Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/01/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4909 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 21 gennaio 2025 e vertente tra
TRA
Cod. Fisc. , rappresentata e difesa, per procura in atti, Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Rocco Luigi GIROLAMO;
APPELLANTE
E (Part. iva , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Federico Falzone per procura in atti;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente Parte_2 esecutivo n. 28731/17, notificato in data 10.1.2018 da per il pagamento della Parte_1 somma di € 25.849,00 (oltre agli interessi ed alle spese e competenze della procedura monitoria che liquidava in € 830,00 per compenso ed € 145,00 per spese oltre IVA e CPA), a titolo di prestazioni lavorative effettuate nel corso del 2016 in favore di detta associazione, credito risultante da n. 2 assegni bancari di € 18.849,00 (datato 31.12.2016) e di € 7.000,00 (datato 5.8.2017).
e di essersi rivolta, nel 2016, alla soc. in occasione della manifestazione CP_3 Parte_2
2016” (tenutasi da 8 giugno a 11 settembre 2016 presso l'impianto sportivo sito in via di Tor di Quinto snc in Roma) per la fornitura e posa in opera di manufatti edili (pedane in legno e opere accessorie); che nel mese di maggio 2016 , amministratore della e della Parte_3 Parte_1 [...]
, si faceva rilasciare due assegni: l'assegno bancario n. 1039372437-07 di € 18.849,00 e CP_3
l'assegno bancario n. 0775207788-04 di € 7.000,00 chiedendo che i titoli fossero intestati alla soc.
- seppure con la stessa non fosse intercorso alcun contratto;
che la prassi Parte_1 intercorsa tra il e il nelle manifestazioni degli anni precedenti consisteva nel rilascio Parte_4 Pt_1
a quest'ultimo di assegni bancari a garanzia dell'acquisto e della restituzione dei materiali, assegni che venivano poi resi nel momento in cui tutte le opere realizzate erano state integralmente pagate e i materiali smontati e restituiti;
che la diversamente da quanto indicato nel Parte_1 decreto ingiuntivo, non aveva eseguito alcuna opera per la nel 2016 né con questa Parte_2 era intercorso alcun rapporto come risulta dall'assenza di alcun contratto o preventivo e/o consuntivo;
che la soc. aveva realizzato delle opere per l'intimata ma lo aveva fatto nell'anno Parte_1
2017 e presso un altro impianto (Stadio “Paolo Rosi” in Roma, via dei Campi Sportivi Roma in occasione della manifestazione 2017) e nell'anno precedente (2015); che la Parte_2 [...]
nel mese di luglio 2016, pagava integralmente le forniture ed opere realizzate dalla Parte_2 soc. per la manifestazione 2016 (ovvero € 57.000,00); che la CP_3 Parte_2 CP_3
[...
mediante rilascio di quietanza, dichiarava di essere stata pienamente soddisfatta e di non avere null'altro a pretendere dalla come da dichiarazione apposta sul retro del Parte_2 consuntivo del 21.6.2016; che la quindi, ritrovatasi in possesso degli assegni in Parte_1 esame aveva ritenuto di azionarli al solo fine di ottenere la provvisoria esecuzione immediata del decreto ingiuntivo a scapito dell'associazione; che con missiva pec del 18.9.2017 l'
[...] faceva presente che l'assegno di € 18.849,00 datato 31.12.2016 nonché l'assegno Parte_2 bancario n. 0775207788-04 di € 7.000,00 erano stati versati garanzia del saldo per l'acquisto dei materiali della manifestazione anno 2016 il cui importo era regolarmente stato poi pagato alla soc.
che con missiva pec di pari data (18.9.2017) la a mezzo del proprio CP_3 Parte_1 legale assumeva che gli assegni in esame erano “per prestazioni eseguite nel corso della manifestazione 2016” e che “Tali prestazioni, peraltro, erano di noleggio e non di fornitura materiali, come risulta dal preventivo 2016 accettato da Lei stesso esplicitamente. Tali assegni, quindi, costituiscono pagamento delle prestazioni della manifestazione dello scorso anno, e come tali verranno incassati …”; che tuttavia la dichiarazione era palesemente inconferente posto che la formalmente intestataria degli assegni, non aveva svolto alcuna opera per la Parte_1 manifestazione anno 2016 né con questa era intercorso alcun contratto in quanto, come visto, l'intero importo delle opere della manifestazione 2016, era stato versato dall'ingiunta alla soc. CP_3 unica ad avere effettuato le opere.
L'opponente rilevava altresì che se il creditore, sulla base di un titolo cartolare (cambiale o assegno bancario), richiede un decreto ingiuntivo o comunque la condanna al pagamento di una somma di denaro, deve ritenersi che egli abbia voluto dedurre in giudizio, non solo il credito cartolare, ma, altresì quello derivante dal rapporto fondamentale e concludeva per la revoca del decreto opposto, precisando che parte opposta doveva attenersi a quanto prospettato nella domanda monitoria, non potendo formulare ipotesi o tesi diverse in sede di cognizione piena.
Si costituiva la società , deducendo che nel corso della manifestazione Parte_1
aveva fornito alla le maestranze per il montaggio e lo smontaggio Parte_5 CP_3 delle opere e che, comunque, le due società avrebbero fatto parte di un unico “gruppo” e che l'opposizione era palesemente temeraria.
Precisava l'opposta che era perfettamente noto all'associazione opponente, nella persona del suo stesso legale rappresentante che nel corso di tale evento la esponente società Parte_6 fornì le maestranze incaricate di provvedere al montaggio e smontaggio delle attrezzature e materiali forniti dalla che nel corso della manifestazione del 2016, tra giugno e settembre Controparte_3 operarono presso gli spazi di Tor di Quinto i Sigg.ri , Parte_7 Persona_1 [...]
che, tutti dipendenti della che lavorarono Per_2 Persona_3 Parte_1 regolarmente anche seguendo le direttive e le indicazioni del e dei suoi incaricati;
che Parte_4
l'attività dei dipendenti della nell'ambio della manifestazione Parte_1 del 2016 fu infatti effettuata con l'autorizzazione del legale rappresentante Parte_4 dell'associazione opponente, e sotto la sua supervisione e controllo;
che fu allo stesso illustrata anche dalle Sigg.re e componenti dell'ufficio Persona_4 Persona_5 Persona_6 amministrativo del “Gruppo Tagi”, con le quali il medesimo si interfacciava pressoché Parte_4 quotidianamente per ogni problematica relativa alle forniture effettuate e prestazioni eseguite;
che per questo motivo il compilò e sottoscrisse gli assegni azionati, intestandoli alla Parte_4
e consegnandoli a , essendo perfettamente a conoscenza delle Parte_1 Parte_3 prestazioni rese dalla stessa società nell'ambito del complessivo appalto conferito, assegni rimasti – unitamente ad altri – impagati.
Parte opposta, quindi, chiedeva il rigetto della avversa opposizione.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria anche a mezzo di interrogatori formali e prove testimoniali, ha accolto l'opposizione; ha revocato il decreto ingiuntivo opposto;
ha condannato la società opposta alla rifusione delle spese di lite nonché di fase monitoria.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[… In limine litis - con riferimento all'eccezione riproposta dalla difesa di Parte_1 di tardività del deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte opponente -,
[...] vanno richiamate e ribadite in questa sede le motivazioni e le conclusioni dell'ordinanza del
23.1.2019 con la quale l'eccezione è stata respinta.
Nel merito, la domanda avanzata dall'odierna parte opponente e tesa alla revoca del decreto ingiuntivo è fondata.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore, con la conseguenza che il giudice, se ritenga provato il credito, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, validità e sufficienza degli elementi probatori in base ai quali fu emesso il decreto ingiuntivo, in quanto lo stesso giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, e cioè se sussistessero le condizioni all'uopo richieste dalla legge, ma deve procedere ad un autonomo esame di tutti gli elementi offerti dal creditore per dimostrare la fondatezza della pretesa già dedotta con il ricorso per ingiunzione e dall'opponente per contestare la stessa pretesa.
La controversia trae origine dall' iniziativa della che in via sommaria ha Parte_1 Pt_1 azionato due assegni bancari: uno di € 18.849,00 ed uno di € 7.000,00 per complessivi € 25.849,00.
A sostegno dell'azione la società ricorrente ha dedotto di avere effettuato nel corso del 2016
“prestazioni lavorative” in favore dell' e di Controparte_1 essere rimasta creditrice dell'importo complessivo di € 25.849,00 portati dai titoli sopra indicati.
Instauratosi il contraddittorio nel giudizio a cognizione piena si è costituita la
[...] che a fondamento dell'opposizione avverso il d.i. ha in primo luogo Controparte_1 contestato l'esecuzione di alcuna prestazione né di alcuna opera in suo favore da parte della per la manifestazione nel 2016. Parte_1 Parte_2
L'opponente ha eccepito l'inesistenza di alcun rapporto contrattuale con la e Parte_1 ha dedotto che, invece, le asserite prestazioni erano state svolte dalla e ad essa CP_3 regolarmente pagate (cfr. all.1 opposizione a d.i.).
Ha, inoltre, dedotto che i due assegni azionati da controparte erano stati versati a titolo di garanzia del saldo per l'acquisto dei materiali della manifestazione anno 2016 il cui importo era regolarmente stato poi pagato alla soc. e che il sig. (legale rappresentante della CP_3 Pt_1 CP_3
e anche della indicò di intestarli a quest'ultima società (all. 4 opposizione). Parte_1
Ebbene l'istruttoria compiutamente svolta e articolatasi nell'acquisizione dei documenti prodotti e sulle prove orali assunte (interpelli delle parti e prove per testi) ha dato ragione agli assunti difensivi di parte opponente.
In particolare la presunta creditrice non ha fornito prova dell'esistenza dell'accordo contrattuale con la per le “prestazioni lavorative” che Controparte_1 sarebbero state commissionate nel corso del 2016.
Inoltre i documenti prodotti e le dichiarazioni rese dalla teste hanno mostrato la fondatezza Tes_1 dell'eccezione sollevata dall'opponente, secondo cui gli assegni erano stati consegnati – secondo una prassi invalsa tra l' e il legale rappresentante della e CP_1 Parte_1 [...]
- signor – a titolo di garanzia e non di pagamento. CP_3 Parte_3
In particolare vanno evidenziate l'utilità e la pertinenza delle dichiarazioni rese dalla teste
, che è apparsa a conoscenza diretta dei fatti sui quali è stata interrogata avendo Testimone_2 dichiarato: “fino al 2018 dipendente della ADR Ero responsabile delle Parte_2 manifestazioni”.
La teste è apparsa indifferente all'esito del giudizio avendo dichiarato: “ Attualmente non ho rapporti di lavoro con la Non ho partecipazioni nella Nessun Parte_2 Parte_2 rapporto con la attualmente”. Parte_1
La teste alla domanda (cfr. cap.
3. Parte opponente) “Vero è che nel mese di maggio 2016 il sig.
si faceva rilasciare, a garanzia del pagamento delle opere realizzate dalla Parte_3 [...] per la manifestazione 2016, l'assegno bancario n. 1039372437-07 di € CP_3 Parte_2
18.849,00 e l'assegno bancario n. 0775207788 -04 di € 7.000,00” ha risposto: “Noi, cioè la mia associazione lavoravo lì, eravamo soggetti ad una autorizzazione dal Comune Parte_2 per occupare gli spazi in Tordi Quinto e dovevamo preparare una planimetria. Sono avvenuti incontri in mia presenza con che era il legale rappresentate della , il signor Parte_3 CP_3 [...] legale rappresentate della e si vedevano insieme le planimetrie Parte_6 Parte_2 degli spazi da occupare. Non posso ricordarmi gli importi, ma conferma che in sua presenza il signor ha consegnato due assegni a garanzia al signor . Aggiungo che questa era la prassi. Parte_4 Pt_1
Gli assegni venivano dati in garanzia affinché la ditta cquistasse i materiali per gli allestimenti. CP_3
So perché così mi è stato detto dagli uffici della Non ricordo il nome delle persone con CP_4 cui ho parlato, forse o , che a fine manifestazione era pagato esattamente il materiale Tes_3 Per_4 che era stato usato per l'allestimento”.
Alla domanda (cfr. cap. 4) “Vero è che nell'occasione lo stesso chiedeva espressamente che i titoli fossero intestati alla soc. la teste ha dichiarato: “Non ricordo Parte_1 Tes_1 esattamente questa circostanza, ma da prassi era a indicarci l'intestazione degli Parte_3 assegni. Ricordo che aveva due società: e . Parte_3 CP_3 Parte_1
Con riferimento alla domanda sub cap. 6. “Vero è che la prassi intercorsa tra il sig. Parte_6
e il sig. nelle manifestazioni degli anni precedenti (2015, 2014) consisteva
[...] Parte_3 nel rilascio a quest'ultimo di assegni bancari a garanzia dell'acquisto e della restituzione dei materiali, assegni che venivano poi resi nel momento in cui le opere realizzate erano state integralmente pagate e i materiali smontati e restituiti” la teste ha risposto: “Confermo.
Assolutamente sì. ADR Io ho assistito alla restituzione di assegni a garanzia. Era a Parte_3 restituire gli assegni al Signor ADR Mi ricordo che ciò è avvenuto per l'edizione 2014 Parte_4 che si è svolta sempre a Tor Di Quinto e ho partecipato fisicamente allo smontaggio”.
Conclusivamente la domanda di opposizione è risultata fondata e va accolta. Per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 28731/2017 n.r.g. 81212/2017 opposto, emesso in favore di Parte_1
va revocato.
[...]
Riguardo alle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta/opposta dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali, così come liquidate d'ufficio in dispositivo, in conformità dell'art. 4 DM 55/14, secondo il valore medio dei compensi previsti per lo scaglione di valore della controversia.]»
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado Parte_1 sotto vari profili e chiedendo “….in integrale riforma della Sentenza appellata n. 2800/2022 ex art.
281 sexies c.p.c. resa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XI^ Civile, G.O.T. Dott.ssa Suppressa, in data 18.02.2022 (Rep. 3398/2022 del 22.02.2022), non notificata, previo stralcio delle note conclusionali tardivamente depositate nel primo grado di giudizio;
previa declaratoria di tardività del deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., della parte opponente, e di sua decadenza da ogni e qualsiasi sua attività che a tale memoria istruttoria fosse connessa e/o conseguente: rigettare l'opposizione proposta in primo grado da parte della Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 28731/2017 (r.g. 81212/2017) di
[...]
€ 25.849,00 oltre interessi ex D. Lgsl. 231/2002 a decorrere dalle singole scadenze sino al soddisfo, notificato il 10.01.2018 unitamente al pedissequo atto di precetto di pagamento per complessivi €
29.460,61, in quanto inattendibile ed inverosimile in fatto, ed erronea ed infondata in diritto;
per
l'effetto, confermare integralmente validità ed efficacia del d.i. opposto, e condannare la società opponente ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., anche comma 3. Con condanna della medesima
a restituire in favore dell'odierna appellante l'importo di euro 7.383,15 Parte_2 corrisposto senza acquiescenza a titolo di spese legali per il primo grado in data tra il 25.05.2022 e il 01.07.2022, maggiorato dei relativi interessi legali. Con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre spese generali, CNA e Iva nelle misure di legge, per entrambi i gradi del giudizio, da quantificarsi sulla base dei parametri medi di cui alla vigente tariffa professionale;
o in ogni caso, previa declaratoria di tardività del deposito delle note di trattazione scritta per l'ultima udienza del
18.02.2022, con condanna alla restituzione dei compensi afferenti alla fase decisionale di primo grado a cui la appellata non ha partecipato;
o in via di estremo subordine con compensazione delle spese anche per il presente giudizio”
Ha resistito parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza di prima comparizione del 10 gennaio 2023 la Corte disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281 sexies CPC – con memorie conclusive anticipate – per l'udienza del 14 gennaio 2025.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento in data 15 febbraio 2023.
Disposta la trattazione cartolare, le parti depositavano le memorie conclusionali anticipate, riproponendo le rispettive posizioni;
in particolare, parte appellata invocava la sanzione ex art. 96
CPC a carico di parte appellante.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 25 pagine, è articolato in sei motivi.
§ 3.1 — Dopo aver ricostruito i fatti ed il processo di primo grado, nonché riassunto genericamente i punti di doglianza finalizzati ad un riesame della vicenda, parte appellante (pagg. 7/8) con il primo motivo lamenta l'erroneità della sentenza per aver il Tribunale “ignorato la tardività del deposito delle note di trattazione scritta per l'ultima udienza del 18.02.2022 da parte dell'associazione
[...]
”, deducendo che i 10 giorni concessi dal primo giudice antecedenti all'udienza del CP_2
18.2.22 avevano scadenza il giorno 8 febbraio 2022, mentre la aveva depositato in CP_1 ritardo dette conclusionali il giorno 10.2.22.
Parte appellante ne fa conseguire l'erroneità della sentenza – per aver considerato dette note conclusionali – anche ai fini della liquidazione delle spese finali, in cui il Tribunale ha inserito anche la fase decisionale a carico dell'appellante.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pagg. 8/11) la società appellante reitera l'eccezione di tardività della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 CPC depositata dalla originaria opponente, atteso che erroneamente il Tribunale ha applicato il disposto dell'art. 155 CPC senza tener conto che il primo giorno di decorrenza (1.10.18) andava compreso nel termine, come da giurisprudenza di merito che richiama, sicchè il termine scadeva il 29.11.18 con conseguente tardività della memoria depositata dall'associazione opponente il 30.11.18.
Parte appellante ne fa conseguire che tutte le istanze e le richieste formulate dall'opponente in detta memoria istruttoria non erano utilizzabili. § 3.3 — Col terzo motivo (pagg. 11/14) l'appellante si duole dell'omessa pronuncia di decadenza dalla prova che il Tribunale avrebbe commesso per non aver, cioè, considerato che all'udienza del 4 marzo 2020, assente la teste , l''opponente non aveva poi provato l'avvenuta intimazione Tes_1 secondo le modalità di cui all'art. 250 CPC, stante la non utilità dei messaggi di posta elettronica della medesima teste “compiacente” in data 3.3.20.
Parte appellante ne fa conseguire la non utilizzabilità di detta testimonianza.
§3.4 – Col quarto motivo (pagg. 14/15) la società appellante denuncia la violazione, da parte del
Tribunale, degli artt. 1 e 2 R.D. 1736/22 in quanto gli assegni – utilizzati “a garanzia” con pratica illegale – sono nulli, deducendo che il lavoro svolto consisteva in montaggio e smontaggio, con conseguente frode commessa attraverso il detto utilizzo dei titoli per garanzia, affermato dal primo giudice.
§3.5 – Col quinto motivo (pagg. 15/21) parte appellante si duole del mancato esame, che il primo giudice avrebbe commesso, della prova testimoniale e documentale, con particolare riguardo alle deposizioni dei testi e circa la presenza del personale di presso Per_5 Per_2 Parte_1 la manifestazione, con direzione e indicazioni da parte della associazione appellata.
Aggiunge parte appellante che per l'appalto non vi era necessità di alcuna forma scritta e che in ogni caso il contratto era stato stipulato con la capogruppo, con conseguente sub-appalto, per il quale la committente aveva fornito autorizzazione, configurabile anche in forma tacita;
che le due fatture emesse da non erano state contestate e sono state ignorate dal Tribunale, mentre gli Parte_1 assegni costituivano una delegazione di pagamento al terzo;
che non vi era alcuna prova dell'avvenuto pagamento, atteso che la quietanza riguardava assegni non incassati.
§3.6 – Con l'ultimo motivo l'appellante denuncia l'erroneità della pronuncia sulle spese di lite in primo grado, sia per l'esito errato del giudizio, sia per il conteggio di fasi come quella decisoria in favore di parte opponente nonostante la sua decadenza dalla facoltà di note finali perché tardive.
Chiede l'appellante la restituzione delle somme – segnatamente indicate – nelle more pagate alla parte oggi appellata ed al suo difensore.
§ 4 — L'appello è infondato, con alcuni profili di doglianza palesemente pretestuosi.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, anche a voler considerare che le note di trattazione scritta – che possono contenere solo istanze e conclusioni come dettato dalla relativa disciplina processuale – dovevano essere depositate entro un termine perentorio poi non rispettato da parte oggi appellata/originaria opponente, non si comprende quale sia l'interesse di parte appellante ad ottenere una pronuncia di non utilizzabilità, atteso che non spiega in modo conferente in quale modo il loro contenuto ha, per un verso, inciso sul diritto di difesa e, per altro verso, condotto il giudicante ad un convincimento che, in caso di non utilizzabilità, sarebbe stato diverso da quello poi espresso nella sentenza impugnata.
Quanto, invece, al rilievo di dette note rispetto alla quantificazione delle spese di primo grado (sulle quali poi si dirà in ragione dello specifico motivo di gravame), parte appellante pare dimenticare che la qualità e la quantità della prestazione professionale svolta dal difensore non consiste solo nella redazione degli atti difensivi (come sembra intenda la società appellante), ma anche nella lettura e nello studio degli atti avversari.
E nel caso in esame è pacifico che parte opposta, oggi appellante, ha redatto dette note, così manifestando anche l'interesse alla decisione della controversia, con conseguente irrilevanza della
(eventuale) mancata tempestività delle note di parte opponente.
Di qui la reiezione del motivo di gravame.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, va preliminarmente evidenziato come il Tribunale ha operato – in punto di eccezione di decadenza per tardività della memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 Cont
di parte originaria opponente – una motivazione “per relationem”, richiamando cioè espressamente l'ordinanza emessa all'udienza del 23 gennaio 2019 con la quale è stato specificamente motivato come non si possa computare il “dies a quo” anche nella ipotesi di termine assegnato “in avanti” dal giudicante.
Ad integrazione di quanto già indicato così in sentenza, non può che richiamarsi il principio generale contenuto nell'art. 2963 C.C., vale a dire la detta non computabilità del termine iniziale.
Parte appellante, invero, attacca la sentenza riproponendo sostanzialmente la propria tesi sulla base della quale , poi, svolge i conteggi dei termini al fine di dimostrare che la memoria avversaria
(contenente, cioè, le istanze istruttorie poi accolte dal Tribunale) era tardiva, con conseguente – deve ritenersi – non utilizzabilità delle prove richieste dall'opponente ed esperite perché non ammissibili in ragione di detta tardività.
L'unico ragionamento logico-giuridico possibile è questo, anche perché parte appellante non ne illustra alcuno, sicchè questa Corte deve farsi carico di comprendere l'interesse ex art. 100 CPC anche in difetto di una specificità imposta dall'art. 342 CPC.
Ed allora, la tempestività di detta memoria istruttoria – come condivisibilmente affermata dal
Tribunale – rende del tutto utilizzabili le prove richieste da parte opponente, espletate dinanzi al primo giudice che, poi, ai sensi dell'art. 116 CPC le ha utilizzate (unitamente agli altri elementi probatori) per formare il proprio convincimento.
§4.3 – Del tutto destituita di fondamento è la doglianza relativa alla utilizzazione, da parte del
Tribunale, della deposizione della teste di parte opponente , nonostante la intervenuta Tes_1 decadenza dalla prova sulla quale sarebbe stata commessa omessa pronuncia nella sentenza impugnata.
E', infatti, di chiara evidenza che la teste, nel formulare una mail di risposta al difensore della parte opponente, ha ricevuto la relativa intimazione che, a prescindere dalle formalità previste dal codice di procedura civile (finalizzate ad avere certezza che raggiunga il destinatario in tempo utile per l'adempimento istruttorio ma di certo non indicate a pena di nullità), ha raggiunto il suo scopo;
la teste ha giustificato la sua impossibilità a comparire che il Tribunale non ha affatto escluso, pur richiedendo il deposito della intimazione per l'udienza fissata del 4.3.20. E' altresì evidente che , se nel ragionamento formulato in sentenza si è fatto uso di quella testimonianza, si è fatto al contempo anche implicitamente un ragionamento di esclusione della decadenza che, invero, non risulta neppure immediatamente eccepita dalla parte opposta che, come la parte opponente, per quell'udienza ha poi chiesto rinvio per gli stessi incombenti. Ne consegue la piena applicabilità – peraltro- nel caso in esame del principio secondo il quale “ In tema di prova testimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 104 disp. att. c.p.c. e 250 c.p.c., nel caso di ingiustificatamente omessa citazione dei testi per l'udienza fissata per il loro esame e di loro mancata comparizione spontanea, la decadenza dalla prova dev'essere eccepita dalla parte interessata e pronunciata dal giudice nella stessa udienza alla quale si riferisce l'inattività, che ne costituisce il presupposto di fatto, salvo che sussista un valido motivo per rinviare all'udienza successiva la proposizione dell'eccezione” (v. Cass. N. 12110/24).
Ciò posto, la deposizione della teste di parte opponente è stata condivisibilmente utilizzata dal
Tribunale e dal medesimo ritenuta più convincente rispetto alle deposizioni degli altri testi che parte appellante, oggi, invoca: peraltro, l'essere il teste “compiacente” è affermazione puramente congetturale, priva di alcun serio riscontro in assenza di elementi che possano condurre a ritenerla, appunto, non attendibile, concetto al quale – evidentemente – la parte appellante vuole giungere a fornire a questa Corte.
Sul punto, parte appellata ha chiesto lo stralcio di tale definizione – ripetuta più volte nel gravame – perché offensiva ex art. 89 CPC: si tratta senza dubbio di una espressione “forte” con la quale, però, parte appellante ha ritenuto di esercitare un diritto di difesa per affermare, appunto, la non attendibilità della teste, senza però fornire, si ripete, elementi tali da poter condurre questo Collegio al convincimento in tal senso. Insomma, si tratta di parola che non appare espressa in modo scomposto e dispregiativo, bensì una possibile espressione del diritto di difesa “rafforzato” da una modalità piuttosto graffiante per affermare la non attendibilità della teste.
Il motivo di gravame va dunque respinto.
§4.4 – Il quarto motivo è parimenti infondato, anche per profili di non coerenza con la questione giuridica principale, vale a dire la ripartizione dell'onere probatorio in caso di opposizione a decreto ingiuntivo e di utilizzazione, da parte del creditore procedente, di un atto di riconoscimento e/o promessa di debito ex art. 1988 C.C.
L'appellante non impugna il passaggio motivazionale relativo alla utilizzazione di un assegno come promessa di debito con la esplicitata conseguenza che è a carico del traente l'onere della prova di una finalità, correlata all'inserimento del nominativo del beneficiario, diversa dall'impegno a pagare l'importo indicato sul titolo nei suoi confronti (Cass. N. 18831/24.
Da ciò consegue , dunque, che l'appellata ben poteva fornire (come ha fornito) la prova del diverso rapporto sottostante, relativo cioè ad una garanzia prestata con tale modalità in favore della società con la quale era stato stipulato il rapporto contrattuale di prestazione di servizi, diversa da quella oggi appellante.
E' stato ribadito tale concetto sulla ripartizione dell'onere probatorio, peraltro, (v. Cass. N.
28141/23), che ben può essere prospettata l'esistenza di un credito da parte del portatore di un assegno bancario emesso dal debitore, costituendo detto titolo una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., che inverte l'onere della prova a carico del debitore in ordine all'inesistenza della relativa obbligazione. (Principio affermato in relazione ad assegni consegnati in bianco in funzione di garanzia, sul presupposto dell'irrilevanza della nullità del corrispondente patto rispetto alla validità ed efficacia dei titoli quali promessa di pagamento).
Quest'ultimo profilo affrontato in quella fattispecie dalla giurisprudenza di legittimità risulta alla
Corte perfettamente calzante con la questione devoluta mediante il quarto motivo di impugnazione, vale a dire la nullità del titolo cartolare per utilizzo per causa diversa da quella consentita dalla legge in materia di assegni, sfuggendo – invero – alla società appellante che la propria azione creditoria non
è affatto di natura cartolare, bensì fondata sull'utilizzo di detto assegno ai sensi dell'art. 1988 C.C., con conseguente irrilevanza del profilo di nullità sollevato.
Bene ha fatto, quindi, il Tribunale ad esaminare , da un lato, la ricostruzione fattuale e giuridica di parte opponente e, dall'altro, la tesi dell'appalto/subappalto di parte opposta, ritenendo secondo il proprio libero convincimento ex art. 116 CPC che gli elementi probatori acquisiti fossero gravi , precisi e concordanti a sostegno della tesi di parte opponente, con conseguente assorbimento delle questioni puramente formali contenute nel motivo di gravame in esame che, pertanto, va respinto.
§4.5 – La questione relativa alla prova fornita dal presunto debitore è oggetto di devoluzione di parte appellante mediante il quinto motivo di gravame che risulta parimenti infondato.
In sostanza, viene chiesto a questo Collegio di riesaminare le prove orali espletate, rispetto alle quali il Tribunale – sostiene l'appellante – avrebbe omesso considerazione e valutazione con specifico riguardo alle deposizioni rese dai testi e Per_5 Tes_4 Cont Ora, è evidente che nell'esercizio del potere ex art. 116 il Tribunale ha ritenuto maggiormente attendibile la deposizione della per il suo ruolo nell'azienda oggi appellata e rispetto alla Tes_1 quale non conservava alcun rapporto e, quindi, alcun interesse.
E' altresì evidente che il Tribunale ha ritenuto che quanto emergente dalle deposizioni dei testi di parte opposta oggi appellante non era sufficiente a scardinare la ricostruzione dei fatti secondo quanto emerso dalle dichiarazioni della teste . Tes_1
E d'altro canto tale valutazione non può che essere confermata in questa sede, atteso che la stessa appellante non specifica in quali passaggi di dette deposizioni rese dai testi dalla stessa indotti viene specificata l'appartenenza dei lavoratori ad una società o ad un'altra. Sicchè quanto da essi riferito a proposito dell'utilizzo di maestranze della odierna appellante (e non della ha caratteristiche di CP_3 genericità tali da non poter essere in concreto utili per una ricostruzione, peraltro di un rapporto tra società del medesimo gruppo.
A tale proposito, la sentenza va confermata con la presente integrazione: il fenomeno del gruppo di imprese (con la che avrebbe avuto il ruolo di capogruppo) andava non solo allegato CP_3 ma a che provato;
e il primo giudice, anche implicitamente, ha escluso tale prova sicchè ai sensi dell'art. 342 CPC l'odierna appellante avrebbe dovuto non solo riproporre la tesi ma spiegare con specificità quali elementi probatori seri e convergenti erano stati forniti all'uopo.
Il che non risulta nell'atto di gravame ove la tesi viene riproposta in modo del tutto generico ed apodittico, come se fosse sufficiente allo scopo la mera “promiscuità” tra dette società e la ricollegabilità delle stesse al . Pt_1
Anche la tesi del “sub-appalto” è rimasta sfornita di prova: seppur in astratto è ipotizzabile il configurarsi di una tale fattispecie giuridica pure nel campo dei servizi di montaggio e smontaggio per manifestazioni sportive come quelle per cui si dibatte in questa controversia, era onere di parte opposta (che resta onerata ex art. 2697 comma 1 C.C. in quanto attrice sostanziale e stante il venir meno della utilizzabilità dell'assegno ex art. 1988 C.C. in ragione della prova offerta dal convenuto sostanziale) allegare e dimostrare sia che la odierna appellata (e i suoi preposti) fosse a conoscenza che le maestranze non fossero riconducibili alla , sia che la condotta di controllo e CP_3 vigilanza nell'esecuzione delle prestazioni fosse stata tale da incidere sul ruolo della CP_3
e ridurla a mero “nudus minister”.
Tutto ciò non emerge affatto dalle deposizioni che vengono riportate nel gravame a fondamento dello stesso, sicchè non è dato comprendere quali siano gli elementi che conducono, con tranquillante certezza, a far ritenere che dal rapporto di appalto con (che dunque viene CP_3 riconosciuto dalla stessa società appellante) si sia poi evoluto in un sub-appalto concesso alla
[...] con il consenso, anche solo tacito ed implicito, della committente Parte_1 CP_1
Certo non possono fornire tale prova le fatture emesse da stante il consolidato Parte_1 orientamento che trattasi di atti di provenienza unilaterale, necessitanti sotto il profilo probatorio di ulteriori elementi a supporto che, invece, non sussistono nel caso in esame.
DA tali considerazioni, peraltro, emerge l'infondatezza anche della tesi secondo la quale gli assegni integrerebbero una delegazione di pagamento al terzo, vista peraltro la funzione di garanzia di detti assegni accertata dal Tribunale e condivisa da questa Corte.
Ovvia conseguenza ulteriore è la totale irrilevanza dei pagamenti – se satisfattivi o meno – effettuati in favore di , estranea a questo giudizio, mentre l'unica rilevanza che il Tribunale CP_3 ha evidenziato è quella della quietanza rilasciata dal , perché fornisce un ulteriore elemento Pt_1 convergente nel senso di individuazione di un rapporto contrattuale esclusivamente tra la
[...]
e la , con estraneità della prima alle modalità con le quali la seconda ha poi CP_1 CP_3 realizzato le prestazioni concordate tra le due società.
Il quinto motivo, pertanto, va respinto.
§4.6 – L'ultimo motivo attiene alle spese di lite del primo grado ed è ovviamente condizionato all'accoglimento del gravame, con la conseguenza che respinto quest'ultimo, anche la questione delle spese resta del tutto assorbita dalla ribadita soccombenza di parte opposta oggi appellante.
Nessuna restituzione, pertanto, è dovuta a quest'ultima per le somme già versate in ragione del titolo di primo grado immediatamente esecutivo.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00 Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00 Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
§6- Con la memoria conclusionale anticipata, parte appellata ha chiesto l'applicazione, a carico di parte appellante, della sanzione ex art. 96 CPC per abuso del processo.
A tale proposito può escludersi una mera riproposizione delle stesse tesi già spese in primo grado, atteso che l'appellante ha chiesto comunque di rivalutare il materiale probatorio sotto una diversa prospettiva, anche di attendibilità dei testi, sicchè pare doversi escludere quella superficialità e quella scarsa diligenza che, invece, sono elementi presupposti dalla norma invocata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 2800/22 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro 5.809,00 oltre IVA e CPA , nonché rimborso per spese generali;
3. Rigetta l'istanza ex art. 96 CPC proposta da parte appellata;
4. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore