Art. 45. (Doveri - Diritti - Disciplina)
I farmacisti e i veterinari incaricati sono tenuti alla osservanza delle vigenti disposizioni in materia sanitaria e delle regole deontologiche professionali.
Essi sono tenuti, altresi', all'osservanza dei regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena, e del regolamento interno dell'istituto cui sono addetti, delle disposizioni impartite dal direttore dell'istituto o servizio, di concerto con il direttore dei servizi sanitari, concernenti l'organizzazione dei servizi nonche' delle relative modalita' di svolgimento non riflettenti questioni di specifico carattere tecnico.
I farmacisti e i veterinari incaricati sono tenuti alla osservanza delle vigenti disposizioni in materia sanitaria e delle regole deontologiche professionali.
Essi sono tenuti, altresi', all'osservanza dei regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena, e del regolamento interno dell'istituto cui sono addetti, delle disposizioni impartite dal direttore dell'istituto o servizio, di concerto con il direttore dei servizi sanitari, concernenti l'organizzazione dei servizi nonche' delle relative modalita' di svolgimento non riflettenti questioni di specifico carattere tecnico.