TAR
Sentenza breve 1 dicembre 2025
Sentenza breve 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 01/12/2025, n. 2227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2227 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02106/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 01/12/2025
N. 02227 /2025 REG.PROV.COLL. N. 02106/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 2106 del 2025, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianmaria Daminato e Matteo Lazzaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Venezia, Ufficio Territoriale del Governo di Venezia, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia,
S. Marco 63;
per l'annullamento
del decreto di sospensione dell'attività di -OMISSIS- S.r.l. ai sensi dell'art. 100
T.U.L.P.S. emesso dal Questore della Provincia di Venezia del 7/03/2025 e N. 02106/2025 REG.RIC.
annullamento del decreto di rigetto del ricorso gerarchico proposto da -OMISSIS-
S.r.l. avverso il decreto emesso dalla Prefettura di Venezia Fasc. -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Venezia, dell'Ufficio
Territoriale del Governo di Venezia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. Nicola
AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
-OMISSIS- S.r.l. ha impugnato il decreto del Questore della Provincia di Venezia del 7 marzo 2025, adottato ai sensi dell'art. 100 del Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza, con cui è stata disposta la sospensione per quindici giorni dell'attività di discoteca gestita nella terraferma veneziana, nonché il successivo provvedimento della Prefettura di Venezia del 15 luglio 2025 di rigetto del ricorso gerarchico. Il provvedimento questorile è stato motivato in riferimento a molteplici episodi verificatisi all'interno e nelle adiacenze del locale: in particolare un'aggressione del 29 dicembre 2024, in cui un avventore sarebbe stato colpito con pugni e una bottiglia di vetro, riportando una frattura alla mandibola; un'ulteriore aggressione del 22 febbraio 2025 con esiti di emorragia cerebrale su un giovane di diciannove anni; la somministrazione di alcolici a un minore di quindici anni durante un evento riservato ai minorenni il 19 gennaio 2025; nonché ulteriori episodi di violenza fra avventori risalenti al 23 febbraio 2025, con lesioni fisiche riportate da alcuni partecipanti. Tali circostanze sono state ritenute dall'Amministrazione idonee a giustificare l'adozione del provvedimento a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. N. 02106/2025 REG.RIC.
La ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti della misura, rappresentando di avere adottato rigorosi accorgimenti organizzativi e di sicurezza, tra cui l'impiego di personale qualificato e regolarmente iscritto negli elenchi prefettizi,
l'installazione di sistemi di videosorveglianza conformi alla normativa e la costante collaborazione con le Forze dell'Ordine. Espone che, in ciascuno degli episodi indicati, il proprio personale sarebbe intervenuto con tempestività ed efficacia per ristabilire l'ordine, sicché i fatti sarebbero riconducibili a condotte autonome e imprevedibili di singoli avventori, non imputabili alla gestione del locale. La società lamenta altresì la violazione delle garanzie partecipative e difensive, avendo la Questura negato l'accesso agli atti del procedimento a protezione del segreto investigativo di cui all'art. 329 c.p.p. e non avendo comunicato l'avvio del procedimento né i motivi ostativi ai sensi degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241 del 1990, con lesione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. Sotto il profilo della proporzionalità, viene qualificata come manifestamente sproporzionata la sospensione per quindici giorni, che, pur avendo natura preventiva, produrrebbe effetti afflittivi non giustificati dalla gravità e dalla frequenza di episodi ritenuti isolati e correttamente gestiti.
Si è costituita l'Amministrazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendone l'infondatezza nel merito e sotto il profilo cautelare. L'Amministrazione ha evidenziato che la misura di cui all'art. 100 T.U.L.P.S. è stata adottata in funzione cautelativa e dissuasiva, sulla base di una valutazione discrezionale correlata alla reiterata presenza di condotte lesive dell'integrità fisica e dell'ordine pubblico, nonché di specifici profili di rischio connessi all'abuso di alcolici — anche da parte di minorenni — e all'inadeguatezza degli accorgimenti adottati dalla società per prevenirne gli effetti. Infine, ha eccepito il difetto di interesse attuale all'annullamento, stante la cessazione degli effetti della sospensione e l'assenza di domanda risarcitoria.
DIRITTO N. 02106/2025 REG.RIC.
Il ricorso è manifestamente infondato, sicché sussistono, tenuto anche conto della completezza dell'istruttoria, i presupposti per definire il giudizio nella presente sede cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., eventualità di cui le parti (che nulla hanno opposto) sono state ritualmente informate nel corso della camera di consiglio, come riportato nel verbale. Può inoltre prescindersi dal rilievo in rito dell'Amministrazione, essendo da preferire – in quanto maggiormente satisfattiva dell'interesse delle parti alla decisione giurisdizionale - la risoluzione meritale delle questioni prospettate nel ricorso.
Va preliminarmente ricordato che l'art. 100 T.U.L.P.S. attribuisce al Questore il potere di sospendere la licenza di un esercizio pubblico non soltanto allorquando esso sia teatro di tumulti o gravi disordini, ma anche quando costituisca abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, ovvero, in ogni caso, si configuri un pericolo per l'ordine pubblico, la moralità pubblica, il buon costume o la sicurezza dei cittadini. La misura, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa, non svolge funzione sanzionatoria bensì di prevenzione generale e dissuasione, diretta a scongiurare fatti che possano nuocere alla pubblica e privata incolumità, potendo essere disposta anche a prescindere dalla personale responsabilità del titolare dell'esercizio, purché sussista un chiaro collegamento tra l'attività e le condotte accertate dagli organi di polizia (Cons. Stato, Sez. V, n.
2511/2015; T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, n. 54/2017; T.A.R. Lombardia,
Milano, Sez. I, n. 857/2014).
Nel caso di specie, la sequenza di accadimenti oggettivamente significativi, puntualmente descritta nel provvedimento e non utilmente smentita dalla difesa della società, integra il presupposto di attualità e concretezza del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, idoneo a legittimare l'intervento cautelare del
Questore. La gravità delle lesioni riportate dagli avventori nelle date del 29 dicembre 2024 e del 22 febbraio 2025, l'episodio di somministrazione di alcolici a un minore di quindici anni, nonché gli ulteriori fatti di violenza del 23 febbraio N. 02106/2025 REG.RIC.
2025, compongono un quadro non episodico ma reiterato, dal quale emerge l'inidoneità dei mezzi approntati dall'esercente di neutralizzare o prevenire condotte pericolose per la collettività. La circostanza che il personale di sicurezza sia intervenuto tempestivamente non elide l'idoneità degli accadimenti, già verificatisi, a fondare un giudizio di pericolosità attuale; né può elidere le ragioni oggettive poste alla base della misura, che si muove su un piano di prevenzione e dissuasione generale che prescinde da ogni profilo soggettivo riferibile alla figura dell'esercente. L'Amministrazione ha quindi correttamente ritenuto sussistenti i presupposti per l'adozione della sospensione, in conformità all'art. 100 T.U.L.P.S.
e agli indirizzi giurisprudenziali sopra richiamati.
Le censure di difetto di istruttoria e travisamento dei fatti non colgono nel segno.
Dalla documentazione richiamata nei provvedimenti impugnati e dalle risultanze dei controlli di polizia, emergono elementi specifici e circostanziati, riferiti a fatti determinati e temporalmente prossimi all'adozione della misura, che giustificano la valutazione discrezionale dell'Autorità in ordine al rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica. Né sono stati offerti elementi probatori contrari idonei a depotenziare tale quadro, limitandosi la ricorrente a ribadire la diligenza dell'organizzazione interna e la tempestività degli interventi di sicurezza. È noto, peraltro, che la misura di cui all'art. 100 T.U.L.P.S. si correla al contesto oggettivo che ruota attorno all'esercizio, alla sua concreta frequentazione e alle condotte che vi si manifestano, e non dipende dall'accertamento di un illecito imputabile al titolare; pertanto, l'assenza di una specifica colpa gestionale non rende illegittimo il provvedimento, quando il pericolo per la collettività emerga dagli accertamenti dell'Autorità di pubblica sicurezza e sia declinato in motivazione secondo logica e proporzionalità, come avvenuto nel caso di specie.
Per completezza, va inoltre osservato che le deduzioni difensive, rivolte a valorizzare l'adeguatezza del personale di sicurezza, l'esistenza di un sistema di videosorveglianza e la cooperazione con le Forze dell'Ordine, pur attestando N. 02106/2025 REG.RIC.
l'atteggiamento collaborativo della ricorrente, non possono elidere il dato oggettivo della reiterazione di condotte violente e di somministrazione di alcolici a minorenne, né dimostrano la sufficienza degli accorgimenti sin qui adottati a prevenire l'insorgenza di eventi che il provvedimento mira a evitare. Invero, come già evidenziato, la misura prevista dall'art. 100 T.U.L.P.S., in quanto strumento di prevenzione generale, appare sostanzialmente diretto a privare i soggetti ritenuti a rischio di un luogo di abituale aggregazione anche a prescindere dall'adozione di iniziative preventive (in questo caso rivelatesi ancora insufficienti) da parte dell'esercente.
Non è fondata la doglianza con cui si deduce la violazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 24 Cost., per omessa comunicazione di avvio del procedimento e mancata instaurazione del contraddittorio. Per costante giurisprudenza, l'adozione di provvedimenti cautelari o comunque connotati da urgenza, diretti a fronteggiare un pericolo attuale per l'ordine e la sicurezza pubblica, consente di prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento, in ragione delle esigenze di celerità intrinseche alla tutela degli interessi primario che la misura presidia.
Parimenti infondata è la censura relativa al diniego di accesso agli atti per segreto investigativo, riferito all'art. 329 c.p.p. La natura e le finalità dell'istituto rendono plausibile una temporanea preclusione all'ostensione di atti che, per il loro contenuto o per la connessione con indagini su fatti di reato, non siano comunicabili senza pregiudizio per le attività di accertamento e di prevenzione, risultando sufficiente, ai fini della motivazione del provvedimento amministrativo, il riferimento all'attività di controllo svolta dagli organi di polizia e alla loro chiara attitudine a incidere sull'ordine e sulla sicurezza pubblica. Appare, in ogni caso, del tutto superflua la richiesta di approfondimenti istruttori, inizialmente formulata nel ricorso introduttivo, dal momento che i fatti oggetto di censura possono ricostruiti N. 02106/2025 REG.RIC.
nella loro interezza attraverso le ampie produzioni della società e dell'Amministrazione.
Quanto alla contestata proporzionalità e alla graduazione della misura, va rilevato che la sospensione di quindici giorni si colloca nel limite edittale previsto dall'art. 9, comma 3, della legge n. 287 del 1991. Nella fattispecie, la durata è stata contenuta entro il minimo e appare coerente con la reiterazione e la gravità degli episodi verificatisi in un arco temporale ravvicinato, nonché con la finalità dissuasiva propria della misura. A ben vedere, il Questore ha graduato l'intervento in modo proporzionato, mirando a interrompere la spirale di condotte pericolose anche attraverso la dimostrazione - agli avventori, all'esercente e ai cittadini - dell'attenzione dell'Autorità per gli episodi contestati, apparsi a tal punto gravi e pericolosi da imporre la chiusura temporanea quale presidio di ordine pubblico.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Considerata la particolarità della questione esaminata si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. N. 02106/2025 REG.RIC.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD IS, Presidente
Nicola AR, Primo Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola AR RD IS
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 01/12/2025
N. 02227 /2025 REG.PROV.COLL. N. 02106/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 2106 del 2025, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianmaria Daminato e Matteo Lazzaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Venezia, Ufficio Territoriale del Governo di Venezia, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia,
S. Marco 63;
per l'annullamento
del decreto di sospensione dell'attività di -OMISSIS- S.r.l. ai sensi dell'art. 100
T.U.L.P.S. emesso dal Questore della Provincia di Venezia del 7/03/2025 e N. 02106/2025 REG.RIC.
annullamento del decreto di rigetto del ricorso gerarchico proposto da -OMISSIS-
S.r.l. avverso il decreto emesso dalla Prefettura di Venezia Fasc. -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Venezia, dell'Ufficio
Territoriale del Governo di Venezia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. Nicola
AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
-OMISSIS- S.r.l. ha impugnato il decreto del Questore della Provincia di Venezia del 7 marzo 2025, adottato ai sensi dell'art. 100 del Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza, con cui è stata disposta la sospensione per quindici giorni dell'attività di discoteca gestita nella terraferma veneziana, nonché il successivo provvedimento della Prefettura di Venezia del 15 luglio 2025 di rigetto del ricorso gerarchico. Il provvedimento questorile è stato motivato in riferimento a molteplici episodi verificatisi all'interno e nelle adiacenze del locale: in particolare un'aggressione del 29 dicembre 2024, in cui un avventore sarebbe stato colpito con pugni e una bottiglia di vetro, riportando una frattura alla mandibola; un'ulteriore aggressione del 22 febbraio 2025 con esiti di emorragia cerebrale su un giovane di diciannove anni; la somministrazione di alcolici a un minore di quindici anni durante un evento riservato ai minorenni il 19 gennaio 2025; nonché ulteriori episodi di violenza fra avventori risalenti al 23 febbraio 2025, con lesioni fisiche riportate da alcuni partecipanti. Tali circostanze sono state ritenute dall'Amministrazione idonee a giustificare l'adozione del provvedimento a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. N. 02106/2025 REG.RIC.
La ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti della misura, rappresentando di avere adottato rigorosi accorgimenti organizzativi e di sicurezza, tra cui l'impiego di personale qualificato e regolarmente iscritto negli elenchi prefettizi,
l'installazione di sistemi di videosorveglianza conformi alla normativa e la costante collaborazione con le Forze dell'Ordine. Espone che, in ciascuno degli episodi indicati, il proprio personale sarebbe intervenuto con tempestività ed efficacia per ristabilire l'ordine, sicché i fatti sarebbero riconducibili a condotte autonome e imprevedibili di singoli avventori, non imputabili alla gestione del locale. La società lamenta altresì la violazione delle garanzie partecipative e difensive, avendo la Questura negato l'accesso agli atti del procedimento a protezione del segreto investigativo di cui all'art. 329 c.p.p. e non avendo comunicato l'avvio del procedimento né i motivi ostativi ai sensi degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241 del 1990, con lesione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. Sotto il profilo della proporzionalità, viene qualificata come manifestamente sproporzionata la sospensione per quindici giorni, che, pur avendo natura preventiva, produrrebbe effetti afflittivi non giustificati dalla gravità e dalla frequenza di episodi ritenuti isolati e correttamente gestiti.
Si è costituita l'Amministrazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendone l'infondatezza nel merito e sotto il profilo cautelare. L'Amministrazione ha evidenziato che la misura di cui all'art. 100 T.U.L.P.S. è stata adottata in funzione cautelativa e dissuasiva, sulla base di una valutazione discrezionale correlata alla reiterata presenza di condotte lesive dell'integrità fisica e dell'ordine pubblico, nonché di specifici profili di rischio connessi all'abuso di alcolici — anche da parte di minorenni — e all'inadeguatezza degli accorgimenti adottati dalla società per prevenirne gli effetti. Infine, ha eccepito il difetto di interesse attuale all'annullamento, stante la cessazione degli effetti della sospensione e l'assenza di domanda risarcitoria.
DIRITTO N. 02106/2025 REG.RIC.
Il ricorso è manifestamente infondato, sicché sussistono, tenuto anche conto della completezza dell'istruttoria, i presupposti per definire il giudizio nella presente sede cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., eventualità di cui le parti (che nulla hanno opposto) sono state ritualmente informate nel corso della camera di consiglio, come riportato nel verbale. Può inoltre prescindersi dal rilievo in rito dell'Amministrazione, essendo da preferire – in quanto maggiormente satisfattiva dell'interesse delle parti alla decisione giurisdizionale - la risoluzione meritale delle questioni prospettate nel ricorso.
Va preliminarmente ricordato che l'art. 100 T.U.L.P.S. attribuisce al Questore il potere di sospendere la licenza di un esercizio pubblico non soltanto allorquando esso sia teatro di tumulti o gravi disordini, ma anche quando costituisca abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, ovvero, in ogni caso, si configuri un pericolo per l'ordine pubblico, la moralità pubblica, il buon costume o la sicurezza dei cittadini. La misura, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa, non svolge funzione sanzionatoria bensì di prevenzione generale e dissuasione, diretta a scongiurare fatti che possano nuocere alla pubblica e privata incolumità, potendo essere disposta anche a prescindere dalla personale responsabilità del titolare dell'esercizio, purché sussista un chiaro collegamento tra l'attività e le condotte accertate dagli organi di polizia (Cons. Stato, Sez. V, n.
2511/2015; T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, n. 54/2017; T.A.R. Lombardia,
Milano, Sez. I, n. 857/2014).
Nel caso di specie, la sequenza di accadimenti oggettivamente significativi, puntualmente descritta nel provvedimento e non utilmente smentita dalla difesa della società, integra il presupposto di attualità e concretezza del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, idoneo a legittimare l'intervento cautelare del
Questore. La gravità delle lesioni riportate dagli avventori nelle date del 29 dicembre 2024 e del 22 febbraio 2025, l'episodio di somministrazione di alcolici a un minore di quindici anni, nonché gli ulteriori fatti di violenza del 23 febbraio N. 02106/2025 REG.RIC.
2025, compongono un quadro non episodico ma reiterato, dal quale emerge l'inidoneità dei mezzi approntati dall'esercente di neutralizzare o prevenire condotte pericolose per la collettività. La circostanza che il personale di sicurezza sia intervenuto tempestivamente non elide l'idoneità degli accadimenti, già verificatisi, a fondare un giudizio di pericolosità attuale; né può elidere le ragioni oggettive poste alla base della misura, che si muove su un piano di prevenzione e dissuasione generale che prescinde da ogni profilo soggettivo riferibile alla figura dell'esercente. L'Amministrazione ha quindi correttamente ritenuto sussistenti i presupposti per l'adozione della sospensione, in conformità all'art. 100 T.U.L.P.S.
e agli indirizzi giurisprudenziali sopra richiamati.
Le censure di difetto di istruttoria e travisamento dei fatti non colgono nel segno.
Dalla documentazione richiamata nei provvedimenti impugnati e dalle risultanze dei controlli di polizia, emergono elementi specifici e circostanziati, riferiti a fatti determinati e temporalmente prossimi all'adozione della misura, che giustificano la valutazione discrezionale dell'Autorità in ordine al rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica. Né sono stati offerti elementi probatori contrari idonei a depotenziare tale quadro, limitandosi la ricorrente a ribadire la diligenza dell'organizzazione interna e la tempestività degli interventi di sicurezza. È noto, peraltro, che la misura di cui all'art. 100 T.U.L.P.S. si correla al contesto oggettivo che ruota attorno all'esercizio, alla sua concreta frequentazione e alle condotte che vi si manifestano, e non dipende dall'accertamento di un illecito imputabile al titolare; pertanto, l'assenza di una specifica colpa gestionale non rende illegittimo il provvedimento, quando il pericolo per la collettività emerga dagli accertamenti dell'Autorità di pubblica sicurezza e sia declinato in motivazione secondo logica e proporzionalità, come avvenuto nel caso di specie.
Per completezza, va inoltre osservato che le deduzioni difensive, rivolte a valorizzare l'adeguatezza del personale di sicurezza, l'esistenza di un sistema di videosorveglianza e la cooperazione con le Forze dell'Ordine, pur attestando N. 02106/2025 REG.RIC.
l'atteggiamento collaborativo della ricorrente, non possono elidere il dato oggettivo della reiterazione di condotte violente e di somministrazione di alcolici a minorenne, né dimostrano la sufficienza degli accorgimenti sin qui adottati a prevenire l'insorgenza di eventi che il provvedimento mira a evitare. Invero, come già evidenziato, la misura prevista dall'art. 100 T.U.L.P.S., in quanto strumento di prevenzione generale, appare sostanzialmente diretto a privare i soggetti ritenuti a rischio di un luogo di abituale aggregazione anche a prescindere dall'adozione di iniziative preventive (in questo caso rivelatesi ancora insufficienti) da parte dell'esercente.
Non è fondata la doglianza con cui si deduce la violazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 24 Cost., per omessa comunicazione di avvio del procedimento e mancata instaurazione del contraddittorio. Per costante giurisprudenza, l'adozione di provvedimenti cautelari o comunque connotati da urgenza, diretti a fronteggiare un pericolo attuale per l'ordine e la sicurezza pubblica, consente di prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento, in ragione delle esigenze di celerità intrinseche alla tutela degli interessi primario che la misura presidia.
Parimenti infondata è la censura relativa al diniego di accesso agli atti per segreto investigativo, riferito all'art. 329 c.p.p. La natura e le finalità dell'istituto rendono plausibile una temporanea preclusione all'ostensione di atti che, per il loro contenuto o per la connessione con indagini su fatti di reato, non siano comunicabili senza pregiudizio per le attività di accertamento e di prevenzione, risultando sufficiente, ai fini della motivazione del provvedimento amministrativo, il riferimento all'attività di controllo svolta dagli organi di polizia e alla loro chiara attitudine a incidere sull'ordine e sulla sicurezza pubblica. Appare, in ogni caso, del tutto superflua la richiesta di approfondimenti istruttori, inizialmente formulata nel ricorso introduttivo, dal momento che i fatti oggetto di censura possono ricostruiti N. 02106/2025 REG.RIC.
nella loro interezza attraverso le ampie produzioni della società e dell'Amministrazione.
Quanto alla contestata proporzionalità e alla graduazione della misura, va rilevato che la sospensione di quindici giorni si colloca nel limite edittale previsto dall'art. 9, comma 3, della legge n. 287 del 1991. Nella fattispecie, la durata è stata contenuta entro il minimo e appare coerente con la reiterazione e la gravità degli episodi verificatisi in un arco temporale ravvicinato, nonché con la finalità dissuasiva propria della misura. A ben vedere, il Questore ha graduato l'intervento in modo proporzionato, mirando a interrompere la spirale di condotte pericolose anche attraverso la dimostrazione - agli avventori, all'esercente e ai cittadini - dell'attenzione dell'Autorità per gli episodi contestati, apparsi a tal punto gravi e pericolosi da imporre la chiusura temporanea quale presidio di ordine pubblico.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Considerata la particolarità della questione esaminata si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. N. 02106/2025 REG.RIC.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD IS, Presidente
Nicola AR, Primo Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola AR RD IS
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.