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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/04/2024, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 18/04/2024 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1839 /2020 R.G., promossa da:
, nato/a a TORTORICI (ME) il 14/05/1961 cf: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. BONINA CARMELA , giusta procura in C.F._1
atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. SOTGIA STEFANIA , elettivamente domiciliato presso il proprio
Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: indebito in materia di indennità di malattia agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 09/09/2022 , adiva questo Controparte_1
Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, alle dipendenze della ditta per l'anno 2011 per 51 giornate lavorative. Organizzazione_1
Lamentava che l' , con diversi provvedimenti del 21.1.2022 le aveva comunicato che “è _2
stata corrisposta indennità di disoccupazione non spettante”, per vari periodi del 2011, per gli importi di euro 1.018,38 chiedendone la restituzione.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio rappresentando di aver annullato l'indebito impugnato, _2
conformandosi a quanto statuito in una sentenza resa inter partes da questo Tribunale relativamente alle giornate lavorate dalla nel 2011, e chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della CP_1
materia del contendere.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
ha adito questo Tribunale per ottenere Parte_1
l'accertamento negativo del proprio obbligo di restituire all' l' indennità di disoccupazione _2
(chiesta in restituzione dall' con il provvedimento di indebito impugnato). _2
L' , dal canto suo, afferma di aver provveduto ad annullare, in autotutela, il _2
provvedimento di indebito avversato.
Parte ricorrente, tuttavia, afferma di non avere contezza del dedotto annullamento in autotutela e insiste nell'annullamento dell'indebito.
In effetti, dalla produzione documentale dell' , non risulta alcun provvedimento in tal _2 senso, essendosi l' limitato ad affermare laconicamente che “l'indebito nr. 16768862, relativo _2
all'anno 2011, è stato annullato, anche a seguito reiscrizione negli elenchi per l'anno così come disposto dalla sentenza nr. 182/23”. Tale dichiarazione, in assenza della documentazione comprovante l'effettivo annullamento in via amministrativa dell'indebito oggetto di causa, vale quale dichiarazione confessoria che conferma la fondatezza della domanda avversaria, tanto con riferimento al possesso delle giornate lavorative utili a percepire la prestazione oggetto del giudizio, quanto con riferimento alla ammessa illegittimità dell'indebito.
Non potendosi, allora, dichiarare cessata la materia del contendere, il contegno processuale dell' va valorizzato nel senso di accogliere, perché fondata, la domanda di parte ricorrente. _2
La fondatezza della domanda è avvalorata anche dalla sentenza resa da questo Tribunale inter partes, telematicamente depositata dal procuratore di parte ricorrente, in cui si dispone il riconoscimento delle giornate utili alla prestazione oggetto dell'odierno indebito.
Va quindi dichiarato che nulla deve all' in forza del Controparte_1 _2
provvedimento di indebito impugnato, che va a propria volta dichiarato illegittimo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il Controparte_1 _2
09/09/2022 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara l'illegittimità del provvedimento di indebito impugnato e dichiara che CP_1
nulla deve all' in forza di detto provvedimento;
[...] _2 - Condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in _2
euro 600,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 18/04/2024 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena