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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/05/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Unico dott.ssa Maria Cristina Scarzella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24/2024, promossa da :
c.f.: , in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 [...] elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Perfetti (c.f. PE
– , che lo rappresenta e assiste C.F._2 Email_1 congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Davide Cariola (c.f. – C.F._3
Email_2
PARTE RICORRENTE
CONTRO
DI GERMANIA in persona del Cancelliere Federale pro tempore, Controparte_1 presso l'Ambasciatore accreditato pro tempore in Italia, Via S. Martino della Battaglia, n. 4, 00185
Roma (RM) (c.f. : ) P.IVA_1
PARTE CONVENUTA – contumace
E CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Genova (C.F. – FAX 010/591613 – PEC , P.IVA_3 Email_3 presso i cui uffici in Viale delle Brigate partigiane, n. 2 è per legge domiciliato pag. 1 PARTE CONVENUTA
Conclusioni delle parti: per il ricorrente, Sig. “Piaccia al Tribunale Ecc.mo, ogni diversa e contraria istanza disattesa, Pt_1 accertare e dichiarare che la Repubblica di Germania, in persona dell'Ambasciatore in Italia pro CP_1 tempore, quale successore del Terzo Reich, è responsabile per il tramite delle proprie forze armate (Reparto
Ricognizione 16 della 16^ Divisione – SS corazzata granatieri, comandato dal maggiore dell'esercito tedesco
Walter di aver posto in essere un rastrellamento nel paese di San TE MO (MS) in data CP_3
19.08.1944 con conseguente omicidio tramite fucilazione di 103 persone tra cui Persona_2
, di anni 24, condotta qualificabile quale crimine contro l'umanità anche ai sensi dell'artt. 43 D.L.
[...]
36/22, e per l'effetto condannarla a risarcire a nella qualità di figlio ed unico erede di Parte_1
deceduto ab intestato nell'anno 2016 e fratello all'epoca convivente della vittima PE [...]
uccisa nell'eccidio esposto in narrativa, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, da Persona_3 perdita del rapporto parentale subiti, previa applicazione delle Tabelle liquidative dei danni elaborate dal
Tribunale di Roma, nonché anche in solido, condannare il in Controparte_2 persona del Ministro pro tempore, quale soggetto solidalmente obbligato a farsi carico dell'adempimento di detti obblighi risarcitori, anche ai sensi dell'art.43 comma 6 DL n.36/2022 o comunque secondo quanto previsto per legge e ritenuto di giustizia, danni che si quantificano in Euro 100.000,00 o in quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione.”. per il convenuto : “Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa Controparte_2 ogni contraria domanda, eccezione e istanza, in graduato subordine:
- rigettare l'azione avversaria, perché prescritta e, comunque, infondata;
- procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili nella misura minima compatibile rispetto agli esiti del giudizio;
- decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo in ragione della compensatio lucri cum damno ovvero, comunque, quelle che avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso, con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 281 undecies depositato in data 31/12/2023 l'odierno ricorrente, Sig. in qualità di figlio e unico erede di ha convenuto in giudizio la Parte_1 PE
Repubblica Federale di Germania, per sentir accertare e dichiarare la sua responsabilità per l'uccisione di (sorella di , e per l'effetto sentirla Persona_4 PE condannare al risarcimento del danno patito da in conseguenza di ciò, in solido con il PE
, anch'esso convenuto in giudizio. Controparte_2
pag. 2 Nel ricorso introduttivo il Sig. Parte_1
- ha premesso difese in merito all'art. 43 del D.L. 36/2022 e s.m.i. e alla qualità dei soggetti da esso convenuti nel presente giudizio;
- ha dedotto che in data 19/08/1944 a Fivizzano, San TE MO, loc. Valla,
sorella di (padre del ricorrente), è stata uccisa Persona_4 PE all'età di 24 anni durante un brutale eccidio di massa perpetrato da militari tedeschi a colpi di arma da fuoco, evidenziando come i fatti descritti dal ricorrente siano stati accertati in sede penale con sentenza n. 25/2009 del Tribunale Militare di Roma (All. 6 ricorso), che da pag. 32 a pag. 43 ricostruisce l'episodio richiamando i contenuti della sentenza del
31/05/1951 del Tribunale di Bologna, e che, in conseguenza di tale evento, ha PE patito un danno parentale per la perdita della sorella (uccisa insieme alla cugina , Per_5 quantificato dal ricorrente in € 100.000,00. La sofferenza derivata da ciò ha segnato profondamente la vita del Sig. che si è dedicato alla causa per anni riuscendo, nel Pt_1
2014, a far intitolare una piazza del paese alla sorella ed alla cugina Per_2 Per_5 entrambe uccise nel medesimo eccidio del 1944. In virtù delle particolari circostanze che hanno caratterizzato i fatti sopra descritti, il ricorrente ha richiesto una personalizzazione del danno che tenesse conto “dell'efferatezza della strage e della sua acclarata natura di crimine contro l'umanità”;
2. La Repubblica Federale Tedesca, regolarmente convenuta in giudizio, è rimasta contumace.
In data 05/04/2024 si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato
[...]
, depositando comparsa di costituzione e risposta nella quale: Controparte_4
- In primis, ha compiuto una premessa sulla titolarità del rapporto giuridico controverso, esponendo che, in forza dell'art. 46, d.l. 36/2022, tra Repubblica Federale di
Germania e (in seguito EF) si sarebbe realizzato Controparte_2 un fenomeno successorio. L'unico soggetto che avrebbe dovuto essere evocato in giudizio, pertanto, è il Fondo istituito con il citato art. 43 presso il EF, e quindi il EF stesso;
- ha dichiarato che di conseguenza, essendo il EF divenuto ex lege legittimato passivo dell'azione oggetto del presente giudizio, lo stesso sarebbe titolato a sollevare tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore originario, con il solo limite delle
“eccezioni personali”: sarebbe dunque legittimato a sollevare tutte le eccezioni rilevanti nel caso di specie siano esse rilevabili d'ufficio (“eccezioni in senso lato”) oppure riservate dalla legge alle parti (“eccezioni in senso stretto”);
- ha sollevato eccezione di prescrizione della pretesa avversaria, in quanto il principio dell'imprescrittibilità dei crimini internazionali sarebbe entrato in vigore in Italia dopo i fatti contestati, e non sarebbe suscettibile di applicazione retroattiva;
di pag. 3 conseguenza, in applicazione dei termini di cui al diritto interno, il diritto al risarcimento del danno azionato dal Sig. sarebbe irrimediabilmente prescritto;
Parte_1
- nel merito, ha eccepito l'infondatezza pretesa avversaria con particolare riferimento all'intensità del legame parentale: l'affezione e la convivenza, si legge nella comparsa di risposta, sarebbero soltanto asserite;
- ha lamentato la quantificazione del pregiudizio risarcibile operata da controparte, sottolineando la natura omnicomprensiva del risarcimento del danno non patrimoniale;
- ha sottolineato la necessità di operare compensatio lucri cum damno quanto al pregiudizio lamentato dal ricorrente, e questo con particolare riferimento a benefici e indennizzi conferiti dalla Repubblica Italiana alle vittime dei crimini perpetrati dal Terzo
Reich e dal regime fascista con la legge n. 968/1953, la legge n. 96/1955, il d.p.r. n.
2043/1963; la legge n. 791/1980 e la legge n. 94/1994;
- ha chiesto il rigetto delle domande ex adverso avanzate, in quanto inammissibili, e comunque infondate;
3. In data 17/04/2024, in sede di prima udienza, su richiesta concorde delle parti sono stati concessi i termini per le memorie ex art. 281 duodecies, c. 4, ove le parti hanno ribadito le domande e difese svolte contestando le avverse difese ed eccezioni: in particolare il ricorrente Sig. nel Pt_1 contestare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Avvocatura, ha evidenziato la l'imprescrittibilità del crimine dedotto in ricorso, citando giurisprudenza a supporto di tale tesi (in particolare, Corte Costituzionale n. 238/2014; sentenza del Tribunale Militare di Roma del
22/07/1997; Sezioni Unite n. 5044/2004 sul caso Tribunale di Brescia sentenza del Per_6
09/07/2019; Sezioni Unite n. 762/2017; Tribunale di Firenze 22 febbraio 2016).
4. Con ordinanza del 26/06/2024, il precedente Giudice cui era assegnata la controversia ha formulato proposta conciliativa per € 139.236,00 importo a saldo e stralcio.
Tale proposta conciliativa è stata accettata dal ricorrente Sig. il Parte_1 [...]
, invece, ha chiesto (e ottenuto) rinvii da giugno a gennaio per poter Controparte_2 prendere posizione in merito, finché all'udienza ex art. 127 ter del 30/01/2025 avanti alla scrivente
(nelle more designata nuovo giudice) ha comunicato definitivamente di non accettare tale proposta conciliativa.
5. È stata fissata udienza di p.c. al 25/02/2025, con concessione di termine per note conclusive.
In tali note le parti si sono soffermate nuovamente sulla titolarità passiva del rapporto, la prescrizione, e l'an e il quantum della pretesa risarcitoria;
all'udienza del 25/02/2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe, e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
pag. 4 Con ordinanza resa in data 19.3.2025 la scrivente ha rimesso la causa sul ruolo evidenziando la mancanza in atti di un documento indicato come prodotto1 ; con note 29.3.2025 il difensore di parte attrice ha riconosciuto la mancata produzione del documento (“si rileva che il documento 9bis indicato in ricorso (denuncia di successione di per un disguido, forse dovuto al programma PE utilizzato per il deposito degli atti nel pct, non risulta essere poi stato inserito nella busta dell'iscrizione a ruolo. Della circostanza i sottoscritti si sono accorti solo oggi.”) procedendo al deposito del documento predetto;
nella prima difesa il EF ha eccepito la tardività di detta produzione. Precisate dalle parti le conclusioni e svolte ulteriori difese conclusive la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, a fronte della tempestiva eccezione del EF, deve essere dichiarata la tardività del deposito del doc. 9 bis di parte attrice.
Per la soluzione della presente controversia devono in primo luogo essere esaminate le difese svolte dal convenuto costituto, (di seguito, per brevità: EF) in Controparte_2 merito alla titolarità del rapporto giuridico controverso: dette difese, laddove il EF si ritiene legittimato passivo dell'azione oggetto del presente giudizio, e in quanto tale titolato a sollevare tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore originario, con il solo limite delle “eccezioni personali”, non si ritengono fondate, neppure alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte 7391/2025 richiamata dal EF nelle difese conclusive;
in essa, resa nell'ambito di un regolamento di competenza, viene incidentalmente affermata la correttezza della “costituzione in giudizio della amministrazione statale correttamente da convenire (ndr: EF), in luogo di quella erroneamente individuata nell'atto introduttivo della lite”(ndr: Presidenza del Consiglio) , affermandosi correttamente – e in linea con quanto infra indicato – che “in ordine alle pretese risarcitorie azionate nella lite in parola, la titolarità passiva dell'obbligazione spetta unicamente al . Quanto sopra a parere della Controparte_2 scrivente non fa che confermare quanto già ritenuto da questo Tribunale in controversie aventi analogo oggetto, in merito al fatto che il Fondo istituito presso il EF (a carico dello Stato italiano, per espressa previsione legislativa) si pone come patrimonio su cui far valere il titolo ottenuto nei Cont confronti del soggetto legittimato passivamente a contraddire la pretesa risarcitoria, la la
Suprema Corte nella sentenza citata si è infatti limitata, a parere della scrivente, alla mera pag. 5 individuazione del soggetto cui spetta la “titolarità passiva dell'obbligazione” per la sola fase esecutiva, così come indicato dalla Corte Costituzionale n. 159/2023 che ritiene che nella vicenda si sia verificata “una sorta di espromissione ex lege ( art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non sarebbe più proponibile una nuova.”
Dalla lettura sistematica della norma su cui si fonda l'azione , tenuto anche conto delle precise indicazioni rese sul punto dalla Corte Costituzionale, si ritiene infatti che sussista la legittimazione Cont passiva della nei cui confronti è stato correttamente instaurato il contraddittorio, e che a seguito della verifica circa la validità della notifica è stato dichiarato contumace.
L'istituzione del fondo di cui all'art. 43 (il cui testo si riporta in nota) 2 presuppone l'esistenza di 2 Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. 2. Hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto
l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate
o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite: a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente.
pag. 6 un “titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti” “inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”.
In assenza di specifica disposizione di legge che individui espressamente un soggetto diverso, le azioni dirette all'ottenimento di detto titolo devono essere svolte nei confronti del soggetto responsabile.
La vicenda che qui ci occupa si inserisce nella vexata quaestio della immunità giurisdizionale degli stati in relazione ai crimini di guerra;
sul punto fin dalla sentenza n. 238 del 2014 la Corte
Costituzionale ha affermato “la giurisdizione del giudice comune a conoscere delle pretese risarcitorie per danni da crimini di guerra. Pur escludendo di poter sindacare l'interpretazione della Corte internazionale di giustizia sulla portata della norma consuetudinaria dell'immunità dello Stato estero dalla giurisdizione per acta iure imperii, ha ritenuto invece di dover controllare la compatibilità degli effetti della previsione interna derivata da quella consuetudinaria, come intesa da tale Corte, con l'ordinamento costituzionale. All'esito di tale valutazione, ha affermato che gli effetti prodotti da tale disposizione si pongono in contrasto con uno dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale, ovvero il "diritto al giudice (art. 24), congiuntamente al principio posto a tutela di diritti fondamentali della persona (art. 2)", entrambi sintetizzati nel diritto fondamentale alla dignità umana, che opera quale "controlimite" all'ingresso delle norme di ogni altro ordinamento.”
Come ben evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza citata “è stata quindi riconosciuta e affermata la giurisdizione dello Stato per le azioni di accertamento e condanna promosse in sede cognitiva nei confronti di Stati esteri, e nello specifico della Repubblica federale tedesca, rispetto ad atti annoverabili nell'ambito dei crimini internazionali e, dunque, costituenti delicta iure imperii piuttosto che acta iure imperii, commessi (o iniziati con atti come la deportazione forzata) sul territorio italiano.”
La giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Corte di Cassazione, SSUU civili, sentenza 28 settembre 2020, n. 20442) si è adeguata affermando che l'immunità dalla giurisdizione civile degli
Stati esteri per atti iure imperii costituisce una prerogativa riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è però preclusa nel nostro ordinamento per i delicta imperii, ossia per quei crimini compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto lesivi di diritti fondamentali della persona. Successivamente alla sentenza n. 238 del 2014, si sono avute varie pronunce di condanna della Germania da parte di giudici di merito, pronunce anche passate in giudicato o comunque provvisoriamente esecutive.
Tali iniziative giudiziarie, e soprattutto il nuovo ricorso del 29 aprile 2022 della Repubblica
Federale di Germania alla Corte internazionale di Giustizia (ove è stato lamentato il rischio di pag. 7 disconoscimento dell'immunità ristretta degli Stati quanto meno nella fase del processo esecutivo), hanno indotto il legislatore italiano ad intervenire, in vista dell'obiettivo del mantenimento di buoni rapporti internazionali, ispirati a principi di pace e giustizia, anche in considerazione del vincolo costituzionale ( art. 117, primo comma, Cost.) del rispetto dei trattati, quale certamente è
l'Accordo di Bonn del 1961.
È in questo tessuto che si inserisce la introduzione nel nostro ordinamento dell'art. 43 , norma che come ha osservato la Corte Costituzionale assicura “continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con D.P.R. 14 aprile 1962, n. 1263", ossia all'Accordo di Bonn del 1961. Ciò emerge anche dalla prescrizione, contenuta nell'art. 43, comma 4, lettera b), secondo cui dal danno risarcibile, recato dalla sentenza di condanna, vanno detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi del D.P.R. n. 2043 del 1963, recante - come già ricordato - norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste. La detrazione è poi prescritta anche con riferimento a somme percepite per i benefici di cui alla L. 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), alla L. n. 791 del 1980 e alla L. n. 94 del 1994. Proprio in continuità con tale Accordo, lo Stato si fa carico - con una norma virtuosa, anche se onerosa - del
"ristoro" dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra, compiuti, dalle forze armate del Terzo
Reich, sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani. Il titolo per l'accesso al
Fondo è costituito da sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni da crimini di guerra, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del D.L. n. 36 del 2022, come convertito, ovvero entro il termine da ultimo prorogato al 28 giugno 2023, dall'art. 8 del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, nella L. 24 febbraio 2023, n. 14.
Il comma 2 dell'art. 43 prevede che coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni per crimini di guerra, hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal successivo decreto interministeriale, recentemente emanato ( D.M. 28 giugno 2023).
E aggiunge che è a carico del Fondo anche il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze. Il successivo comma 3, come modificato dalla legge di conversione, prevede altresì che le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni per crimini di guerra "sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo". L'accesso a quest'ultimo, quindi, si connota come esecuzione della sentenza passata in giudicato.
Il Fondo (a carico dello stato italiano, per espressa previsione legislativa) si pone quindi come pag. 8 patrimonio su cui far valere il titolo ottenuto nei confronti del soggetto legittimato passivamente;
le pronunce di condanna, che, in deroga all'art. 282 cod. proc. civ. (come prescrive l'art. 43), acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato, sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo: la Corte Costituzionale nella ricordata pronuncia , evidenzia che “vi è la tutela approntata dal Fondo "ristori" con un meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria accertata con sentenza passata in giudicato, sì da conciliare, nel bilanciamento complessivo dei principi costituzionali in gioco, la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di guerra e il rispetto degli specifici accordi internazionali in materia (l'Accordo di Bonn del
1961)”. In forza di detta disposizione quale conseguenza di essa , non possono essere iniziate o proseguite procedure esecutive e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono dichiarati estinti.
Come evidenziato dalla Corte Costituzionale in sintesi, l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti della Germania è sostituito un diritto di analogo contenuto sul Fondo, apprestando così una adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della Repubblica
Federale di Germania. Ciò è tanto più vero se si considera che la procedura esecutiva delle sentenze definitive, o comunque provvisoriamente esecutive, di condanna al risarcimento dei danni, pronunciate nei confronti della Repubblica federale di Germania, soffrirebbe comunque la limitazione dell'immunità ristretta degli Stati, come sopra già affermato (al punto 3.2.), talché non sarebbe facile per il creditore procedente rinvenire beni privi di destinazione pubblicistica, e quindi pignorabili, oppure somme di danaro su conti correnti bancari o postali, di rappresentanze diplomatiche e consolari della Germania, privi della rituale dichiarazione che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni di quello
Stato. …” L'accesso al Fondo "ristori" è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta. Il relativo pagamento è effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione della domanda, la quale può essere rigettata solo in mancanza dei presupposti di legge. Tale pagamento estingue, come previsto dal comma 5 dell'art. 43 del D.L.
n. 36 del 2022, come convertito, ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i medesimi fatti (art. 4, comma 5, del citato decreto interministeriale). Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la Germania) con la sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici).
Si tratta per la sola fase esecutiva, così come indicato dalla Corte Costituzionale n. 159/2023 “di una sorta di espromissione ex lege ( art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e
pag. 9 non sarebbe più proponibile una nuova. Del resto questa Corte (sentenza n. 329 del 1992), con riferimento proprio all'immunità ristretta degli Stati in sede esecutiva, ha affermato che "potrà essere predisposta, per esempio, la possibilità che lo Stato italiano intervenga nella procedura esecutiva offrendo al creditore il pagamento del terzo ai sensi dell'art. 1180 cod. civ.". Insomma, non c'è un diritto a un mero indennizzo in sostituzione del risarcimento del danno. Né è previsto un meccanismo di riparto delle somme disponibili, come quello contemplato dall'art. 10 del D.P.R. n. 2043 del 1963 per il calcolo della quota personale di ciascun richiedente ammesso alla ripartizione dell'importo complessivo erogato dalla Germania in esecuzione dell'Accordo di Bonn del 1961. È prescritto, invece, un soddisfacimento integrale del credito risarcitorio.”
La peculiarità della specifica previsione che è a carico del Fondo anche il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze costituisce ulteriore conferma della tesi sopra esposta;
diversamente opinando la previsione di cui sopra non avrebbe avuto ragione di essere in quando le spese di lite sarebbero state naturalmente poste a carico della parte soccombente, senza necessità alcuna di espressa previsione di legge Quale naturale conseguenza di ciò deve affermarsi la carenza, nel presente giudizio di accertamento e condanna dello stato estero , della legittimazione passiva dello stato Italiano e del conomia, nei cui confronti la notifica dell'atto Controparte_2 introduttivo dell' azione di accertamento e liquidazione dei danni (vedi comma 6 ) si pone come mera denuntiatio,3 avendo il solo fine di portare a conoscenza dello Stato italiano l'esercizio dell'azione di cui si tratta e non ha l'effetto di attribuire a quest'ultimo la qualità di parte né determina automaticamente l'interesse a intervenire nel giudizio.
Escluso, per quanto sopra esposto, il verificarsi di un fenomeno successorio nel rapporto giuridico soggettivo per cui è causa, deve escludersi la possibilità per il Mef di svolgere eccezioni previste solo in capo al soggetto passivo della pretesa, prima fra tutte quella relativa alla prescrizione del diritto azionato;
in riferimento al tema della prescrizione, e tenuto in particolare dei recenti arresti della Suprema Corte al riguardo (si consideri in particolare Cass.n.3642/24, citata dal Mef a sostegno della propria tesi), ad abundantiam, si conferma nella presente sede quanto già ritenuto da questo Tribunale sul punto (vedi fra le altre sent.Trib. Genova 318/2025) , in merito al fatto che;
- esiste pacificamente una norma immanente di diritto internazionale consuetudinario che sancisce l'imprescrittibilità dei reati (e delle loro conseguenze) concernenti i crimini di guerra e contro l'umanità; detta norma ha trovato espresso
pag. 10 riconoscimento nel 1968 dall'ONU con la “Convenzione sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità” e, in ambito europeo, nel
1974 con la “Convenzione europea sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra”;
- detta norma integra principio dell'ordinamento italiano in virtù dell'art. 10 Cost. che sancisce la conformazione automatica dell'ordinamento interno alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (Corte Cost. 24/10/2007 n. 349), e ciò è stato espressamente confermato e riconosciuto da Cass. SS.UU. n.5044/2014;
- la norma consuetudinaria in questione, pur “emersa” in epoca successiva ai tragici avvenimenti per cui è causa, vale anche per i crimini anteriormente commessi, non ostando a ciò, in sede civile, alcun limite derivante da supposta irretroattività;
- l'ambito civile e quello penale sono, infatti, pacificamente disciplinati da principi diversi, così che le statuizioni assunte in ambito penale, pur con riferimento al medesimo istituto (quale la prescrizione) non valgono necessariamente in ambito civile;
- in particolare, l'emersione sopravvenuta di una norma di diritto internazionale che
(im)ponga la imprescrittibilità della reazione giurisdizionale a fronte di determinate condotte, certamente non può avere efficacia retroattiva in sede penale in quanto determinerebbe un trattamento deteriore del reo, in contrasto con i principi generali del nostro ordinamento;
- per contro e proprio in applicazione della premessa distinzione tra ambito penale e civile, la sopravvenuta emersione di una norma che (im)ponga la imprescrittibilità di pretese giurisdizionali in sede civile non necessariamente si pone in contrasto con l'ordinamento giudiziario, proprio perché non ci sono esigenze di favor rei da rispettare4;
pag. 11 - la questione specifica (imprescrittibilità del credito risarcitorio in sede civile), non si può risolvere solo in forza dell'analisi dell'art. 43 co.6 d.l. n.36/22 che ha fatto salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione,
- deve peraltro ritenersi che, proprio in Cass.n.3642/24, la Suprema Corte abbia implicitamente indicato di essere orientata nel senso della applicabilità della norma di imprescrittibilità sopravvenuta in sede civile, se si considera in particolare il passaggio motivazionale (pag.15) ove afferma che “questa Corte, nella decisione n. 5044 del 2004, scrutinando l'analogo caso di richiesta di tutela risarcitoria, ha connesso l'affermazione dell'esclusione dell'immunità giurisdizionale ai caratteri dei diritti lesi, e così alla imprescrittibilità sancita esplicitamente sin dalla Convenzione ONU del 1968, che in effetti, come sottolineato nell'odierna requisitoria del Procuratore Generale, ha indicato di riferirsi a quei crimini «qualunque sia la data in cui sono stati commessi»”; in tal modo dichiarando, sia pure incidenter tantum, piena adesione alla tesi (dei ricorrenti) della generale imprescrittibilità in sede civile del credito risarcitorio da lesione dei diritti fondamentali della persona;
- va dunque, ad avviso della scrivente e per quanto sopra esposto, affermato che in ogni caso non ricorre, nella vicenda in esame, l'invocata prescrizione, e sono stati rispettati i termini decadenziali previsti dal più volte citato d.l. n.36/2022 e succ. mod..
Nel merito si osserva quanto segue: ha agito nel presente giudizio , nella Parte_1 qualità di figlio ed erede di , nato a [...] il [...] e deceduto ab intestato in La PE
Spezia il 4.02.2016, in relazione al danno da questo patito in relazione all'uccisione della sorella
, nata a [...] il [...] e deceduta in Fivizzano, San TE Persona_2
MO, loc. Valla in data 19.08.1944.
La morte della signora si colloca nel contesto della strage che ha registrato l'uccisione di Pt_1 almeno 103 (centotre) persone - in prevalenza donne, anziani e bambini, abitanti di San TE uccisi in massa a colpi d'arma da fuoco in Valla nel primo pomeriggio del 19 agosto 1944, ad opera di militari tedeschi condotti dal maggiore dopo esser stati prelevati dalla casa colonica CP_3 dove si erano rifugiate per sfuggire al rastrellamento della popolazione di San TE MO, contestualmente operato in paese da altri militari tedeschi al comando del maggiore e del CP_3 tenente;
quanto alla ricostruzione di detti fatti parte ricorrente ha fatto riferimento alle Per_7 deposizioni testimoniali rese nel processo svoltosi dinanzi al Tribunale Militare di Roma a carico di
+ 10 (All. 3) nonchè ai contenuti della relazione tecnica dello storico Prof. Pt_2 Persona_8 consulente tecnico d'ufficio nel procedimento penale N. 209/03/RNR Procura della Repubblica
affermare che la imprescrittibilità non può essere retroattiva in sede civile; e che la Corte d'Appello, nel caso esaminato, non aveva affrontato la questione in relazione alla specifica norma in questione.
pag. 12 presso il Tribunale Militare di La Spezia a carico di , ed dell'elaborato del consulente CP_6 della Procura militare di Roma Prof. prodotto nel processo a carico di + 10 Persona_9 Pt_2
(All. 4 e 5), depositando in atti i relativi documenti unitamente alla sentenza resa dal Tribunale
Militare di Roma n. 25/2009 (All.
6 - sentenza Tribunale Militare di Roma n. 25/2009: in particolare vedi capo imputazione pag. 16 laddove riporta fra le vittime al n. 133 ) che da pag. 32 Persona_2
a pag. 43 ricostruisce l'episodio attraverso il richiamo ai contenuti della sentenza pronunciata in data 31.10.1951 dal Tribunale di Bologna nei confronti del maggiore Persona_10
Il danno patito iure proprio dal signor (all'epoca di anni 20 ) per la uccisione della PE sorella (all'epoca di anni 24) (per il legame di parentale vedi in atti : All.
1 - certificato di nascita con maternità e paternità di;
All. 1bis certificato di nascita con Persona_2 maternità e paternità di ) si inquadra nella categoria del danno parentale in merito al PE quale ancora di recente la Suprema Corte (sent. 23300/2024) ha ribadito che costituisce
“affermazione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso”, precisandosi, altresì, che
“traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità” (così, in motivazione,
Cass. Sez. 3, ord. 17 maggio 2023, n. 13540, Rv. 667659-01)
La lesione del rapporto parentale – al pari della definitiva perdita dello stesso, come nel caso in esame – produce delle ripercussioni nel “vissuto” del congiunto che, sebbene non assurgono a vera e propria compromissione della sua integrità fisiopsichica, meritano egualmente ristoro, perché apprezzabili come “sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo”, ovvero
“in termini dinamico-relazionali”, per l'incidenza che quella lesione ha avuto “sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto” interessato (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28989, Rv. 656223- 01). Ciascuno di tali danni è, peraltro, solo impropriamente definito “riflesso”, enfatizzandosi la circostanza che esso risulta “subito per una lesione inferta non a sé stessi, ma ad altri”, mentre, in realtà, esso è pur sempre “la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva dunque come fatto plurioffensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente dirette”, ragion per cui non “v'è motivo di ritenere questi pregiudizi soggetti ad una prova più rigorosa degli altri, e dunque insuscettibili di essere dimostrati per presunzioni” (cfr., sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 7748 del 2020, cit.). Si tratta, dunque, di danni che “possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta
pag. 13 parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto” (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 13540 del 2023, cit.), sicché è proprio “in tale quadro che emergerà, con intuitiva evidenza, il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino)” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 28989 del 2019, cit.). Resta, inoltre, inteso che non sussiste “alcun «limite» normativo per il danno da lesione del rapporto parentale”, nel senso che esso non presuppone, necessariamente, neppure che “gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati” (Cass. Sez. 3, sent. 20 gennaio 2023, n. 1752 Rv. 666922-01; analogamente anche Cass. Sez. 3, ord. n. 13540 del 2023, cit.), la sola questione rilevante essendo, in definitiva, solo quella della prova del danno. Difatti, chi agisce per il suo ristoro, “secondo i principi generali – e dunque anche per via presuntiva – ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria,” (così, ancora una volta,
Cass. Sez. 3, ord. n. 13540 del 2023, cit., che richiama Cass. S.U., sent. 11 novembre 2008, n. 26492)
Dai documenti prodotti in atti emerge che il ricorrente ha agito per la liquidazione del danno già patito dal padre , di cui esso – quale figlio - è erede legittimo;
avendo agito per PE
l'ottenimento di un credito successorio è da ritenersi sussista in capo ad esso la legittimazione attiva come ben rilevato dalla difese di parte attrice “la parte che abbia un titolo legale che le conferisca il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità, qualora proponga in giudizio domande che di per sé manifestino la volontà di accettare, qual è la domanda diretta a ricostituire
l'integrità del patrimonio ereditario, gravando, in questi casi, su chi contesti la qualità di erede l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed eventualmente i fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede" (cfr. Cassazione civile sez. II, 390/2025). (sulla irrilevanza della specifica indicazione della qualità di erede o coerede pro quota vedi. Cassazione civile sez. III - 29/09/2023, n. 27658) 5. Non sono pertinenti al caso in esame - ove il credito pag. 14 reclamato nella presente sede ,già maturato in capo al dante causa dell'odierno attore, è un danno iure proprio, per la lesione del rapporto parentale quale fratello, e non un danno iure hereditatis – e devono quindi essere disattesa le difese svolte da ultimo dal EF nelle note di udienza 20.5.2025 laddove ha rilevato quanto segue: “ In ordine alla qualità di erede del ricorrente, invece, preme ribadire che difetta in atti la prova della contestata qualità di erede non solo e non tanto del ricorrente ( Parte_1
dal padre, ( , ma anche e soprattutto di quest'ultimo dalla sorella
[...] PE PE
( , nata il [...] e deceduta il 19/08/1944, all'età di ventiquattro anni, non risultando Persona_2 in atti prova del decesso da nubile e/o in assenza comunque di figli e, quindi, dell'assenza di eredi legittimi che abbiano esclusa detta contestata qualità in capo al germano.”.
Il danno viene liquidato nella medesima misura di cui alla proposta conciliativa – alla quale l'attore aveva aderito - liquidazione effettuata tenuto conto della giovane età del de cuius dell'attore all'epoca dei fatti , dell'età della vittima, della esistenza di altri congiunti nel nucleo, con applicazione dei valori della tabella milanese aggiornata al mese di giugno 2024 (vedi ordinanza in atti: “ tabella milanese aggiornata al mese di giugno 2024 (valore punto € 1.698,00 – assegnati complessivi punti 82 nella fattispecie: punti 18 vittima primaria, punti 20 vittima secondaria;
punti 20 convivenza, punti 9 esistenza di superstiti;
punti 15 per valore medio intensità vincolo)= € 139.236,00 – importo a saldo e stralcio”) in moneta attuale (osservando, in punto rivalutazione e interessi, che in via equitativa è ammissibile inglobare in un'unica somma valutata a saldo e stralcio ex art. 1226
c.c. - in ragione della peculiarità e specificità della fattispecie - sia la prestazione principale dovuta a titolo risarcitorio/indennitario, sia interessi e rivalutazione monetaria, in quanto anche per tali
Rv. 646949 - 01, secondo cui ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione).
4. In particolare, i crediti del de cuius, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria in conformità all'art. 727 c.c.che, nel prevedere la formazione delle porzioni con inclusione dei crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché in conformità al successivo art. 757 c.c., in forza del quale i crediti ricadono nella comunione poiché il coerede vi succede al momento dell'apertura della successione, trovando tale soluzione conferma nell'art. 760, c.c., che, escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, presuppone necessariamente
l'inclusione dei crediti nella comunione. Ne', in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 c.c., concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il de cuius ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Ne deriva che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito (Sez. 3, Sentenza n. 15894 del 11/07/2014, Rv. 632723 - 01; Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007, Rv. 600532 - 01).
5. Sulla scorta di tali principi, dev'essere rilevata l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che i coeredi che hanno agito iure haereditatis in questa sede potessero far valere il credito risarcitorio caduto in comunione ereditaria senza la previa identificazione della misura specifica in cui gli stessi avrebbero concorso nell'eredità dei propri danti causa (ossia del numero e delle quote di ciascun coerede), non tenendo conto del pieno diritto, riconoscibile in capo a costoro, di rivendicare il credito risarcitorio caduto in comunione nella sua integrità, nei confronti del danneggiante, salva la successiva (eventuale)ripartizione in sede di divisione ereditaria con gli altri coeredi.”
pag. 15 voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c.; in particolare, l'importo è calcolato avuto riguardo alle tabelle in moneta attuale, e la quantificazione che deriva dalla applicazione delle tabelle risulta complessivamente equa e satisfattiva – in considerazione del lunghissimo lasso di tempo intercorso rispetto ai fatti, e della peculiarità assoluta della fattispecie) .
Le spese di lite sono poste a carico del fondo così come espressamente previsto dal comma 2 del predetto art. 43 “È a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo” e sono liquidate nei valori medi dello scaglione di riferimento.
PQM
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità delle forze armate tedesche del Terzo Reich per l'uccisione di avvenuto nel corso dell'eccidio di massa a Persona_4 colpi di arma da fuoco in data 19/08/1944 a Fivizzano, San TE MO, loc. Valla,;
- dichiara tenuta e condanna la Repubblica Federale di Germania, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale successore del Terzo Reich, al risarcimento in favore di del danno vantato iure hereditatis quale erede di Parte_1 PE che si liquida in € € 139.236,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- liquida in favore di parte attrice le spese di lite in € 14.000 per compensi ed € 518,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge ponendo a carico del Fondo il relativo pagamento
- ai sensi dell'art. 43 D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito in Legge 29 giugno 2022, n.
79 e successive integrazioni, si dà atto la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato costituisce titolo per l'accesso al Fondo per il Ristoro dei danni subiti dalle Vittime dei
Crimini di Guerra e contro l'Umanità dalle Forze del terzo Reich.
Genova 30 maggio 2025
Il Giudice
Dott. M. Cristina Scarzella
pag. 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedi ordinanza citata: “dato atto che non si rinviene nel fascicolo telematico la produzione indicata come 9 bis
(“denuncia di successione di presentata da ”); - osserva - il mancato specifico rilievo della PE Parte_1 parte convenuta costituita in merito all'eventuale omesso deposito di detto documento induce la scrivente a rimettere la causa sul ruolo per la valutazione nel contraddittorio di quanto sopra evidenziato” 3 In tal senso è stato proposto un disegno di legge attualmente all'esame del Senato : n. 733 all'articolo 43, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il terzo periodo si interpreta nel senso che la notifica presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato ha il solo fine di portare a conoscenza dello Stato l'esercizio dell'azione di cui al comma 1 del medesimo articolo e non ha l'effetto di attribuire a quest'ultimo la qualità di parte né determina automaticamente l'interesse a intervenire nel giudizio. 4 In Cass.n.3642/24 si legge: “… ciò di cui, in primo luogo, si dolgono i ricorrenti è l'aver ritenuto, da parte della Corte territoriale, che l'assunta imprescrittibilità dell'invocata tutela risarcitoria civile, in quanto derivante da una norma internazionale recepita ma formatasi dopo i fatti, sia da considerare inapplicabile retroattivamente, mentre si tratterebbe di norma come tale rivolta a regolare in particolare i fatti pregressi che, in quanto penalmente imprescrittibili, ai fini civilistici, unici oggetto di questo giudizio, determinerebbero un'applicabile esclusione di ogni prescrizione;
salvo quanto si sta per dire al § 4, il profilo è fondato, posto che il Collegio di merito ha evocato il principio d'irretroattività che la Costituzione, all'art. 25, secondo comma, relaziona solo alla sanzionabilità penale”. A ben vedere, dunque, la Suprema Corte afferma che la Corte d'appello (la cui sentenza era oggetto di ricorso per
Cassazione) aveva affermato che la imprescrittibilità non vale per i fatti commessi prima della emersione della norma internazionale che afferma la imprescrittibilità, ciò ex art.25co.2C.Cost.; tale statuizione, affermano i ricorrenti con motivazione che la Corte condivide, è errata sia in quanto non si possono estendere alla sede civile considerazioni e principi di ambito penale, sia in quanto è corretto affermare che la norma internazionale è nata proprio per disciplinare fatti pregressi in sede civile, affermandone la imprescrittibilità anche retroattiva.
Al riguardo si veda anche il punto 3.1 della motivazione: “naturalmente, altro è dire, come visto errando, che l'ipotizzata imprescrittibilità non potrebbe essere retroattiva, altro è esaminare la norma medesima per vagliare se essa stessa si affermi con portata retroattiva: e la Corte di appello ha affermato esplicitamente di non esaminare tale profilo rimasto quindi sub iudice”. La Suprema Corte, in questo modo, afferma che è sbagliato in termini generali 5Vedi Cassazione civile sez. III - 29/09/2023, n. 27658: “Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, a differenza dei debiti (art. 752,754 c.c.), i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria (arg. artt. 752,757 c.c.) (v. Cass., 24/8/2012, n. 14629 e già Cass., 13/10/1992, n. 11128), sicché anche senza il consenso espresso (che può presumersi) degli altri coeredi (cfr. Cass., 30/9/2011, n. 20046) ciascun erede può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune (o la sola quota proporzionale alla quota ereditaria), non essendo necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi (v. Cass., 28/11/2007, n. 24657, ove si precisa che resta ferma la possibilità per il convenuto debitore di chiedere l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito, ipotesi invero non ricorrente nella specie. Cfr. altresì Cass., 16/4/2013, n. 9158) (Sez. 3, Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020, Rv. 657808 - 02; conf. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27417 del 20/11/2017,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Unico dott.ssa Maria Cristina Scarzella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24/2024, promossa da :
c.f.: , in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 [...] elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Perfetti (c.f. PE
– , che lo rappresenta e assiste C.F._2 Email_1 congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Davide Cariola (c.f. – C.F._3
Email_2
PARTE RICORRENTE
CONTRO
DI GERMANIA in persona del Cancelliere Federale pro tempore, Controparte_1 presso l'Ambasciatore accreditato pro tempore in Italia, Via S. Martino della Battaglia, n. 4, 00185
Roma (RM) (c.f. : ) P.IVA_1
PARTE CONVENUTA – contumace
E CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Genova (C.F. – FAX 010/591613 – PEC , P.IVA_3 Email_3 presso i cui uffici in Viale delle Brigate partigiane, n. 2 è per legge domiciliato pag. 1 PARTE CONVENUTA
Conclusioni delle parti: per il ricorrente, Sig. “Piaccia al Tribunale Ecc.mo, ogni diversa e contraria istanza disattesa, Pt_1 accertare e dichiarare che la Repubblica di Germania, in persona dell'Ambasciatore in Italia pro CP_1 tempore, quale successore del Terzo Reich, è responsabile per il tramite delle proprie forze armate (Reparto
Ricognizione 16 della 16^ Divisione – SS corazzata granatieri, comandato dal maggiore dell'esercito tedesco
Walter di aver posto in essere un rastrellamento nel paese di San TE MO (MS) in data CP_3
19.08.1944 con conseguente omicidio tramite fucilazione di 103 persone tra cui Persona_2
, di anni 24, condotta qualificabile quale crimine contro l'umanità anche ai sensi dell'artt. 43 D.L.
[...]
36/22, e per l'effetto condannarla a risarcire a nella qualità di figlio ed unico erede di Parte_1
deceduto ab intestato nell'anno 2016 e fratello all'epoca convivente della vittima PE [...]
uccisa nell'eccidio esposto in narrativa, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, da Persona_3 perdita del rapporto parentale subiti, previa applicazione delle Tabelle liquidative dei danni elaborate dal
Tribunale di Roma, nonché anche in solido, condannare il in Controparte_2 persona del Ministro pro tempore, quale soggetto solidalmente obbligato a farsi carico dell'adempimento di detti obblighi risarcitori, anche ai sensi dell'art.43 comma 6 DL n.36/2022 o comunque secondo quanto previsto per legge e ritenuto di giustizia, danni che si quantificano in Euro 100.000,00 o in quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione.”. per il convenuto : “Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa Controparte_2 ogni contraria domanda, eccezione e istanza, in graduato subordine:
- rigettare l'azione avversaria, perché prescritta e, comunque, infondata;
- procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili nella misura minima compatibile rispetto agli esiti del giudizio;
- decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo in ragione della compensatio lucri cum damno ovvero, comunque, quelle che avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso, con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 281 undecies depositato in data 31/12/2023 l'odierno ricorrente, Sig. in qualità di figlio e unico erede di ha convenuto in giudizio la Parte_1 PE
Repubblica Federale di Germania, per sentir accertare e dichiarare la sua responsabilità per l'uccisione di (sorella di , e per l'effetto sentirla Persona_4 PE condannare al risarcimento del danno patito da in conseguenza di ciò, in solido con il PE
, anch'esso convenuto in giudizio. Controparte_2
pag. 2 Nel ricorso introduttivo il Sig. Parte_1
- ha premesso difese in merito all'art. 43 del D.L. 36/2022 e s.m.i. e alla qualità dei soggetti da esso convenuti nel presente giudizio;
- ha dedotto che in data 19/08/1944 a Fivizzano, San TE MO, loc. Valla,
sorella di (padre del ricorrente), è stata uccisa Persona_4 PE all'età di 24 anni durante un brutale eccidio di massa perpetrato da militari tedeschi a colpi di arma da fuoco, evidenziando come i fatti descritti dal ricorrente siano stati accertati in sede penale con sentenza n. 25/2009 del Tribunale Militare di Roma (All. 6 ricorso), che da pag. 32 a pag. 43 ricostruisce l'episodio richiamando i contenuti della sentenza del
31/05/1951 del Tribunale di Bologna, e che, in conseguenza di tale evento, ha PE patito un danno parentale per la perdita della sorella (uccisa insieme alla cugina , Per_5 quantificato dal ricorrente in € 100.000,00. La sofferenza derivata da ciò ha segnato profondamente la vita del Sig. che si è dedicato alla causa per anni riuscendo, nel Pt_1
2014, a far intitolare una piazza del paese alla sorella ed alla cugina Per_2 Per_5 entrambe uccise nel medesimo eccidio del 1944. In virtù delle particolari circostanze che hanno caratterizzato i fatti sopra descritti, il ricorrente ha richiesto una personalizzazione del danno che tenesse conto “dell'efferatezza della strage e della sua acclarata natura di crimine contro l'umanità”;
2. La Repubblica Federale Tedesca, regolarmente convenuta in giudizio, è rimasta contumace.
In data 05/04/2024 si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato
[...]
, depositando comparsa di costituzione e risposta nella quale: Controparte_4
- In primis, ha compiuto una premessa sulla titolarità del rapporto giuridico controverso, esponendo che, in forza dell'art. 46, d.l. 36/2022, tra Repubblica Federale di
Germania e (in seguito EF) si sarebbe realizzato Controparte_2 un fenomeno successorio. L'unico soggetto che avrebbe dovuto essere evocato in giudizio, pertanto, è il Fondo istituito con il citato art. 43 presso il EF, e quindi il EF stesso;
- ha dichiarato che di conseguenza, essendo il EF divenuto ex lege legittimato passivo dell'azione oggetto del presente giudizio, lo stesso sarebbe titolato a sollevare tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore originario, con il solo limite delle
“eccezioni personali”: sarebbe dunque legittimato a sollevare tutte le eccezioni rilevanti nel caso di specie siano esse rilevabili d'ufficio (“eccezioni in senso lato”) oppure riservate dalla legge alle parti (“eccezioni in senso stretto”);
- ha sollevato eccezione di prescrizione della pretesa avversaria, in quanto il principio dell'imprescrittibilità dei crimini internazionali sarebbe entrato in vigore in Italia dopo i fatti contestati, e non sarebbe suscettibile di applicazione retroattiva;
di pag. 3 conseguenza, in applicazione dei termini di cui al diritto interno, il diritto al risarcimento del danno azionato dal Sig. sarebbe irrimediabilmente prescritto;
Parte_1
- nel merito, ha eccepito l'infondatezza pretesa avversaria con particolare riferimento all'intensità del legame parentale: l'affezione e la convivenza, si legge nella comparsa di risposta, sarebbero soltanto asserite;
- ha lamentato la quantificazione del pregiudizio risarcibile operata da controparte, sottolineando la natura omnicomprensiva del risarcimento del danno non patrimoniale;
- ha sottolineato la necessità di operare compensatio lucri cum damno quanto al pregiudizio lamentato dal ricorrente, e questo con particolare riferimento a benefici e indennizzi conferiti dalla Repubblica Italiana alle vittime dei crimini perpetrati dal Terzo
Reich e dal regime fascista con la legge n. 968/1953, la legge n. 96/1955, il d.p.r. n.
2043/1963; la legge n. 791/1980 e la legge n. 94/1994;
- ha chiesto il rigetto delle domande ex adverso avanzate, in quanto inammissibili, e comunque infondate;
3. In data 17/04/2024, in sede di prima udienza, su richiesta concorde delle parti sono stati concessi i termini per le memorie ex art. 281 duodecies, c. 4, ove le parti hanno ribadito le domande e difese svolte contestando le avverse difese ed eccezioni: in particolare il ricorrente Sig. nel Pt_1 contestare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Avvocatura, ha evidenziato la l'imprescrittibilità del crimine dedotto in ricorso, citando giurisprudenza a supporto di tale tesi (in particolare, Corte Costituzionale n. 238/2014; sentenza del Tribunale Militare di Roma del
22/07/1997; Sezioni Unite n. 5044/2004 sul caso Tribunale di Brescia sentenza del Per_6
09/07/2019; Sezioni Unite n. 762/2017; Tribunale di Firenze 22 febbraio 2016).
4. Con ordinanza del 26/06/2024, il precedente Giudice cui era assegnata la controversia ha formulato proposta conciliativa per € 139.236,00 importo a saldo e stralcio.
Tale proposta conciliativa è stata accettata dal ricorrente Sig. il Parte_1 [...]
, invece, ha chiesto (e ottenuto) rinvii da giugno a gennaio per poter Controparte_2 prendere posizione in merito, finché all'udienza ex art. 127 ter del 30/01/2025 avanti alla scrivente
(nelle more designata nuovo giudice) ha comunicato definitivamente di non accettare tale proposta conciliativa.
5. È stata fissata udienza di p.c. al 25/02/2025, con concessione di termine per note conclusive.
In tali note le parti si sono soffermate nuovamente sulla titolarità passiva del rapporto, la prescrizione, e l'an e il quantum della pretesa risarcitoria;
all'udienza del 25/02/2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe, e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
pag. 4 Con ordinanza resa in data 19.3.2025 la scrivente ha rimesso la causa sul ruolo evidenziando la mancanza in atti di un documento indicato come prodotto1 ; con note 29.3.2025 il difensore di parte attrice ha riconosciuto la mancata produzione del documento (“si rileva che il documento 9bis indicato in ricorso (denuncia di successione di per un disguido, forse dovuto al programma PE utilizzato per il deposito degli atti nel pct, non risulta essere poi stato inserito nella busta dell'iscrizione a ruolo. Della circostanza i sottoscritti si sono accorti solo oggi.”) procedendo al deposito del documento predetto;
nella prima difesa il EF ha eccepito la tardività di detta produzione. Precisate dalle parti le conclusioni e svolte ulteriori difese conclusive la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, a fronte della tempestiva eccezione del EF, deve essere dichiarata la tardività del deposito del doc. 9 bis di parte attrice.
Per la soluzione della presente controversia devono in primo luogo essere esaminate le difese svolte dal convenuto costituto, (di seguito, per brevità: EF) in Controparte_2 merito alla titolarità del rapporto giuridico controverso: dette difese, laddove il EF si ritiene legittimato passivo dell'azione oggetto del presente giudizio, e in quanto tale titolato a sollevare tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore originario, con il solo limite delle “eccezioni personali”, non si ritengono fondate, neppure alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte 7391/2025 richiamata dal EF nelle difese conclusive;
in essa, resa nell'ambito di un regolamento di competenza, viene incidentalmente affermata la correttezza della “costituzione in giudizio della amministrazione statale correttamente da convenire (ndr: EF), in luogo di quella erroneamente individuata nell'atto introduttivo della lite”(ndr: Presidenza del Consiglio) , affermandosi correttamente – e in linea con quanto infra indicato – che “in ordine alle pretese risarcitorie azionate nella lite in parola, la titolarità passiva dell'obbligazione spetta unicamente al . Quanto sopra a parere della Controparte_2 scrivente non fa che confermare quanto già ritenuto da questo Tribunale in controversie aventi analogo oggetto, in merito al fatto che il Fondo istituito presso il EF (a carico dello Stato italiano, per espressa previsione legislativa) si pone come patrimonio su cui far valere il titolo ottenuto nei Cont confronti del soggetto legittimato passivamente a contraddire la pretesa risarcitoria, la la
Suprema Corte nella sentenza citata si è infatti limitata, a parere della scrivente, alla mera pag. 5 individuazione del soggetto cui spetta la “titolarità passiva dell'obbligazione” per la sola fase esecutiva, così come indicato dalla Corte Costituzionale n. 159/2023 che ritiene che nella vicenda si sia verificata “una sorta di espromissione ex lege ( art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non sarebbe più proponibile una nuova.”
Dalla lettura sistematica della norma su cui si fonda l'azione , tenuto anche conto delle precise indicazioni rese sul punto dalla Corte Costituzionale, si ritiene infatti che sussista la legittimazione Cont passiva della nei cui confronti è stato correttamente instaurato il contraddittorio, e che a seguito della verifica circa la validità della notifica è stato dichiarato contumace.
L'istituzione del fondo di cui all'art. 43 (il cui testo si riporta in nota) 2 presuppone l'esistenza di 2 Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. 2. Hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto
l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate
o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite: a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente.
pag. 6 un “titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti” “inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”.
In assenza di specifica disposizione di legge che individui espressamente un soggetto diverso, le azioni dirette all'ottenimento di detto titolo devono essere svolte nei confronti del soggetto responsabile.
La vicenda che qui ci occupa si inserisce nella vexata quaestio della immunità giurisdizionale degli stati in relazione ai crimini di guerra;
sul punto fin dalla sentenza n. 238 del 2014 la Corte
Costituzionale ha affermato “la giurisdizione del giudice comune a conoscere delle pretese risarcitorie per danni da crimini di guerra. Pur escludendo di poter sindacare l'interpretazione della Corte internazionale di giustizia sulla portata della norma consuetudinaria dell'immunità dello Stato estero dalla giurisdizione per acta iure imperii, ha ritenuto invece di dover controllare la compatibilità degli effetti della previsione interna derivata da quella consuetudinaria, come intesa da tale Corte, con l'ordinamento costituzionale. All'esito di tale valutazione, ha affermato che gli effetti prodotti da tale disposizione si pongono in contrasto con uno dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale, ovvero il "diritto al giudice (art. 24), congiuntamente al principio posto a tutela di diritti fondamentali della persona (art. 2)", entrambi sintetizzati nel diritto fondamentale alla dignità umana, che opera quale "controlimite" all'ingresso delle norme di ogni altro ordinamento.”
Come ben evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza citata “è stata quindi riconosciuta e affermata la giurisdizione dello Stato per le azioni di accertamento e condanna promosse in sede cognitiva nei confronti di Stati esteri, e nello specifico della Repubblica federale tedesca, rispetto ad atti annoverabili nell'ambito dei crimini internazionali e, dunque, costituenti delicta iure imperii piuttosto che acta iure imperii, commessi (o iniziati con atti come la deportazione forzata) sul territorio italiano.”
La giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Corte di Cassazione, SSUU civili, sentenza 28 settembre 2020, n. 20442) si è adeguata affermando che l'immunità dalla giurisdizione civile degli
Stati esteri per atti iure imperii costituisce una prerogativa riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è però preclusa nel nostro ordinamento per i delicta imperii, ossia per quei crimini compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto lesivi di diritti fondamentali della persona. Successivamente alla sentenza n. 238 del 2014, si sono avute varie pronunce di condanna della Germania da parte di giudici di merito, pronunce anche passate in giudicato o comunque provvisoriamente esecutive.
Tali iniziative giudiziarie, e soprattutto il nuovo ricorso del 29 aprile 2022 della Repubblica
Federale di Germania alla Corte internazionale di Giustizia (ove è stato lamentato il rischio di pag. 7 disconoscimento dell'immunità ristretta degli Stati quanto meno nella fase del processo esecutivo), hanno indotto il legislatore italiano ad intervenire, in vista dell'obiettivo del mantenimento di buoni rapporti internazionali, ispirati a principi di pace e giustizia, anche in considerazione del vincolo costituzionale ( art. 117, primo comma, Cost.) del rispetto dei trattati, quale certamente è
l'Accordo di Bonn del 1961.
È in questo tessuto che si inserisce la introduzione nel nostro ordinamento dell'art. 43 , norma che come ha osservato la Corte Costituzionale assicura “continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con D.P.R. 14 aprile 1962, n. 1263", ossia all'Accordo di Bonn del 1961. Ciò emerge anche dalla prescrizione, contenuta nell'art. 43, comma 4, lettera b), secondo cui dal danno risarcibile, recato dalla sentenza di condanna, vanno detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi del D.P.R. n. 2043 del 1963, recante - come già ricordato - norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste. La detrazione è poi prescritta anche con riferimento a somme percepite per i benefici di cui alla L. 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), alla L. n. 791 del 1980 e alla L. n. 94 del 1994. Proprio in continuità con tale Accordo, lo Stato si fa carico - con una norma virtuosa, anche se onerosa - del
"ristoro" dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra, compiuti, dalle forze armate del Terzo
Reich, sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani. Il titolo per l'accesso al
Fondo è costituito da sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni da crimini di guerra, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del D.L. n. 36 del 2022, come convertito, ovvero entro il termine da ultimo prorogato al 28 giugno 2023, dall'art. 8 del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, nella L. 24 febbraio 2023, n. 14.
Il comma 2 dell'art. 43 prevede che coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni per crimini di guerra, hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal successivo decreto interministeriale, recentemente emanato ( D.M. 28 giugno 2023).
E aggiunge che è a carico del Fondo anche il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze. Il successivo comma 3, come modificato dalla legge di conversione, prevede altresì che le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni per crimini di guerra "sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo". L'accesso a quest'ultimo, quindi, si connota come esecuzione della sentenza passata in giudicato.
Il Fondo (a carico dello stato italiano, per espressa previsione legislativa) si pone quindi come pag. 8 patrimonio su cui far valere il titolo ottenuto nei confronti del soggetto legittimato passivamente;
le pronunce di condanna, che, in deroga all'art. 282 cod. proc. civ. (come prescrive l'art. 43), acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato, sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo: la Corte Costituzionale nella ricordata pronuncia , evidenzia che “vi è la tutela approntata dal Fondo "ristori" con un meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria accertata con sentenza passata in giudicato, sì da conciliare, nel bilanciamento complessivo dei principi costituzionali in gioco, la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di guerra e il rispetto degli specifici accordi internazionali in materia (l'Accordo di Bonn del
1961)”. In forza di detta disposizione quale conseguenza di essa , non possono essere iniziate o proseguite procedure esecutive e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono dichiarati estinti.
Come evidenziato dalla Corte Costituzionale in sintesi, l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti della Germania è sostituito un diritto di analogo contenuto sul Fondo, apprestando così una adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della Repubblica
Federale di Germania. Ciò è tanto più vero se si considera che la procedura esecutiva delle sentenze definitive, o comunque provvisoriamente esecutive, di condanna al risarcimento dei danni, pronunciate nei confronti della Repubblica federale di Germania, soffrirebbe comunque la limitazione dell'immunità ristretta degli Stati, come sopra già affermato (al punto 3.2.), talché non sarebbe facile per il creditore procedente rinvenire beni privi di destinazione pubblicistica, e quindi pignorabili, oppure somme di danaro su conti correnti bancari o postali, di rappresentanze diplomatiche e consolari della Germania, privi della rituale dichiarazione che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni di quello
Stato. …” L'accesso al Fondo "ristori" è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta. Il relativo pagamento è effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione della domanda, la quale può essere rigettata solo in mancanza dei presupposti di legge. Tale pagamento estingue, come previsto dal comma 5 dell'art. 43 del D.L.
n. 36 del 2022, come convertito, ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i medesimi fatti (art. 4, comma 5, del citato decreto interministeriale). Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la Germania) con la sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici).
Si tratta per la sola fase esecutiva, così come indicato dalla Corte Costituzionale n. 159/2023 “di una sorta di espromissione ex lege ( art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e
pag. 9 non sarebbe più proponibile una nuova. Del resto questa Corte (sentenza n. 329 del 1992), con riferimento proprio all'immunità ristretta degli Stati in sede esecutiva, ha affermato che "potrà essere predisposta, per esempio, la possibilità che lo Stato italiano intervenga nella procedura esecutiva offrendo al creditore il pagamento del terzo ai sensi dell'art. 1180 cod. civ.". Insomma, non c'è un diritto a un mero indennizzo in sostituzione del risarcimento del danno. Né è previsto un meccanismo di riparto delle somme disponibili, come quello contemplato dall'art. 10 del D.P.R. n. 2043 del 1963 per il calcolo della quota personale di ciascun richiedente ammesso alla ripartizione dell'importo complessivo erogato dalla Germania in esecuzione dell'Accordo di Bonn del 1961. È prescritto, invece, un soddisfacimento integrale del credito risarcitorio.”
La peculiarità della specifica previsione che è a carico del Fondo anche il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze costituisce ulteriore conferma della tesi sopra esposta;
diversamente opinando la previsione di cui sopra non avrebbe avuto ragione di essere in quando le spese di lite sarebbero state naturalmente poste a carico della parte soccombente, senza necessità alcuna di espressa previsione di legge Quale naturale conseguenza di ciò deve affermarsi la carenza, nel presente giudizio di accertamento e condanna dello stato estero , della legittimazione passiva dello stato Italiano e del conomia, nei cui confronti la notifica dell'atto Controparte_2 introduttivo dell' azione di accertamento e liquidazione dei danni (vedi comma 6 ) si pone come mera denuntiatio,3 avendo il solo fine di portare a conoscenza dello Stato italiano l'esercizio dell'azione di cui si tratta e non ha l'effetto di attribuire a quest'ultimo la qualità di parte né determina automaticamente l'interesse a intervenire nel giudizio.
Escluso, per quanto sopra esposto, il verificarsi di un fenomeno successorio nel rapporto giuridico soggettivo per cui è causa, deve escludersi la possibilità per il Mef di svolgere eccezioni previste solo in capo al soggetto passivo della pretesa, prima fra tutte quella relativa alla prescrizione del diritto azionato;
in riferimento al tema della prescrizione, e tenuto in particolare dei recenti arresti della Suprema Corte al riguardo (si consideri in particolare Cass.n.3642/24, citata dal Mef a sostegno della propria tesi), ad abundantiam, si conferma nella presente sede quanto già ritenuto da questo Tribunale sul punto (vedi fra le altre sent.Trib. Genova 318/2025) , in merito al fatto che;
- esiste pacificamente una norma immanente di diritto internazionale consuetudinario che sancisce l'imprescrittibilità dei reati (e delle loro conseguenze) concernenti i crimini di guerra e contro l'umanità; detta norma ha trovato espresso
pag. 10 riconoscimento nel 1968 dall'ONU con la “Convenzione sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità” e, in ambito europeo, nel
1974 con la “Convenzione europea sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra”;
- detta norma integra principio dell'ordinamento italiano in virtù dell'art. 10 Cost. che sancisce la conformazione automatica dell'ordinamento interno alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (Corte Cost. 24/10/2007 n. 349), e ciò è stato espressamente confermato e riconosciuto da Cass. SS.UU. n.5044/2014;
- la norma consuetudinaria in questione, pur “emersa” in epoca successiva ai tragici avvenimenti per cui è causa, vale anche per i crimini anteriormente commessi, non ostando a ciò, in sede civile, alcun limite derivante da supposta irretroattività;
- l'ambito civile e quello penale sono, infatti, pacificamente disciplinati da principi diversi, così che le statuizioni assunte in ambito penale, pur con riferimento al medesimo istituto (quale la prescrizione) non valgono necessariamente in ambito civile;
- in particolare, l'emersione sopravvenuta di una norma di diritto internazionale che
(im)ponga la imprescrittibilità della reazione giurisdizionale a fronte di determinate condotte, certamente non può avere efficacia retroattiva in sede penale in quanto determinerebbe un trattamento deteriore del reo, in contrasto con i principi generali del nostro ordinamento;
- per contro e proprio in applicazione della premessa distinzione tra ambito penale e civile, la sopravvenuta emersione di una norma che (im)ponga la imprescrittibilità di pretese giurisdizionali in sede civile non necessariamente si pone in contrasto con l'ordinamento giudiziario, proprio perché non ci sono esigenze di favor rei da rispettare4;
pag. 11 - la questione specifica (imprescrittibilità del credito risarcitorio in sede civile), non si può risolvere solo in forza dell'analisi dell'art. 43 co.6 d.l. n.36/22 che ha fatto salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione,
- deve peraltro ritenersi che, proprio in Cass.n.3642/24, la Suprema Corte abbia implicitamente indicato di essere orientata nel senso della applicabilità della norma di imprescrittibilità sopravvenuta in sede civile, se si considera in particolare il passaggio motivazionale (pag.15) ove afferma che “questa Corte, nella decisione n. 5044 del 2004, scrutinando l'analogo caso di richiesta di tutela risarcitoria, ha connesso l'affermazione dell'esclusione dell'immunità giurisdizionale ai caratteri dei diritti lesi, e così alla imprescrittibilità sancita esplicitamente sin dalla Convenzione ONU del 1968, che in effetti, come sottolineato nell'odierna requisitoria del Procuratore Generale, ha indicato di riferirsi a quei crimini «qualunque sia la data in cui sono stati commessi»”; in tal modo dichiarando, sia pure incidenter tantum, piena adesione alla tesi (dei ricorrenti) della generale imprescrittibilità in sede civile del credito risarcitorio da lesione dei diritti fondamentali della persona;
- va dunque, ad avviso della scrivente e per quanto sopra esposto, affermato che in ogni caso non ricorre, nella vicenda in esame, l'invocata prescrizione, e sono stati rispettati i termini decadenziali previsti dal più volte citato d.l. n.36/2022 e succ. mod..
Nel merito si osserva quanto segue: ha agito nel presente giudizio , nella Parte_1 qualità di figlio ed erede di , nato a [...] il [...] e deceduto ab intestato in La PE
Spezia il 4.02.2016, in relazione al danno da questo patito in relazione all'uccisione della sorella
, nata a [...] il [...] e deceduta in Fivizzano, San TE Persona_2
MO, loc. Valla in data 19.08.1944.
La morte della signora si colloca nel contesto della strage che ha registrato l'uccisione di Pt_1 almeno 103 (centotre) persone - in prevalenza donne, anziani e bambini, abitanti di San TE uccisi in massa a colpi d'arma da fuoco in Valla nel primo pomeriggio del 19 agosto 1944, ad opera di militari tedeschi condotti dal maggiore dopo esser stati prelevati dalla casa colonica CP_3 dove si erano rifugiate per sfuggire al rastrellamento della popolazione di San TE MO, contestualmente operato in paese da altri militari tedeschi al comando del maggiore e del CP_3 tenente;
quanto alla ricostruzione di detti fatti parte ricorrente ha fatto riferimento alle Per_7 deposizioni testimoniali rese nel processo svoltosi dinanzi al Tribunale Militare di Roma a carico di
+ 10 (All. 3) nonchè ai contenuti della relazione tecnica dello storico Prof. Pt_2 Persona_8 consulente tecnico d'ufficio nel procedimento penale N. 209/03/RNR Procura della Repubblica
affermare che la imprescrittibilità non può essere retroattiva in sede civile; e che la Corte d'Appello, nel caso esaminato, non aveva affrontato la questione in relazione alla specifica norma in questione.
pag. 12 presso il Tribunale Militare di La Spezia a carico di , ed dell'elaborato del consulente CP_6 della Procura militare di Roma Prof. prodotto nel processo a carico di + 10 Persona_9 Pt_2
(All. 4 e 5), depositando in atti i relativi documenti unitamente alla sentenza resa dal Tribunale
Militare di Roma n. 25/2009 (All.
6 - sentenza Tribunale Militare di Roma n. 25/2009: in particolare vedi capo imputazione pag. 16 laddove riporta fra le vittime al n. 133 ) che da pag. 32 Persona_2
a pag. 43 ricostruisce l'episodio attraverso il richiamo ai contenuti della sentenza pronunciata in data 31.10.1951 dal Tribunale di Bologna nei confronti del maggiore Persona_10
Il danno patito iure proprio dal signor (all'epoca di anni 20 ) per la uccisione della PE sorella (all'epoca di anni 24) (per il legame di parentale vedi in atti : All.
1 - certificato di nascita con maternità e paternità di;
All. 1bis certificato di nascita con Persona_2 maternità e paternità di ) si inquadra nella categoria del danno parentale in merito al PE quale ancora di recente la Suprema Corte (sent. 23300/2024) ha ribadito che costituisce
“affermazione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso”, precisandosi, altresì, che
“traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità” (così, in motivazione,
Cass. Sez. 3, ord. 17 maggio 2023, n. 13540, Rv. 667659-01)
La lesione del rapporto parentale – al pari della definitiva perdita dello stesso, come nel caso in esame – produce delle ripercussioni nel “vissuto” del congiunto che, sebbene non assurgono a vera e propria compromissione della sua integrità fisiopsichica, meritano egualmente ristoro, perché apprezzabili come “sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo”, ovvero
“in termini dinamico-relazionali”, per l'incidenza che quella lesione ha avuto “sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto” interessato (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28989, Rv. 656223- 01). Ciascuno di tali danni è, peraltro, solo impropriamente definito “riflesso”, enfatizzandosi la circostanza che esso risulta “subito per una lesione inferta non a sé stessi, ma ad altri”, mentre, in realtà, esso è pur sempre “la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva dunque come fatto plurioffensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente dirette”, ragion per cui non “v'è motivo di ritenere questi pregiudizi soggetti ad una prova più rigorosa degli altri, e dunque insuscettibili di essere dimostrati per presunzioni” (cfr., sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 7748 del 2020, cit.). Si tratta, dunque, di danni che “possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta
pag. 13 parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto” (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 13540 del 2023, cit.), sicché è proprio “in tale quadro che emergerà, con intuitiva evidenza, il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino)” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 28989 del 2019, cit.). Resta, inoltre, inteso che non sussiste “alcun «limite» normativo per il danno da lesione del rapporto parentale”, nel senso che esso non presuppone, necessariamente, neppure che “gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati” (Cass. Sez. 3, sent. 20 gennaio 2023, n. 1752 Rv. 666922-01; analogamente anche Cass. Sez. 3, ord. n. 13540 del 2023, cit.), la sola questione rilevante essendo, in definitiva, solo quella della prova del danno. Difatti, chi agisce per il suo ristoro, “secondo i principi generali – e dunque anche per via presuntiva – ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria,” (così, ancora una volta,
Cass. Sez. 3, ord. n. 13540 del 2023, cit., che richiama Cass. S.U., sent. 11 novembre 2008, n. 26492)
Dai documenti prodotti in atti emerge che il ricorrente ha agito per la liquidazione del danno già patito dal padre , di cui esso – quale figlio - è erede legittimo;
avendo agito per PE
l'ottenimento di un credito successorio è da ritenersi sussista in capo ad esso la legittimazione attiva come ben rilevato dalla difese di parte attrice “la parte che abbia un titolo legale che le conferisca il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità, qualora proponga in giudizio domande che di per sé manifestino la volontà di accettare, qual è la domanda diretta a ricostituire
l'integrità del patrimonio ereditario, gravando, in questi casi, su chi contesti la qualità di erede l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed eventualmente i fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede" (cfr. Cassazione civile sez. II, 390/2025). (sulla irrilevanza della specifica indicazione della qualità di erede o coerede pro quota vedi. Cassazione civile sez. III - 29/09/2023, n. 27658) 5. Non sono pertinenti al caso in esame - ove il credito pag. 14 reclamato nella presente sede ,già maturato in capo al dante causa dell'odierno attore, è un danno iure proprio, per la lesione del rapporto parentale quale fratello, e non un danno iure hereditatis – e devono quindi essere disattesa le difese svolte da ultimo dal EF nelle note di udienza 20.5.2025 laddove ha rilevato quanto segue: “ In ordine alla qualità di erede del ricorrente, invece, preme ribadire che difetta in atti la prova della contestata qualità di erede non solo e non tanto del ricorrente ( Parte_1
dal padre, ( , ma anche e soprattutto di quest'ultimo dalla sorella
[...] PE PE
( , nata il [...] e deceduta il 19/08/1944, all'età di ventiquattro anni, non risultando Persona_2 in atti prova del decesso da nubile e/o in assenza comunque di figli e, quindi, dell'assenza di eredi legittimi che abbiano esclusa detta contestata qualità in capo al germano.”.
Il danno viene liquidato nella medesima misura di cui alla proposta conciliativa – alla quale l'attore aveva aderito - liquidazione effettuata tenuto conto della giovane età del de cuius dell'attore all'epoca dei fatti , dell'età della vittima, della esistenza di altri congiunti nel nucleo, con applicazione dei valori della tabella milanese aggiornata al mese di giugno 2024 (vedi ordinanza in atti: “ tabella milanese aggiornata al mese di giugno 2024 (valore punto € 1.698,00 – assegnati complessivi punti 82 nella fattispecie: punti 18 vittima primaria, punti 20 vittima secondaria;
punti 20 convivenza, punti 9 esistenza di superstiti;
punti 15 per valore medio intensità vincolo)= € 139.236,00 – importo a saldo e stralcio”) in moneta attuale (osservando, in punto rivalutazione e interessi, che in via equitativa è ammissibile inglobare in un'unica somma valutata a saldo e stralcio ex art. 1226
c.c. - in ragione della peculiarità e specificità della fattispecie - sia la prestazione principale dovuta a titolo risarcitorio/indennitario, sia interessi e rivalutazione monetaria, in quanto anche per tali
Rv. 646949 - 01, secondo cui ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione).
4. In particolare, i crediti del de cuius, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria in conformità all'art. 727 c.c.che, nel prevedere la formazione delle porzioni con inclusione dei crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché in conformità al successivo art. 757 c.c., in forza del quale i crediti ricadono nella comunione poiché il coerede vi succede al momento dell'apertura della successione, trovando tale soluzione conferma nell'art. 760, c.c., che, escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, presuppone necessariamente
l'inclusione dei crediti nella comunione. Ne', in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 c.c., concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il de cuius ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Ne deriva che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito (Sez. 3, Sentenza n. 15894 del 11/07/2014, Rv. 632723 - 01; Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007, Rv. 600532 - 01).
5. Sulla scorta di tali principi, dev'essere rilevata l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che i coeredi che hanno agito iure haereditatis in questa sede potessero far valere il credito risarcitorio caduto in comunione ereditaria senza la previa identificazione della misura specifica in cui gli stessi avrebbero concorso nell'eredità dei propri danti causa (ossia del numero e delle quote di ciascun coerede), non tenendo conto del pieno diritto, riconoscibile in capo a costoro, di rivendicare il credito risarcitorio caduto in comunione nella sua integrità, nei confronti del danneggiante, salva la successiva (eventuale)ripartizione in sede di divisione ereditaria con gli altri coeredi.”
pag. 15 voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c.; in particolare, l'importo è calcolato avuto riguardo alle tabelle in moneta attuale, e la quantificazione che deriva dalla applicazione delle tabelle risulta complessivamente equa e satisfattiva – in considerazione del lunghissimo lasso di tempo intercorso rispetto ai fatti, e della peculiarità assoluta della fattispecie) .
Le spese di lite sono poste a carico del fondo così come espressamente previsto dal comma 2 del predetto art. 43 “È a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo” e sono liquidate nei valori medi dello scaglione di riferimento.
PQM
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità delle forze armate tedesche del Terzo Reich per l'uccisione di avvenuto nel corso dell'eccidio di massa a Persona_4 colpi di arma da fuoco in data 19/08/1944 a Fivizzano, San TE MO, loc. Valla,;
- dichiara tenuta e condanna la Repubblica Federale di Germania, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale successore del Terzo Reich, al risarcimento in favore di del danno vantato iure hereditatis quale erede di Parte_1 PE che si liquida in € € 139.236,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- liquida in favore di parte attrice le spese di lite in € 14.000 per compensi ed € 518,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge ponendo a carico del Fondo il relativo pagamento
- ai sensi dell'art. 43 D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito in Legge 29 giugno 2022, n.
79 e successive integrazioni, si dà atto la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato costituisce titolo per l'accesso al Fondo per il Ristoro dei danni subiti dalle Vittime dei
Crimini di Guerra e contro l'Umanità dalle Forze del terzo Reich.
Genova 30 maggio 2025
Il Giudice
Dott. M. Cristina Scarzella
pag. 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedi ordinanza citata: “dato atto che non si rinviene nel fascicolo telematico la produzione indicata come 9 bis
(“denuncia di successione di presentata da ”); - osserva - il mancato specifico rilievo della PE Parte_1 parte convenuta costituita in merito all'eventuale omesso deposito di detto documento induce la scrivente a rimettere la causa sul ruolo per la valutazione nel contraddittorio di quanto sopra evidenziato” 3 In tal senso è stato proposto un disegno di legge attualmente all'esame del Senato : n. 733 all'articolo 43, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il terzo periodo si interpreta nel senso che la notifica presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato ha il solo fine di portare a conoscenza dello Stato l'esercizio dell'azione di cui al comma 1 del medesimo articolo e non ha l'effetto di attribuire a quest'ultimo la qualità di parte né determina automaticamente l'interesse a intervenire nel giudizio. 4 In Cass.n.3642/24 si legge: “… ciò di cui, in primo luogo, si dolgono i ricorrenti è l'aver ritenuto, da parte della Corte territoriale, che l'assunta imprescrittibilità dell'invocata tutela risarcitoria civile, in quanto derivante da una norma internazionale recepita ma formatasi dopo i fatti, sia da considerare inapplicabile retroattivamente, mentre si tratterebbe di norma come tale rivolta a regolare in particolare i fatti pregressi che, in quanto penalmente imprescrittibili, ai fini civilistici, unici oggetto di questo giudizio, determinerebbero un'applicabile esclusione di ogni prescrizione;
salvo quanto si sta per dire al § 4, il profilo è fondato, posto che il Collegio di merito ha evocato il principio d'irretroattività che la Costituzione, all'art. 25, secondo comma, relaziona solo alla sanzionabilità penale”. A ben vedere, dunque, la Suprema Corte afferma che la Corte d'appello (la cui sentenza era oggetto di ricorso per
Cassazione) aveva affermato che la imprescrittibilità non vale per i fatti commessi prima della emersione della norma internazionale che afferma la imprescrittibilità, ciò ex art.25co.2C.Cost.; tale statuizione, affermano i ricorrenti con motivazione che la Corte condivide, è errata sia in quanto non si possono estendere alla sede civile considerazioni e principi di ambito penale, sia in quanto è corretto affermare che la norma internazionale è nata proprio per disciplinare fatti pregressi in sede civile, affermandone la imprescrittibilità anche retroattiva.
Al riguardo si veda anche il punto 3.1 della motivazione: “naturalmente, altro è dire, come visto errando, che l'ipotizzata imprescrittibilità non potrebbe essere retroattiva, altro è esaminare la norma medesima per vagliare se essa stessa si affermi con portata retroattiva: e la Corte di appello ha affermato esplicitamente di non esaminare tale profilo rimasto quindi sub iudice”. La Suprema Corte, in questo modo, afferma che è sbagliato in termini generali 5Vedi Cassazione civile sez. III - 29/09/2023, n. 27658: “Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, a differenza dei debiti (art. 752,754 c.c.), i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria (arg. artt. 752,757 c.c.) (v. Cass., 24/8/2012, n. 14629 e già Cass., 13/10/1992, n. 11128), sicché anche senza il consenso espresso (che può presumersi) degli altri coeredi (cfr. Cass., 30/9/2011, n. 20046) ciascun erede può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune (o la sola quota proporzionale alla quota ereditaria), non essendo necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi (v. Cass., 28/11/2007, n. 24657, ove si precisa che resta ferma la possibilità per il convenuto debitore di chiedere l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito, ipotesi invero non ricorrente nella specie. Cfr. altresì Cass., 16/4/2013, n. 9158) (Sez. 3, Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020, Rv. 657808 - 02; conf. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27417 del 20/11/2017,