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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1123-24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Silvia Lubrano ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1123 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
(C.F. ), cittadino statunitense, Parte_1 CodiceFiscale_1 nato a [...] il [...], residente a N Kenmore Ave Unit 202, Chicago, IL 60640
(USA); (C.F. ), cittadina statunitense, nata Parte_2 CodiceFiscale_2 in Valencia-California (USA) il 14/08/1982, residente a 8732nw , Miami Lakes, FL C.F._3
33018 (USA), in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore (C.F. ), nata in Persona_1 CodiceFiscale_4
Miramar-Florida (USA) il 03/05/2012; tutti elettivamente domiciliati in Milano,via Fabio Filzi n. 41 presso l'avv. Salvatore Aprigliano che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: ) in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte convenuta non costituitasi)
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis. Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle Controparte_1 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 23 gennaio 2025 per il deposito, ex art. 127 ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente documentato la propria discendenza dall'avo , cittadino italiano nato in [...] il Persona_2
24.03.1954, il cui atto di nascita veniva trascritto nell'anno 2014 nei registri dello stato civile del Comune di Casacalenda (CB) su richiesta del Consolato Generale d'Italia in Caracas, munito di passaporto italiano rilasciato nel 2019 e in corso di validità.
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- Da , al di lui figlio Persona_2 Parte_1
nato il [...] (odierno ricorrente) ;
[...]
- Da alla di lui figlia , Per_2 Persona_2 Parte_2 nata il [...] (odierna ricorrente);
- Da , alla di lei figlia nata il Parte_2 Persona_1
03/05/2012, (odierna ricorrente).
1. Sulla posizione di e . Parte_1 Parte_2 Ebbene, com'è evidente, in tale linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza per via materna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta, nel caso di specie, indipendentemente dalle sentenze n. 30/1983 e n. 87/1975, che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale, rispettivamente, degli artt. 1 e 10 della legge n. 555/1912, che prevedevano che la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avvenisse per via paterna (art. 1) e che la donna cittadina che si univa in matrimonio con un cittadino straniero perdesse la cittadinanza italiana (art. 10), nonchè dai successivi arresti della giurisprudenza di legittimità, che hanno visto cadere tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile.
2. Sulla posizione di . Persona_1
In tale linea di discendenza vi è un passaggio di trasmissione della cittadinanza per via materna.
Anche in tale caso, tuttavia, nessun ostacolo normativo può opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui la ricorrente è venuta al mondo, considerato che la stessa è nata nell'anno 2012 e, dunque, in epoca successiva all'entrata in vigore della l. n. 91/92 che all'art.1 ha disposto l'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis.
La domanda deve essere dunque vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire.
In linea di principio, infatti, i ricorrenti avrebbero dovuto presentare la richiesta in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente Consolato (v. in particolare, il documento allegato al ricorso introduttivo raffigurante le pagine del sito web del Consolato di Chicago e Maiami, portale “Prenot@mi”, dal quale emerge che nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, maggio e settembre 2023, nonché di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2024 risultava già superato il limite massimo di iscrizioni mensili).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla concreta tempistica di convocazione, di possibilità di presentazione della domanda e, quindi, di definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dall'istante), si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali hanno, pertanto, legittimamente optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di Controparte_1 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione Controparte_1 meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1123/2024 così provvede:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 22.02.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Lubrano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Silvia Lubrano ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1123 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
(C.F. ), cittadino statunitense, Parte_1 CodiceFiscale_1 nato a [...] il [...], residente a N Kenmore Ave Unit 202, Chicago, IL 60640
(USA); (C.F. ), cittadina statunitense, nata Parte_2 CodiceFiscale_2 in Valencia-California (USA) il 14/08/1982, residente a 8732nw , Miami Lakes, FL C.F._3
33018 (USA), in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore (C.F. ), nata in Persona_1 CodiceFiscale_4
Miramar-Florida (USA) il 03/05/2012; tutti elettivamente domiciliati in Milano,via Fabio Filzi n. 41 presso l'avv. Salvatore Aprigliano che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: ) in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte convenuta non costituitasi)
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis. Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle Controparte_1 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 23 gennaio 2025 per il deposito, ex art. 127 ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente documentato la propria discendenza dall'avo , cittadino italiano nato in [...] il Persona_2
24.03.1954, il cui atto di nascita veniva trascritto nell'anno 2014 nei registri dello stato civile del Comune di Casacalenda (CB) su richiesta del Consolato Generale d'Italia in Caracas, munito di passaporto italiano rilasciato nel 2019 e in corso di validità.
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- Da , al di lui figlio Persona_2 Parte_1
nato il [...] (odierno ricorrente) ;
[...]
- Da alla di lui figlia , Per_2 Persona_2 Parte_2 nata il [...] (odierna ricorrente);
- Da , alla di lei figlia nata il Parte_2 Persona_1
03/05/2012, (odierna ricorrente).
1. Sulla posizione di e . Parte_1 Parte_2 Ebbene, com'è evidente, in tale linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza per via materna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta, nel caso di specie, indipendentemente dalle sentenze n. 30/1983 e n. 87/1975, che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale, rispettivamente, degli artt. 1 e 10 della legge n. 555/1912, che prevedevano che la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avvenisse per via paterna (art. 1) e che la donna cittadina che si univa in matrimonio con un cittadino straniero perdesse la cittadinanza italiana (art. 10), nonchè dai successivi arresti della giurisprudenza di legittimità, che hanno visto cadere tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile.
2. Sulla posizione di . Persona_1
In tale linea di discendenza vi è un passaggio di trasmissione della cittadinanza per via materna.
Anche in tale caso, tuttavia, nessun ostacolo normativo può opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui la ricorrente è venuta al mondo, considerato che la stessa è nata nell'anno 2012 e, dunque, in epoca successiva all'entrata in vigore della l. n. 91/92 che all'art.1 ha disposto l'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis.
La domanda deve essere dunque vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire.
In linea di principio, infatti, i ricorrenti avrebbero dovuto presentare la richiesta in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente Consolato (v. in particolare, il documento allegato al ricorso introduttivo raffigurante le pagine del sito web del Consolato di Chicago e Maiami, portale “Prenot@mi”, dal quale emerge che nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, maggio e settembre 2023, nonché di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2024 risultava già superato il limite massimo di iscrizioni mensili).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla concreta tempistica di convocazione, di possibilità di presentazione della domanda e, quindi, di definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dall'istante), si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali hanno, pertanto, legittimamente optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di Controparte_1 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione Controparte_1 meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1123/2024 così provvede:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 22.02.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Lubrano