Articolo 45 della Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Articolo 44Articolo 46
Versione
8 novembre 1970
Art. 45. (Doveri - Diritti - Disciplina)

I farmacisti e i veterinari incaricati sono tenuti alla osservanza delle vigenti disposizioni in materia sanitaria e delle regole deontologiche professionali.
Essi sono tenuti, altresi', all'osservanza dei regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena, e del regolamento interno dell'istituto cui sono addetti, delle disposizioni impartite dal direttore dell'istituto o servizio, di concerto con il direttore dei servizi sanitari, concernenti l'organizzazione dei servizi nonche' delle relative modalita' di svolgimento non riflettenti questioni di specifico carattere tecnico.
Entrata in vigore il 8 novembre 1970