Sentenza 15 giugno 2022
Ordinanza collegiale 9 settembre 2024
Improcedibile
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 03/04/2025, n. 2875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2875 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02875/2025REG.PROV.COLL.
N. 05527/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5527 del 2022, proposto da Ancona Mario, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Leonardo Deramo, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via F.S. Abbrescia, 83/B;
contro
Comune di Monopoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Dibello, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
Project S.a.s. di AN RO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Profeta, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n.30;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 877/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli e di Project S.a.s. di AN RO;
Vista la nota del 24 ottobre 2024, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Riccardo Carpino;
Nessuno è comparso per le parti costituite, come da verbale quanto al passaggio in decisione.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
la questione controversa in primo grado è stata decisa con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), n. 877 del 15 giugno 2022, che ha rigettato il ricorso proposto avverso il permesso di costruire n. 69/2020, rilasciato dal Comune di Monopoli alla Termite Costruzioni s.r.l. (dante causa della Project sas), in relazione a un intervento edilizio su suolo limitrofo a quello in cui insiste l’immobile di proprietà dell’appellante;
nel corso del procedimento civile dinanzi al Tribunale di Bari R.G.1585/2022, avente ad oggetto, come dichiara l’appellante, le medesime questioni all’esame di questo giudice è intervenuto, in data 27 marzo 2024, un accordo transattivo che, tra l’altro, comporta anche la rinuncia a questo giudizio da parte del sig. Ancona;
nell’udienza del 25 luglio 2024 l’appellante ha chiesto il rinvio della trattazione essendo in corso di realizzazione determinate opere conseguenti al citato accordo transattivo;
l’appellato Comune di Monopoli e la controinteressata Project S.A.S, appellante incidentale hanno aderito all’istanza di rinvio e pertanto con ordinanza n. 7498 del 9 settembre 2024 è stato disposto il rinvio ad una udienza da fissarsi;
con nota del 24 ottobre 2024 l’appellante ha comunicato che le opere di adeguamento sul manufatto controverso, da parte della Project sas, da realizzarsi entro 180 giorni dalla sottoscrizione della transazione e, quindi, entro il 23 settembre 2024 sono state integralmente eseguite e, pertanto, non vi è più interesse alla coltivazione dell’appello chiedendo di dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse;
con nota depositata agli atti di causa il 13 dicembre 2024 la Project Sas di AN RO ha aderito a detta istanza;
il Comune di Monopoli - con nota agli atti di causa depositata il 15 gennaio 2025- ha preliminarmente dichiarato che rispetto all’esecuzione delle opere di adeguamento del manufatto della Project sas non sono pervenute istanze o domande dirette a chiedere autorizzazioni o permessi per cui nessun atto abilitativo risulta allo stato emesso dall’Ente rispetto alle opere previste nell’accordo transattivo restando quindi impregiudicati i controlli e le determinazioni in merito;
detto ente ha comunque dichiarato di aderire alla istanza di sopravvenuto difetto di interesse formulata dall’appellante e della adesione manifestata da parte della Project Sas;
non resta, pertanto, al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del presente appello per sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, e che sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate fra le parti costituite le spese del presente grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Riccardo Carpino | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO