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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/07/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1674/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1674/ 2025 introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] Parte_1 C.F._1 il 18/02/1961. Con il patrocinio dell'Avv. CELESTINO SARHA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE
E
(c.f. , nata in [...] il [...]. Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. CELESTINO SARHA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) DISPORRE a carico dcl sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne ed Pt_2 economicamente non autosufficiente con il versamento mensile di euro 200.oo direttamente alla figlia Persona_1 maggiorenne che accetta la corresponsione diretta a decorrere dal mese di aprile 2025 sino allo scadere dei 18 mesi ovvero a tutto il mese di ottobre 2026; 2) I. coniugi nulla statuiscono con riferimento all'assegnazione della casa coniugale;
CONDIZIONI
Pag. 1 3) Le parti chiedono che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra le parti e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di RD al CA (anno 1997, parte II, serie A, n. 42), Ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
RD al CA (VA) in data 4.10.1997 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 42, parte II, serie A, anno 1997. Dall'unione matrimoniale è nata (20.2.2003) maggiorenne ma non economicamente Per_1 indipendente;
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 30.6.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto RD al CA (VA) in data 4.10.1997 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 42, parte II, serie A, anno 1997;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
Pag. 2 6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno
- =
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1674/ 2025 introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] Parte_1 C.F._1 il 18/02/1961. Con il patrocinio dell'Avv. CELESTINO SARHA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE
E
(c.f. , nata in [...] il [...]. Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. CELESTINO SARHA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) DISPORRE a carico dcl sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne ed Pt_2 economicamente non autosufficiente con il versamento mensile di euro 200.oo direttamente alla figlia Persona_1 maggiorenne che accetta la corresponsione diretta a decorrere dal mese di aprile 2025 sino allo scadere dei 18 mesi ovvero a tutto il mese di ottobre 2026; 2) I. coniugi nulla statuiscono con riferimento all'assegnazione della casa coniugale;
CONDIZIONI
Pag. 1 3) Le parti chiedono che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra le parti e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di RD al CA (anno 1997, parte II, serie A, n. 42), Ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
RD al CA (VA) in data 4.10.1997 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 42, parte II, serie A, anno 1997. Dall'unione matrimoniale è nata (20.2.2003) maggiorenne ma non economicamente Per_1 indipendente;
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 30.6.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto RD al CA (VA) in data 4.10.1997 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 42, parte II, serie A, anno 1997;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
Pag. 2 6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno
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Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso
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