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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/12/2025, n. 2118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2118 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1741/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 18.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui la parte ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Antonietta Gabellone. ricorrente
contro
(CF: ) in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore. resistente contumace
Controparte_2 rappresentata e difesa dal Direttore Provinciale Dott. Giuseppe
[...]
Sifonetti. resistente
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 del 16.9.2024 la sig.ra Pt_1 ha proposto opposizione avverso il decreto emesso in data 18.7.2024 dal
[...]
Tribunale di Castrovillari in composizione collegiale, notificato il 26.7.2024, con il quale veniva revocata ex tunc l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato concessale in via provvisoria dal COA di Castrovillari con delibera del 6.5.2021 e rigettata la richiesta di liquidazione presentata dall'Avv. Maria Antonietta
Gabellone, suo difensore nel giudizio di separazione rubricato al numero di R.G. 695/2021. Il Collegio adottava la suesposta decisione poiché, si legge in motivazione, “la parte ammessa ha dichiarato nel proprio ricorso introduttivo e anche nel corso dell'udienza presidenziale di dimorare presso i propri genitori, per cui, ai fini della verifica della permanenza delle condizioni economiche per la concessione del beneficio del gratuito patrocinio occorre tenere conto anche dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia”, circostanza emergente anche “dagli atti penali da ultimo depositati dalla difesa della parte ammessa in allegato alla comparsa conclusionale del 07/08/2023 risulta che domicilia in Bocchigliero in via Parte_1
Bruzia n. 22 (vedi richiesta di rinvio a giudizio depositata il 30.03.2023 nel proc. pen. N. 862/2022, in cui è dato leggere che la è “di fatto domiciliata in Bocchigliero in Parte_1 via Bruzia n. 22”)”. A avviso del Collegio era emerso “dalla documentazione reddituale depositata dall'avvocato istante…che in riferimento all'anno di imposta 2021 è stato superato il limite di reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio [vedi modelli 730/2022 relativi a (la quale Parte_1 ha dichiarato nell'anno di imposta 2021 un reddito di euro 4.853,00), a (il Controparte_3 quale ha dichiarato nell'anno di imposta 2021 un reddito di euro 10.074,00); a
[...]
(la quale ha dichiarato nell'anno di imposta 2021 un reddito di euro CP_4
4.761,00)]”. La ricorrente ha contestato la correttezza di tale provvedimento eccependo:
-la violazione dell'art. 76 comma 1 e comma 2 e dell'art. 79 comma 1) lett. b) del D.P.R. n. 115/2002. Ha all'uopo evidenziato, tra l'altro, che non risulta dai certificati di residenza e di stato di famiglia che ella abbia stabilito la residenza anagrafica presso l'abitazione dei suoi genitori, rimarcando il fatto che la sua temporanea presenza presso l'abitazione di Via Bruzia n. 22 nel Comune di Bocchigliero fosse stata giustificata dall'esigenza di trovare un rifugio provvisorio per fuggire alle reiterate e gravi violenze fisiche e psicologiche del marito e per evitare che le due figlie minori dovessero assistere ai soprusi.
-La violazione degli artt. 75 comma 1, 76 commi 4, 4 ter e 4 quater del D.P.R. n. 115/2002; Ha evidenziato che una interpretazione costituzionalmente orientata di tali norme, lette anche alla luce dei principi sanciti dalla CEDU e dalla Convenzione di Istanbul, suggerisce di ritenere il procedimento per separazione giudiziale con istanza di addebito per colpa, introdotto dall'istante in sostanza per sfuggire ai maltrattamenti del coniuge, ha ad oggetto la tutela urgente ex lege dei diritti della personalità ex art. 76 comma 4 del D.P.R. n. 115/2002 e si configura ex artt. 75 comma 1, 76 commi 3 ter, 4 e 4 quater, del suindicato T.U., quale necessaria procedura direttamente derivata e strettamente connessa al procedimento penale in cui risulta persona offesa di maltrattamenti in famiglia Ha quindi chiesto la revoca del decreto impugnato.
2. Si è costituita l' la quale Controparte_2 ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
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3. Il , in persona del Ministro p.t., seppur ritualmente Controparte_1 evocato in giudizio, non si è costituito. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
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4. Va anzitutto esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' . Controparte_2
L'eccezione è fondata. Difatti “In tema di patrocinio a spese dello Stato, unico legittimato passivo nel procedimento di opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio è il Controparte_1
, poiché esclusivo titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento stesso;
analoga
[...] legittimazione non può riconoscersi, invece, all' la quale ha unicamente il Controparte_2 compito di trasmettere la dovuta informativa reddituale” (Cassazione civile sez. VI, 29/01/2019, n.2517; conf. Cassazione civile sez. VI, 12/05/2022, n.15219). Va quindi dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' - Controparte_2
Direzione Provinciale di CP_2
5. Venendo alla disamina del merito, il ricorso va accolto. Il Collegio ha ravvisato, in riferimento all'anno di imposta 2021, il superamento del limite di reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio tenendo conto anche dei redditi dei genitori della sig.ra sig.ri e Parte_1 Controparte_3 [...]
CP_4
Tale valutazione è stata effettuata sulla scorta della circostanza che la ricorrente avesse dichiarato nel ricorso introduttivo della procedura di separazione e nel corso dell'udienza presidenziale, che la stessa fosse domiciliata presso l'abitazione dei propri genitori, per come rinvenibile anche nel decreto di rinvio a giudizio emesso il 30.3.2023 nell'ambito del procedimento penale n. 862/2022 a carico dell'ex coniuge.
La revoca del beneficio è stata dunque operata facendo applicazione dell'art. 76 comma 2 del D.P.R. n. 115 del 2002 il quale dispone che il reddito computabile ai fini della ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, sul presupposto che l'interessato conviva con il coniuge o con altri familiari. Pur tuttavia, non può non tenersi conto dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “La nozione di convivenza, rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti il cui reddito deve essere computato con quello dell'interessato all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, implica il rapporto di stretta coabitazione. Non si ha, pertanto, convivenza nella situazione di fatto da cui possono derivare incrementi patrimoniali per occasionali ed episodici contributi di persone legate all'interessato da un particolare rapporto affettivo, ma non inserite nella sua organizzazione economica familiare). Questa Corte di legittimità ha anche più volte precisato che, nel valutare il reddito familiare complessivo, occorre fare riferimento non tanto alla famiglia anagrafica, quanto al nucleo familiare di fatto, ovvero a quei legami di stabile convivenza da cui deriva una situazione di mutua e non episodica assistenza.” (Cassazione penale sez. IV, 09/02/2017, n.11470; conf.
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Cassazione penale sez. IV, 07/04/2005, n.22635; Cassazione penale sez. IV, 29/10/2024, n.43377). Ebbene, la parte ricorrente ha eccepito la natura meramente episodica della convivenza con i genitori allegando che essa si fosse rivolta loro con il solo fine di fuggire dagli abusi su di essa perpetrati dall'ex coniuge e trovare un sicuro “riparo”. Tale assunto appare adeguatamente supportato dalla copiosa documentazione in atti dalla quale emerge con tutta evidenza la gravità del contesto e le violenze subite dalla sig.ra e dunque le cause scatenanti la necessità di rifugiarsi Pt_1 momentaneamente presso l'abitazione dei genitori. Si veda la sentenza n. 389/2023 con cui il Tribunale di Castrovillari ha condannato il sig. alla pena di anni due di reclusione per il reato di maltrattamenti Parte_2 ex art. 572 c.p. perpetrato contro l'odierna ricorrente a partire dal 2015 e culminato in un episodio di percosse commesso negli ultimi mesi del 2021 (sentenza confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 10.7.2024). Si veda poi la stessa sentenza n. 1617/2023 declaratoria della separazione personale dei coniugi con cui è stato disposto l'affido super esclusivo delle figlie alla sig.ra e riconosciuto l'addebito al sig. Pt_1 Pt_2
Il Collegio ha ritenuto provata “l'esistenza di un quadro familiare caratterizzato da aggressioni e violenze fisiche e psicologiche poste in essere dal resistente nei confronti della moglie che hanno avuto inizio dalla loro conoscenza per continuare nel corso del matrimonio ed esplose nei due anni antecedenti la presentazione della querela.” e la “gravissima condotta di violenza familiare commessa dal resistente.”. Tali elementi avvalorano in modo univoco l'assunto di parte ricorrente secondo cui la convivenza con i di lei genitori non abbia dato adito ad una situazione di stabile coabitazione associata al duraturo apporto economico dei familiari quanto, piuttosto, ad una momentanea convivenza dettata dal contingente bisogno dell'istante di trovare un supporto in una situazione di obiettiva emergenza. Alla luce di quanto esposto non appaiono pertanto sussistenti i presupposti per il computo dei redditi dell'istante con quelli dei suoi genitori, non ravvisandosi una convivenza rilevante ai sensi dell'art. 76 comma 2 del D.P.R. n. 115 del 2002. Alla luce di quanto sopra rilevato il decreto opposto deve essere revocato, dal momento che per l'anno di imposta 2021 il reddito della sig.ra non Parte_3 risulta aver superato il limite di cui all'art. 76 comma 1 del D.P.R. n. 115 del 2002. Tuttavia, questo giudice non potrà procedere alla liquidazione, a carico dell'Erario, dei compensi spettanti al difensore Avv. Maria Antonietta Gabellone relativi al procedimento R.G. n. 695/2021 in quanto, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione “il giudice che accolga l'opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, proposta avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato da colui che aveva richiesto l'ammissione, non possa altresì liquidare il compenso spettante al difensore, il quale è a tal fine munito di una propria distinta legittimazione a tutela di un suo diritto soggettivo patrimoniale, dovendo piuttosto tale liquidazione avvenire nelle forme di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 2” (Cassazione civile sez. VI, 07/01/2022, n.286).
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6. Le peculiarità della vicenda e la novità delle questioni affrontate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
DICHIARA la contumacia del;
Controparte_1
DICHIARA il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2
[...]
ACCOGLIE il ricorso proposto da e, per l'effetto, Parte_1
REVOCA il decreto emesso in data 18.7.2024 dal Tribunale di Castrovillari in composizione collegiale nel procedimento n. R.G. 695/2021;
COMPENSA le spese di lite.
Castrovillari, 18/12/2025.
Il Giudice
Dott. Raffaele Zibellini
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