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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/09/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2316/2024 promossa da
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Parte_1 C.F._1
Chianetta, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 18.07.2024, l'odierna ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. Con condanna alle spese. CP_1
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza. ________________________
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU - di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Ciò detto, il CTU ha ritenuto la ricorrente “portatore di Handicap comma 1 art. 3 L. 104/92 dal
17/02/2022. (…) Considerando quanto evidenziato alla visita del 31/03/23, si ritiene pacifico e probabile con ragionevole certezza che il diritto al riconoscimento di una riduzione permanente della capacità lavorativa al 74% poteva essere già riconosciuto dal 01/05/2023. Si reputa pertanto
invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa del 74% dal Parte_1
01/05/2023”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione anche in sede di risposta alle osservazioni formulate dal procuratore di parte ricorrente.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle date di decorrenza dei requisiti sanitari, le spese di lite vanno compensate per metà, mentre per il resto seguono la soccombenza, con distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Le spese della consulenza tecnica, che si liquidano con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, accoglie il ricorso e, per l'effetto, conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti, dichiarando la parte ricorrente invalida con riduzione permanente della capacità di lavoro nella percentuale del 74% dal 01/05/2023, nonché soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/92, con decorrenza dal 17/02/2022 (data di presentazione della domanda amministrativa); condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano CP_1 in complessivi 1.000,00 euro, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge, e ne dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
compensa la restante parte delle spese;
pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di consulenza tecnica.
Così deciso in Agrigento, il 16 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2316/2024 promossa da
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Parte_1 C.F._1
Chianetta, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 18.07.2024, l'odierna ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. Con condanna alle spese. CP_1
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza. ________________________
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU - di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Ciò detto, il CTU ha ritenuto la ricorrente “portatore di Handicap comma 1 art. 3 L. 104/92 dal
17/02/2022. (…) Considerando quanto evidenziato alla visita del 31/03/23, si ritiene pacifico e probabile con ragionevole certezza che il diritto al riconoscimento di una riduzione permanente della capacità lavorativa al 74% poteva essere già riconosciuto dal 01/05/2023. Si reputa pertanto
invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa del 74% dal Parte_1
01/05/2023”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione anche in sede di risposta alle osservazioni formulate dal procuratore di parte ricorrente.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle date di decorrenza dei requisiti sanitari, le spese di lite vanno compensate per metà, mentre per il resto seguono la soccombenza, con distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Le spese della consulenza tecnica, che si liquidano con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, accoglie il ricorso e, per l'effetto, conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti, dichiarando la parte ricorrente invalida con riduzione permanente della capacità di lavoro nella percentuale del 74% dal 01/05/2023, nonché soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/92, con decorrenza dal 17/02/2022 (data di presentazione della domanda amministrativa); condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano CP_1 in complessivi 1.000,00 euro, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge, e ne dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
compensa la restante parte delle spese;
pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di consulenza tecnica.
Così deciso in Agrigento, il 16 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo