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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/06/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.g. 1920/2024 v.g
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1920/2024 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "Divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio ", vertente
TRA
, (cf ), rappr.ta e difesa dall'avv. Orsola Parte_1 C.F._1
Montanile, dom.ta come in atti;
ricorrente
E
, (cf rappr.to e difeso dall'avv. Francesco Maiello, Controparte_1 C.F._2 dom.to come in atti;
ricorrente
E
(c.f. ) e (cf Controparte_2 C.F._3 CP_3
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giancarlo Peluso, dom.to come C.F._4 in atti;
interventori volontari
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 29.05.2025; in data 03.06.2025 è pervenuto visto del p.m. in sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.07.2024 i coniugi sopra indicati hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto il giorno 07.08.1999 in
Mugnano del Cardinale (AV) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune
Atto N. 9 parte 2 serie A - anno 1999, deducendo che con decreto di omologa depositato in data
11.07.2022, il Tribunale Civile di Avellino omologava la separazione personale dei predetti coniugi.
Dal matrimonio sono nati due figli, (nato il [...]) e (nata il Controparte_2 CP_3
28.01.2004), oggi entrambi maggiorenni.
Le parti avevano vissuto separatamente ed ininterrottamente dalla separazione personale sino alla data odierna;
deducevano che non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale, e, dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione.
Richiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di cui al ricorso per divorzio congiunto.
Nel corso del giudizio, con le note sostitutive dell'udienza depositate in data 28.1.2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo più ampio che prevedeva anche un trasferimento immobiliare in favore dei figli e . Controparte_2 CP_3
Quest'ultimi si costituivano con comparsa di intervento depositata il 14.03.2025 dichiarando di voler profittare dell'acquisto disposto in loro favore dai genitori e . Parte_1 Controparte_1 All'udienza del 29.05.2025 il Giudice, esaminata la documentazione prodotta, fatte precisare le conclusioni, sulla discussione orale, assegnava la causa in decisione al Collegio.
La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (decreto di omologa depositato in data 11.07.2022 dal
Tribunale Civile di Avellino); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge 1° dicembre
'70 n. 898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data (16.05.2022) dell'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Avellino, nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa, e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti.
Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio prende atto che le parti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate nel verbale di udienza del
29.05.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
In particolare, quanto al trasferimento immobiliare, esso risulta operato in conformità alla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n.21761/2021 e al protocollo siglato tra il
Tribunale di Avellino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 20.4.2022.
Invero, l'accordo di trasferimento immobiliare a titolo gratuito è stato inserito nel verbale dell'udienza del 29.05.2025, nel quale il funzionario di Cancelleria ha attestato che le parti, ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis della Legge 27 febbraio 1985, n. 52 e s.m.i., hanno prodotto gli atti e reso le dichiarazioni attinenti al trasferimento immobiliare ed, in particolare, la dichiarazione che gli intestatari catastali sono conformi alle risultanze dei Registri immobiliari.
Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al processo verbale dell'udienza del 29.05.2025.
Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in data 07.08.1999 in Mugnano del Cardinale (AV) con atto trascritto Parte_1 Controparte_1 nei registri dello Stato Civile del Comune di Mugnano del Cardinale, Atto N. 9 parte 2 serie A - anno
1999, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e al verbale d'udienza del 29.5.2025;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Mugnano del Cardinale (AV) ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r.
3.11.2000, n. 396 ed ai sensi dell'art. 10 l. n. 898/1970.
Così deciso in Avellino, nella Camera di Consiglio del 12.6.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1920/2024 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "Divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio ", vertente
TRA
, (cf ), rappr.ta e difesa dall'avv. Orsola Parte_1 C.F._1
Montanile, dom.ta come in atti;
ricorrente
E
, (cf rappr.to e difeso dall'avv. Francesco Maiello, Controparte_1 C.F._2 dom.to come in atti;
ricorrente
E
(c.f. ) e (cf Controparte_2 C.F._3 CP_3
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giancarlo Peluso, dom.to come C.F._4 in atti;
interventori volontari
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 29.05.2025; in data 03.06.2025 è pervenuto visto del p.m. in sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.07.2024 i coniugi sopra indicati hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto il giorno 07.08.1999 in
Mugnano del Cardinale (AV) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune
Atto N. 9 parte 2 serie A - anno 1999, deducendo che con decreto di omologa depositato in data
11.07.2022, il Tribunale Civile di Avellino omologava la separazione personale dei predetti coniugi.
Dal matrimonio sono nati due figli, (nato il [...]) e (nata il Controparte_2 CP_3
28.01.2004), oggi entrambi maggiorenni.
Le parti avevano vissuto separatamente ed ininterrottamente dalla separazione personale sino alla data odierna;
deducevano che non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale, e, dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione.
Richiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di cui al ricorso per divorzio congiunto.
Nel corso del giudizio, con le note sostitutive dell'udienza depositate in data 28.1.2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo più ampio che prevedeva anche un trasferimento immobiliare in favore dei figli e . Controparte_2 CP_3
Quest'ultimi si costituivano con comparsa di intervento depositata il 14.03.2025 dichiarando di voler profittare dell'acquisto disposto in loro favore dai genitori e . Parte_1 Controparte_1 All'udienza del 29.05.2025 il Giudice, esaminata la documentazione prodotta, fatte precisare le conclusioni, sulla discussione orale, assegnava la causa in decisione al Collegio.
La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (decreto di omologa depositato in data 11.07.2022 dal
Tribunale Civile di Avellino); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge 1° dicembre
'70 n. 898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data (16.05.2022) dell'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Avellino, nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa, e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti.
Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio prende atto che le parti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate nel verbale di udienza del
29.05.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
In particolare, quanto al trasferimento immobiliare, esso risulta operato in conformità alla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n.21761/2021 e al protocollo siglato tra il
Tribunale di Avellino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 20.4.2022.
Invero, l'accordo di trasferimento immobiliare a titolo gratuito è stato inserito nel verbale dell'udienza del 29.05.2025, nel quale il funzionario di Cancelleria ha attestato che le parti, ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis della Legge 27 febbraio 1985, n. 52 e s.m.i., hanno prodotto gli atti e reso le dichiarazioni attinenti al trasferimento immobiliare ed, in particolare, la dichiarazione che gli intestatari catastali sono conformi alle risultanze dei Registri immobiliari.
Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al processo verbale dell'udienza del 29.05.2025.
Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in data 07.08.1999 in Mugnano del Cardinale (AV) con atto trascritto Parte_1 Controparte_1 nei registri dello Stato Civile del Comune di Mugnano del Cardinale, Atto N. 9 parte 2 serie A - anno
1999, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e al verbale d'udienza del 29.5.2025;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Mugnano del Cardinale (AV) ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r.
3.11.2000, n. 396 ed ai sensi dell'art. 10 l. n. 898/1970.
Così deciso in Avellino, nella Camera di Consiglio del 12.6.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano