
In ogni caso, il contestava la fondatezza della domanda, deducendo l'insussistenza CP_1 di insidia o trabocchetto nella sede stradale comunale, l'imprudenza della condotta dell'attrice,
l'adempimento degli obblighi di manutenzione delle strade cittadine e l'inapplicabilità, nel caso di specie, della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. Quanto alla quantificazione della pretesa risarcitoria, parte convenuta contestava l'attendibilità della documentazione sanitaria prodotta dall'attrice e la congruità delle somme richieste, rilevando l'assenza di connessione causale certa tra le lesioni lamentate e l'evento occorso, anche in considerazione della riferita preesistenza di cadute e patologie pregresse. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese e di lite.
La causa veniva istruita mediante ammissione della prova testimoniale e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, volta ad accertare se i luoghi teatro del sinistro ricadano o meno nella proprietà del . Controparte_1
2 All'esito, la causa veniva rinviata all'udienza del 23.05.2025 per la precisazione delle conclusioni e fissata poi la discussione orale al 10.6.2025, udienza sostituita da note di trattazione scritta;
veniva poi decisa ai sensi dell'art. 281 sexiex, u.c., c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Il titolo giuridico su cui si fonda la pretesa risarcitoria è l'art. 2051 c.c., paradigma normativo della cd. responsabilità da custodia. L'attore ha invocato tale forma di responsabilità assumendo che l'ente convenuto avrebbe omesso di adottare le necessarie cautele idonee a impedire l'insorgenza di situazioni di pericolo nel luogo indicato come teatro del sinistro. Nel procedere all'esame della questione, è opportuno richiamare i principi concernenti la responsabilità di cui all' art. 2051 c.c., configurabile come forma di responsabilità oggettiva, la cui operatività presuppone la prova di due presupposti: la derivazione del danno dalla cosa e la custodia. Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è
"cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa, in quanto esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali. Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa. Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato (Cass. civile sez. III, 23/05/2023, n.14228). Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art. 2051 c.c., la prova (liberatoria) o della sussistenza del "caso fortuito" (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole (Sez. 3 - , Sentenza n. 11152 del 27/04/2023).
Nel caso di specie, dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e dalla documentazione catastale acquisita in atti, è emerso che il punto in cui si è verificato l'evento lesivo ricade sul confine tra le aree di pertinenza del fabbricato al foglio 26 particelle nn. 273 e le aree della part. 300 del foglio 26 del , entrambe di proprietà privata e non incluse Controparte_1 né nel demanio né nel patrimonio indisponibile dell'ente.
L'area è al confine con la pubblica via ma di proprietà privata come documentato nell'atto allegato dal alla nota del 17.7.2023. CP_1
Trattasi, dunque, di un'area formalmente e sostanzialmente privata, sulla quale non risulta essere stato costituito alcun diritto reale o personale d'uso in favore del né risulta CP_1 dimostrata una presa in carico della stessa da parte dell'ente, né sotto il profilo urbanistico né sotto quello manutentivo.
3 Vi è di più.
La consulenza tecnica ha inoltre evidenziato che il moncone metallico sporgente sul suolo, che ebbe a determinare la caduta di parte attrice, era riconducibile alla base di un palo abbattuto usato in precedenza per segnalare una proprietà privata (cfr. pag. 10 perizia CTU), in alcun modo proveniente o riferibile alla pubblica amministrazione.
Né risulta documentazione che attesti neppure una richiesta autorizzazione alla detta installazione da parte del privato.
Sul punto, le dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi su istanza dell'attore, non forniscono elementi dirimenti. Le dichiarazioni si limitano a confermare l'esistenza di un transito abituale di persone e veicoli nella zona e la presenza della sporgenza metallica sul suolo, senza tuttavia fornire alcun elemento concreto idoneo ad attestare una relazione di fatto tra l'ente pubblico e il luogo del sinistro. Analogamente, i testi escussi su istanza del hanno confermato che CP_1
l'area in questione non è compresa nella viabilità pubblica censita, né risulta in alcun modo acquisita, gestita o manutenuta dal È stato altresì chiarito che non esiste documentazione CP_1 amministrativa attestante l'installazione o la rimozione del palo in oggetto, né risulta che siano stati eseguiti interventi di manutenzione da parte dell'ente sul tratto interessato. Tali dichiarazioni, rese da soggetti tecnicamente competenti, non sono state smentite da alcun elemento oggettivo e si pongono in linea con quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio.
Occorre precisare che l'area di pertinenza del come indicato dal CTU è al Parte_3 confine con la pubblica via, e sulla pubblica via che si attua il transito di persone e veicoli;
prova ne sia che l'area in cui ebbe a verificarsi il sinistro non sono era delimitata da paletti infissi al suolo
– peraltro senza autorizzazione- ad impedirne l'uso collettivo, uno dei quali persino divelto e sul quale ebbe a cadere la dai rilievi fotografici allegati in atti è ben evidente il palo segnaletico Pt_1 che reca la scritta proprietà privata – divieto di sosta, infisso, anch'esso senza Pt_4 autorizzazione, proprio sull'area nella quale ebbe a verificarsi il sinistro, al confine con la pubblica via.
Dunque, l'area privata era delimitata da paletti non solo che avrebbero dovuto inibirne l'accesso ma che ne indicavano la riferibilità chiara a soggetti privati;
né può ritenersi che la mera tolleranza al transito di privati nell'area comporti, di per sé, l'assunzione di un obbligo di custodia da parte dell'ente pubblico, in assenza di concreti atti di gestione, controllo o manutenzione riferibili all'ente.
Deve escludersi che il possa essere qualificato come proprietario o Controparte_1 custode dell'area su cui si è verificato il sinistro, trattandosi di suolo appartenente a soggetti privati, senza che sia stato dimostrato l'esercizio di un potere sulla stessa da parte dell'ente.
In assenza di un titolo di proprietà o di una formale destinazione urbanistica che attribuisca al poteri di gestione o manutenzione, non può configurarsi in capo allo stesso alcun CP_1 obbligo di vigilanza o custodia dell'area.
In proposito, è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
“La responsabilità ex art. 2051 c.c. richiede, quale presupposto indefettibile, l'effettiva disponibilità
4 della res, intesa come postere di controllo, gestione e vigilanza sulla stessa, anche indipendentemente dalla formale titolarità dominicale” ( Cass. civ., sez. III, 16.06.2015, n. 12462);
e per il comune la gestione e il controllo era comunque da escludere essendo l'area perimetrata da paletti infissi al suolo dai privati. In difetto di tale potere, la responsabilità per i danni causati dalla cosa non può essere imputata al soggetto estraneo alla disponibilità materiale del bene. In particolare, è stato precisato che: “Non può essere considerato custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., colui che non ha la materiale disponibilità della cosa e non esercita su di essa alcun potere di controllo o di gestione, neppure di fatto”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non risultano integrati gli elementi costitutivi della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., la domanda risarcitoria proposta da parte attrice deve essere integralmente respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte attrice, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, da liquidarsi come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e della non complessità delle questioni trattate.
Spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1
, che liquida in euro 2.540,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge e spese
[...] forfettarie nella misura del 15%,
Spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Catanzaro, il 11.6.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Adele Ferraro
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