Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/04/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
Verbale di udienza della causa n. 1868/2024 r.g.a.
Oggi 10 aprile 2025 ad ore 12:15 avanti alla Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere
dott. Luca Marani Consigliere
con l'assistenza del cancelliere Francesca De Carlo
Sono comparsi: per l'appellante l'avv. Rosaria Manconi e UR SA personalmente per l'appellato l'avv. Alessia Cavallin
Le parti richiamano le conclusioni già precisate con il deposito di note scritte.
La Corte invita le parti a discutere oralmente la causa.
Le parti discutono brevemente riportandosi ai rispettivi atti.
La Corte si ritira in Camera di Consiglio ad ore 12:30.
Alle ore 15:33 la Corte rientra e, dato atto che nessuno è presente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di seguito allegata, parte integrante del presente verbale, e provvede alla sua pubblicazione.
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di appello promossa da:
UR SA (c.f. ), difesa dall'avv. Rosaria C.F._1
Manconi e domiciliata in Oristano presso lo studio del difensore
(appellante)
nei confronti di
(c.f. , difeso dell'avv. Alessia CP_1 C.F._2
Cavallin, domiciliato in Treviso presso lo studio del difensore
(appellato)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante:
In riforma della sentenza impugnata, altresì voglia la Ecc.ma Corte:
2 1) Ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in accoglimento della opposizione proposta dalla Sig.ra UR SA e del presente atto di appello, rigettare la domanda di pagamento avanzata da nel ricorso per CP_1
decreto ingiuntivo n. 1065/2023 (R.G. 1504/2023) siccome totalmente infondata e/o inammissibile;
2) Per l'effetto condannare il ricorrente /opposto al pagamento delle spese e competenze relative ai due gradi del giudizio.
per l'appellato:
Per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta 11 febbraio 2025 già depositata e da intendersi qui integralmente ritrascritti, rigettare comunque nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata n. 889/2024 pronunciata dal Tribunale di
Treviso in data 26.04.2024;
Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, oltre alla condanna ex art. 96 cpc per aver l'appellante agito con colpa grave o malafede nella proposizione del presente gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 5 giugno 2023, UR SA si opponeva al decreto n. 1065/2023, con cui il Tribunale di Treviso le ingiungeva di pagare a ex marito, la somma di Euro CP_1
5.679,55: rate di mutuo contratto da entrambi i coniugi per l'acquisto in comproprietà di immobile situato in Oristano.
3 L'opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Treviso, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita e la prescrizione del debito.
UR aggiungeva, da un lato, che i rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi erano già stati definiti con la sentenza di divorzio e con il successivo acquisto da parte sua dell'intera proprietà dell'immobile (atto rogato in Oristano il 16 ottobre 2020 dal notaio ) e, Persona_1
dall'altro, che l'ex marito non aveva provveduto a contribuire al mantenimento dei figli trasferitisi in Sardegna (Euro 12.000 relativi al periodo agosto 2017 - marzo 2019, per il cui recupero si riservava di agire in altra sede;
Euro 2.400 “costituito dalle somme, dovute a titolo di contributo al mantenimento dei figli, non corrisposte dal a CP_1
decorrere dal deposito del ricorso per separazione, avvenuto il 7.1.2019,
e sino all'effettivo pagamento intervenuto dopo il decreto di omologa”
(sic nell'originario atto di citazione).
L'opponente chiedeva che, previo accoglimento delle sollevate eccezioni, il decreto ingiuntivo fosse revocato e che controparte fosse condannato al pagamento di Euro 2.400 o che detto importo fosse compensato con quanto fosse risultato da lei dovuto.
Si costituiva in giudizio domandando il rigetto CP_1
dell'opposizione.
L'opposto affermava di non avere mai rinunciato al credito per le rate di rimborso del mutuo da lui corrisposte.
4 negava che i figli fossero mantenuti dall'ex moglie e affermava di CP_1
avere corrisposto quanto dovuto, aggiungendo che in ogni caso l'eccezione di compensazione era inammissibile.
In via riconvenzionale, chiedeva che UR fosse condannata alla CP_1
corresponsione del 50% delle spese straordinarie di Euro 6.351,70 da lui sostenute per gli studi universitari della figlia Persona_2
All'udienza del 9 gennaio 2024 si svolgeva l'interrogatorio formale dell'opposto.
Con sentenza n. 889/2024, depositata il 30 aprile 2024, il Tribunale di
Treviso revocava il decreto ingiuntivo e, operata una parziale compensazione tra le rispettive pretese, condannava UR SA a corrispondere a la somma di Euro 6.455, oltre interessi al CP_1
saggio legale dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione di due terzi delle spese processuali liquidate per l'intero in Euro 4.237,00 per compenso.
Il giudice, rilevato che erano state rinunciate le eccezioni d'incompetenza,
di prescrizione e d'improcedibilità sollevate dall'opponente, così
motivava: “La ragione di credito fatta valere dal convenuto per omesso
versamento della quota parte delle rate di mutuo come indicato in parte narrativa, non è mai stata contestata dall'opponente neppure in punto quantum, la generica contestazione sulla insufficiente produzione documentale ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo deve, pertanto, ritenersi superata e comunque neppure coltivata negli atti conclusivi. L'accordo prospettato inter partes di cui al punto b) relativo allo svolgimento del fatto, non ha trovato alcuna conferma probatoria, atteso che
l'interrogatorio formale reso dal convenuto non ha confermato nulla in tal senso, essendo quindi privo di valenza confessoria. Non merita accoglimento neppure la
5 tesi dell'attrice di cui al punto c), infatti, il trasferimento immobiliare perfezionatosi a seguito degli accordi raggiunti con la sentenza di divorzio, nulla prevede sui ratei del mutuo già scaduti ed anticipati dal né emerge dalla CP_1
documentazione dimessa agli atti una rinuncia anche solo tacita da parte del convenuto. Si aggiunga che il valore asseritamente globale di tale negoziazione non può ricomprendere pregressi rapporti inter partes neppure menzionati, peraltro, fondati su titolo giuridico nascente dall'indebito dell'attrice nei confronti del convenuto. E' nota a questo giudicante la pronuncia della Corte di Cassazione
n.5385 del 21.2.2023, che stabilisce, in sintesi, l'irripetibilità delle somme erogate da un coniuge per il pagamento dei ratei del mutuo cointestato ai coniugi in costanza di matrimonio alla luce della disciplina di cui all'art.143 cc., tuttavia, tale principio non può essere fatto valere nel caso di specie, pena una pronuncia ultra petita, atteso che la prospettazione che sottende tale argomentazione non è mai stata prospettata dall'attrice se non con la comparsa conclusionale depositata tardivamente, in luogo del 27.2.2024 il 28.2.2024, pertanto, da ritenersi tamquam non esset e comunque prospettazione inammissibile, non potendo il potere d'ufficio estendersi a tale valutazione, in assenza di relativa o tardiva allegazione.
Relativamente alle domande riconvenzionali, l'attrice ha affermato di agire in separata sede per il pagamento della somma di €.12.000,00, pertanto, sul punto non deve essere emessa alcuna pronuncia.
Va, invece, accolta la domanda riconvenzionale dedotta dall'attrice avente ad oggetto la condanna del convenuto opposto al pagamento della somma di
€.2.400,00 per il mantenimento dei figli dal deposito del ricorso per separazione al decreto di omologa. In punto di ammissibilità della stessa nulla quaestio posto che il rigetto dell'opposizione non travolge anche tale domanda che conserva nel giudizio di opposizione una sua autonomia e a fondamento della quale può essere dedotto anche un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento dell'ingiunzione. Nel merito, si osserva che l'opposto nulla ha eccepito né ha
6 fornito prova del suo adempimento, inoltre, è pacifico che il medesimo ha cominciato a corrispondere la somma concordata in sede di separazione di
€.300,00 per ciascun figlio da aprile 2019, data di omologa della separazione il cui ricorso è stato depositato in data 7.1.2019.
Si aggiunga che secondo l'orientamento costante in giurisprudenza, l'assegno di mantenimento decorre dal deposito del ricorso per separazione o per divorzio (cfr.
Cass. civ n.41232/2021).
Va, accolta anche la domanda riconvenzionale dedotta dal convenuto opposto, infatti, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità: 'Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto
ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può
avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il
caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si
venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale
non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa
della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una "reconventio
reconventionis" che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello
che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale' (cfr. per tutte Cass. civ. n.5415/2019).
Nel caso di specie la pretesa al pagamento pro quota delle spese universitarie per
la figlia dipende dal titolo dedotto con la domanda riconvenzionale Per_2
proposta dall'attrice e riferita all'obbligazione di mantenimento dei figli anche se avente ad oggetto il pagamento di spese straordinarie.
Il pagamento sostenuto dal è poi provato dal doc.10 e, pertanto, in CP_1
conformità agli accordi inter partes con ripartizione di tale obbligazione al 50%,
SA UR va condannata a pagare all'ex coniuge la somma di €. 3.175,85.
In definitiva, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, operate le dovute compensazioni, SA UR va condannata a pagare a la somma CP_1
7 di €.6.455,40, con interessi al tasso legale dalla presente sentenza al saldo effettivo”.
Relativamente alle spese processuali, era compiuta una parziale compensazione e riconosciuto il diritto dell'opposto ad ottenere la rifusione di Euro 1.453,00 per compensi, oltre accessori, dall'opponente che era “maggiormente soccombente”.
Con atto di citazione notificato l'8 novembre 2024, UR SA
proponeva appello, formulando i seguenti motivi d'impugnazione: 1) non corrispondeva al vero che non avesse contestato il credito azionato da avendo eccepito la carenza probatoria del credito e della sua entità CP_1
e non avendo controparte mai fornito alla cointestataria le ricevute attestanti il rimborso dei ratei;
2) il trasferimento immobiliare,
perfezionatosi in sede di divorzio, aveva definito tutti i rapporti economici pregressi fra i coniugi, dovendosi intendere quale
“negoziazione globale”; 3) il giudice aveva errato nel ritenere sollevata tardivamente l'eccezione di irrepetibilità delle somme di denaro corrisposte in costanza di matrimonio da un coniuge per i ratei di un mutuo cointestato;
4) la domanda riconvenzionale dell'opposto era inammissibile, in quanto totalmente estranea al titolo della pretesa fatta valere con l'azione monitoria, e comunque sfornita di prova.
L'appellante chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse rigettata la domanda di pagamento proposta da CP_1
Si costituiva in giudizio chiedendo che l'appello fosse CP_1
dichiarato inammissibile o comunque rigettato.
L'appellato ribadiva che l'opponente aveva ammesso di non avere pagato quanto le competeva, mentre l'eccezione d'irripetibilità era contenuta
8 solamente nella comparsa conclusionale, depositata tardivamente
(“Tardive, senza ombra di dubbio, sia il deposito della comparsa conclusionale, sia la proposizione dell'eccezione di irripetibilità
proposta per la prima volta soltanto nella comparsa conclusionale tardivamente depositata”: pag. 5 della comparsa di costituzione).
Neppure la domanda riconvenzionale da lui proposta era stata contestata da controparte nell'an e nel quantum.
Le conclusioni erano precisate con note scritte depositate nel termine fissato con ordinanza del 7 marzo 2025.
All'udienza odierna, fissata ex art. 281 sexies c.p.c., le parti hanno discusso oralmente la causa.
***
1. Con un primo motivo d'impugnazione, UR SA sostiene che il giudice ha errato nell'affermare che il credito, di cui era stato ingiunto il pagamento, non fosse stato da lei contestato, o meglio che ella non avesse contestato il pagamento, da parte di di rate del comune CP_1
mutuo ipotecario.
Il motivo non è fondato.
Il fatto che l'ex marito avesse rimborsato le rate del mutuo non fu specificatamente contestato, come richiede l'art. 115 c.p.c., ed anzi implicitamente ammesso. L'opponente aveva infatti affermato di essere
“creditrice di una somma ben superiore a quella richiesta dal CP_1
nell'atto ingiuntivo” e di avere già definito i rapporti pregressi alla sentenza di divorzio.
9 Ancora in comparsa conclusionale, UR sosteneva che aveva CP_1
“rinunciato” “ai pagamenti pregressi” “conglobando nel prezzo del trasferimento del bene” “ogni utile pretesa riferita al mutuo stesso” (v. comparsa conclusionale depositata il 28 febbraio 2024).
Neppure fu contestato il conteggio che indicava le rate pagate, allegato al ricorso per decreto ingiuntivo (doc. 4).
Del resto si evince dal contenuto delle mail scambiate dalle parti nel marzo 2018 (v. doc. 8 fasc. opposto) che era a pagare le rate del CP_1
mutuo e, al contempo, non risulta che, allorché UR si accollò il debito rimanente (all'atto della stipula del 16 ottobre 2020), vi fossero rate insolute.
2. Il secondo e il terzo motivo d'impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, e meritano accoglimento.
L'accordo intervenuto al momento del divorzio regolava compiutamente i rapporti patrimoniali tra le parti, e non solo gli obblighi di mantenimento dei figli. In particolare, era prevista la sorte dell'immobile, indicato chi avrebbe provveduto al rimborso del mutuo e contemplate dazioni di denaro. La mancata menzione del credito per il rimborso di rate di mutuo,
pagate addirittura prima della separazione personale dei coniugi (2017 e
2018), assumeva l'obiettivo significato di rinuncia allo stesso.
Se voleva il rimborso di metà delle rate da lui pagate tre anni prima, CP_1
avrebbe dovuto avanzare la richiesta nell'ambito delle trattative che portarono all'accordo economico recepito nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
10 A detta sentenza seguì la stipula della compravendita della quota dell'immobile di Le parti stabilirono che dal quel momento UR CP_1
SA si sarebbe accollata il debito rimanente nei confronti della banca mutuante. Nulla si disse delle rate degli anni 2017-2018 pagate da CP_1
con ciò confermandosi che l'accordo raggiunto al momento del divorzio,
compiutamente eseguito 16 ottobre 2020, aveva definito ogni questione attinente all'immobile e al debito contratto dai coniugi per l'acquisto.
Inoltre, poiché le rate erano state pagate prima della separazione, trova applicazione la regola espressa dalla Suprema Corte, secondo la quale il coniuge che si fa interamente carico delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della comune abitazione non può richiederne il rimborso all'altro coniuge dopo la separazione (v. Cass. civ., ord., 21 giugno 2023,
n. 17765: “In caso di acquisto, in regime di separazione dei beni, di un
immobile da parte di entrambi i coniugi, il cui prezzo sia pagato in tutto
o in parte con provvista presa a mutuo, il coniuge che, in seguito alla
separazione personale nel frattempo intervenuta, abbia pagato con
denaro proprio le rate di mutuo, non ha diritto di richiedere all'altro
coniuge il rimborso della metà delle tate versate periodicamente alla
banca, atteso che, in forza di quanto previsto dall'art. 143 c.c., ciascun
coniuge contribuisce al sostegno ed al benessere della famiglia in forza
delle proprie capacità di lavoro anche casalingo, sicché deve ritenersi
che il coniuge che in costanza di matrimonio non svolge attività
lavorativa e che acquista congiuntamente con l'altro coniuge, sebbene in
regime di separazione dei beni, un immobile pagato interamente da
11 quest'ultimo, abbia contribuito in misura paritaria a tale acquisto con il lavoro svolto per soddisfare i bisogni familiari”).
Trattandosi di mera difesa, o meglio dell'applicazione ai fatti di causa (il fatto che le rate di rimborso fossero state pagate in un periodo anteriore alla separazione già emergeva dal ricorso per decreto ingiuntivo ed era perciò pienamente acquisito al processo) di una regola giuridica (che il primo giudice ha peraltro dato atto di conoscere), era irrilevante che l'opponente, dopo avere sollevato eccezioni dilatorie infine rinunciate, se ne ricordasse solo con la comparsa conclusionale, depositata tardivamente. Secondo il principio iura novit curia, il giudice era comunque tenuto ad applicare al caso posto alla sua cognizione la corretta
regula iuris.
3. Con l'ultimo motivo d'impugnazione, l'appellante afferma che il
Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale dell'opposto, poiché “ammettere una riconvenzionale da parte dell'opposto, anche se dipendente dal medesimo titolo dedotto in giudizio, significherebbe eludere il divieto di mutatio libelli” (così a pag.
25 dell'atto di citazione in appello).
Il motivo è manifestamente infondato.
E' stata la stessa opponente ad allargare il tema della controversia, introducendo la richiesta di pagamento del contributo al mantenimento dei figli, non interamente versato dall'ex coniuge. Questi non ha affatto compiuto una mutatio libelli, rimanendo immutata la domanda principale,
ma ha a sua volta formulato un'analoga domanda di rifusione di metà
12 delle spese straordinarie sostenute per la figlia Pertanto, nella Per_2
misura in cui era ammissibile la domanda di UR, era egualmente ammissibile la speculare domanda di CP_1
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, “il convenuto opposto può
proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente
depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento
del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non
abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia
limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto,
qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio” (Cass. civ. 27 novembre 2023, n. 32933). Ciò risponde a un'evidente finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
Tale soluzione deve vieppiù adottarsi qualora, come nella specie, sia stata l'opponente ad ampliare il thema decidendum, ponendo alla cognizione del giudice la questione degli obblighi di mantenimento dei figli.
Quanto poi al fatto che abbia sostenuto spese straordinarie a favore CP_1
della figlia frequentante l'Università di Padova, si osserva Per_2
che UR non contestò il fatto (in particolare non contestò che la figlia abitasse in Veneto, dove studiava, e che fosse il padre a pagarle le spese universitarie e di alloggio).
Gli esborsi sono poi documentati (doc. 10 e doc. 11, allegati alla comparsa di costituzione, depositata il 29 giugno 2023). Dall'elenco dei movimenti di Unipol Bank Internet Banking, si riscontrano i bonifici
13 disposti da sia per le tasse universitarie, sia per le rette del collegio CP_1
studentesco dove alloggiava la figlia (v. le causali dei bonifici).
E' opportuno aggiungere che la sentenza che dichiarava la cessazione civile degli effetti del matrimonio concordatario prevedeva espressamente, conformemente all'accordo raggiunto dai coniugi, che le spese straordinarie relative ai figli sarebbero state a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno.
4. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. 899/2024 del Tribunale di Treviso, si ridetermina, tenuto conto della parziale compensazione, in Euro 775,85
(Euro 3.175,85 - Euro 2.400 = Euro 775,85) la somma di denaro al cui pagamento UR dev'essere condannata a favore di CP_1
Si accerta, invece, non dovuto l'importo di Euro 5.679,55, già oggetto di decreto ingiuntivo.
5. Atteso il complessivo esito del giudizio, che ha visto una reciproca parziale soccombenza, le spese processuali di entrambi i gradi sono interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa di appello iscritta al n. 1868/24 r.g., così ha deciso:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. 889/2024 pronunciata dal Tribunale di Treviso,
ridetermina il complessivo debito dell'appellante in Euro 775,85, e conseguentemente condanna UR SA a corrispondere a CP_1
14 detto importo, maggiorato degli interessi al saggio legale CP_1
dalla domanda al saldo;
- dichiara non dovuto da UR SA l'importo di Euro 5.679,55,
richiesto in pagamento da CP_1
- compensa le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 10 aprile 2025
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon
Il consigliere estensore dott. Alessandro Rizzieri
15