Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 12495/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 12/02/2025, alle ore 11.16, nella IX sezione civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice Dr.ssa Renata Palmieri, sono comparsi l'Avv. NOCE LUCIA-
NO nonché le parti personalmente DD LO e per parte at- Controparte_1
trice, il quale si riporta ai propri scritti. Chiede che il Giudice decida la causa previa de- claratoria di contumacia di a cui risulta notificato il ricorso in opposi- CP_2
zione presso il procuratore costituito nel giudizio di merito Avv. Alfonso Fiordelisi, nonché, personalmente a Si riserva di inserire nel fascicolo telematico CP_2
la copia della comunicazione di cancelleria del decreto di liquidazione del 2.05.2024 di- chiarando sotto propria responsabilità che tale titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cpc ad oggi non è stato notificato dalla controparte essendovi stata una sem- CP_3 plice comunicazione a cura dell'Architetto in cui si chiedeva il pagamento di CP_3
quanto liquidato. Dichiara che il ricorso è tempestivo avuto riguardo alla data di pubbli- cazione del decreto di liquidazione che è del 3.05.2024. E', altresì, presente l'Avv. Pa- pa Alessandro e la parte personalmente , i quali si riportano ai propri CP_3
scritti .
IL GIUDICE
Formula alle parti proposta ex art. 185 bis cpc:” riduzione del decreto di liquidazione nell'importo di € 8.200,00 più accessori di legge fermo per il resto il decreto, abbando- no del presente giudizio e spese compensate medesimo”.
Gli opponenti e DD LO presenti accettano la proposta Controparte_1
come formulata .
accetta la proposta come formulata CP_3
A questo punto il Giudice invita le parti alla discussione della causa ex art 281 sexies
.
1
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art 281 sexies comma 1 cpc
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli
IX SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Renata Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12495/2024 promossa da:
(C.F. e Controparte_1 C.F._1 Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOCE LUCIANO
[...] C.F._2
OPPONENTI contro
(C.F. CP_2 C.F._3
OPPOSTO CONTUMACE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAPA CP_3 C.F._4
ALESSANDRO
OPPOSTO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come nel verbale che precede
FATTO E DIRITTO
Il ricorso presentato in data 1/6/2024 ex art. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 ed ex dlgs 150/2011 avverso il decreto di liquidazione del compenso liquidato dal G.I. del- la XII Sezione civile (GOP dr DI TINTO) del Tribunale di Napoli in data 3/5/2024 nel procedimento numero 26118/2027 per l'opera prestata dal c.t.u. CP_4 CP_3
a accolto parzialmente .
[...]
2
Va affermata la tempestività dell'impugnazione posto che il ricorso art. 170 del d.lgs.
n. 115/2002 risulta depositato il 1/6/2024 rispetto a decreto del 3/5/2024.
Va evidenziato che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale , il procedi- mento di opposizione avverso i decreti di liquidazione degli onorari del c.t.u. ha natura litisconsortile, dovendo allo stesso prendere necessariamente parte, oltre all'ausiliario ed al ricorrente, tutti coloro a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere il compen- so ( cfr. sul punto Cassazione civile 21 gennaio 2000 n. 645; Cassazione civile 30 mag- gio 1997 n. 4819) e che all'uopo i ricorrenti hanno correttamente instaurato il contrad- dittorio.
Vista la integrazione del contraddittorio, va dichiarata la contumacia . CP_2
Si rammenta che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “In tema di com- penso degli ausiliari del giudice, nel procedimento di opposizione al provvedimento che liquida il compenso al consulente tecnico, ai sensi dell'art. 11 l. 8 luglio 1980 n. 319 ( ora sostituito dal menzionato art. 170), non compete al giudice la valutazione dell'in- fluenza e dell'utilità della consulenza tecnica (il cui apprezzamento è riservato al giudi- ce della controversia in sede di cognizione del merito), bensì quella circa la risponden- za dell'opera svolta dall'ausiliario ai quesiti postigli” (Cassazione civile n. 7632/2006), ragion per cui è esclusa in questa sede ogni indagine sulla bontà e correttenza della consulenza .
Si evidenzia ancora che secondo Cass n. 21963 del 21/09/2017 “Ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, costituiscono prestazioni eccezionali, per le quali
è consentito l'aumento degli onorari per il consulente fino al doppio dell'importo previ- sto nelle tabelle, quelle che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà. Il riconoscimento di tale aumento - che a propria volta presuppone il riconoscimento, in favore del consu- lente, del compenso massimo liquidabile sulla base delle tabelle - costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente ap- prezzamento degli elementi a sua disposizione e la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata”.
Tanto si motiva per evidenziare che la particolare complessità riconosciuta dal Giudi- cante in prime cure ( nel riconoscere il compenso di € 11.000/00) può essere ricono- sciuta per la delicatezza dell'incarico svolto , consistito in una consulenza tecnica fina- lizzata all'accertamento, da un lato, del valore del credito asserito come maturato
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dall'Arch. nei confronti dei clienti oggetto del decreto ingiun- CP_2 Parte_2 tivo n. 5637/2017, pari ad euro 69.458,00, e, dall'altro, dal valore del credito risarcitorio per i lamentati danni allegati dagli opponenti oggetto di domanda ri- Parte_3
convenzionale, pari euro 100.000.
Si rammenta poi che in base a Cassazione 23131 del 31/07/2023 “La liquidazione dell'onorario per una consulenza tecnico di ufficio avente ad oggetto la quantificazione del compenso spettante per la progettazione e l'esecuzione di opere edili, in virtù dei documenti versati in atti e degli accordi tra la committenza e il professionista, deve es- sere effettuata, ai sensi degli artt. 1 e 12 del d.m. 30 maggio 2002, in base al valore della domanda giudiziale, ex art. 10 c.p.c., non già in base al valore stimato delle opere e che se il giudice accerta che si tratta di consulenza tecnica indicata nelle tabelle, o a questa analoga, per la quale sia prevista la determinazione degli onorari a percentuale, la liquidazione deve essere fatta con riguardo al valore della controversia;
in caso contrario, il compenso si calcola a vacazioni (Cass. 8159/2023; Cass.
23418/2019; Cass. 17685/2010)”:
Ad ogni buon conto se si considera il prospetto del calcolo massimo delle vacazioni riconoscibile (criterio residuale) ne scaturisce il seguente prospetto:
Calcolo Parcella CTU
Data inizio perizia: 03/10/2023
Data fine perizia: 07/03/2024
Giorni lavorativi: 128
CALCOLO delle VACAZIONI
Prima vacazione € 14,68 Vacazioni successive (511 x € 8,15) € 4.164,65 Totale vacazioni € 4.179,33
RIEPILOGO degli DPR 115/2002 Pt_4
Onorari a vacazione € 4.179,33 Aumento incarico complesso +100% (Art. 52) € 4.179,33 TOTALE € 8.358,66
Pertanto , tale essendo l'importo massimo liquidabile , va riconosciuto al consulente tecnico , avuto riguardo al valore della domanda principale e riconvenzionale e tenu-
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to conto dell'importanza , difficoltà e complessità dell'elaborato come onorario l'importo di € 8.200,00 più accessori di legge come concordato dalle parti in lite (che hanno prestato assenso alla proposta ex art 185 bis cpc ).
In definitiva il ricorso va accolto nei termini di cui sopra , con compensazione delle spese della fase di opposizione, visto l'accoglimento della proposta ex art 185 bis cpc e considerata la divergenza di interpretazioni giurisprudenziali in merito alle tariffe ap- plicabili in consulenze tecniche nella materia contrattuale in oggetto.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contra- ria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1)Dichiara la contumacia di;
CP_2
2) In riforma del decreto di liquidazione del compenso emesso dal Giudice della XII
Sezione civile del Tribunale di Napoli dr DI TINTO in data 3/5/2024 nel procedimento numero 26118/2027 RG in favore dell' CTU etermina la somma CP_3 dovuta in € 8.339,50 di cui € 8.200/00 per compenso ed € 139,50 per spese, oltre Iva
e C.P. se dovute come per legge ponendo l'obbligo di pagamento in solido tra le parti;
3)Dichiara interamente compensate tra le parti le spese della presente procedura di op- posizione.
Napoli 12/2/2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Renata Palmieri)
L'originale di questo verbale è un documento informatico sottoscritto con firma digitale
(artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fa- scicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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