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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 31/07/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 70-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Vincenzo Domenico Scibetta Presidente dott. Luca Verzeni Giudice dott.ssa Angela Randazzo Giudice relatore nel procedimento n. 70-1/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Luca Pizzigoni e dall'avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Pesenti, con studio in Bergamo in via F. Cucchi n. 5, presso i quali è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 Controparte_2 con sede in Bolgare, via Passerera 60;
RESISTENTE CONTUMACE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di Controparte_3 promosso su istanza del creditore Parte_1
rilevato che debitore assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta di promozione sociale;
dato atto che con ordinanza del 7 maggio 2025 il Collegio invitava parte istante a prendere posizione in ordine all'assoggettabilità delle associazioni alla procedura di liquidazione controllata;
tenuto conto che, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio sulla predetta questione, il creditore documentava che risultava iscritta presso il (Registro unico nazionale Controparte_3 CP_4
Pagina 1 enti del terzo settore) della Regione Lombardia, dal quale era stata cancellata con determinazione del 6 settembre 2024 in assenza di deposito dei bilanci richiesti, con conseguente perdita della qualifica di Aps;
ritenuto, ciò posto, che la domanda di liquidazione controllata dell'associazione Controparte_3 sia inammissibile;
[...]
osservato, in particolare, che è un'associazione non riconosciuta, in quanto tale Controparte_3 sfornita di personalità giuridica e dotata di un'autonomia patrimoniale imperfetta;
che è stata cancellata dal Registro unico nazionale enti del terzo settore, con determinazione del 6 settembre 2024 a seguito dell'accertamento della violazione degli obblighi di cui 48, quarto comma, D.Lgs. 117/2017 e art. 20, settimo comma, D.M. 106/2020;
considerato che:
- l'art. 49 D.L.gs. 117/2017 dispone che «1. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio del registro unico nazionale presso il quale l'ente è iscritto affinchè provveda ai sensi dell'articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.
2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro».
- il secondo comma dell'art. 50 D.L.gs. 117/2017 prevede che «L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 9, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale»;
- l'art. 9 D.Lgs. 117/2017 prevede che «In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli»;
considerato, quindi, che per effetto della cancellazione dell'associazione di promozione sociale dal Registro unico nazionale enti del terzo settore per mancanza dei requisiti, l'ente è tenuto a devolvere preventivamente il patrimonio ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui è stato iscritto al fermo restando la CP_4 possibilità per l'ente, dopo la cancellazione dal di continuare ad operare;
CP_4 dato atto che, invece, in ipotesi di estinzione o scioglimento dell'ente si applica la disciplina liquidatoria disciplinata agli artt. 11 e ss. disp. att. c.c.; rilevato che l'art. 2, primo comma, lett. c) CCII definisce il sovraindebitamento come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»;
ritenuto che le procedure liquidatorie disciplinate dal codice civile trovino applicazione anche in ipotesi di insolvenza dell'ente, traducendosi questa in un'impossibilità di raggiungere l'oggetto della persona giuridica e legittimante i creditori alla richiesta di estinzione dell'ente ai sensi dell'art. 27 c.c., cui segue la
Pagina 2 materiale procedura di liquidazione (art. 30 c.c.) da condurre secondo le previsioni di cui agli artt. 11 e ss. disp. att. c.c.;
ritenuto, in particolare, che la situazione di crisi o di insolvenza possa certamente annoverarsi fra gli eventi interni che rendono impossibile il conseguimento dello scopo dell'ente associativo, sì da legittimare la prefettura, la regione ovvero la provincia autonoma competente, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, ad accertare l'esistenza della causa di estinzione della persona giuridica ai sensi dell'art. 27 del codice civile e dare comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini di cui all'art. 11 disp. att. c.c. (art. 6 D.P.R. n. 361/2000);
valutato quindi che l'associazione non riconosciuta non sia assoggettabile alla Controparte_3 procedura liquidazione controllata, in quanto debitore assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile per il caso di crisi o insolvenza;
p.q.m.
dichiara inammissibile la domanda di apertura di apertura della liquidazione controllata del patrimonio di Controparte_3
Si comunichi.
Bergamo, così deciso nella camera di consiglio del 24 luglio 2025.
Il giudice relatore dott.ssa Angela Randazzo
Il Presidente dott. Vincenzo Domenico Scibetta
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Vincenzo Domenico Scibetta Presidente dott. Luca Verzeni Giudice dott.ssa Angela Randazzo Giudice relatore nel procedimento n. 70-1/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Luca Pizzigoni e dall'avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Pesenti, con studio in Bergamo in via F. Cucchi n. 5, presso i quali è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 Controparte_2 con sede in Bolgare, via Passerera 60;
RESISTENTE CONTUMACE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di Controparte_3 promosso su istanza del creditore Parte_1
rilevato che debitore assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta di promozione sociale;
dato atto che con ordinanza del 7 maggio 2025 il Collegio invitava parte istante a prendere posizione in ordine all'assoggettabilità delle associazioni alla procedura di liquidazione controllata;
tenuto conto che, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio sulla predetta questione, il creditore documentava che risultava iscritta presso il (Registro unico nazionale Controparte_3 CP_4
Pagina 1 enti del terzo settore) della Regione Lombardia, dal quale era stata cancellata con determinazione del 6 settembre 2024 in assenza di deposito dei bilanci richiesti, con conseguente perdita della qualifica di Aps;
ritenuto, ciò posto, che la domanda di liquidazione controllata dell'associazione Controparte_3 sia inammissibile;
[...]
osservato, in particolare, che è un'associazione non riconosciuta, in quanto tale Controparte_3 sfornita di personalità giuridica e dotata di un'autonomia patrimoniale imperfetta;
che è stata cancellata dal Registro unico nazionale enti del terzo settore, con determinazione del 6 settembre 2024 a seguito dell'accertamento della violazione degli obblighi di cui 48, quarto comma, D.Lgs. 117/2017 e art. 20, settimo comma, D.M. 106/2020;
considerato che:
- l'art. 49 D.L.gs. 117/2017 dispone che «1. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio del registro unico nazionale presso il quale l'ente è iscritto affinchè provveda ai sensi dell'articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.
2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro».
- il secondo comma dell'art. 50 D.L.gs. 117/2017 prevede che «L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 9, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale»;
- l'art. 9 D.Lgs. 117/2017 prevede che «In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli»;
considerato, quindi, che per effetto della cancellazione dell'associazione di promozione sociale dal Registro unico nazionale enti del terzo settore per mancanza dei requisiti, l'ente è tenuto a devolvere preventivamente il patrimonio ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui è stato iscritto al fermo restando la CP_4 possibilità per l'ente, dopo la cancellazione dal di continuare ad operare;
CP_4 dato atto che, invece, in ipotesi di estinzione o scioglimento dell'ente si applica la disciplina liquidatoria disciplinata agli artt. 11 e ss. disp. att. c.c.; rilevato che l'art. 2, primo comma, lett. c) CCII definisce il sovraindebitamento come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»;
ritenuto che le procedure liquidatorie disciplinate dal codice civile trovino applicazione anche in ipotesi di insolvenza dell'ente, traducendosi questa in un'impossibilità di raggiungere l'oggetto della persona giuridica e legittimante i creditori alla richiesta di estinzione dell'ente ai sensi dell'art. 27 c.c., cui segue la
Pagina 2 materiale procedura di liquidazione (art. 30 c.c.) da condurre secondo le previsioni di cui agli artt. 11 e ss. disp. att. c.c.;
ritenuto, in particolare, che la situazione di crisi o di insolvenza possa certamente annoverarsi fra gli eventi interni che rendono impossibile il conseguimento dello scopo dell'ente associativo, sì da legittimare la prefettura, la regione ovvero la provincia autonoma competente, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, ad accertare l'esistenza della causa di estinzione della persona giuridica ai sensi dell'art. 27 del codice civile e dare comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini di cui all'art. 11 disp. att. c.c. (art. 6 D.P.R. n. 361/2000);
valutato quindi che l'associazione non riconosciuta non sia assoggettabile alla Controparte_3 procedura liquidazione controllata, in quanto debitore assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile per il caso di crisi o insolvenza;
p.q.m.
dichiara inammissibile la domanda di apertura di apertura della liquidazione controllata del patrimonio di Controparte_3
Si comunichi.
Bergamo, così deciso nella camera di consiglio del 24 luglio 2025.
Il giudice relatore dott.ssa Angela Randazzo
Il Presidente dott. Vincenzo Domenico Scibetta
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