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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/10/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 337/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa BA Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 31 gennaio 2024, da
1) Parte_1
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...] con gli avvocati Manlio AR (C.F. – EC C.F._2
, e RI AR AR (C.F. – Email_1 C.F._3
EC , con studio in Milano, Corso Italia n. 50, ed ivi Email_2
elettivamente domiciliato contro
2) CP_1
nata a [...] l'[...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_4
residente in [...] con l'Avv. Valeria Ratto (C.F. – EC , C.F._5 Email_3
con studio in Como, Via Bellini n. 14, ed ivi elettivamente domiciliata
1 i quali hanno contratto matrimonio concordatario, in Luisago (CO), in data 30 settembre 1990
(anno 1990, atto n. 5, reg. Atti di Matrimonio, parte II, serie A).
SEPARAZIONE:
separati mediante accordo di negoziazione assistita in data 25 febbraio 2016, autorizzato dal PM in data 29 febbraio 2016.
Con le seguenti FIGLIE economicamente AUTOSUFFICIENTI: Parte_2
- nata il [...] Parte_3
- nata il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi nelle more del giudizio di divorzio hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i sig.ri e il 30 settembre 1990 in Luisago (CO), ordinando all'Ufficiale Parte_1 CP_1
dello stato civile del comune di Luisago di procedere all'annotazione della sentenza nel
Registro Atti di Matrimonio.
2) Il sig. a titolo di assegno divorzile ai sensi dell'art. 5 L. 898/1970, verserà in Parte_1
favore della sig.ra la somma di Euro 410,00 mensili (al lordo di tutte le imposte, CP_1
che graveranno esclusivamente su quest'ultima), entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese di settembre 2025, per dodici mensilità annue e soggetta a rivalutazione annua ISTAT a decorrere dall'1.9.2026.
3) La sig.ra rinuncia sin da ora ad avanzare qualunque pretesa economica sul TFR CP_1
maturato e maturando del sig. e rinuncia a proporre qualsivoglia azione Parte_1
giudiziaria per ottenere il pagamento di una quota dello stesso ai sensi dell'art.12 bis L.
898/1970. La signora parimenti rinuncia ad avanzare pretese economiche e/o azioni CP_1
giudiziarie per ottenere il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle già ricevute dal signor a titolo di liquidazione del 50% del valore dell'immobile sito in Villa Parte_1
Guardia (CO), Via Monte Spluga n. 32, di esclusiva proprietà del sig. - come da Pt_1
2 accordi intercorsi in sede di separazione -, che pertanto la signora dichiara esserle CP_1
stato già interamente pagato.
4) I coniugi danno atto di avere così regolato ogni questione patrimoniale tra loro pendente e di non avere alcun'altra reciproca pretesa di carattere economico, ad esclusione di quanto concordato al punto 2) che precede.
5) Spese di lite interamente compensate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dal perfezionamento dell'accordo di negoziazione assistita per la separazione dei coniugi e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso, neppure in via temporanea,
la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
e in data 30 settembre 1990, in Luisago con atto trascritto nei registri dello Stato CP_1
3 Civile del Comune di Luisago (anno 1990, atto n. 5, reg. Atti di Matrimonio, parte II, Serie
A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Luisago perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Luisago dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Como, il 30.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa BA Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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