TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 01/12/2025, n. 2227
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Sentenza breve 1 dicembre 2025

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso proposto da una società a responsabilità limitata avverso il decreto del Questore di Venezia del 7 marzo 2025, con cui è stata disposta la sospensione per quindici giorni dell'attività di discoteca gestita dalla ricorrente, e avverso il successivo decreto della Prefettura di Venezia del 15 luglio 2025, di rigetto del ricorso gerarchico. Il provvedimento questorile era motivato da molteplici episodi di violenza, tra cui un'aggressione con frattura mandibolare il 29 dicembre 2024, un'ulteriore aggressione con emorragia cerebrale il 22 febbraio 2025, la somministrazione di alcolici a un minore il 19 gennaio 2025 e altri episodi di violenza tra avventori il 23 febbraio 2025, ritenuti dall'Amministrazione idonei a giustificare la misura a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. La società ricorrente contestava la sussistenza dei presupposti della misura, asserendo di aver adottato rigorosi accorgimenti organizzativi e di sicurezza, di essere intervenuta tempestivamente in ogni episodio, e che i fatti fossero riconducibili a condotte autonome e imprevedibili di singoli avventori. Lamentava inoltre la violazione delle garanzie partecipative e difensive per omessa comunicazione di avvio del procedimento e mancato accesso agli atti, nonché la manifesta sproporzione della sospensione. L'Amministrazione resistente, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo la natura cautelativa e dissuasiva della misura, basata sulla reiterata presenza di condotte lesive dell'integrità fisica e dell'ordine pubblico, e sull'inadeguatezza degli accorgimenti adottati dalla società. L'Amministrazione eccepiva altresì il difetto di interesse attuale all'annullamento per cessazione degli effetti della sospensione.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, procedendo alla definizione del giudizio in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., ritenendo la risoluzione meritale più satisfattiva dell'interesse delle parti. Ha ricordato che l'art. 100 T.U.L.P.S. attribuisce al Questore il potere di sospendere la licenza di un esercizio pubblico per prevenire pericoli per l'ordine pubblico, la moralità pubblica, il buon costume o la sicurezza dei cittadini, anche a prescindere dalla responsabilità del titolare, purché sussista un chiaro collegamento tra l'attività e le condotte accertate. Nel caso di specie, la sequenza di accadimenti, tra cui aggressioni con lesioni gravi, somministrazione di alcolici a minorenni e reiterati episodi di violenza, integrava il presupposto di attualità e concretezza del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, dimostrando l'inidoneità dei mezzi approntati dall'esercente a prevenire condotte pericolose. Il Tribunale ha rigettato le censure relative al difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, ritenendo che gli elementi specifici e circostanziati giustificassero la valutazione discrezionale dell'Autorità. Ha altresì respinto la doglianza sulla violazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 24 Cost., affermando che l'adozione di provvedimenti cautelari urgenti consente di prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento. Parimenti infondata è stata ritenuta la censura sul diniego di accesso agli atti per segreto investigativo, data la natura dell'istituto. Infine, la sospensione di quindici giorni è stata ritenuta proporzionata e coerente con la gravità e la reiterazione degli episodi, nonché con la finalità dissuasiva della misura, collocandosi nel limite edittale previsto dalla legge. Pertanto, il ricorso è stato respinto e le spese processuali compensate, disponendo l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 01/12/2025, n. 2227
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 2227
    Data del deposito : 1 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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