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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/10/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 2046/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale intestato in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
UC, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 29 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2046/2019 promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ilaria DEL GRIPPO e Maria Parte_1
AR LZ come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Salerno, Via Sabato Visco n. 20
- parte ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Irene LIETO e Renato CIAMARRA come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cassino,
Corso della Repubblica n. 3
- parte resistente Oggetto: mansioni superiori – lavoro straordinario – differenze retributive
Conclusioni: come rassegnate nelle note sostitutive dell'udienza del 29 settembre 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 10.10.2019 e ritualmente notificato,
[...]
ha convenuto dinnanzi Pt_1 Controparte_1
all'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare l'instaurazione tra il sig. e la Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
TA (LT) alla Piazza Cavallo n.2, P.I. I di un rapporto di lavoro P.IVA_1
subordinato a tempo determinato, secondo tempi e modi descritti in narrativa, con mansioni riconducibili, per il periodo di aprile/novembre 2014 e aprile/ottobre 2015, al II° livello del
CCNL di settore, ovvero, in subordine, al diverso livello che emergerà in corso di causa e, per
l'effetto;
b) condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in TA (LT) alla Piazza Cavallo n.2, P.I.
al pagamento della complessiva somma di €. 32.506,85 (di cui 2.088,6 per P.IVA_2
TFR) per le causali indicate nel ricorso, ovverosia alla maggiore o minore somma che risulterà dovuta, nonché al pagamento delle differenze retributive maturate in corso di causa, il tutto con la rivalutazione monetaria prevista dagli artt.150 disp. att. e 429 c.p.c. sul credito rivalutato dall'epoca di maturazione di ogni singolo credito a quella di effettivo soddisfo;
c) Con vittoria di spese e competenze di giudizio
2. Il ricorrente espone di avere lavorato a tempo pieno alle dipendenze della società convenuta presso il ristorante “Antico Vico” di TA dal 6.4.2012 al 31.10.2015 con soluzione di continuità, in forza di successivi contratti a tempo determinato intervallati da periodi di disoccupazione;
di essere stato inquadrato, all'atto della formale assunzione, nel 5° livello del CCNL Pubblici Esercizi Confcommercio con mansioni di cameriere;
di avere svolto di fatto, sin dalla prima assunzione, mansioni di maître, occupandosi dell'allestimento della sala, della direzione, coordinamento e supervisione dello staff di sala, dei rapporti con i fornitori per il rifornimento della dispensa, dell'accoglienza e cura dei clienti, della programmazione, in collaborazione con lo chef di cucina, del menu e delle proposte culinarie giornaliere;
di avere lavorato, dal mese di aprile 2014 al mese di novembre 2014 e dal mese di aprile 2015 al mese di ottobre 2015, in modo continuativo sei giorni a settimana, dal lunedì alla domenica, con giorno di riposo il mercoledì, dalle ore 10.00 alle ore 15.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00, ad eccezione dei mesi di luglio e agosto, in cui lavorava tutti i giorni della settimana, dalle ore 16.00 alle ore 01.00; di avere lavorato, in occasione del festival internazionale dell'economia del mare, “Yacht Med Festival”, tenutosi a TA per circa dieci giorni alla fine di aprile nel 2014 e nel 2015, continuativamente dalle ore 10.00 alle ore 3.00; di avere percepito le somme riportate nei conteggi allegati al ricorso;
di non avere usufruito dei giorni di permesso retribuito e delle ferie;
di avere formalmente e infruttuosamente diffidato il datore di lavoro a corrispondergli quanto dovuto con lettera del 3.4.2019.
3. Tanto premesso, il ricorrente deduce che le mansioni svolte nei due periodi sopra indicati sono riconducibili al profilo professionale di primo maître o capo servizio sala, rientrante nel 2° livello del CCNL applicato al rapporto, e che, in forza dell'effettivo orario di lavoro osservato e delle superiori mansioni disimpegnate, ha maturato le differenze retributive per i titoli e nella misura di cui ai conteggi allegati.
4. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
5. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società
[...]
, chiedendo di dichiarare nullo e inammissibile il ricorso e Controparte_1
comunque nel merito di rigettarlo in quanto infondato in fatto e in diritto.
6. Parte convenuta eccepisce, in particolare, la nullità del ricorso per indeterminatezza della causa petendi e l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito retributivo reclamato da controparte. Evidenzia la genericità nella indicazione del contratto collettivo applicabile al rapporto. Lamenta l'inverosimiglianza dei conteggi di controparte nel computo del lavoro straordinario, senza tenere conto delle assenze per malattia, ferie e permessi. Rappresenta che il lavoratore ha regolarmente sottoscritto le buste paga, mai contestate, prestandovi così acquiescenza, avviando l'azione giudiziaria solo a distanza di anni. Sostiene che il ricorrente ha sempre svolto le mansioni di cameriere dedotte in contratto.
7. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'assunzione della prova testimoniale richiesta dalle stesse. Al termine dell'istruttoria le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive. È stata quindi disposta una consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione delle differenze retributive chieste dal lavoratore. L'udienza di discussione è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. con termine fissato al 29 settembre
2025. All'esito della trattazione cartolare la causa è stata infine decisa come di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Il ricorrente agisce per la condanna dalla società convenuta al pagamento delle differenze retributive che asserisce di avere maturato per l'attività di lavoro subordinato prestata alle dipendenze della stessa nell'ambito di due rapporti a tempo determinato, dal 24 aprile al 2 novembre 2014 e dal 10 aprile 2015 al 31 ottobre 2015, effettuando sistematicamente lavoro straordinario e svolgendo mansioni di primo maître o capo servizio sala riconducibili al 2° livello del CCNL di categoria applicato, superiore rispetto al 5° livello nel quale è stato contrattualmente inquadrato con mansioni di cameriere. Nei conteggi inseriti nel ricorso sono analiticamente specificate le voci retributive di cui si compone il credito differenziale azionato, vale a dire retribuzione ordinaria mensile, maggiorazione per lavoro festivo, maggiorazione per lavoro domenicale, compenso e maggiorazione per lavoro straordinario, indennità sostitutive delle ferie e dei rol non goduti, tredicesima e quattordicesima mensilità, trattamento di fine rapporto.
9. Già da tale premessa si evince la pretestuosità dell'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza della causa petendi. Costituisce ius receptum che nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (tra le innumerevoli, Cass. civ. n. 14379/2020 e i precedenti ivi richiamati). Si è altresì precisato che l'onere della determinazione dell'oggetto della domanda, fissato a pena di nullità dall'art. 414 c.p.c., n. 3, deve ritenersi osservato, con riguardo alla richiesta di determinazione della giusta retribuzione, qualora l'attore indichi i relativi titoli, ponendo così il convenuto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese, mentre resta a tal fine irrilevante la mancanza di un'originaria quantificazione monetaria delle suddette pretese, anche in considerazione della facoltà, dell'attore medesimo, di modificarne l'ammontare in corso di causa, nonché dei poteri spettanti al giudice, pure in ordine alla individuazione dei criteri in base ai quali effettuare la liquidazione dei crediti fatti valere. (Cass. civ. n. 17501/2014). Come evidenziato in premessa, dal ricorso si evince sia la compiuta individuazione dell'oggetto mediato e immediato della domanda, sia l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto sul cui la stessa è fondata.
L'eccezione di nullità del ricorso va pertanto rigettata.
10. Appare analogamente pretestuosa, oltre che palesemente infondata, l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito retributivo fatto valere dal lavoratore, sulla base di un argomento che è clamorosamente smentito per tabulas dalla produzione documentale allegata al ricorso introduttivo. La resistente sostiene temerariamente che la diffida del 3.4.2019 non sarebbe stata depositata nel fascicolo di causa. Al contrario, sub doc. 9 allegato al ricorso, è stata depositata la copia dell'atto di diffida e costituzione in mora inviato a mezzo pec da per il tramite del proprio legale, ad Parte_1
per il conseguimento delle differenze retributive Controparte_1
maturate in forza dell'attività lavorativa a tempo pieno svolta dal 6.4.2012 al 31.10.2015,
“sia in relazione all'effettive mansioni svolte sia in relazione ai tempi di prestazione imposti ed osservati”. Poiché il petitum del presente ricorso è limitato al credito per differenze retributive asseritamente maturate dal 24 aprile al 2 novembre 2014 e dal 10 aprile 2015 al 31 ottobre 2015 e la menzionata diffida è stata ricevuta nella casella di posta elettronica certificata del destinatario in data 3.4.2019, come attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna allegata, il termine quinquennale di prescrizione è stato interrotto.
Anche l'eccezione di prescrizione va dunque rigettata.
11. Prima di entrare nello specifico delle allegazioni attoree, deve preliminarmente osservarsi che è del tutto privo di pregio l'argomento difensivo della resistente secondo cui la sottoscrizione dei prospetti paga da parte del lavoratore, la mancata contestazione delle buste paga e la decisione di agire in giudizio solo a distanza di anni dalla cessazione dell'ultimo rapporto proverebbero l'inverosimiglianza delle allegazioni del lavoratore in merito alle mansioni svolte e agli orari di lavoro osservati. La difesa resistente pretenderebbe di paralizzare l'avversa pretesa invocando una assai opinabile e discutibile congettura che non assurge al rango di plausibile ed affidabile massima di esperienza desunta dall'id quod plerumque accidit, e cioè che un lavoratore che abbia sottoscritto le buste paga senza riserve e che non avanzi rivendicazioni nella immediatezza della cessazione del rapporto di lavoro non abbia più nulla a pretendere,
e abbia prestato acquiescenza ad ogni rivendicazione.
12. Tale inferenza, oltre ad essere smentita dall'esperienza quotidiana, non considera che, in primo luogo, la sottoscrizione dei prospetti paga, anche quando idonea a provare la ricezione delle somme ivi indicate e non solo la consegna del documento, non implica affatto la rinuncia alla rivendicazione di somme ulteriori, per esempio a titolo di lavoro straordinario non riportato nei prospetti o per lo svolgimento di mansioni superiori, come avvenuto nella specie;
non considera che potrebbe essere contestata successivamente la stessa veridicità dei prospetti paga;
non tiene conto che l'efficacia confessoria delle buste paga, invocata maldestramente nella memoria difensiva contro il lavoratore, dalla giurisprudenza ivi citata è stata invece affermata contro il datore di lavoro e a favore del lavoratore;
ignora, infine, il dato esperienziale secondo cui possono essere molteplici le ragioni di opportunità per le quali il lavoratore non rivendichi le proprie spettanze nella immediatezza della cessazione del rapporto, scegliendo di agire a distanza di tempo, ancorché nei limiti del termine di prescrizione.
13. Passando all'esame della vicenda lavorativa posta a fondamento delle pretese di parte ricorrente, deve in primo luogo rilevarsi che, in assenza di specifica contestazione della convenuta nella memori difensiva, possono ritenersi pacifici e non bisognosi di prova ai sensi dell'art. 115 c.p.c. i seguenti fatti, per quanto rileva ai fini del presente giudizio: ha prestato attività lavorativa subordinata a tempo pieno alle Parte_1
dipendenze della unipersonale dal 24.4.2014 al 2.11.2014 e dal Controparte_1
1.5.2015 al 31.10.2015, presso il ristorante “Antico Vico” di TA;
ha lavorato dal lunedì alla domenica, con riposo settimanale il mercoledì, ad eccezione dei mesi di luglio e agosto, in cui ha lavorato tutti i giorni della settimana;
il ricorrente non ha usufruito di ferie e di riduzione orarie rol.
14. Quanto agli orari di lavoro osservati, il ricorrente ha allegato di avere lavorato dalle ore
10.00 alle ore 15.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00, ad eccezione dei mesi di luglio e agosto, in cui afferma di avere lavorato dalle ore 16.00 all'01.00, mentre, nelle giornate di svolgimento del festival dell'economia del mare “Yacht Med Festival”, tenutosi a
TA dal 24.4.2014 al 1.5.2014 e dal 24.4.2015 al 3.5.2015 (cfr. articoli di stampa sub doc. 5 ric.), avrebbe lavorato continuativamente dalle ore 10.00 alle ore 3.00.
15. Reputa questo giudicante che la relevatio ab onere probandi di cui all'art. 115 c.p.c. possa e debba operare anche con riferimento alla deduzione dei suddetti orari di lavoro, atteso il contegno processuale di controparte, che nella memoria difensiva di costituzione si
è limitata alla generica contestazione di inverosimiglianza dei conteggi nel computo del lavoro straordinario e alla invocazione della regola di riparto degli oneri probatori sul punto, senza tuttavia indicare alcun orario di lavoro alternativo a quello puntualmente esposto nel ricorso introduttivo. Una ulteriore ma inammissibile, perché tardiva, contestazione degli orari è stata formulata nelle note difensive di discussione, ma appare il frutto di un palese fraintendimento, e dunque anche sotto questo profilo da ritenersi tamquam non esset. Nelle note la convenuta sostiene l'inverosimiglianza dei conteggi, che sarebbero stati erroneamente sviluppati assumendo una “eccedenza – stabile
e protratta per tutti gli anni di lavoro di lavoro straordinario diurno del 30%, di straordinario notturno del 60%”, senza avvedersi che le suddette percentuali si riferiscono alle maggiorazioni del compenso orario previste dal contratto collettivo per ogni ora di lavoro straordinario prestato, a seconda della sua fascia diurna o notturna (cfr. art. 381 in atti),
e non alla quantità di lavoro straordinario prestato. Si ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la generica deduzione di assenza di prova, senza negazione del fatto storico, non può ritenersi equiparabile alla specifica contestazione cui il convenuto è chiamato per evitare l'applicazione dell'art. 115 c.p.c. (Cass. civ. n.
17889/2020). Si è altresì osservato che il convenuto è tenuto a prendere posizione in modo chiaro e analitico sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda,
i quali devono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte nel costituirsi in giudizio si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica (Cass. civ. n.
26908/2020). Ne discende che, nel caso in esame, possono ritenersi pacifici anche gli orari di lavoro dedotti in ricorso.
16. In merito al contratto collettivo applicabile al rapporto, ancora una volta la convenuta si limita ad una censura di genericità dell'avversa allegazione, che non consentirebbe una “valida individuazione di un contratto collettivo esistente dal momento che il settore commercio è disciplinato da molteplici distinte e concorrenti discipline contrattuali collettive”, senza però dedurre alcunché sul se e quale contratto collettivo era applicato al rapporto. Invero, la sintetica allegazione sul punto contenuta nel ricorso, ove si menziona il CCNL Pubblici Esercizi Confcommercio, viene chiarita dalla produzione documentale del CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo, nel testo ufficiale del 20.2.2010, che trova applicazione, tra l'altro, ai rapporti tra aziende esercenti pubblici esercizi ed il relativo personale dipendente (art. 1) Nella “costituzione delle parti” figura la partecipazione di
Confcommercio. A fronte di tale produzione documentale, che permette di individuare l'esatta portata dell'affermazione di parte attrice circa la fonte contrattuale collettiva regolatrice del rapporto, la convenuta non prende alcuna posizione, ragione per cui può ritenersi pacifica anche l'applicabilità di tale contratto collettivo.
17. Le uniche circostanze realmente contestate nella memoria difensiva sono relative alle mansioni disimpegnate dal lavoratore. Quest'ultimo sostiene di avere sempre svolto attività di primo maître o capo servizio sala riconducibili al 2° livello del CCNL di categoria applicato, mentre la convenuta sostiene che controparte ha sempre svolto le mansioni oggetto del contratto di lavoro, vale a dire quelle di cameriere con qualifica di operaio e inquadramento nel 5° livello del CCNL (doc. 3, ric.).
18. Giova ricordare che il diritto del lavoratore al riconoscimento di un inquadramento superiore a quello contrattuale ed al relativo trattamento economico in forza delle mansioni effettivamente svolte è previsto dall'art. 2103 cod. civ. La norma attribuisce al dipendente, utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica. Agli effetti della tutela apprestata da tale norma, la sola condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente superiore qualifica (Cass. civ. n. 11125/2001; n. 21224/2024). Tale verifica ad opera del giudice postula necessariamente l'osservanza del c.d. criterio trifasico, nel senso che il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si snoda in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (Cass. civ. n. 10485/2023), sebbene non sia richiesto che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, ricognizione e valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni.
19. Passando all'esame delle declaratorie e dei profili professionali rilevanti, secondo il sistema di classificazione del personale di cui al Titolo XII – Pubblici Esercizi del
CCNL Turismo del 20.2.2010 (doc. 9 ric.), appartengono al 5° livello “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro”. In questo livello rientra il profilo professionale di
“cameriere bar, tavola calda, self-service”. Appartengono invece al 2° livello “lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale”. Tra le esemplificazioni professionali di questo livello figura il profilo del “primo maître o capo servizio sala”.
20. Dal raffronto tra le due declaratorie emerge che le attività dei lavoratori inquadrati nel
2° livello si connotano per margini di iniziativa e autonomia operativa significativamente più ampi, circoscritti solo da direttive generali, ed implicano un più elevato livello di competenza professionale (“particolare competenza professionale”), laddove i compiti del lavoratore inquadrato nel 5° livello sono meramente esecutivi e per il loro svolgimento sono sufficienti il possesso di “qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche” nonché di “preparazione e pratica di lavoro”.
21. Deve inoltre rilevarsi che il profilo professionale di maître è previsto anche tra le esemplificazioni del terzo livello, ma, come chiarito dalla norma contrattuale, in questo profilo confluiscono “quei lavoratori che svolgono mansioni di secondo maître in subordine ad un capo-servizio e quelli che in posizione unica, direttamente interessati alla fase lavorativa, operano in sala secondo istruzioni specifiche ricevute da personale di inquadramento superiore o direttamente dal gerente”.
22. Tanto premesso, nel caso di specie può ritenersi pienamente assolto da parte attrice il sopra menzionato onere assertivo e probatorio, avente ad oggetto lo svolgimento di mansioni riconducibili al profilo di primo maître o capo servizio sala, con piena assunzione della responsabilità ed esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente superiore qualifica.
23. I testi escussi, con la sola eccezione di hanno coralmente e univocamente Tes_1
confermato le mansioni dettagliatamente descritte in ricorso direttamente riconducibili al suddetto profilo professionale.
24. Il teste , che ha lavorato come cuoca nel ristorante “Antico Vico” Testimone_2
di TA dal 2010 al 2016, ha riferito: “Io svolgevo le mansioni di cameriera. Confermo che il ricorrente, da quando ha iniziato a lavorare presso il ristorante “Antico Vico”, ha svolto le mansioni di addetto alla sala e all'approvvigionamento delle materie prime. Confermo che il ricorrente, prima dell'inizio del turno lavorativo, per tre giorni a settimana, si recava presso i fornitori, IL ES
(frutti di mare), magazzini NEs LA (anche per vino, tovaglioli e altro occorrente anche per la decorazione dei tavoli) e presso il mercato del pesce. Il ricorrente si fermava anche presso un fioraio a
TA per l'acquisto di fiori per decorare i tavoli o il centro tavola se vi erano delle cerimonie. Era il ricorrente ad occuparsi della sistemazione dei prodotti acquistati e dell'allestimento della sala. Il ricorrente allestiva la vetrina del pesce all'esterno. Collocava le lampade all'interno e all'esterno. Era il ricorrente ad occuparsi di allineare tavoli e sedie nella sala, disponeva i tavoli, le decorazioni e gli addobbi. Si occupava della esatta collocazione delle vetrine dei frigoriferi Era il mio punto di riferimento. Confermo che per un periodo oltre a me lavorava come cameriera Lavorava Persona_1
come cuoca . Il ricorrente ci coordinava e ci supervisionava nello svolgimento Persona_2
delle nostre mansioni. Il ricorrente gestiva la sala e molto spesso anche la cucina. Il ricorrente si coordinava quotidianamente con chef dell'NEs per proporre i menu del giorno. CP_2
Qualche volta andava a ritirare in tipografia i menu. Era il ricorrente a illustrare ai clienti i piatti del menu e le proposte dei vini, a dare consigli, a illustrare la storia del locale. Il ricorrente si occupava alla fine del servizio dello smaltimento dei rifiuti. Si occupava dei conti e delle ricevute dei clienti”.
25. Non vi sono ragioni per dubitare dell'attendibilità del teste. Non sono emersi elementi che inducano a ipotizzare una situazione di contrasto con il datore di lavoro, con cui non vi sono stati contenziosi (“Non ho contenziosi con la società convenuta”), né tantomeno
è emersa una qualche ragione di natura patrimoniale o morale per la quale la sig.ra avrebbe dovuto rendere una deposizione compiacente a beneficio del Tes_2
ricorrente. La stessa ha avuto modo di lavorare fianco a fianco, quotidianamente, con il sig. er tutta la durata dei due rapporti di lavoro dedotti in causa. La percezione Pt_1
diretta e continuativa delle attività svolte dal ricorrente emerge nitidamente dal grado di dettaglio e di precisione della testimonianza laddove vengono riferiti i compiti effettivamente svolti dal lavoratore. Quanto riferito dal teste, inoltre, ha trovato puntuale e coerente conferma nelle deposizioni di clienti del ristorante, verosimilmente e fino a prova contraria in posizione di equidistanza rispetto alle parti, pur avendo rapporti di semplice conoscenza con il ricorrente, ma senza coinvolgimento affettivo né rapporto di parentela.
26. Il teste , dentista del ricorrente e cliente del ristorante, ha Testimone_3
dichiarato: “Mi è capitato di frequentare il ristorante Antico Vico, consigliato dal ricorrente. Mi è capitato di vedere più volte il ricorrente lavorare nel ristorante tra il 2014 e il 2015. Il ricorrente gestiva l'accoglienza, ci proponeva delle pietanze, ci consigliava sui vini, ci intratteneva. Ricordo che
c'era un'altra ragazza che serviva come cameriera, ho visto il ricorrente dare indicazioni a questa ragazza, su come servire le cose, con quale ordine. Preciso che non ho mai visto il ricorrente rifornire il ristorante antico vico del pesce e delle altre materie prima, ma so che se ne occupava, me lo ha riferito il ricorrente stesso, e lo so perché quando richiesi delle pietanze fuori menu (ad esempio dell'astice) il ricorrente me lo fece trovare. Sono capitato due o tre volte presso il ristorante in questione nel periodo
2014-2015 intorno alle 21.00 per cena… Non ho visto oltre al ricorrente altre persone dare indicazioni ai camerieri. Il nostro unico punto di riferimento nel ristorante era il ricorrente. Penso ci fossero una cinquantina di coperti nel ristorante”.
27. Il teste amica della moglie del ricorrente e cliente del ristorante, ha Testimone_4
dichiarato: “Confermo che il ricorrente, quando ha lavorato presso il ristorante “Antico Vico” ha svolto le mansioni di addetto alla sala e all'approvvigionamento delle materie prime per la dispensa. Il ricorrente, quando vi era la necessità, si recava presso i fornitori per l'approvvigionamento del ristorante.
Non ricordo quali fossero questi fornitori. Il ricorrente si occupava dell'allestimento della sala del ristorante, faceva il maitre. Io ero una cliente del ristorante e sono una amica del ricorrente e della attuale moglie e ci recavamo la sera al ristorante Antico Vico. Io mi trovavo spesso lì. Questo è avvenuto anche nel 2014 e nel 2015. Mi capitava anche di andare lì per salutare il ricorrente. Ciò è capitato anche più volte a settimana, almeno due volte a settimana. Andavo con la moglie del ricorrente, preciso inoltre che andare presso tale ristorante era l'unico modo per salutare il ricorrente. Ho visto il ricorrente disporre tavoli e sedie nella sala del ristorante. Confermo di aver visto il ricorrente disporre sui tavoli biancheria e posateria. Io vedevo solo il ricorrente insieme a tale , che era una Tes_2
cameriera e che io conosco in quanto mia compaesana. Ho visto il ricorrente dare delle indicazioni sul lavoro da svolgere alla sig.ra . Non mi è mai capitato di vedere il ricorrente rimproverare la Tes_2
sig.ra . Il ricorrente ci illustrava il menu e la carta dei vini”. Tes_2
28. Il riscontro testimoniale più significativo e dirimente alla deposizione del teste
– salvo che per il rapporto con i fornitori – viene proprio dal teste di parte Tes_2
resistente direttore del ristorante “Antico Vico”, il quale ha Tes_5
confermato le mansioni più rilevanti e direttamente riconducibili alla superiore qualifica di primo maître o capo servizio sala: “Negli anni 2014 e 2015 il ricorrente si occupava della sala ristorante, ne era il responsabile. Era il ricorrente ad occuparsi dell'allestimento della sala. Era il ricorrente che quotidianamente si occupava di tutti gli aspetti relativi all'allestimento della sala.
Quando vi erano dei banchetti prenotati (matrimoni, comunioni, cresime) venivo io di persona per la gestione della sala e della cucina. Quando non mi recavo io presso la sala del ristorante in tali occasioni, era il ricorrente a supervisionare il lavoro dei camerieri. Era il ricorrente ad illustrare ai clienti il menu
e la carta dei vini e a dare loro dei consigli. Quando mi recavo io, nelle occasioni di cui ho riferito, svolgevo io tale attività… Era poi il ricorrente ad occuparsi di far stampare i menu giornalieri. La frequenza dei banchetti prenotati di cui ho riferito era variabile, a volte erano più frequenti, altre volte erano più sporadici”.
29. Da quest'ultima deposizione emerge in modo cristallino che – ad eccezione delle più o meno sporadiche occasioni, quali ad esempio banchetti per matrimoni, comunioni, cresime in cui era il sig. a gestire personalmente la sala – ordinariamente era Tes_5
proprio il ricorrente ad occuparsi in piena autonomia e con propria iniziativa di tutti gli aspetti relativi all'allestimento della sala, a coordinare e supervisionare il lavoro dei camerieri, ad illustrare ai clienti il menu e la carta dei vini e a dare loro dei consigli, al punto che lo stesse teste qualifica il ricorrente come “responsabile” della sala. Tes_5
30. Quanto riferito dai testi indicati in merito alle mansioni svolte dal ricorrente trova anche un indiretto riscontro documentale nelle recensioni pubblicate sul sito
“tripadvisor” dai clienti del ristorante “Antico Vico” e non disconosciute da controparte, nelle quali si esprime apprezzamento per il dipendente “Lino” o
, nome e diminutivo univocamente riferibili al ricorrente, tenuto conto che, Pt_1
tra tutti i dipendenti addetti al ristorante, come indicati nominativamente in ricorso senza alcuna contestazione ex adverso, l'unico di nome è appunto il ricorrente Pt_1
e nessuno degli altri dipendenti ha un nome compatibile con il diminutivo “Lino”.
31. Dalle parole di apprezzamento espresse in favore di “Lino” o per Pt_1
l'accoglienza ricevuta (“siamo stati accolti in modo eccellente da Lino”), per i consigli elargiti al momento dell'ordinazione e per l'illustrazione dell'offerta delle pietanze (“abbiamo ordinato su consiglio del sig. ) e dei vini (“…il tutto accompagnato da un vino bianco Pt_1
consigliatoci da ), per la presentazione della sala e della storia del locale (“Lino ci Pt_1
ha poi mostrato la bellissima sala interna e la storia del locale”), per la sua particolare competenza anche nell'accudire i clienti (“un ringraziamento particolare a Lino, davvero molto competente e gentile”; “siamo stati coccolati dal gentilissimo Lino”; “…Lino, a cui dobbiamo i ringraziamenti per averci coccolato per tutta la sera”), per il suo essere qualificato da diversi avventori come il “maitre” di sala (“il maitre Lino ci ha condotto, con simpatia e professionalità, tra i sapori e i profumi della cucina del golfo”; “questo è stato possibile grazie al maitre Lino”; “c'è la possibilità di dire al maitre ”), si evince che il ruolo dello stesso, anche nella Pt_2
percezione dei clienti, non era quello di un semplice cameriere, ma di vera e propria
“consolidata” figura apicale o comunque di riferimento del personale di sala.
32. A fronte di un quadro probatorio univocamente concludente nel senso dell'ordinario svolgimento da parte del ricorrente di compiti del capo servizio sala, l'unica voce testimoniale discordante è quella del teste , responsabile della struttura Testimone_6
ricettiva Aeneas's LA, acquisita dalla convenuta (cfr. visura camerale in atti), la quale ha riferito che “Il sig. negli anni dal 2012 al 2015, era il direttore del Tes_5
ristorante Antico Vico e si occupava di tutto. Il sig. era direttore di sala. Era il sig. Tes_5
a coordinare e gestire la brigata dei camerieri. Era sempre il sig. ad Tes_5 Tes_5
occuparsi dell'approvvigionamento delle materie prime. Il sig. svolgeva mansioni di Parte_1
cameriere…Ribadisco che il maitre dell'Antico vico era . Sono sufficienti queste Tes_5
dichiarazioni a dimostrare la radicale inattendibilità del teste, non solo perché contrastanti con quanto riferito da tutti gli altri testi e con quanto emerge dalle stesse recensioni dei clienti di cui si è dato conto, ma soprattutto perché platealmente smentite – salvo che per il rapporto con i fornitori – proprio dallo stesso direttore del ristorante “Antico Vico”, . Tes_5
33. In conclusione, può ritenersi accertato che nei due periodi lavorativi dedotti in causa il ricorrente ha svolto ordinariamente le mansioni di primo maître o capo servizio sala – mansioni a cui il direttore della struttura attendeva solo Tes_5
occasionalmente – occupandosi con poteri di iniziativa e piena autonomia operativa sia di tutti gli aspetti afferenti all'allestimento della sala, con circa un centinaio di coperti tra l'interno e l'esterno (testi e , sia del coordinamento e della Tes_2 Tes_5
supervisione del personale di sala – costituito, come è rimasto incontestato, da due dipendenti fissi, la sig.ra (cameriera) e la sig.ra (cameriera) più altri Tes_2 Per_1
collaboratori occasionali – sia, infine, dell'accoglienza dei clienti, a cui illustrava il menu e la carta dei vini e a cui elargiva consigli al momento dell'ordinazione. I descritti compiti, e segnatamente quelli afferenti all'allestimento della sala, alla direzione, coordinamento e supervisione dei camerieri, non venivano svolti in posizione subordinata ad un capo servizio, o in posizione di secondo maître, o ancora secondo istruzioni specifiche ricevute da personale di inquadramento superiore o direttamente dal gerente – istruzioni su cui nessun teste ha riferito – ma con pienezza di iniziativa, autonomia operativa e correlativa responsabilità, quale figura unica e apicale nella quotidiana gestione e direzione del personale di sala. Il profilo professionale di afferenza non può dunque che essere quello di primo maître o capo servizio sala inquadrato nel 2° livello del CCNL Turismo Pubblici Esercizi, piuttosto che quello di maître inquadrato nel 3° livello, e a maggior ragione le mansioni effettivamente svolte non possono ricondursi al profilo di cameriere inquadrato nel 5° livello, il cui contenuto professionale, oltre a essere privo di quei connotati di spiccata iniziativa e autonomia operativa nell'ambito delle sole direttive generali ricevute, di cui alla declaratoria del 2° livello, neppure esige quel più elevato livello di competenza professionale (“particolare competenza professionale”) indicato dalla medesima declaratoria, essendo sufficienti “qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche” per lo svolgimento di
“compiti esecutivi”.
34. È stata disposta una consulenza tecnica per la quantificazione delle differenze retributive maturate dal ricorrente dal 24.4.2014 al 2.11.2014 e dal 1.5.2015 al
31.10.2015 in ragione degli orari effettivamente osservati, come sopra esposti e non contestati, e del trattamento economico previsto dal contratto collettivo per i lavoratori inquadrati nel 2° livello, cui sono riconducibili le mansioni concretamente disimpegnate, come accertate all'esito dell'istruttoria, tenuto conto che le somme percepite dal lavoratore sono quelle riportate nelle buste paga in atti, nei bonifici e assegni prodotti dal ricorrente (doc. 6) e nei conteggi allegati al ricorso, ove non presenti le buste paga, non avendo la società convenuta allegato e dato prova di avere corrisposto importi maggiori. Si è chiesto al consulente di quantificare, nello specifico, il maggior dovuto a titolo di retribuzione ordinaria mensile, comprensiva dei sei scatti triennali di anzianità (art. 276) – applicando i minimi salariali previsti dalle tabelle retributive tempo per tempo applicabili per i lavoratori inquadrati nel 2° livello – ed ulteriori voci e maggiorazioni retributive tutte previste nel contratto collettivo, quali il compenso con relativa maggiorazione per lavoro straordinario diurno (art. 301, che prevede una maggiorazione della quota oraria della retribuzione nella misura del 30%), per lavoro festivo (art. 303, con maggiorazione del 20%), per lavoro domenicale (art. 126, con maggiorazione del 10%), indennità per ferie (art. 126, che prevede 26 giorni all'anno) e non goduti (art. 111, che prevede una riduzione dell'orario annuale pari a 104 ore), tredicesima (art. 160), quattordicesima (art. 161), trattamento di fine rapporto (art. 196).
35. Il consulente, nello sviluppo dei conteggi, come dallo stesso chiarito nella relazione, laddove ha rilevato che la quantificazione delle ore in base al quesito risultava eccedente la quantificazione oraria indicata nei conteggi, e cioè nei mesi di aprile 2014 e 2015, si
è attenuto, correttamente, a quest'ultima. Questo modo di procedere assicura la stretta aderenza al divieto di ultrapetizione di cui all'art. 112 c.p.c., atteso che i conteggi allegati al ricorso, nella parte in cui quantificano elementi rilevanti alla stregua di fatti costitutivi del credito retributivo, quale appunto l'ammontare mensile delle ore di lavoro prestate, costituiscono allegazione tecnica che specifica o integra quella dell'atto introduttivo. Al contempo, si evita una indebita locupletazione del lavoratore nella misura in cui il
“percepito” indicato nei conteggi di parte viene correlato ad una quantificazione oraria inferiore a quella a cui si perverrebbe applicando rigidamente, per tali mesi, il superiore orario di lavoro straordinario mensile dedotto in ricorso. Il consulente ha anche rilevato che il percepito lordo indicato nei conteggi corrisponde a quello delle buste paga, presenti solo per il primo periodo, ad eccezione di quella del mese di luglio 2014.
36. Ciò posto, ritiene questo giudice di recepire integralmente le conclusioni a cui è pervenuto il consulente, rispetto alle quali nessuna delle parti ha formulato osservazioni. Il procedimento di calcolo, chiaramente e coerentemente illustrato nella relazione, con le precisazioni di cui si è dato conto, è stato sviluppato in aderenza al quesito e facendo corretta applicazione della richiamata disciplina contrattuale collettiva.
37. Può quindi ritenersi accertato che il credito del ricorrente nei confronti della società convenuta ammonta ad euro 8.698,04, di cui euro 558,40 a titolo di TFR, per il primo periodo (24.4.2014 al 2.11.2014) e ad euro 14.992,68, di cui euro 1.478,12 a titolo di
TFR, per il secondo periodo (1.5.2015 al 31.10.2015), per un totale di euro 23.690,72, di cui euro 2.036,52 a titolo di differenze sul TFR.
38. La società convenuta va quindi condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 23.690,72 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
39. Le spese processuali, secondo soccombenza, sono poste a carico della parte convenuta con liquidazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014
e delle tabelle allegate (cause di lavoro, valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00, parametri medi per tutte le fasi).
40. I compensi del consulente tecnico d'ufficio sono liquidati come da separato decreto e posti a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara che , nei periodi in cui ha prestato attività di Parte_1
lavoro subordinato a tempo pieno alle dipendenze di Controparte_1
, dal 24.4.2014 al 2.11.2014 e dal 1.5.2015 al 31.10.2015, ha svolto
[...]
mansioni superiori riconducibili al 2° livello del CCNL Turismo – Pubblici Esercizi;
− accerta e dichiara che , per le mansioni superiori svolte e il lavoro Parte_1
straordinario prestato nei suddetti periodi, è creditore della somma di euro 23.690,72, di cui euro 2.036,52 a titolo di differenze per trattamento di fine rapporto, nei confronti di;
Controparte_1
− per l'effetto, condanna , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 23.690,72, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
− condanna a rifondere al difensore Controparte_1
antistatario del ricorrente, Avv.to LZ MARIA ROSARIA, le spese di giudizio, liquidandole in euro 5.388,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA;
− pone a carico della parte convenuta i compensi del consulente tecnico d'ufficio, liquidati come da separato decreto.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele UC
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale intestato in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
UC, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 29 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2046/2019 promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ilaria DEL GRIPPO e Maria Parte_1
AR LZ come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Salerno, Via Sabato Visco n. 20
- parte ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Irene LIETO e Renato CIAMARRA come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cassino,
Corso della Repubblica n. 3
- parte resistente Oggetto: mansioni superiori – lavoro straordinario – differenze retributive
Conclusioni: come rassegnate nelle note sostitutive dell'udienza del 29 settembre 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 10.10.2019 e ritualmente notificato,
[...]
ha convenuto dinnanzi Pt_1 Controparte_1
all'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare l'instaurazione tra il sig. e la Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
TA (LT) alla Piazza Cavallo n.2, P.I. I di un rapporto di lavoro P.IVA_1
subordinato a tempo determinato, secondo tempi e modi descritti in narrativa, con mansioni riconducibili, per il periodo di aprile/novembre 2014 e aprile/ottobre 2015, al II° livello del
CCNL di settore, ovvero, in subordine, al diverso livello che emergerà in corso di causa e, per
l'effetto;
b) condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in TA (LT) alla Piazza Cavallo n.2, P.I.
al pagamento della complessiva somma di €. 32.506,85 (di cui 2.088,6 per P.IVA_2
TFR) per le causali indicate nel ricorso, ovverosia alla maggiore o minore somma che risulterà dovuta, nonché al pagamento delle differenze retributive maturate in corso di causa, il tutto con la rivalutazione monetaria prevista dagli artt.150 disp. att. e 429 c.p.c. sul credito rivalutato dall'epoca di maturazione di ogni singolo credito a quella di effettivo soddisfo;
c) Con vittoria di spese e competenze di giudizio
2. Il ricorrente espone di avere lavorato a tempo pieno alle dipendenze della società convenuta presso il ristorante “Antico Vico” di TA dal 6.4.2012 al 31.10.2015 con soluzione di continuità, in forza di successivi contratti a tempo determinato intervallati da periodi di disoccupazione;
di essere stato inquadrato, all'atto della formale assunzione, nel 5° livello del CCNL Pubblici Esercizi Confcommercio con mansioni di cameriere;
di avere svolto di fatto, sin dalla prima assunzione, mansioni di maître, occupandosi dell'allestimento della sala, della direzione, coordinamento e supervisione dello staff di sala, dei rapporti con i fornitori per il rifornimento della dispensa, dell'accoglienza e cura dei clienti, della programmazione, in collaborazione con lo chef di cucina, del menu e delle proposte culinarie giornaliere;
di avere lavorato, dal mese di aprile 2014 al mese di novembre 2014 e dal mese di aprile 2015 al mese di ottobre 2015, in modo continuativo sei giorni a settimana, dal lunedì alla domenica, con giorno di riposo il mercoledì, dalle ore 10.00 alle ore 15.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00, ad eccezione dei mesi di luglio e agosto, in cui lavorava tutti i giorni della settimana, dalle ore 16.00 alle ore 01.00; di avere lavorato, in occasione del festival internazionale dell'economia del mare, “Yacht Med Festival”, tenutosi a TA per circa dieci giorni alla fine di aprile nel 2014 e nel 2015, continuativamente dalle ore 10.00 alle ore 3.00; di avere percepito le somme riportate nei conteggi allegati al ricorso;
di non avere usufruito dei giorni di permesso retribuito e delle ferie;
di avere formalmente e infruttuosamente diffidato il datore di lavoro a corrispondergli quanto dovuto con lettera del 3.4.2019.
3. Tanto premesso, il ricorrente deduce che le mansioni svolte nei due periodi sopra indicati sono riconducibili al profilo professionale di primo maître o capo servizio sala, rientrante nel 2° livello del CCNL applicato al rapporto, e che, in forza dell'effettivo orario di lavoro osservato e delle superiori mansioni disimpegnate, ha maturato le differenze retributive per i titoli e nella misura di cui ai conteggi allegati.
4. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
5. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società
[...]
, chiedendo di dichiarare nullo e inammissibile il ricorso e Controparte_1
comunque nel merito di rigettarlo in quanto infondato in fatto e in diritto.
6. Parte convenuta eccepisce, in particolare, la nullità del ricorso per indeterminatezza della causa petendi e l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito retributivo reclamato da controparte. Evidenzia la genericità nella indicazione del contratto collettivo applicabile al rapporto. Lamenta l'inverosimiglianza dei conteggi di controparte nel computo del lavoro straordinario, senza tenere conto delle assenze per malattia, ferie e permessi. Rappresenta che il lavoratore ha regolarmente sottoscritto le buste paga, mai contestate, prestandovi così acquiescenza, avviando l'azione giudiziaria solo a distanza di anni. Sostiene che il ricorrente ha sempre svolto le mansioni di cameriere dedotte in contratto.
7. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'assunzione della prova testimoniale richiesta dalle stesse. Al termine dell'istruttoria le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive. È stata quindi disposta una consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione delle differenze retributive chieste dal lavoratore. L'udienza di discussione è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. con termine fissato al 29 settembre
2025. All'esito della trattazione cartolare la causa è stata infine decisa come di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Il ricorrente agisce per la condanna dalla società convenuta al pagamento delle differenze retributive che asserisce di avere maturato per l'attività di lavoro subordinato prestata alle dipendenze della stessa nell'ambito di due rapporti a tempo determinato, dal 24 aprile al 2 novembre 2014 e dal 10 aprile 2015 al 31 ottobre 2015, effettuando sistematicamente lavoro straordinario e svolgendo mansioni di primo maître o capo servizio sala riconducibili al 2° livello del CCNL di categoria applicato, superiore rispetto al 5° livello nel quale è stato contrattualmente inquadrato con mansioni di cameriere. Nei conteggi inseriti nel ricorso sono analiticamente specificate le voci retributive di cui si compone il credito differenziale azionato, vale a dire retribuzione ordinaria mensile, maggiorazione per lavoro festivo, maggiorazione per lavoro domenicale, compenso e maggiorazione per lavoro straordinario, indennità sostitutive delle ferie e dei rol non goduti, tredicesima e quattordicesima mensilità, trattamento di fine rapporto.
9. Già da tale premessa si evince la pretestuosità dell'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza della causa petendi. Costituisce ius receptum che nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (tra le innumerevoli, Cass. civ. n. 14379/2020 e i precedenti ivi richiamati). Si è altresì precisato che l'onere della determinazione dell'oggetto della domanda, fissato a pena di nullità dall'art. 414 c.p.c., n. 3, deve ritenersi osservato, con riguardo alla richiesta di determinazione della giusta retribuzione, qualora l'attore indichi i relativi titoli, ponendo così il convenuto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese, mentre resta a tal fine irrilevante la mancanza di un'originaria quantificazione monetaria delle suddette pretese, anche in considerazione della facoltà, dell'attore medesimo, di modificarne l'ammontare in corso di causa, nonché dei poteri spettanti al giudice, pure in ordine alla individuazione dei criteri in base ai quali effettuare la liquidazione dei crediti fatti valere. (Cass. civ. n. 17501/2014). Come evidenziato in premessa, dal ricorso si evince sia la compiuta individuazione dell'oggetto mediato e immediato della domanda, sia l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto sul cui la stessa è fondata.
L'eccezione di nullità del ricorso va pertanto rigettata.
10. Appare analogamente pretestuosa, oltre che palesemente infondata, l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito retributivo fatto valere dal lavoratore, sulla base di un argomento che è clamorosamente smentito per tabulas dalla produzione documentale allegata al ricorso introduttivo. La resistente sostiene temerariamente che la diffida del 3.4.2019 non sarebbe stata depositata nel fascicolo di causa. Al contrario, sub doc. 9 allegato al ricorso, è stata depositata la copia dell'atto di diffida e costituzione in mora inviato a mezzo pec da per il tramite del proprio legale, ad Parte_1
per il conseguimento delle differenze retributive Controparte_1
maturate in forza dell'attività lavorativa a tempo pieno svolta dal 6.4.2012 al 31.10.2015,
“sia in relazione all'effettive mansioni svolte sia in relazione ai tempi di prestazione imposti ed osservati”. Poiché il petitum del presente ricorso è limitato al credito per differenze retributive asseritamente maturate dal 24 aprile al 2 novembre 2014 e dal 10 aprile 2015 al 31 ottobre 2015 e la menzionata diffida è stata ricevuta nella casella di posta elettronica certificata del destinatario in data 3.4.2019, come attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna allegata, il termine quinquennale di prescrizione è stato interrotto.
Anche l'eccezione di prescrizione va dunque rigettata.
11. Prima di entrare nello specifico delle allegazioni attoree, deve preliminarmente osservarsi che è del tutto privo di pregio l'argomento difensivo della resistente secondo cui la sottoscrizione dei prospetti paga da parte del lavoratore, la mancata contestazione delle buste paga e la decisione di agire in giudizio solo a distanza di anni dalla cessazione dell'ultimo rapporto proverebbero l'inverosimiglianza delle allegazioni del lavoratore in merito alle mansioni svolte e agli orari di lavoro osservati. La difesa resistente pretenderebbe di paralizzare l'avversa pretesa invocando una assai opinabile e discutibile congettura che non assurge al rango di plausibile ed affidabile massima di esperienza desunta dall'id quod plerumque accidit, e cioè che un lavoratore che abbia sottoscritto le buste paga senza riserve e che non avanzi rivendicazioni nella immediatezza della cessazione del rapporto di lavoro non abbia più nulla a pretendere,
e abbia prestato acquiescenza ad ogni rivendicazione.
12. Tale inferenza, oltre ad essere smentita dall'esperienza quotidiana, non considera che, in primo luogo, la sottoscrizione dei prospetti paga, anche quando idonea a provare la ricezione delle somme ivi indicate e non solo la consegna del documento, non implica affatto la rinuncia alla rivendicazione di somme ulteriori, per esempio a titolo di lavoro straordinario non riportato nei prospetti o per lo svolgimento di mansioni superiori, come avvenuto nella specie;
non considera che potrebbe essere contestata successivamente la stessa veridicità dei prospetti paga;
non tiene conto che l'efficacia confessoria delle buste paga, invocata maldestramente nella memoria difensiva contro il lavoratore, dalla giurisprudenza ivi citata è stata invece affermata contro il datore di lavoro e a favore del lavoratore;
ignora, infine, il dato esperienziale secondo cui possono essere molteplici le ragioni di opportunità per le quali il lavoratore non rivendichi le proprie spettanze nella immediatezza della cessazione del rapporto, scegliendo di agire a distanza di tempo, ancorché nei limiti del termine di prescrizione.
13. Passando all'esame della vicenda lavorativa posta a fondamento delle pretese di parte ricorrente, deve in primo luogo rilevarsi che, in assenza di specifica contestazione della convenuta nella memori difensiva, possono ritenersi pacifici e non bisognosi di prova ai sensi dell'art. 115 c.p.c. i seguenti fatti, per quanto rileva ai fini del presente giudizio: ha prestato attività lavorativa subordinata a tempo pieno alle Parte_1
dipendenze della unipersonale dal 24.4.2014 al 2.11.2014 e dal Controparte_1
1.5.2015 al 31.10.2015, presso il ristorante “Antico Vico” di TA;
ha lavorato dal lunedì alla domenica, con riposo settimanale il mercoledì, ad eccezione dei mesi di luglio e agosto, in cui ha lavorato tutti i giorni della settimana;
il ricorrente non ha usufruito di ferie e di riduzione orarie rol.
14. Quanto agli orari di lavoro osservati, il ricorrente ha allegato di avere lavorato dalle ore
10.00 alle ore 15.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00, ad eccezione dei mesi di luglio e agosto, in cui afferma di avere lavorato dalle ore 16.00 all'01.00, mentre, nelle giornate di svolgimento del festival dell'economia del mare “Yacht Med Festival”, tenutosi a
TA dal 24.4.2014 al 1.5.2014 e dal 24.4.2015 al 3.5.2015 (cfr. articoli di stampa sub doc. 5 ric.), avrebbe lavorato continuativamente dalle ore 10.00 alle ore 3.00.
15. Reputa questo giudicante che la relevatio ab onere probandi di cui all'art. 115 c.p.c. possa e debba operare anche con riferimento alla deduzione dei suddetti orari di lavoro, atteso il contegno processuale di controparte, che nella memoria difensiva di costituzione si
è limitata alla generica contestazione di inverosimiglianza dei conteggi nel computo del lavoro straordinario e alla invocazione della regola di riparto degli oneri probatori sul punto, senza tuttavia indicare alcun orario di lavoro alternativo a quello puntualmente esposto nel ricorso introduttivo. Una ulteriore ma inammissibile, perché tardiva, contestazione degli orari è stata formulata nelle note difensive di discussione, ma appare il frutto di un palese fraintendimento, e dunque anche sotto questo profilo da ritenersi tamquam non esset. Nelle note la convenuta sostiene l'inverosimiglianza dei conteggi, che sarebbero stati erroneamente sviluppati assumendo una “eccedenza – stabile
e protratta per tutti gli anni di lavoro di lavoro straordinario diurno del 30%, di straordinario notturno del 60%”, senza avvedersi che le suddette percentuali si riferiscono alle maggiorazioni del compenso orario previste dal contratto collettivo per ogni ora di lavoro straordinario prestato, a seconda della sua fascia diurna o notturna (cfr. art. 381 in atti),
e non alla quantità di lavoro straordinario prestato. Si ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la generica deduzione di assenza di prova, senza negazione del fatto storico, non può ritenersi equiparabile alla specifica contestazione cui il convenuto è chiamato per evitare l'applicazione dell'art. 115 c.p.c. (Cass. civ. n.
17889/2020). Si è altresì osservato che il convenuto è tenuto a prendere posizione in modo chiaro e analitico sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda,
i quali devono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte nel costituirsi in giudizio si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica (Cass. civ. n.
26908/2020). Ne discende che, nel caso in esame, possono ritenersi pacifici anche gli orari di lavoro dedotti in ricorso.
16. In merito al contratto collettivo applicabile al rapporto, ancora una volta la convenuta si limita ad una censura di genericità dell'avversa allegazione, che non consentirebbe una “valida individuazione di un contratto collettivo esistente dal momento che il settore commercio è disciplinato da molteplici distinte e concorrenti discipline contrattuali collettive”, senza però dedurre alcunché sul se e quale contratto collettivo era applicato al rapporto. Invero, la sintetica allegazione sul punto contenuta nel ricorso, ove si menziona il CCNL Pubblici Esercizi Confcommercio, viene chiarita dalla produzione documentale del CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo, nel testo ufficiale del 20.2.2010, che trova applicazione, tra l'altro, ai rapporti tra aziende esercenti pubblici esercizi ed il relativo personale dipendente (art. 1) Nella “costituzione delle parti” figura la partecipazione di
Confcommercio. A fronte di tale produzione documentale, che permette di individuare l'esatta portata dell'affermazione di parte attrice circa la fonte contrattuale collettiva regolatrice del rapporto, la convenuta non prende alcuna posizione, ragione per cui può ritenersi pacifica anche l'applicabilità di tale contratto collettivo.
17. Le uniche circostanze realmente contestate nella memoria difensiva sono relative alle mansioni disimpegnate dal lavoratore. Quest'ultimo sostiene di avere sempre svolto attività di primo maître o capo servizio sala riconducibili al 2° livello del CCNL di categoria applicato, mentre la convenuta sostiene che controparte ha sempre svolto le mansioni oggetto del contratto di lavoro, vale a dire quelle di cameriere con qualifica di operaio e inquadramento nel 5° livello del CCNL (doc. 3, ric.).
18. Giova ricordare che il diritto del lavoratore al riconoscimento di un inquadramento superiore a quello contrattuale ed al relativo trattamento economico in forza delle mansioni effettivamente svolte è previsto dall'art. 2103 cod. civ. La norma attribuisce al dipendente, utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica. Agli effetti della tutela apprestata da tale norma, la sola condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente superiore qualifica (Cass. civ. n. 11125/2001; n. 21224/2024). Tale verifica ad opera del giudice postula necessariamente l'osservanza del c.d. criterio trifasico, nel senso che il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si snoda in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (Cass. civ. n. 10485/2023), sebbene non sia richiesto che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, ricognizione e valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni.
19. Passando all'esame delle declaratorie e dei profili professionali rilevanti, secondo il sistema di classificazione del personale di cui al Titolo XII – Pubblici Esercizi del
CCNL Turismo del 20.2.2010 (doc. 9 ric.), appartengono al 5° livello “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro”. In questo livello rientra il profilo professionale di
“cameriere bar, tavola calda, self-service”. Appartengono invece al 2° livello “lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale”. Tra le esemplificazioni professionali di questo livello figura il profilo del “primo maître o capo servizio sala”.
20. Dal raffronto tra le due declaratorie emerge che le attività dei lavoratori inquadrati nel
2° livello si connotano per margini di iniziativa e autonomia operativa significativamente più ampi, circoscritti solo da direttive generali, ed implicano un più elevato livello di competenza professionale (“particolare competenza professionale”), laddove i compiti del lavoratore inquadrato nel 5° livello sono meramente esecutivi e per il loro svolgimento sono sufficienti il possesso di “qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche” nonché di “preparazione e pratica di lavoro”.
21. Deve inoltre rilevarsi che il profilo professionale di maître è previsto anche tra le esemplificazioni del terzo livello, ma, come chiarito dalla norma contrattuale, in questo profilo confluiscono “quei lavoratori che svolgono mansioni di secondo maître in subordine ad un capo-servizio e quelli che in posizione unica, direttamente interessati alla fase lavorativa, operano in sala secondo istruzioni specifiche ricevute da personale di inquadramento superiore o direttamente dal gerente”.
22. Tanto premesso, nel caso di specie può ritenersi pienamente assolto da parte attrice il sopra menzionato onere assertivo e probatorio, avente ad oggetto lo svolgimento di mansioni riconducibili al profilo di primo maître o capo servizio sala, con piena assunzione della responsabilità ed esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente superiore qualifica.
23. I testi escussi, con la sola eccezione di hanno coralmente e univocamente Tes_1
confermato le mansioni dettagliatamente descritte in ricorso direttamente riconducibili al suddetto profilo professionale.
24. Il teste , che ha lavorato come cuoca nel ristorante “Antico Vico” Testimone_2
di TA dal 2010 al 2016, ha riferito: “Io svolgevo le mansioni di cameriera. Confermo che il ricorrente, da quando ha iniziato a lavorare presso il ristorante “Antico Vico”, ha svolto le mansioni di addetto alla sala e all'approvvigionamento delle materie prime. Confermo che il ricorrente, prima dell'inizio del turno lavorativo, per tre giorni a settimana, si recava presso i fornitori, IL ES
(frutti di mare), magazzini NEs LA (anche per vino, tovaglioli e altro occorrente anche per la decorazione dei tavoli) e presso il mercato del pesce. Il ricorrente si fermava anche presso un fioraio a
TA per l'acquisto di fiori per decorare i tavoli o il centro tavola se vi erano delle cerimonie. Era il ricorrente ad occuparsi della sistemazione dei prodotti acquistati e dell'allestimento della sala. Il ricorrente allestiva la vetrina del pesce all'esterno. Collocava le lampade all'interno e all'esterno. Era il ricorrente ad occuparsi di allineare tavoli e sedie nella sala, disponeva i tavoli, le decorazioni e gli addobbi. Si occupava della esatta collocazione delle vetrine dei frigoriferi Era il mio punto di riferimento. Confermo che per un periodo oltre a me lavorava come cameriera Lavorava Persona_1
come cuoca . Il ricorrente ci coordinava e ci supervisionava nello svolgimento Persona_2
delle nostre mansioni. Il ricorrente gestiva la sala e molto spesso anche la cucina. Il ricorrente si coordinava quotidianamente con chef dell'NEs per proporre i menu del giorno. CP_2
Qualche volta andava a ritirare in tipografia i menu. Era il ricorrente a illustrare ai clienti i piatti del menu e le proposte dei vini, a dare consigli, a illustrare la storia del locale. Il ricorrente si occupava alla fine del servizio dello smaltimento dei rifiuti. Si occupava dei conti e delle ricevute dei clienti”.
25. Non vi sono ragioni per dubitare dell'attendibilità del teste. Non sono emersi elementi che inducano a ipotizzare una situazione di contrasto con il datore di lavoro, con cui non vi sono stati contenziosi (“Non ho contenziosi con la società convenuta”), né tantomeno
è emersa una qualche ragione di natura patrimoniale o morale per la quale la sig.ra avrebbe dovuto rendere una deposizione compiacente a beneficio del Tes_2
ricorrente. La stessa ha avuto modo di lavorare fianco a fianco, quotidianamente, con il sig. er tutta la durata dei due rapporti di lavoro dedotti in causa. La percezione Pt_1
diretta e continuativa delle attività svolte dal ricorrente emerge nitidamente dal grado di dettaglio e di precisione della testimonianza laddove vengono riferiti i compiti effettivamente svolti dal lavoratore. Quanto riferito dal teste, inoltre, ha trovato puntuale e coerente conferma nelle deposizioni di clienti del ristorante, verosimilmente e fino a prova contraria in posizione di equidistanza rispetto alle parti, pur avendo rapporti di semplice conoscenza con il ricorrente, ma senza coinvolgimento affettivo né rapporto di parentela.
26. Il teste , dentista del ricorrente e cliente del ristorante, ha Testimone_3
dichiarato: “Mi è capitato di frequentare il ristorante Antico Vico, consigliato dal ricorrente. Mi è capitato di vedere più volte il ricorrente lavorare nel ristorante tra il 2014 e il 2015. Il ricorrente gestiva l'accoglienza, ci proponeva delle pietanze, ci consigliava sui vini, ci intratteneva. Ricordo che
c'era un'altra ragazza che serviva come cameriera, ho visto il ricorrente dare indicazioni a questa ragazza, su come servire le cose, con quale ordine. Preciso che non ho mai visto il ricorrente rifornire il ristorante antico vico del pesce e delle altre materie prima, ma so che se ne occupava, me lo ha riferito il ricorrente stesso, e lo so perché quando richiesi delle pietanze fuori menu (ad esempio dell'astice) il ricorrente me lo fece trovare. Sono capitato due o tre volte presso il ristorante in questione nel periodo
2014-2015 intorno alle 21.00 per cena… Non ho visto oltre al ricorrente altre persone dare indicazioni ai camerieri. Il nostro unico punto di riferimento nel ristorante era il ricorrente. Penso ci fossero una cinquantina di coperti nel ristorante”.
27. Il teste amica della moglie del ricorrente e cliente del ristorante, ha Testimone_4
dichiarato: “Confermo che il ricorrente, quando ha lavorato presso il ristorante “Antico Vico” ha svolto le mansioni di addetto alla sala e all'approvvigionamento delle materie prime per la dispensa. Il ricorrente, quando vi era la necessità, si recava presso i fornitori per l'approvvigionamento del ristorante.
Non ricordo quali fossero questi fornitori. Il ricorrente si occupava dell'allestimento della sala del ristorante, faceva il maitre. Io ero una cliente del ristorante e sono una amica del ricorrente e della attuale moglie e ci recavamo la sera al ristorante Antico Vico. Io mi trovavo spesso lì. Questo è avvenuto anche nel 2014 e nel 2015. Mi capitava anche di andare lì per salutare il ricorrente. Ciò è capitato anche più volte a settimana, almeno due volte a settimana. Andavo con la moglie del ricorrente, preciso inoltre che andare presso tale ristorante era l'unico modo per salutare il ricorrente. Ho visto il ricorrente disporre tavoli e sedie nella sala del ristorante. Confermo di aver visto il ricorrente disporre sui tavoli biancheria e posateria. Io vedevo solo il ricorrente insieme a tale , che era una Tes_2
cameriera e che io conosco in quanto mia compaesana. Ho visto il ricorrente dare delle indicazioni sul lavoro da svolgere alla sig.ra . Non mi è mai capitato di vedere il ricorrente rimproverare la Tes_2
sig.ra . Il ricorrente ci illustrava il menu e la carta dei vini”. Tes_2
28. Il riscontro testimoniale più significativo e dirimente alla deposizione del teste
– salvo che per il rapporto con i fornitori – viene proprio dal teste di parte Tes_2
resistente direttore del ristorante “Antico Vico”, il quale ha Tes_5
confermato le mansioni più rilevanti e direttamente riconducibili alla superiore qualifica di primo maître o capo servizio sala: “Negli anni 2014 e 2015 il ricorrente si occupava della sala ristorante, ne era il responsabile. Era il ricorrente ad occuparsi dell'allestimento della sala. Era il ricorrente che quotidianamente si occupava di tutti gli aspetti relativi all'allestimento della sala.
Quando vi erano dei banchetti prenotati (matrimoni, comunioni, cresime) venivo io di persona per la gestione della sala e della cucina. Quando non mi recavo io presso la sala del ristorante in tali occasioni, era il ricorrente a supervisionare il lavoro dei camerieri. Era il ricorrente ad illustrare ai clienti il menu
e la carta dei vini e a dare loro dei consigli. Quando mi recavo io, nelle occasioni di cui ho riferito, svolgevo io tale attività… Era poi il ricorrente ad occuparsi di far stampare i menu giornalieri. La frequenza dei banchetti prenotati di cui ho riferito era variabile, a volte erano più frequenti, altre volte erano più sporadici”.
29. Da quest'ultima deposizione emerge in modo cristallino che – ad eccezione delle più o meno sporadiche occasioni, quali ad esempio banchetti per matrimoni, comunioni, cresime in cui era il sig. a gestire personalmente la sala – ordinariamente era Tes_5
proprio il ricorrente ad occuparsi in piena autonomia e con propria iniziativa di tutti gli aspetti relativi all'allestimento della sala, a coordinare e supervisionare il lavoro dei camerieri, ad illustrare ai clienti il menu e la carta dei vini e a dare loro dei consigli, al punto che lo stesse teste qualifica il ricorrente come “responsabile” della sala. Tes_5
30. Quanto riferito dai testi indicati in merito alle mansioni svolte dal ricorrente trova anche un indiretto riscontro documentale nelle recensioni pubblicate sul sito
“tripadvisor” dai clienti del ristorante “Antico Vico” e non disconosciute da controparte, nelle quali si esprime apprezzamento per il dipendente “Lino” o
, nome e diminutivo univocamente riferibili al ricorrente, tenuto conto che, Pt_1
tra tutti i dipendenti addetti al ristorante, come indicati nominativamente in ricorso senza alcuna contestazione ex adverso, l'unico di nome è appunto il ricorrente Pt_1
e nessuno degli altri dipendenti ha un nome compatibile con il diminutivo “Lino”.
31. Dalle parole di apprezzamento espresse in favore di “Lino” o per Pt_1
l'accoglienza ricevuta (“siamo stati accolti in modo eccellente da Lino”), per i consigli elargiti al momento dell'ordinazione e per l'illustrazione dell'offerta delle pietanze (“abbiamo ordinato su consiglio del sig. ) e dei vini (“…il tutto accompagnato da un vino bianco Pt_1
consigliatoci da ), per la presentazione della sala e della storia del locale (“Lino ci Pt_1
ha poi mostrato la bellissima sala interna e la storia del locale”), per la sua particolare competenza anche nell'accudire i clienti (“un ringraziamento particolare a Lino, davvero molto competente e gentile”; “siamo stati coccolati dal gentilissimo Lino”; “…Lino, a cui dobbiamo i ringraziamenti per averci coccolato per tutta la sera”), per il suo essere qualificato da diversi avventori come il “maitre” di sala (“il maitre Lino ci ha condotto, con simpatia e professionalità, tra i sapori e i profumi della cucina del golfo”; “questo è stato possibile grazie al maitre Lino”; “c'è la possibilità di dire al maitre ”), si evince che il ruolo dello stesso, anche nella Pt_2
percezione dei clienti, non era quello di un semplice cameriere, ma di vera e propria
“consolidata” figura apicale o comunque di riferimento del personale di sala.
32. A fronte di un quadro probatorio univocamente concludente nel senso dell'ordinario svolgimento da parte del ricorrente di compiti del capo servizio sala, l'unica voce testimoniale discordante è quella del teste , responsabile della struttura Testimone_6
ricettiva Aeneas's LA, acquisita dalla convenuta (cfr. visura camerale in atti), la quale ha riferito che “Il sig. negli anni dal 2012 al 2015, era il direttore del Tes_5
ristorante Antico Vico e si occupava di tutto. Il sig. era direttore di sala. Era il sig. Tes_5
a coordinare e gestire la brigata dei camerieri. Era sempre il sig. ad Tes_5 Tes_5
occuparsi dell'approvvigionamento delle materie prime. Il sig. svolgeva mansioni di Parte_1
cameriere…Ribadisco che il maitre dell'Antico vico era . Sono sufficienti queste Tes_5
dichiarazioni a dimostrare la radicale inattendibilità del teste, non solo perché contrastanti con quanto riferito da tutti gli altri testi e con quanto emerge dalle stesse recensioni dei clienti di cui si è dato conto, ma soprattutto perché platealmente smentite – salvo che per il rapporto con i fornitori – proprio dallo stesso direttore del ristorante “Antico Vico”, . Tes_5
33. In conclusione, può ritenersi accertato che nei due periodi lavorativi dedotti in causa il ricorrente ha svolto ordinariamente le mansioni di primo maître o capo servizio sala – mansioni a cui il direttore della struttura attendeva solo Tes_5
occasionalmente – occupandosi con poteri di iniziativa e piena autonomia operativa sia di tutti gli aspetti afferenti all'allestimento della sala, con circa un centinaio di coperti tra l'interno e l'esterno (testi e , sia del coordinamento e della Tes_2 Tes_5
supervisione del personale di sala – costituito, come è rimasto incontestato, da due dipendenti fissi, la sig.ra (cameriera) e la sig.ra (cameriera) più altri Tes_2 Per_1
collaboratori occasionali – sia, infine, dell'accoglienza dei clienti, a cui illustrava il menu e la carta dei vini e a cui elargiva consigli al momento dell'ordinazione. I descritti compiti, e segnatamente quelli afferenti all'allestimento della sala, alla direzione, coordinamento e supervisione dei camerieri, non venivano svolti in posizione subordinata ad un capo servizio, o in posizione di secondo maître, o ancora secondo istruzioni specifiche ricevute da personale di inquadramento superiore o direttamente dal gerente – istruzioni su cui nessun teste ha riferito – ma con pienezza di iniziativa, autonomia operativa e correlativa responsabilità, quale figura unica e apicale nella quotidiana gestione e direzione del personale di sala. Il profilo professionale di afferenza non può dunque che essere quello di primo maître o capo servizio sala inquadrato nel 2° livello del CCNL Turismo Pubblici Esercizi, piuttosto che quello di maître inquadrato nel 3° livello, e a maggior ragione le mansioni effettivamente svolte non possono ricondursi al profilo di cameriere inquadrato nel 5° livello, il cui contenuto professionale, oltre a essere privo di quei connotati di spiccata iniziativa e autonomia operativa nell'ambito delle sole direttive generali ricevute, di cui alla declaratoria del 2° livello, neppure esige quel più elevato livello di competenza professionale (“particolare competenza professionale”) indicato dalla medesima declaratoria, essendo sufficienti “qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche” per lo svolgimento di
“compiti esecutivi”.
34. È stata disposta una consulenza tecnica per la quantificazione delle differenze retributive maturate dal ricorrente dal 24.4.2014 al 2.11.2014 e dal 1.5.2015 al
31.10.2015 in ragione degli orari effettivamente osservati, come sopra esposti e non contestati, e del trattamento economico previsto dal contratto collettivo per i lavoratori inquadrati nel 2° livello, cui sono riconducibili le mansioni concretamente disimpegnate, come accertate all'esito dell'istruttoria, tenuto conto che le somme percepite dal lavoratore sono quelle riportate nelle buste paga in atti, nei bonifici e assegni prodotti dal ricorrente (doc. 6) e nei conteggi allegati al ricorso, ove non presenti le buste paga, non avendo la società convenuta allegato e dato prova di avere corrisposto importi maggiori. Si è chiesto al consulente di quantificare, nello specifico, il maggior dovuto a titolo di retribuzione ordinaria mensile, comprensiva dei sei scatti triennali di anzianità (art. 276) – applicando i minimi salariali previsti dalle tabelle retributive tempo per tempo applicabili per i lavoratori inquadrati nel 2° livello – ed ulteriori voci e maggiorazioni retributive tutte previste nel contratto collettivo, quali il compenso con relativa maggiorazione per lavoro straordinario diurno (art. 301, che prevede una maggiorazione della quota oraria della retribuzione nella misura del 30%), per lavoro festivo (art. 303, con maggiorazione del 20%), per lavoro domenicale (art. 126, con maggiorazione del 10%), indennità per ferie (art. 126, che prevede 26 giorni all'anno) e non goduti (art. 111, che prevede una riduzione dell'orario annuale pari a 104 ore), tredicesima (art. 160), quattordicesima (art. 161), trattamento di fine rapporto (art. 196).
35. Il consulente, nello sviluppo dei conteggi, come dallo stesso chiarito nella relazione, laddove ha rilevato che la quantificazione delle ore in base al quesito risultava eccedente la quantificazione oraria indicata nei conteggi, e cioè nei mesi di aprile 2014 e 2015, si
è attenuto, correttamente, a quest'ultima. Questo modo di procedere assicura la stretta aderenza al divieto di ultrapetizione di cui all'art. 112 c.p.c., atteso che i conteggi allegati al ricorso, nella parte in cui quantificano elementi rilevanti alla stregua di fatti costitutivi del credito retributivo, quale appunto l'ammontare mensile delle ore di lavoro prestate, costituiscono allegazione tecnica che specifica o integra quella dell'atto introduttivo. Al contempo, si evita una indebita locupletazione del lavoratore nella misura in cui il
“percepito” indicato nei conteggi di parte viene correlato ad una quantificazione oraria inferiore a quella a cui si perverrebbe applicando rigidamente, per tali mesi, il superiore orario di lavoro straordinario mensile dedotto in ricorso. Il consulente ha anche rilevato che il percepito lordo indicato nei conteggi corrisponde a quello delle buste paga, presenti solo per il primo periodo, ad eccezione di quella del mese di luglio 2014.
36. Ciò posto, ritiene questo giudice di recepire integralmente le conclusioni a cui è pervenuto il consulente, rispetto alle quali nessuna delle parti ha formulato osservazioni. Il procedimento di calcolo, chiaramente e coerentemente illustrato nella relazione, con le precisazioni di cui si è dato conto, è stato sviluppato in aderenza al quesito e facendo corretta applicazione della richiamata disciplina contrattuale collettiva.
37. Può quindi ritenersi accertato che il credito del ricorrente nei confronti della società convenuta ammonta ad euro 8.698,04, di cui euro 558,40 a titolo di TFR, per il primo periodo (24.4.2014 al 2.11.2014) e ad euro 14.992,68, di cui euro 1.478,12 a titolo di
TFR, per il secondo periodo (1.5.2015 al 31.10.2015), per un totale di euro 23.690,72, di cui euro 2.036,52 a titolo di differenze sul TFR.
38. La società convenuta va quindi condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 23.690,72 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
39. Le spese processuali, secondo soccombenza, sono poste a carico della parte convenuta con liquidazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014
e delle tabelle allegate (cause di lavoro, valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00, parametri medi per tutte le fasi).
40. I compensi del consulente tecnico d'ufficio sono liquidati come da separato decreto e posti a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara che , nei periodi in cui ha prestato attività di Parte_1
lavoro subordinato a tempo pieno alle dipendenze di Controparte_1
, dal 24.4.2014 al 2.11.2014 e dal 1.5.2015 al 31.10.2015, ha svolto
[...]
mansioni superiori riconducibili al 2° livello del CCNL Turismo – Pubblici Esercizi;
− accerta e dichiara che , per le mansioni superiori svolte e il lavoro Parte_1
straordinario prestato nei suddetti periodi, è creditore della somma di euro 23.690,72, di cui euro 2.036,52 a titolo di differenze per trattamento di fine rapporto, nei confronti di;
Controparte_1
− per l'effetto, condanna , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 23.690,72, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
− condanna a rifondere al difensore Controparte_1
antistatario del ricorrente, Avv.to LZ MARIA ROSARIA, le spese di giudizio, liquidandole in euro 5.388,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA;
− pone a carico della parte convenuta i compensi del consulente tecnico d'ufficio, liquidati come da separato decreto.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele UC