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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 2284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2284 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21851 /2023
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
[C.F. ], Parte_1 C.F._1
ATTORE
e
[C.F. ], OP C.F._2
[C.F. ], Controparte_2 C.F._3
CONVENUTI
Oggi 19 marzo 2025 innanzi alla dott.ssa Roberta Sperati, sono comparsi:
Per parte attrice l'avv. GUARNIERI LINO il quale precisa le conclusione come in atti ed insiste perché siano accolte,
Per parte convenuta l'avv. DI MATTEO GIULIO il quale precisa le conclusione come in atti ed insiste perché siano accolte,
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Di Matteo Beatrice
All'esito della discussione il Giudice decide come da sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura alle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati - Allegata al verbale d'udienza del 19/03/2025 -
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
- SEZIONE TREDICESIMA CIVILE –
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 21851 /2023, promossa con atto di citazione notificato
DA
[C.F. ], con l'avv. GUARNIERI LINO Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
CONTRO
[C.F. ], OP C.F._2
[C.F. ], Controparte_2 C.F._3 entrambi con l'avv. DI MATTEO GIULIO
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Arricchimento senza causa
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Revocare il decreto ingiuntivo n. 5436/2023 (R.G. n. 5339/2023), reso dal Tribunale di Milano
– Giudice Dott.ssa Chiarentin Arianna in data 08/03/2023-25/03/2023 su istanza monitoria dei signori e in quanto illegittimo e dichiararlo privo di ogni OP Controparte_2
effetto giuridico, pronunciando altresì ex art. 96 C.p.c. condanna degli opposti al risarcimento dei danni liquidandone in provvedimento l'ammontare.” parte convenuta:
“In via preliminare: rigettare tutte le richieste svolte in via preliminare da controparte in quanto destituite di fondamento in fatto e in diritto per i Motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta del 23/01/2024;
Sempre in via preliminare: concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo N.
5436/2023 D.I., di cui al N. 5339/2023 R.G., qui opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., giusto tutto quanto esposto e dedotto ai Motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta del
23/01/2024;
In via ulteriormente preliminare: a seguito dell'istanza ex art. 186 ter c.p.c. sopra dedotta e documentata in atti da e , per tutto quanto sopra esposto e OP Controparte_2
dedotto, oltrechè per quanto esposto e dedotto nei Motivi 1), 2) e 3) esposti nella comparsa di costituzione e risposta del 23/01/2024, accertare e dichiarare in favore degli stessi la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti ex art. 186 ter c.p.c. ed in conseguenza pronunciare ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c., immediatamente esecutiva, a carico di e in favore di e per Parte_1 OP Controparte_2
l'ulteriore importo di € 16.466,66 nella porzione del 50% ciascuno e così per € 8.233,33 ciascuno in favore di e , corrispondente ai 2/3 della somma OP Controparte_2
percepita da , per le mensilità da marzo 2023 a marzo 2024; Parte_1
Nel merito: rigettare l'opposizione promossa da e per l'effetto confermare il Parte_1
decreto ingiuntivo N. 5436/2023 D.I., di cui al N. 5339/2023 R.G., qui opposto, non essendo le domande di controparte munite di prove scritte e/o di pronta soluzione, ovvero tali da determinare effetti estintivi e/o modificativi del credito azionato da e da OP
. Controparte_2
In ogni caso respingere e rigettare tutte le ulteriori domande promosse da controparte perché infondate in fatto ed in diritto e perché carenti di prova.
Sempre nel merito: in forza delle descritte vicende in atti condannare ex art. 96 Parte_1
c.p.c. al risarcimento dei danni liquidandone l'ammontare.
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5436/2023 col quale il Tribunale di Milano in data 08/03/2023 gli aveva ingiunto il pagamento in favore di e OP CP_2
della somma di € 26.600,00, oltre interessi e spese, quale quota dei 2/3 del canone
[...]
mensile percepito in via esclusiva da per il periodo giugno 2021-febbraio Parte_1
2023 in relazione al contratto di locazione relativo all'immobile di Milano, viale Tertulliano 38, in comunione ereditaria tra le parti
Quali motivi di opposizione, deduceva: Parte_1
che in data 03/10/2011 decedeva in EN , rispettivamente moglie di Controparte_3
e madre di e OP Controparte_2 Parte_1
che tra i beni caduti in successione, i predetti eredi ricevevano altresì in pari quota l'immobile sito in Milano, viale Tertulliano 38; che esso opponente, nella qualità di comproprietario, concludeva in data 25/01/2020 contratto di locazione ad uso abitativo dell'immobile di cui al punto che precede, al canone mensile di €
1.900,00; che la quota del canone oggetto di ingiunzione non era stata corrisposta esclusivamente in ragione delle condotte della controparte (contestazioni circa la validità del contratto, rifiuto di comunicare l'IBAN di riferimento e rifiuto di corrispondere il canone pro quota percepito dagli opposti in relazione ad altro immobile in comunione).
Ciò premesso, concludevano come in epigrafe.
Si costituivano e , che chiedevano il rigetto OP Controparte_2 dell'opposizione, concludendo co
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, senza svolgere attività istruttoria, la causa matura veniva rinviata all'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, il Giudice decide ora dando lettura della presente sentenza con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., la quale costituisce parte integrante del verbale d'udienza.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Quanto alla preliminare eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione, va evidenziato che la controversia non verte in materia locatizia, essendo fondata sull'ingiustificato arricchimento del coerede in danno dei comproprietari non cointestatari del contratto di locazione.
Quanto all'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., va ribadito quanto già rilevato nell'ordinanza riservata del 01/03/2024 poiché tra la presente controversia e quella definita con sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2367/2023 oggetto di ricorso per Cassazione risulta carente il necessario rapporto di pregiudizialità logica tra i due giudizi sia perché privi di connessione oggettiva sia perché la sentenza impugnata non riconosce alcuna ragione di credito che- eventualmente- l'odierno opponente avrebbe potuto dedurre quale controcredito a quanto oggetto di ingiunzione ( nello specifico, la Corte d'Appello ha condannato l'odierno opponente alla restituzione di somme in favore degli opposti, sicchè non vanta alcun Parte_1
credito in ragione di tale decisione).
Analogamente quanto agli altri due procedimento definiti con sentenza e richiamati dall'attore a sostegno della istanza di sospensione in quanto: la sentenza n. 31/2023 è relativa alla sola condanna in favore dell'opponente al pagamento dele spese di lite del giudizio di primo grado (definito con sentenza n. 1521/2021 in suo favore) poi riformato dalla citata sentenza n. 2367/2023 della Corte d'Appello.
Poiché, tra l'altro, la Corte d'Appello – in riforma della sentenza di primo grado – ha condannato al pagamento delle spese del doppio grado, evidentemente Parte_1
anche tale titolo non reca alcun credito che possa essere posto in compensazione, né sussistono ragioni di pregiudizialità logico-giuridica che impongano la sospensione.
Da ultimo, vanno ribadite identiche motivazioni in relazione alla sentenza n. 7327/2023, che ha visto integralmente soccombente nei confronti degli odierni opposti. Parte_1
Quanto al merito dell'opposizione deve rilevarsi che è documentalmente provato che CP
, e sono comproprietari, ciascuno per la quota di 1/3,
[...] Controparte_2 Parte_1 dell'unità immobiliare sita nel Comune di Milano, Via Tertulliano 38 (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio).
Costituisce circostanza non contestata che abbia percepito nel periodo Parte_1
oggetto di ingiunzione la somma di € 1.900,00 mensili per la concessione in godimento a terzi del predetto immobile l'immobile di Via Tertulliano 38 per un totale ammontante, alla data del deposito del ricorso monitorio, ad € 26.600,00 e che non abbia rimborsato le residue quote di
2/3 in favore degli odierni opposti, quali comproprietari del bene.
L'opponente ha altresì riconosciuto nell'atto di opposizione di essere debitore di tali quote, allegando che il mancato pagamento sarebbe scaturito solo dalla condotta ostativa delle controparti, e ciò è anche documentalmente provato dal doc. 10 di parte convenuta.
Non sussiste pertanto alcuna fondata ragione giuridica che legittimi la mancata corresponsione delle quote di canone rivendicate in via monitoria dai comproprietari.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Va rigettata altresì l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. formulata dalle parti opposte in relazione al pagamento delle quote di canone maturate successivamente alla data di deposito del ricorso monitorio, poiché: “Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis”(Cass. n. 3336/2019).
Nel caso in esame, ha chiesto esclusivamente rigettarsi l'opposizione, Parte_1
laddove la condanna ex art. 186 ter c.p.c. al pagamento dei canoni successivi al ricorso monitorio costituisce ampliamento dell'oggetto del contendere, seppur non formalmente qualificata come domanda riconvenzionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ( prossima al limite inferiore del parametro applicabile) e delle fasi svolte ( di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), nonché della circostanza che non sono stati assunti mezzi istruttori né autorizzato il deposito di memorie conclusive.
Il tenore dell'opposizione e l'atteggiamento processuale successivamente tenuto dalla parte attrice inducono, infine, questo tribunale, a far uso del potere officioso previsto dall'art. 96, comma III, c.p.c.
Tale norma, ha introdotto un meccanismo che, sulla scia della dottrina e delle prime pronunce della giurisprudenza, deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, comma I, c.p.c.) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte (cfr. Tribunale di Varese 21 - 22 gennaio 2011; Trib. di Piacenza 22 novembre 2010;
Tribunale di Piacenza, 7 dicembre 2010; Trib. Verona 20 settembre 2010; Trib. Milano 29 agosto 2009). Scopo della norma è la repressione del danno che viene arrecato direttamente alla controparte (si pensi all'allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti ma si pensi – nel caso delle imprese – alla necessità di affrontare oneri aggiuntivi, quale l'appostamento di un “fondo rischi” per i crediti incagliati o in sofferenza, oppure l'incremento delle difficoltà e dei costi dell'accesso al finanziamento bancario, ad esempio, con lo strumento delle anticipazioni su fatture), ma indirettamente anche all'erario con la congestione degli uffici giudiziari e l'incremento del rischio del superamento della canone costituzionale della ragionevole durata del processo con ricadute anche di tipo risarcitorio, stante il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex lege 89/2001. Quanto al profilo personale, va rammentato che “una volta riconosciuta la temerarietà della lite, pur in mancanza di dimostrazione di concreti e specifici danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti allo svolgimento del processo, è giustificabile che il giudice, avuto riguardo a tutti gli elementi della controversia, provveda comunque al risarcimento del danno.
Non si tratta di riconoscere un danno in re ipsa - il che sarebbe contrario alla logica della necessaria individuazione del danno come danno-conseguenza - bensì di prendere atto, secondo nozioni di comune esperienza, che il subire iniziative giudiziarie pretestuose o resistenze temerarie a fondate pretese giudiziali, comporta la sicura verificazione, a carico della parte vittoriosa, di una perdita economica e di danni di natura psicologica” (Cass. civ., Sez. VI,
12/10/2011, n. 20995)
Nella specie, l'atteggiamento processuale dell'opponente di notificare una scarna citazione il cui unico motivo di merito era costituito dal lamentato atteggiamento non collaborativo degli opposti a ricevere i pagamenti, laddove un'opposizione di identico tenore era stata già rigettata da altro giudice di questo tribunale, costituiscono evidenti indici del carattere dilatorio dell'opposizione e sintomi – quantomeno – di una grave negligenza nell'utilizzo dello strumento processuale medesimo.
Quanto alla determinazione del danno, ritiene il tribunale di poter fare ricorso ad un criterio equitativo, fissando la misura della condanna nel 10% circa del capitale azionato in monitorio. È infatti da ritenersi che il danno creato dall'abuso dello strumento processuale incida non sul profilo delle spese di lite in sé (come invece si era ragionato all'epoca della - temporanea - introduzione del quarto comma dell'art. 385 c.p.c.), ma sul capitale vero e proprio, attesa l'incidenza che l'abuso dello strumento processuale ha sull'equilibrio economico complessivo del soggetto destinatario dell'opposizione.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. n. 5436/2023 emesso in data
08/03/2023 dal Tribunale di Milano nei confronti di ed in favore di Parte_1
e e, per l'effetto; OP Controparte_2
2) Dichiara definitivamente esecutivo il decreto di cui al punto che precede;
3) condanna alla rifusione in favore di e Parte_1 OP CP_2
delle spese processuali che liquida in € 5.500,00 per compensi professionali, oltre
[...]
spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge;
4) condanna ex art. 96 c.III c.p.c. al pagamento in favore di Parte_1 CP
e della somma di € 2.700,00.
[...] Controparte_2
Sentenza per legge esecutiva.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e deposito telematico immediato per l'allegazione al verbale.
Milano, 19/03/2025 il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
[C.F. ], Parte_1 C.F._1
ATTORE
e
[C.F. ], OP C.F._2
[C.F. ], Controparte_2 C.F._3
CONVENUTI
Oggi 19 marzo 2025 innanzi alla dott.ssa Roberta Sperati, sono comparsi:
Per parte attrice l'avv. GUARNIERI LINO il quale precisa le conclusione come in atti ed insiste perché siano accolte,
Per parte convenuta l'avv. DI MATTEO GIULIO il quale precisa le conclusione come in atti ed insiste perché siano accolte,
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Di Matteo Beatrice
All'esito della discussione il Giudice decide come da sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura alle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati - Allegata al verbale d'udienza del 19/03/2025 -
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
- SEZIONE TREDICESIMA CIVILE –
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 21851 /2023, promossa con atto di citazione notificato
DA
[C.F. ], con l'avv. GUARNIERI LINO Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
CONTRO
[C.F. ], OP C.F._2
[C.F. ], Controparte_2 C.F._3 entrambi con l'avv. DI MATTEO GIULIO
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Arricchimento senza causa
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Revocare il decreto ingiuntivo n. 5436/2023 (R.G. n. 5339/2023), reso dal Tribunale di Milano
– Giudice Dott.ssa Chiarentin Arianna in data 08/03/2023-25/03/2023 su istanza monitoria dei signori e in quanto illegittimo e dichiararlo privo di ogni OP Controparte_2
effetto giuridico, pronunciando altresì ex art. 96 C.p.c. condanna degli opposti al risarcimento dei danni liquidandone in provvedimento l'ammontare.” parte convenuta:
“In via preliminare: rigettare tutte le richieste svolte in via preliminare da controparte in quanto destituite di fondamento in fatto e in diritto per i Motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta del 23/01/2024;
Sempre in via preliminare: concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo N.
5436/2023 D.I., di cui al N. 5339/2023 R.G., qui opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., giusto tutto quanto esposto e dedotto ai Motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta del
23/01/2024;
In via ulteriormente preliminare: a seguito dell'istanza ex art. 186 ter c.p.c. sopra dedotta e documentata in atti da e , per tutto quanto sopra esposto e OP Controparte_2
dedotto, oltrechè per quanto esposto e dedotto nei Motivi 1), 2) e 3) esposti nella comparsa di costituzione e risposta del 23/01/2024, accertare e dichiarare in favore degli stessi la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti ex art. 186 ter c.p.c. ed in conseguenza pronunciare ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c., immediatamente esecutiva, a carico di e in favore di e per Parte_1 OP Controparte_2
l'ulteriore importo di € 16.466,66 nella porzione del 50% ciascuno e così per € 8.233,33 ciascuno in favore di e , corrispondente ai 2/3 della somma OP Controparte_2
percepita da , per le mensilità da marzo 2023 a marzo 2024; Parte_1
Nel merito: rigettare l'opposizione promossa da e per l'effetto confermare il Parte_1
decreto ingiuntivo N. 5436/2023 D.I., di cui al N. 5339/2023 R.G., qui opposto, non essendo le domande di controparte munite di prove scritte e/o di pronta soluzione, ovvero tali da determinare effetti estintivi e/o modificativi del credito azionato da e da OP
. Controparte_2
In ogni caso respingere e rigettare tutte le ulteriori domande promosse da controparte perché infondate in fatto ed in diritto e perché carenti di prova.
Sempre nel merito: in forza delle descritte vicende in atti condannare ex art. 96 Parte_1
c.p.c. al risarcimento dei danni liquidandone l'ammontare.
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5436/2023 col quale il Tribunale di Milano in data 08/03/2023 gli aveva ingiunto il pagamento in favore di e OP CP_2
della somma di € 26.600,00, oltre interessi e spese, quale quota dei 2/3 del canone
[...]
mensile percepito in via esclusiva da per il periodo giugno 2021-febbraio Parte_1
2023 in relazione al contratto di locazione relativo all'immobile di Milano, viale Tertulliano 38, in comunione ereditaria tra le parti
Quali motivi di opposizione, deduceva: Parte_1
che in data 03/10/2011 decedeva in EN , rispettivamente moglie di Controparte_3
e madre di e OP Controparte_2 Parte_1
che tra i beni caduti in successione, i predetti eredi ricevevano altresì in pari quota l'immobile sito in Milano, viale Tertulliano 38; che esso opponente, nella qualità di comproprietario, concludeva in data 25/01/2020 contratto di locazione ad uso abitativo dell'immobile di cui al punto che precede, al canone mensile di €
1.900,00; che la quota del canone oggetto di ingiunzione non era stata corrisposta esclusivamente in ragione delle condotte della controparte (contestazioni circa la validità del contratto, rifiuto di comunicare l'IBAN di riferimento e rifiuto di corrispondere il canone pro quota percepito dagli opposti in relazione ad altro immobile in comunione).
Ciò premesso, concludevano come in epigrafe.
Si costituivano e , che chiedevano il rigetto OP Controparte_2 dell'opposizione, concludendo co
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, senza svolgere attività istruttoria, la causa matura veniva rinviata all'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, il Giudice decide ora dando lettura della presente sentenza con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., la quale costituisce parte integrante del verbale d'udienza.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Quanto alla preliminare eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione, va evidenziato che la controversia non verte in materia locatizia, essendo fondata sull'ingiustificato arricchimento del coerede in danno dei comproprietari non cointestatari del contratto di locazione.
Quanto all'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., va ribadito quanto già rilevato nell'ordinanza riservata del 01/03/2024 poiché tra la presente controversia e quella definita con sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2367/2023 oggetto di ricorso per Cassazione risulta carente il necessario rapporto di pregiudizialità logica tra i due giudizi sia perché privi di connessione oggettiva sia perché la sentenza impugnata non riconosce alcuna ragione di credito che- eventualmente- l'odierno opponente avrebbe potuto dedurre quale controcredito a quanto oggetto di ingiunzione ( nello specifico, la Corte d'Appello ha condannato l'odierno opponente alla restituzione di somme in favore degli opposti, sicchè non vanta alcun Parte_1
credito in ragione di tale decisione).
Analogamente quanto agli altri due procedimento definiti con sentenza e richiamati dall'attore a sostegno della istanza di sospensione in quanto: la sentenza n. 31/2023 è relativa alla sola condanna in favore dell'opponente al pagamento dele spese di lite del giudizio di primo grado (definito con sentenza n. 1521/2021 in suo favore) poi riformato dalla citata sentenza n. 2367/2023 della Corte d'Appello.
Poiché, tra l'altro, la Corte d'Appello – in riforma della sentenza di primo grado – ha condannato al pagamento delle spese del doppio grado, evidentemente Parte_1
anche tale titolo non reca alcun credito che possa essere posto in compensazione, né sussistono ragioni di pregiudizialità logico-giuridica che impongano la sospensione.
Da ultimo, vanno ribadite identiche motivazioni in relazione alla sentenza n. 7327/2023, che ha visto integralmente soccombente nei confronti degli odierni opposti. Parte_1
Quanto al merito dell'opposizione deve rilevarsi che è documentalmente provato che CP
, e sono comproprietari, ciascuno per la quota di 1/3,
[...] Controparte_2 Parte_1 dell'unità immobiliare sita nel Comune di Milano, Via Tertulliano 38 (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio).
Costituisce circostanza non contestata che abbia percepito nel periodo Parte_1
oggetto di ingiunzione la somma di € 1.900,00 mensili per la concessione in godimento a terzi del predetto immobile l'immobile di Via Tertulliano 38 per un totale ammontante, alla data del deposito del ricorso monitorio, ad € 26.600,00 e che non abbia rimborsato le residue quote di
2/3 in favore degli odierni opposti, quali comproprietari del bene.
L'opponente ha altresì riconosciuto nell'atto di opposizione di essere debitore di tali quote, allegando che il mancato pagamento sarebbe scaturito solo dalla condotta ostativa delle controparti, e ciò è anche documentalmente provato dal doc. 10 di parte convenuta.
Non sussiste pertanto alcuna fondata ragione giuridica che legittimi la mancata corresponsione delle quote di canone rivendicate in via monitoria dai comproprietari.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Va rigettata altresì l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. formulata dalle parti opposte in relazione al pagamento delle quote di canone maturate successivamente alla data di deposito del ricorso monitorio, poiché: “Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis”(Cass. n. 3336/2019).
Nel caso in esame, ha chiesto esclusivamente rigettarsi l'opposizione, Parte_1
laddove la condanna ex art. 186 ter c.p.c. al pagamento dei canoni successivi al ricorso monitorio costituisce ampliamento dell'oggetto del contendere, seppur non formalmente qualificata come domanda riconvenzionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ( prossima al limite inferiore del parametro applicabile) e delle fasi svolte ( di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), nonché della circostanza che non sono stati assunti mezzi istruttori né autorizzato il deposito di memorie conclusive.
Il tenore dell'opposizione e l'atteggiamento processuale successivamente tenuto dalla parte attrice inducono, infine, questo tribunale, a far uso del potere officioso previsto dall'art. 96, comma III, c.p.c.
Tale norma, ha introdotto un meccanismo che, sulla scia della dottrina e delle prime pronunce della giurisprudenza, deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, comma I, c.p.c.) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte (cfr. Tribunale di Varese 21 - 22 gennaio 2011; Trib. di Piacenza 22 novembre 2010;
Tribunale di Piacenza, 7 dicembre 2010; Trib. Verona 20 settembre 2010; Trib. Milano 29 agosto 2009). Scopo della norma è la repressione del danno che viene arrecato direttamente alla controparte (si pensi all'allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti ma si pensi – nel caso delle imprese – alla necessità di affrontare oneri aggiuntivi, quale l'appostamento di un “fondo rischi” per i crediti incagliati o in sofferenza, oppure l'incremento delle difficoltà e dei costi dell'accesso al finanziamento bancario, ad esempio, con lo strumento delle anticipazioni su fatture), ma indirettamente anche all'erario con la congestione degli uffici giudiziari e l'incremento del rischio del superamento della canone costituzionale della ragionevole durata del processo con ricadute anche di tipo risarcitorio, stante il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex lege 89/2001. Quanto al profilo personale, va rammentato che “una volta riconosciuta la temerarietà della lite, pur in mancanza di dimostrazione di concreti e specifici danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti allo svolgimento del processo, è giustificabile che il giudice, avuto riguardo a tutti gli elementi della controversia, provveda comunque al risarcimento del danno.
Non si tratta di riconoscere un danno in re ipsa - il che sarebbe contrario alla logica della necessaria individuazione del danno come danno-conseguenza - bensì di prendere atto, secondo nozioni di comune esperienza, che il subire iniziative giudiziarie pretestuose o resistenze temerarie a fondate pretese giudiziali, comporta la sicura verificazione, a carico della parte vittoriosa, di una perdita economica e di danni di natura psicologica” (Cass. civ., Sez. VI,
12/10/2011, n. 20995)
Nella specie, l'atteggiamento processuale dell'opponente di notificare una scarna citazione il cui unico motivo di merito era costituito dal lamentato atteggiamento non collaborativo degli opposti a ricevere i pagamenti, laddove un'opposizione di identico tenore era stata già rigettata da altro giudice di questo tribunale, costituiscono evidenti indici del carattere dilatorio dell'opposizione e sintomi – quantomeno – di una grave negligenza nell'utilizzo dello strumento processuale medesimo.
Quanto alla determinazione del danno, ritiene il tribunale di poter fare ricorso ad un criterio equitativo, fissando la misura della condanna nel 10% circa del capitale azionato in monitorio. È infatti da ritenersi che il danno creato dall'abuso dello strumento processuale incida non sul profilo delle spese di lite in sé (come invece si era ragionato all'epoca della - temporanea - introduzione del quarto comma dell'art. 385 c.p.c.), ma sul capitale vero e proprio, attesa l'incidenza che l'abuso dello strumento processuale ha sull'equilibrio economico complessivo del soggetto destinatario dell'opposizione.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. n. 5436/2023 emesso in data
08/03/2023 dal Tribunale di Milano nei confronti di ed in favore di Parte_1
e e, per l'effetto; OP Controparte_2
2) Dichiara definitivamente esecutivo il decreto di cui al punto che precede;
3) condanna alla rifusione in favore di e Parte_1 OP CP_2
delle spese processuali che liquida in € 5.500,00 per compensi professionali, oltre
[...]
spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge;
4) condanna ex art. 96 c.III c.p.c. al pagamento in favore di Parte_1 CP
e della somma di € 2.700,00.
[...] Controparte_2
Sentenza per legge esecutiva.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e deposito telematico immediato per l'allegazione al verbale.
Milano, 19/03/2025 il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati