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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
C O R T E D I A P P E L L O D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere
Dott. A. Santalucia Consigliere rel. decidendo allo scadere, alla data del 28 gennaio 2024, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n.396/2023 r.g. vertente tra: nt il 29 giugno 1961 nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. G. Zanghì C.F._1
appellante
CONTRO in persona del legale rappr. p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. R. Pino
appellata
Oggetto: sanzione disciplinare
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Cont
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 16.05.2013, remettendo di avere declinato la competenza arbitrale per la costituzione di un Collegio di Conciliazione ed
Arbitrato ai sensi dell'art. 7, comma 6, Stat. Lav., adiva il Tribunale di Messina Sez.
Lavoro per ottenere una pronuncia sulla legittimità e fondatezza della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre giorni irrogata nei confronti di dipendente in servizio presso la S.O. Produzione Parte_1
Navigazione con qualifica professionale di I Ufficiale, per “aver omesso di comunicare tempestivamente al Coordinatore Manovra e Navi, per il tramite dell'Ufficio Nautico e mediante dispaccio di servizio, la necessità di non procedere, per l'assenza del
Comandante, all'invio del treno IC 724, pronto per l'imbarco”.
Costituitosi in giudizio, il resistente spiegava domanda riconvenzionale subordinata, chiedendo la riduzione della sanzione al rimprovero scritto o orale ex art. 58 c.c.n.l. di categoria, ovvero l'applicazione della multa di cui all'art. 59, nella misura da una o quattro ore di retribuzione.
Quindi, espletata prova per testi, con sentenza n.2299 del 6 dicembre 2022 il tribunale
Cont accoglieva le domande formulate da condannando il resistente alla rifusione delle spese.
A sostegno della decisione il primo giudice adduceva le seguenti considerazioni: - dall'istruttoria espletata era emerso che l' nella giornata del 25 dicembre 2012 Pt_1 aveva omesso di dare comunicazione scritta all'ufficio nautico di terra dell'assenza del comandante, e ciò aveva comportato l'invio del treno che non poteva in quel momento imbarcare, con inevitabili rischi per la sicurezza dei passeggeri;
- la mancata comunicazione aveva, altresì, comportato un'erronea classificazione dell'anormalità, con la dicitura “verifica ai motori di bordo” e come rilevato dall'azienda, ciò assumeva rilevo per il sistema di tracciabilità, sotto il profilo del monitoraggio del trasporto ferroviario nazionale, e per i requisiti di conformità cui la Società doveva attenersi;
- priva di pregio era la censura del resistente riguardo il proprio difetto di legittimazione passiva per la contemporanea presenza a bordo della nave traghetto “IL” di un ufficiale di pari grado ( : l'ordinamento militare richiamato in memoria non era Per_1
applicabile al caso di specie né le eventuali responsabilità dell'altro ufficiale di coperta rilevavano in questa sede, data la contestazione specifica fatta all' per l'omessa Pt_1
comunicazione; -parimenti ininfluente, ai fini della definizione del giudizio, era l'invocata responsabilità dirigenziale, per l'omessa adozione di soluzioni diverse atte ad affrontare l'emergenza ed impedire il ritardo del treno e ciò in quanto la contestazione mossa, ossia il non avere impedito che in un primo momento il treno fosse trasferito all'invasatura, prescindeva dalle ulteriori responsabilità addebitabili ai comandanti assenti o agli altri dipendenti dell'azienda e, persino, dal ritardo della partenza del treno;
- ciò che veniva contestato, infatti, era l'avere permesso che il treno avesse un percorso inutile e, anche se, per mera ipotesi, il treno fosse stato imbarcato in orario, il
Pag. 2 di 10 comportamento sarebbe stato comunque censurabile per avere messo a rischio l'incolumità dei passeggeri, indipendentemente dal verificarsi di un danno concreto.
Avverso detta pronunzia, con atto del 6 giugno 2023, il lavoratore soccombente proponeva appello cui resisteva controparte;
disposta la trattazione scritta, all'indomani della scadenza del temine per le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate da ambo le parti, la causa è stata decisa come da separato dispositivo depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l'appellante lamenta l'errata valutazione delle risultanze istruttorie avendo la prova per testi confermato che giorno 25.12.2012 egli avrebbe avvertito verbalmente l'ufficio nautico nella persona del coordinatore turni e responsabile comandante dell'assenza del comandante sulla nave CP_3 Per_2 traghetto villa tant'è che sul giornale del passaggio di consegne dell'ufficio nautico - a firma del comandante - prodotto in atti sarebbero scritte chiaramente le CP_3
azioni correttive e le sostituzione del caso poste in essere a seguito della ricevuta segnalazione.
Con il secondo motivo censura il convincimento giudiziale circa la rilevanza disciplinare della mancanza di una comunicazione all'Ufficio Nautico, pur in assenza di una disposizione impositiva di tale obbligo per le comunicazioni provenienti dalle navi e rientrando nella semplice prassi aziendale l'uso dei
“fonogrammi”.
Con il terzo motivo lamenta il difetto di motivazione con riguardo alla sussistenza di un per il treno ed i passeggeri. Deduce che il fatto in sé pacifico che il treno sia partito dalla stazione centrale, abbia percorso qualche centinaio di metri fermandosi allo scalo marittimo per imbarcare e poi sia ritornato indietro non avrebbe potuto esporre ad alcun pericolo i passeggeri rimasti chiusi sul treno con le portiere bloccate. Se poi il macchinista abbia ritenuto di sbloccare le portiere, pur trovandosi il convoglio fuori dalla stazione, questo sarebbe un dato non allegato né provato che, in ogni caso, sarebbe del tutto indipendente dalla condotta a lui imputabile.
Con il quarto motivo contesta il nesso di causalità fra l'omissione contestata e l'erronea menzione della causa del ritardo. Sottolinea che tanto il teste , coordinatore CP_3 dei turni, quanto il teste addetto all'ufficio nautico, avrebbero confermato Tes_1
Pag. 3 di 10 ineluttabilmente che egli non comunicò alcuna “verifica ai motori di bordo” ma solo l'assenza del comandante . Le conseguenti annotazioni di causali “erronee” del Per_2
ritardo nave non sarebbero, pertanto, in alcun modo riconducibili al proprio operato.
Con il quinto motivo si duole che il tribunale non abbia ritenuto rilevante ai fini della decisione l'indagine sul rapporto gerarchico fra ufficiali di coperta di pari grado entrambi presenti a bordo. Contrariamente a quanto assunto in sentenza, il fatto che competesse al primo ufficiale di coperta più anziano anagraficamente, e non ad Per_1
esso appellante, il compito di sostituzione del comandante della nave lo renderebbe esente .
Con il sesto motivo critica la mancata valorizzazione della responsabilità dirigenziale nella causazione del ritardo al treno elencando le diverse soluzioni operative che in concreto i dirigenti avrebbe potuto adottare per evitare l'allungamento dei tempi per il traghettamento del convoglio ferroviario.
Con il settimo motivo eccepisce la nullità della pronuncia per mancanza di motivazione riguardo alla ritenuta sproporzione della sanzione.
Con l'ottavo motivo insiste nei capitolati di prova non ammessi in primo grado vertenti sulla circostanza che interlocutore delle comunicazioni a bordo sarebbe solo l'ufficio nautico e non il dirigente movimento;
sull'esistenza quel giorno di altra nave CP_4
pronta in invasatura a partire che avrebbe potuto traghettare il treno in orario ed ancora sul fatto che il capo “gerarchico dell'equipaggio” non era lui bensì il I ufficiale Per_1
In ultimo ripropone alcune questioni assorbite dalla pronuncia di primo grado e, segnatamente, l'omessa valutazione giudiziale della condotta addebitata alla stregua dell'invocato art 60 Ccnl e l'insussistenza della mancata tempestività dell'avviso al coordinatore manovra posto che per stessa affermazione della società datoriale il
Coordinatore avrebbe ordinato la partenza del treno per l'imbarco alle 13,15 CP_4 mentre alle ore 13,10 il C.te avrebbe già contattato l'ufficio nautico per la CP_3
sostituzione del comandante . Per_2
Insiste pertanto nella declaratoria di illegittimità della sanzione irrogata o, in subordine, nell'applicazione di sanzione di minore entità.
Pag. 4 di 10 2.Tali le articolate critiche alla sentenza per una più agevole individuazione dei punti salienti del contendere occorre muovere dalla ricostruzione dei contorni fattuali della vicenda per come enucleati dalla stessa R.F.I nell'atto introduttivo del giudizio.
Giorno 25 dicembre 2012 il treno 724 in partenza da Messina Centrale per l'imbarco a
Messina Marittima sulla subiva un ritardo di 30' per l'assenza del CP_5
comandante montante della nave, avendo il comandante smontante lasciato il comando alla fine del turno senza attendere l'arrivo del comandante che l'avrebbe sostituito e al quale doveva fare le previste consegne.
Alle ore 13,15 il Coordinatore Manovra e Navi, sig. , come da CP_6
programma, non avendo ricevuto alcuna comunicazione di avviso contrario, inviava la colonna del treno IC 724 da Messina Centrale a Messina Marittima per l'imbarco.
Avendo constatato dai monitor presenti nel proprio ufficio che tale treno era fermo in attesa dell'autorizzazione per l'imbarco sulla nave IL, l' chiamava il comando CP_4
di bordo per avere spiegazioni.
Il I° ufficiale, gli comunicava verbalmente che era assente il Parte_1
comandante, che avrebbe dovuto prendere servizio alle 12,50 sulla nave Persona_3
IL. L provvedeva ad informare il Dirigente Centrale Coordinamento CP_4
Movimento (DCCM) e faceva riportare il treno alla Stazione Centrale di Messina.
Intanto alle ore 13,00 lo stesso presente e regolarmente in servizio, resosi conto Pt_1 dell'assenza del comandante montante della nave, , avvisava il com.te Persona_3
responsabile gestione turni personale marittimo, perché adottasse Persona_4 nell'immediatezza dei provvedimenti al riguardo e quest'ultimo, a sua volta, alle ore
13,10 attraverso l'ufficio nautico, provvedeva a contattare uno dei due comandanti della
DO ( ) che doveva montare di 2^ turno alle ore 13,50 affinché Persona_5
prendesse il comando della IL in anticipo e non della DO per come era previsto. Cont Alla luce di quanto accaduto, ominava una Commissione Interna con il compito di effettuare i necessari accertamenti per individuare le cause del disservizio.
Cont All'esito dei lavori della Commissione, in data 28 marzo 2013 notificava al 1°
Ufficiale la seguente contestazione: Parte_1
Pag. 5 di 10 “…, Lei, il 25 dicembre 2012, ha espletato servizio di secondo turno come Primo
Ufficiale di Coperta sulla Nave Traghetto IL dalle ore 12:50 alle ore 21:00.
Ciò detto, constatata l'assenza del Comandante Lei, in quel momento responsabile della nave, si è attivato al fine di reperire la necessaria sostituzione. In tal frangente ha tuttavia omesso di comunicare tempestivamente al Coordinatore Manovra e Navi, per il tramite dell'Ufficio Nautico e mediante dispaccio di servizio, la necessità di non procedere, per l'assenza del Comandante, all'invio del treno IC 724, pronto per
l'imbarco.
Difatti, la mancanza della necessaria tempestività e del dispaccio di servizio ha fatto sì che il Coordinatore non ricevendo alcuna comunicazione inviava CP_7
comunque la colonna del treno 724 dalla Stazione di Messina Centrale alla Stazione di
Messina Marittima per l'imbarco, manovra che si sarebbe potuta evitare, data
l'assenza del Comandante.
L'emissione del dispaccio avrebbe altresì permesso di tracciare in modo specifico e inequivocabile l'anormalità in corso in quel momento;
tale anormalità è stata difatti tracciata in modo errato indicando la dicitura” verifica ai motori di bordo”.
3.Dalla ricostruzione storica degli accadimenti e dal contenuto della contestazione disciplinare risulta evidente che la prima mancanza rimproverata all' consiste nel Pt_1
non aver tempestivamente comunicato al coordinatore Manovra e Navi, tramite l'ufficio nautico, l'assenza a bordo del comandante onde impedire che il convoglio ferroviario venisse inviato alla stazione marittima e restasse fermo sui binari senza poter essere imbarcato.
Orbene, come rettamente evidenziato dall'appellante con l'ultimo motivo di gravame in cui vengono riproposte le questioni assorbite, è la stessa narrazione degli eventi offerta dalla società a negare la sussistenza dell'addebito.
Ed invero se l'invio del treno è avvenuto alle 13.15 già alle 13,10 e, dunque, cinque Con minuti prima, per stessa ammissione di l'ufficio nautico, e cioè l'ufficio strutturalmente deputato ad interloquire con il coordinatore manovre e navi, era stato reso edotto dal , coordinatore dei turni, a sua volta informato telefonicamente CP_3 proprio dall' circa l'assenza a bordo di un comandante e della necessità di una Pt_1
pronta sostituzione. Vi era dunque il tempo per poter avvertire le strutture di terra e
Pag. 6 di 10 fermare cosi la caricazione del treno e tanto vale ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta ascritta e l'effetto pregiudizievole ad essa riconnesso.
Il in sede di audizione testimoniale ha confermato di avere dopo la CP_3
comunicazione dell'odierno appellato < chiamato subito> il responsabile dell'ufficio nautico nella persona del sig. per disporre la sostituzione del comandante Tes_1 Per_2
non presentato in turno. Vero è che il teste ha altresì precisato di essere stato raggiunto dalla telefonata dell' intorno alle 13,15,/13,20 ma tale precisazione, proprio perché Pt_1 espressa in termini mermante orientativi, come esemplificato dall'utilizzo dell'avverbio
, e non agganciata ad un episodio storico specifico - il teste si è limitato ad affermare di essere seduto a tavola - tenuto altresì conto del lungo lasso temporale intercorso e dunque del normale affievolimento della memoria, essendo stato il
, sentito a distanza di oltre sei anni dai fatti, non vale a scalfire il puntuale CP_3
corredo allegatorio sulla scansione cronologica degli accadimenti offerto da Rfi.
4.L'accoglimento congiunto del primo e dell'ultimo motivo di gravame assorbe l'esame del terzo motivo relativo alla problematica della sicurezza dei passeggeri del treno rimasto fermo alla stazione marittima nonche del sesto motivo riguardante eventuali responsabilità della dirigenza sull'allungamento dei tempi del traghettamento È evidente, infatti, che una volta esclusi un'inerzia o un ritardo dell'odierno appellante nel segnalare a chi di dovere la mancanza del comandante a bordo, l'invio del treno all'invasatura per l'imbarco e la soluzione operativa in concreto adottata per ovviare all'inconveniente restano questioni estranee alla sua sfera di responsabilità. Cont
5.Il secondo aspetto su cui si incentra l'azione disciplinare esercitata da riguarda le modalità di comunicazione prescelte dal lavoratore per segnare l'assenza in servizio del comandante a bordo e, segnatamente, il fatto di essersi avvalso del telefono aziendale e, quindi, di una comunicazione verbale anziché ricorrere ad un dispaccio di servizio o quantomeno ad un fonogramma implicante una dettatura al telefono del testo.
Al riguardo la doglianza dell'appellante sulla mancanza di una fonte normativa dell'obbligo non si presenta fondata poiché la società già in ricorso ha fatto riferimento e prodotto in atti il registro delle disposizioni di servizio -M47 posto di servizio di Me manovra par II cap. par C.6 a) relativo ai compiti ed alle attribuzione del C.M.N.
(Coordinatore che prevede lo “scambio di dispacci” con i diversi CP_7
Pag. 7 di 10 soggetti coinvolti per situazioni di esercizio critiche. Come condivisibilmente evidenziato dalla difesa dell'ente, l'utilizzo del termine implica che anche gli altri soggetti coinvolti nelle criticità dell'esercizio ferroviario abbiano l'obbligo di inviare fonogrammi senza limitarsi a semplici conversazioni suscettibili di essere travisate.
Né coglie nel segno la doglianza dell'appellante articolata al quarto motivo circa la carenza del nesso causale fra omissione contestata ed erronea menzione della causa del ritardo - per avere tanto il teste , coordinatore dei turni, quanto il teste CP_3 Tes_1 addetto all'ufficio nautico confermato che egli non comunicò alcuna “verifica ai motori di bordo” ma solo l'assenza del comandante in quanto ciò di cui si duole il datore Per_2 non è la comunicazione di un evento non veritiero bensì l'utilizzo di una forma di esternazione non tracciabile e come tale oppugnabile.
La società ha in particolare ricondotto al mancato uso da parte dell' di una Pt_1 comunicazione scritta il fatto che l'anomalia, e cioè il ritardo del traghettamento del treno, sia stato tracciato nel sistema ferroviario in modo errato con la dicitura “verifica ai motori di bordo”. Con
6.Deve tuttavia rilevarsi che non ha solo dimostrato ma neppure allegato in che modo ed in che termini un tale errore di tracciatura, realizzato, come si apprende dalla lettura del ricorso, dal professional in qualità di coordinatore manovra e navi, CP_4 abbia potuto arrecare un agli interessi dell'azienda per sé o per terzi> come prescrive testualmente l'art. 60 del
Ccnl ai fine della comminazione della sanzione della sospensione da 1 a 4 giorni. Non
è dato in buona sostanza comprendere come tale isolato vizio di carattere formale abbia in concreto potuto danneggiare il servizio e la sua regolarità o messo in pericolo la sicurezza dell'esercizio operativo.
L'inadempienza imputabile all' è piuttosto riconducibile nell'alveo di operatività Pt_1 dell'art. 59 Ccnl che prevede la punibilità con la multa di mancanze quali di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali non sia derivato pregiudizio al servizio, alla regolarità dell'esercizio o agli interessi dell'azienda>.
Va altresì tenuto presente, ai fini di un'adeguata commisurazione della risposta sanzionatoria al tipo d'infrazione in oggetto, da valutarsi non solo nella sua entità
Pag. 8 di 10 obiettiva ma anche sotto il profilo dell'intensità dell'elemento soggettivo, che lo stesso
, sentito nel corso dell'indagine disciplinare, ha dichiarato che giorno 25 dicembre CP_4
2012, essendosi accorto dal monitor dell'ufficio che i convoglio ferroviario rimaneva fermo all'invasatura, per conoscere le ragioni dello stallo ha chiamato il comando di bordo e che l'ufficiale presente sig. lo ha informato che attendeva l'arrivo a bordo Pt_1
del comandante della nave e che vi era in corso una verifica dei motori.
È evidente che il fatto di essere stato interpellato a mezzo telefono dal coordinatore movimento, pur essendo questi tenuto ad utilizzare il dispaccio, vale a conferire alla comunicazione data dall' sempre per mezzo del telefono, proprio perché trattavasi Pt_1
di una risposta ad una richiesta già ab origine veicolata erratamente, una minore gravità.
Appare pertanto congrua in adesione alla richiesta avanzata dal lavoratore in via riconvenzionale e riproposta in questa l'applicazione in luogo della sospensione della minore sanzione della multa parametrata a due ore di retribuzione.
7.Non può in ultimo trovare accoglimento la doglianza attorea sull'esenzione di responsabilità stante la presenza a bordo di ufficiale di coperta più anziano. Essendosi
l' attivato sua sponte senza che ciò abbia causato alcun conflitto di competenza Pt_1 con il pari grado dell'azioni poste in essere non può che risponderne egli stesso. Per_1
In parziale accoglimento dell'appello e riforma dell'impugnata sentenza, va, pertanto, dichiarata adeguata al comportamento contestato la sanzione della multa nella misura di ore di retribuzione.
8.Tenuto conto dell'esito della lite appare equo compensare le spese giudiziali in ragione della metà ponendo a carico della società appellata la restante liquidata come in dispositivo avuto riguardo al valore indeterminato della controversia (cfr. Cass,
n.24979/2018 “La controversia concernente la legittimità di una sanzione disciplinare è di valore indeterminabile, giacché l'applicazione della sanzione può esplicare un'incidenza sullo status del lavoratore implicando un giudizio negativo che va oltre il valore strettamente economico della sanzione stessa ed involge la correttezza, la diligenza e la capacità professionale del lavoratore”).
P.Q.M
.
Pag. 9 di 10 Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara adeguata al comportamento contestato ad con provvedimento Parte_1
del 12.4.2013 la sanzione della multa nella misura di 2 ore di retribuzione.
Pone a carico della società appellata le spese di lite in ragione della metà che liquida quanto al primo grado in euro 1270 e quanto al presente grado in euro 1454 oltre Iva,
Cpa e rimborso spese generali con distrazione ex art. 93 c.p.c. compensando tra le parti la restante quota.
Messina 29.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Alessandra Santalucia dott. Beatrice Catarsini
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