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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/12/2025, n. 2847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2847 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11430 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona della Dr.ssa Patrizia Suriano, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n 11430/2023
Promosso da
, nato in [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Paiano, C.F. , PEC C.F._2
come da procura in atti Email_1
parte ricorrente nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura distrettuale dello stato di Genova, Via Brigate Partigiane n.2,
parte resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premessa di fatto
Con ricorso introduttivo ex artt 281 decies e 281 undecies c.p.c., l'odierno ricorrente chiedeva che fosse accertato e dichiarato che è cittadino italiano dalla nascita, in Parte_1 quanto discendente da cittadino italiano che ha validamente trasmesso al medesimo la cittadinanza italiana e, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per esso, all'ufficiale di Stato Controparte_1 civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Il ricorrente deduceva di essere, per il proprio rapporto famigliare, diretto discendente di italiana
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 1 emigrata all'estero.
A sostegno della sua tesi allegava, specifica documentazione e in particolare certificati di nascita , di matrimonio in lingua Italiana e in lingua straniera (americana), tradotti muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana-rilasciati da autorità civili.
Il si costituiva ritualmente in giudizio, rimettendo alla valutazione del Controparte_1
Tribunale la fondatezza della domanda sulla base della documentazione prodotta, senza formulare specifiche contestazioni
Il Pubblico Ministero di Genova concludeva per l'accoglimento del ricorso.
▪ La trattazione del procedimento è avvenuta ex art. 127 ter c.p.c., con udienza svolta mediante deposito telematico di sintetiche note scritte e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate in atti
Considerazioni in diritto
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea presso il Tribunale di Genova, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021. Detta legge ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
In termini generali va ricordato che l'intera disciplina sulla cittadinanza si è da sempre fondata nel nostro ordinamento sul concetto della trasmissione iure sanguinis (a partire dal Codice Albertino del
1837, passando per gli artt. 4 e 7 del cod. civ. del 1865, alla legge n. 555/1912 e la legge n.
91/1992); conseguentemente, l'onere della prova è incentrato sulla dimostrazione della linea – continua – di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (Cass. Sez. Un. n.
4466/2009). Pertanto, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente: 1) spetta al discendente dimostrare soltanto di essere tale, quindi di essere discendente di un cittadino italiano;
2) incombe invece su parte resistente (controparte statale), che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (così Sez. Un nelle sentenze gemelle del
24/08/2022 n. 25317 e 25318; v. pure, da ultimo, Cass.n.14194/24);
La predetta regola di ripartizione dell'onere della prova non risulta modificata con riferimento ai giudizi già pendenti al momento dell'entrata in vigore del d.l.n. 36/2025, , che ha introdotto modifiche, appunto, in ordine alla ripartizione di detto onere tra le parti del giudizio prevedendo che
“Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 2 della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge” (art.19-bis co.
2-ter del d.lgs.n.150/2011 come modificato dal d.l.n.36/2025); ciò in quanto la norma in questione, che incide direttamente sul diritto sostanziale fatto valere nel processo di riconoscimento della cittadinanza, non ha natura meramente processuale, con conseguente impossibilità di far valere il principio del tempus regit actum e necessità di applicare la previgente disciplina ai giudizi già in corso;
Il pacifico e consolidato principio di diritto secondo cui la cittadinanza italiana si perde solo per rinuncia espressa o integrazione di espressa previsione di legge (Cass. civ., Sez. Un., 25 febbraio
2009, n. 4466; Cass. civ., Sez. I, 11 febbraio 2020, n. 3175; Cass. civ., Sez. Un., 24 agosto 2022, n.
25317), in difetto di qualsiasi elemento anche solo indiziario in tale senso nel caso in esame, conduce a ritenere provato in modo adeguato il possesso della cittadinanza italiana dell'avo al momento della nascita dei discendenti, con ogni positiva conseguenza in punto trasmissione della cittadinanza e del diritto alla stessa;
- che, sempre in sede giurisdizionale, il riconoscimento della cittadinanza nei confronti dei figli e discendenti non incontra vincoli particolari, essendo sufficiente dimostrare di essere nati da cittadina italiana che abbia perso la cittadinanza per effetto dell'art. 10, comma 3, della legge
555/1912, sempreché non venga eccepita e documentata dall'Amministrazione l'esistenza di una rinuncia alla cittadinanza da parte degli aventi diritto;
- che figli e discendenti della donna possono ottenere dal giudice il riconoscimento della cittadinanza italiana, a prescindere dal fatto che la madre (o l'ascendente) abbia reso la dichiarazione prevista dal citato art. 219 (e persino dalla sua stessa esistenza in vita).
In attuazione dei premessi principi, pertanto, alle donne che, in vigenza dell'art. 10 della legge
555/1912, hanno perso la cittadinanza italiana per effetto del matrimonio con cittadini stranieri, contratto anche antecedentemente al 1° gennaio 1948, può essere ora riconosciuto dall'Autorità giudiziaria il possesso della cittadinanza italiana a decorrere dalla data di entrata in vigore della
Costituzione: l'ostacolo normativo alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo è dunque stato rimosso;
- la linea di discendenza invocata dal ricorrente a fondamento della propria domanda di acquisto della cittadinanza iure sanguinis risulta adeguatamente rappresentata e provata in forza della documentazione prodotta, costituita da atti di nascita, matrimonio;
la documentazione attesta la discendenza diretta dall'ava italiano fino all'attuale ricorrente;
- è infatti documentalmente dimostrato che quello di seguito indicato è l'albero genealogico dei ricorrenti, che infra sono indicati in grassetto:
, cittadina italiana, nata il [...] a [...] contraeva Parte_2
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 3 matrimonio con cittadino straniero nato a [...] nel 10.10.1885, ed Persona_1 insieme generavano nata il [...] a [...] che contraeva matrimonio con Persona_2 [...]
nel 1922, ed insieme generavano CP_2
nata il [...], negli Stati Uniti. Persona_3
Con provvedimento emesso il 28.03.1944 dal Tribunale della Città di New York veniva disposto il cambio di cognome della famiglia da in Grant. CP_2
Dall'unione di con nasceva Parte_3 CP_3
, in data 25 marzo 1956, negli Stati Uniti. Questi contraeva matrimonio nel 1986 Persona_4 con (doc. 11), ed insieme generavano Controparte_4
nato il [...], negli Stati Uniti odierno ricorrente. Parte_1
- Sono quindi provati in modo idoneo le vicende e il meccanismo di trasmissione del diritto iure sanguinis del ricorrente;
, non si naturalizzo mai cittadina straniera, come da Certificato Parte_2 negativo di naturalizzazione rilasciato da Archives National e Certificato negativo di naturalizzazione di rilasciato dall'Uscis mentre, nel 1938 Parte_2 [...]
sebbene si fosse spontaneamente naturalizzata cittadina degli Stati Uniti, per linea Per_2 femminile la trasmissione del diritto di cittadinanza non subisce interruzione, atteso che la figlia
, dal 1944 per mutamento del cognome per effetto del Persona_3 Parte_3 cambiamento del cognome, era nata negli Stati Uniti nel 1931, antecedentemente alla naturalizzazione materna e pertanto in forza della norma dichiarata incostituzionale ha acquisito iure sanguinis, dalla nascita, la propria cittadinanza italiana, nè risulta da nessuna documentazione un evento interruttivo a lei ascrivibile;
Ne può trovare applicazione l'art. 12 , comma 3 della legge 555 /1912 in quanto, la naturalizzazione di intervenuta nel 1938, non integra una perdita giuridicamente rilevante dello Persona_2 status civitatis, poiché si fonda su una disposizione normativa dichiarata costituzionalmente illegittima, con conseguente insussistenza del presupposto stesso della perdita derivata in capo ad
(Grant). Controparte_5
Poiché la sentenza della Sez. Unite. 4466/2009 ha affermato che “lo stato di cittadino è Pt_4 permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti ed esso come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912), correttamente si afferma che “ lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 4 giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato” specificando inoltre che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga,la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale” (sent. cit. n 4466/09).
Pertanto la documentazione in atti consente di ritenere adeguatamente provato, sia il possesso per nascita della cittadinanza italiana in capo alla capostipite , sia Parte_2
l'assenza di elementi anche indirettamente indicativi della successiva perdita della cittadinanza da parte del predetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
▪ CH , nato in [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 cittadino italiano.
▪ ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
▪ dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi.
Così deciso in data 23 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 5 Tribunale di Genova . Sezione Famiglia
Pagina 6
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona della Dr.ssa Patrizia Suriano, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n 11430/2023
Promosso da
, nato in [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Paiano, C.F. , PEC C.F._2
come da procura in atti Email_1
parte ricorrente nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura distrettuale dello stato di Genova, Via Brigate Partigiane n.2,
parte resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premessa di fatto
Con ricorso introduttivo ex artt 281 decies e 281 undecies c.p.c., l'odierno ricorrente chiedeva che fosse accertato e dichiarato che è cittadino italiano dalla nascita, in Parte_1 quanto discendente da cittadino italiano che ha validamente trasmesso al medesimo la cittadinanza italiana e, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per esso, all'ufficiale di Stato Controparte_1 civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Il ricorrente deduceva di essere, per il proprio rapporto famigliare, diretto discendente di italiana
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 1 emigrata all'estero.
A sostegno della sua tesi allegava, specifica documentazione e in particolare certificati di nascita , di matrimonio in lingua Italiana e in lingua straniera (americana), tradotti muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana-rilasciati da autorità civili.
Il si costituiva ritualmente in giudizio, rimettendo alla valutazione del Controparte_1
Tribunale la fondatezza della domanda sulla base della documentazione prodotta, senza formulare specifiche contestazioni
Il Pubblico Ministero di Genova concludeva per l'accoglimento del ricorso.
▪ La trattazione del procedimento è avvenuta ex art. 127 ter c.p.c., con udienza svolta mediante deposito telematico di sintetiche note scritte e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate in atti
Considerazioni in diritto
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea presso il Tribunale di Genova, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021. Detta legge ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
In termini generali va ricordato che l'intera disciplina sulla cittadinanza si è da sempre fondata nel nostro ordinamento sul concetto della trasmissione iure sanguinis (a partire dal Codice Albertino del
1837, passando per gli artt. 4 e 7 del cod. civ. del 1865, alla legge n. 555/1912 e la legge n.
91/1992); conseguentemente, l'onere della prova è incentrato sulla dimostrazione della linea – continua – di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (Cass. Sez. Un. n.
4466/2009). Pertanto, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente: 1) spetta al discendente dimostrare soltanto di essere tale, quindi di essere discendente di un cittadino italiano;
2) incombe invece su parte resistente (controparte statale), che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (così Sez. Un nelle sentenze gemelle del
24/08/2022 n. 25317 e 25318; v. pure, da ultimo, Cass.n.14194/24);
La predetta regola di ripartizione dell'onere della prova non risulta modificata con riferimento ai giudizi già pendenti al momento dell'entrata in vigore del d.l.n. 36/2025, , che ha introdotto modifiche, appunto, in ordine alla ripartizione di detto onere tra le parti del giudizio prevedendo che
“Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 2 della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge” (art.19-bis co.
2-ter del d.lgs.n.150/2011 come modificato dal d.l.n.36/2025); ciò in quanto la norma in questione, che incide direttamente sul diritto sostanziale fatto valere nel processo di riconoscimento della cittadinanza, non ha natura meramente processuale, con conseguente impossibilità di far valere il principio del tempus regit actum e necessità di applicare la previgente disciplina ai giudizi già in corso;
Il pacifico e consolidato principio di diritto secondo cui la cittadinanza italiana si perde solo per rinuncia espressa o integrazione di espressa previsione di legge (Cass. civ., Sez. Un., 25 febbraio
2009, n. 4466; Cass. civ., Sez. I, 11 febbraio 2020, n. 3175; Cass. civ., Sez. Un., 24 agosto 2022, n.
25317), in difetto di qualsiasi elemento anche solo indiziario in tale senso nel caso in esame, conduce a ritenere provato in modo adeguato il possesso della cittadinanza italiana dell'avo al momento della nascita dei discendenti, con ogni positiva conseguenza in punto trasmissione della cittadinanza e del diritto alla stessa;
- che, sempre in sede giurisdizionale, il riconoscimento della cittadinanza nei confronti dei figli e discendenti non incontra vincoli particolari, essendo sufficiente dimostrare di essere nati da cittadina italiana che abbia perso la cittadinanza per effetto dell'art. 10, comma 3, della legge
555/1912, sempreché non venga eccepita e documentata dall'Amministrazione l'esistenza di una rinuncia alla cittadinanza da parte degli aventi diritto;
- che figli e discendenti della donna possono ottenere dal giudice il riconoscimento della cittadinanza italiana, a prescindere dal fatto che la madre (o l'ascendente) abbia reso la dichiarazione prevista dal citato art. 219 (e persino dalla sua stessa esistenza in vita).
In attuazione dei premessi principi, pertanto, alle donne che, in vigenza dell'art. 10 della legge
555/1912, hanno perso la cittadinanza italiana per effetto del matrimonio con cittadini stranieri, contratto anche antecedentemente al 1° gennaio 1948, può essere ora riconosciuto dall'Autorità giudiziaria il possesso della cittadinanza italiana a decorrere dalla data di entrata in vigore della
Costituzione: l'ostacolo normativo alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo è dunque stato rimosso;
- la linea di discendenza invocata dal ricorrente a fondamento della propria domanda di acquisto della cittadinanza iure sanguinis risulta adeguatamente rappresentata e provata in forza della documentazione prodotta, costituita da atti di nascita, matrimonio;
la documentazione attesta la discendenza diretta dall'ava italiano fino all'attuale ricorrente;
- è infatti documentalmente dimostrato che quello di seguito indicato è l'albero genealogico dei ricorrenti, che infra sono indicati in grassetto:
, cittadina italiana, nata il [...] a [...] contraeva Parte_2
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 3 matrimonio con cittadino straniero nato a [...] nel 10.10.1885, ed Persona_1 insieme generavano nata il [...] a [...] che contraeva matrimonio con Persona_2 [...]
nel 1922, ed insieme generavano CP_2
nata il [...], negli Stati Uniti. Persona_3
Con provvedimento emesso il 28.03.1944 dal Tribunale della Città di New York veniva disposto il cambio di cognome della famiglia da in Grant. CP_2
Dall'unione di con nasceva Parte_3 CP_3
, in data 25 marzo 1956, negli Stati Uniti. Questi contraeva matrimonio nel 1986 Persona_4 con (doc. 11), ed insieme generavano Controparte_4
nato il [...], negli Stati Uniti odierno ricorrente. Parte_1
- Sono quindi provati in modo idoneo le vicende e il meccanismo di trasmissione del diritto iure sanguinis del ricorrente;
, non si naturalizzo mai cittadina straniera, come da Certificato Parte_2 negativo di naturalizzazione rilasciato da Archives National e Certificato negativo di naturalizzazione di rilasciato dall'Uscis mentre, nel 1938 Parte_2 [...]
sebbene si fosse spontaneamente naturalizzata cittadina degli Stati Uniti, per linea Per_2 femminile la trasmissione del diritto di cittadinanza non subisce interruzione, atteso che la figlia
, dal 1944 per mutamento del cognome per effetto del Persona_3 Parte_3 cambiamento del cognome, era nata negli Stati Uniti nel 1931, antecedentemente alla naturalizzazione materna e pertanto in forza della norma dichiarata incostituzionale ha acquisito iure sanguinis, dalla nascita, la propria cittadinanza italiana, nè risulta da nessuna documentazione un evento interruttivo a lei ascrivibile;
Ne può trovare applicazione l'art. 12 , comma 3 della legge 555 /1912 in quanto, la naturalizzazione di intervenuta nel 1938, non integra una perdita giuridicamente rilevante dello Persona_2 status civitatis, poiché si fonda su una disposizione normativa dichiarata costituzionalmente illegittima, con conseguente insussistenza del presupposto stesso della perdita derivata in capo ad
(Grant). Controparte_5
Poiché la sentenza della Sez. Unite. 4466/2009 ha affermato che “lo stato di cittadino è Pt_4 permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti ed esso come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912), correttamente si afferma che “ lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 4 giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato” specificando inoltre che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga,la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale” (sent. cit. n 4466/09).
Pertanto la documentazione in atti consente di ritenere adeguatamente provato, sia il possesso per nascita della cittadinanza italiana in capo alla capostipite , sia Parte_2
l'assenza di elementi anche indirettamente indicativi della successiva perdita della cittadinanza da parte del predetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
▪ CH , nato in [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 cittadino italiano.
▪ ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
▪ dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi.
Così deciso in data 23 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 5 Tribunale di Genova . Sezione Famiglia
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