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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3952 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1083/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NN Cattaneo Presidente rel.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 23 gennaio 2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...], cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente Milano, in via Stendhal, 72 con l'Avv. Roberto Diena presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano pagina 1 di 6 Cod.Fisc. C.F._2
residente a [...] con l'Avv. Vincenzo Luca Carrera
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile il 22/06/1999
(Atto n. 952, P 1 serie 00 volume R01 anno 1999);
Separati consensualmente con sentenza n. 1367/2025 pronunciata da questo Tribunale il 02/04/2025, pubblicata il 09/04/2025 e passata in giudicato (v. documenti in atti) ;
con 2 figli, nata a [...] il [...] cittadina italiana, Persona_1 Per_2 nato a [...] [...], cittadino italiano,
[...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, con “ricorso per separazione e scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.49
e 473 bis.51 c.p.c. con richiesta di trattazione scritta” personalmente sottoscritto e depositato in data
29/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni ivi formulate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza e hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti:
CONDIZIONI
I) La casa familiare sita a Milano Via Stendhal, 72, condotta in locazione dalla Signora
che ivi vi risiede coi due figli e resta assegnata alla stessa, con Pt_1 Per_1 Per_2 tutto quanto l'arreda e la dota, il signor avendo già da tempo asportato dalla stessa Pt_2 ogni proprio bene ed effetto personale e avendo trasferito altrove la propria residenza;
i canoni di locazione e tutti gli oneri accessori relativi al predetto immobile, nessuno escluso pagina 2 di 6 (spese condominiali, imposte, utenze ecc...), rimarranno integralmente ed esclusivamente a carico della Signora Pt_1
I) il Signor a decorrere dal mese di febbraio 2025 incluso, versa e continuerà a Parte_2 versare alla Signora a titolo di contributo per il mantenimento ordinario Parte_1 del figlio la somma mensile di € 250,00=(duecentocinquanta/00 euro), per 12 Per_2 mensilità annue, somma che viene e sarà versata a mezzo di bonifico bancario all'ordine di alle coordinate iban già comunicate separatamente, anticipatamente entro Parte_1 il giorno 8 (otto) di ogni mese, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al rapporto indici ISTAT costo della vita dicembre 2025/ dicembre
2024 (prima rivalutazione febbraio 2026).
II) il signor concorrerà nella misura del 50 % alle spese extra-assegno relative al figlio Pt_2 secondo le “Linee Guida spese extra-assegno” approvate dal Tribunale di Milano Per_2
e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, vigenti al momento del deposito del ricorso e che le parti qui confermano di voler mantenere, e quindi:”- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese per studio (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dal corso di laurea frequentato o comunque ad esso necessaria;
d) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese per studio (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse universitarie per la frequentazione di pagina 3 di 6 istituti privati;
b) lezioni private;
c) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; d) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, ecc.); e) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); f) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.”;
III) i ricorrenti dichiarano di trovarsi in condizioni di totale indipendenza economica e dichiarano, altresì, di aver compiutamente definito e regolamentato, con reciproca soddisfazione, ogni e qualsivoglia rapporto economico-finanziario-patrimoniale tra essi intercorso e di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi titolo e/o ragione, a parte gli impegni sottoscritti con il presente ricorso in relazione al mantenimento del figlio e a quanto previsto alla successiva clausola V in relazione al pagamento della Per_2
TARI per l'appartamento di Via Stendhal 72;
IV) le parti concordano che il pagamento della TARI relativa all'immobile di via Stendhal, ivi incluse eventuali more e sanzioni per pagamenti tardivi, sia e resti a carico integrale del signor sino all'annualità 2023 inclusa, e sia invece a carico integrale della signora Pt_2
a partire dal 2024 incluso;
Pt_1
V) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti, e i rispettivi avvocati sottoscrivono le presenti note anche per la rinuncia al beneficio della solidarietà ai sensi dell'art. 13 L.P.F.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO pagina 4 di 6 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 22/06/1999 in Milano tra i signori Parte_1
e
[...] Parte_2
1) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 03.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa NN TT
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NN Cattaneo Presidente rel.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 23 gennaio 2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...], cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente Milano, in via Stendhal, 72 con l'Avv. Roberto Diena presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano pagina 1 di 6 Cod.Fisc. C.F._2
residente a [...] con l'Avv. Vincenzo Luca Carrera
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile il 22/06/1999
(Atto n. 952, P 1 serie 00 volume R01 anno 1999);
Separati consensualmente con sentenza n. 1367/2025 pronunciata da questo Tribunale il 02/04/2025, pubblicata il 09/04/2025 e passata in giudicato (v. documenti in atti) ;
con 2 figli, nata a [...] il [...] cittadina italiana, Persona_1 Per_2 nato a [...] [...], cittadino italiano,
[...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, con “ricorso per separazione e scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.49
e 473 bis.51 c.p.c. con richiesta di trattazione scritta” personalmente sottoscritto e depositato in data
29/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni ivi formulate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza e hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti:
CONDIZIONI
I) La casa familiare sita a Milano Via Stendhal, 72, condotta in locazione dalla Signora
che ivi vi risiede coi due figli e resta assegnata alla stessa, con Pt_1 Per_1 Per_2 tutto quanto l'arreda e la dota, il signor avendo già da tempo asportato dalla stessa Pt_2 ogni proprio bene ed effetto personale e avendo trasferito altrove la propria residenza;
i canoni di locazione e tutti gli oneri accessori relativi al predetto immobile, nessuno escluso pagina 2 di 6 (spese condominiali, imposte, utenze ecc...), rimarranno integralmente ed esclusivamente a carico della Signora Pt_1
I) il Signor a decorrere dal mese di febbraio 2025 incluso, versa e continuerà a Parte_2 versare alla Signora a titolo di contributo per il mantenimento ordinario Parte_1 del figlio la somma mensile di € 250,00=(duecentocinquanta/00 euro), per 12 Per_2 mensilità annue, somma che viene e sarà versata a mezzo di bonifico bancario all'ordine di alle coordinate iban già comunicate separatamente, anticipatamente entro Parte_1 il giorno 8 (otto) di ogni mese, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al rapporto indici ISTAT costo della vita dicembre 2025/ dicembre
2024 (prima rivalutazione febbraio 2026).
II) il signor concorrerà nella misura del 50 % alle spese extra-assegno relative al figlio Pt_2 secondo le “Linee Guida spese extra-assegno” approvate dal Tribunale di Milano Per_2
e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, vigenti al momento del deposito del ricorso e che le parti qui confermano di voler mantenere, e quindi:”- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese per studio (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dal corso di laurea frequentato o comunque ad esso necessaria;
d) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese per studio (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse universitarie per la frequentazione di pagina 3 di 6 istituti privati;
b) lezioni private;
c) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; d) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, ecc.); e) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); f) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.”;
III) i ricorrenti dichiarano di trovarsi in condizioni di totale indipendenza economica e dichiarano, altresì, di aver compiutamente definito e regolamentato, con reciproca soddisfazione, ogni e qualsivoglia rapporto economico-finanziario-patrimoniale tra essi intercorso e di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi titolo e/o ragione, a parte gli impegni sottoscritti con il presente ricorso in relazione al mantenimento del figlio e a quanto previsto alla successiva clausola V in relazione al pagamento della Per_2
TARI per l'appartamento di Via Stendhal 72;
IV) le parti concordano che il pagamento della TARI relativa all'immobile di via Stendhal, ivi incluse eventuali more e sanzioni per pagamenti tardivi, sia e resti a carico integrale del signor sino all'annualità 2023 inclusa, e sia invece a carico integrale della signora Pt_2
a partire dal 2024 incluso;
Pt_1
V) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti, e i rispettivi avvocati sottoscrivono le presenti note anche per la rinuncia al beneficio della solidarietà ai sensi dell'art. 13 L.P.F.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO pagina 4 di 6 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 22/06/1999 in Milano tra i signori Parte_1
e
[...] Parte_2
1) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 03.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa NN TT
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