Ordinanza collegiale 21 ottobre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 25/11/2025, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02174/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00831/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 831 del 2025, proposto da
LE LL, MI IL, TA AR, rappresentate e difese dagli avvocati Francesca Picone, Simona Fulco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regione Veneto, Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Vicenza, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
delle sentenze del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro n. 197/2024 (nel ricorso R.G. n. 1273/2023 proposto da LE LL), n. 198/2024 (nel ricorso R.G. n. 1274/2023 proposto da MI IL) e n. 181/2024 (nel ricorso R.G. n. 1278/2023 proposto da TA AR)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni costituite;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 il dott. EA AN e rinviato al verbale quanto alla presenza delle parti;
PREMESSO che:
- con il gravame in trattazione le istanti agiscono in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione delle tre sentenze indicate in epigrafe, contenenti l’accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica del docente” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, per diverse annualità;
- ciascuna delle sentenze in questione riconosce il detto beneficio in favore di una delle ricorrenti, per importi ed annualità distinti;
- le ricorrenti espongono che l’amministrazione soccombente non ha proposto impugnazione avverso i predetti provvedimenti che, pertanto, sono passati in giudicato;
- lamentano in proposito l’esito infruttuoso della notifica e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto l’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni;
- concludono con le richieste di accoglimento del ricorso, di condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori di legge, con richiesta di nomina di un commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione;
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito per opporsi al gravame proposto ex adverso ;
- il Tribunale, a mezzo dell’ordinanza collegiale n. 1839/2025 assunta all’esito della camera di consiglio del 16 ottobre 2025, ha prospettato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., un possibile profilo di inammissibilità del ricorso perché proposto al di fuori delle ristrette ipotesi in cui è riconosciuta la possibilità di proporre un ricorso collettivo e cumulativo;
- con memoria depositata il 6 novembre 2025 le ricorrenti hanno sostenuto la tesi dell’ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo, giustificandola sotto il profilo dell’economia processuale, visto che nel caso specifico sussiste sia la comunanza del soggetto passivo del dispositivo di condanna delle sentenze ottemperande (il Ministero qui intimato), sia la esatta sovrapponibilità delle questioni trattate in ciascuna di tali sentenze;
CONSIDERATO che:
- il giudizio amministrativo prevede come principio generale il divieto del ricorso cumulativo, salvo che si ravvisi una connessione procedimentale o funzionale, tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo-collettivo;
- la ratio di tale principio è stata individuata, per verso, nell’esigenza di chiarezza, funzionale ad evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, a base del divieto del ricorso cumulativo, e, per altro, per evitare l’abuso dello strumento processuale per eludere le vigenti disposizioni tributarie che disciplinano il versamento del contributo unificato da parte di ciascun ricorrente, per il ricorso collettivo;
- il ricorso collettivo, in particolare, presentato da una pluralità di soggetti, è ammissibile solo nel caso in cui sussistano contemporaneamente i requisiti dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali, costituendo una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, in quanto tesa a tutelare un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal relativo titolare con separata azione vista la natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, deputata ad erogare tutela giurisdizionale ad una posizione soggettiva lesa dall’azione amministrativo e non a veicolare un controllo oggettivo della legittimità dell’azione amministrativa stessa, scisso da una concreta lesione arrecata agli specifici interessi di un determinato consociato (cfr. Cons. Stato, V, n. 8138/2023; VII, n. 5378/2024);
- con specifico riferimento al giudizio di ottemperanza si è ritenuto che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c). cod. proc. amm., vertendosi in materia di diritti soggettivi, è da ritenersi consentito il cumulo dei ricorsi soggettivamente connessi, cioè rivolti dal medesimo ricorrente nei confronti della medesima amministrazione intimata;
- difatti, per tali controversie, operano le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui la previsione di cui all’art. 104 cod. proc. civ., in tema di connessione soggettiva, norma compatibile, ex art. 39 cod. proc. amm., con le regole del processo amministrativo (TAR Campania, Napoli, n. 3747/2024);
- in sede civile non si dubita che l’espropriazione forzata, pur non direttamente regolata dalla norma dell’art. 104 cod. proc. civ., dettata per il processo civile di cognizione, possa svolgersi in un unico processo, preceduto da un unico precetto, anche quando sia basata su più titoli esecutivi emessi per il pagamento di somme di denaro a favore dello stesso creditore e nei confronti dello stesso debitore;
- al riguardo, la Corte di cassazione ha affermato che “È contrario a buona fede il contegno del creditore che, senza alcun vantaggio o interesse, instauri più procedure esecutive in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore” (Cass. Civ., sez. III, n. 6513/2023, con la quale si è aggiunto che “in tal caso, il giudice dell’esecuzione è tenuto a riunire i suddetti procedimenti e, conseguentemente, a liquidare al creditore procedente le sole spese e i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica di un solo precetto e per l’esecuzione di un solo atto di pignoramento in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati” );
- pertanto, non vi sono ragioni ostative all’applicazione al giudizio di ottemperanza per l’attuazione di sentenze e provvedimenti del giudice ordinario dei detti principi che connotano il concorrente rimedio dell’azione esecutiva civile, posto che “ la concentrazione in un unico giudizio delle varie pretese creditorie azionate da un unico soggetto risponde all’interesse della stessa amministrazione a non essere gravata ingiustificatamente di un incremento degli oneri procedurali derivanti dalla proliferazione non necessaria dei procedimento, che incidono, in particolare, sugli esborsi a titolo di spese di giudizio nonché sulla quantificazione delle spese documentate […] ” (cfr. TAR Lazio, Roma, n. 31/2018);
- ragionando a contrario , non può invece essere consentita la proposizione, con un unico rimedio volto all’ottemperanza, di più domande esecutive proposte da più soggetti e riferibili a distinti e separati titoli abilitanti l’esecuzione medesima;
CONSIDERATO che, come sopra detto, si verte, nel caso di specie, di ottemperanza richiesta con riferimento a diversi titoli esecutivi, ciascuno relativo a un diverso ricorrente;
RITENUTO che:
- applicando tali principi al presente ricorso, ne consegue la sua inammissibilità, in quanto non sussiste alcuna connessione soggettiva (né oggettiva) tra le domande proposte, essendo esso volto ad ottenere l’ottemperanza di titoli diversi, riferibili a ricorrenti diversi, che nulla hanno in comune se non la parte debitrice;
- proprio in ragione dell’assenza di omogeneità delle posizioni fatte valere in giudizio non sussiste il requisito della connessione soggettiva delle domande (cfr. TAR Campania, Napoli, n. 6300/2025; TAR Veneto, n. 560/2025; TAR Lazio, Roma, n. 18958/2024; TAR Calabria, Catanzaro, n. 1005/2020), con conseguente inammissibilità del rimedio processuale;
- la definizione in rito non pregiudica la possibilità di riproporre la domanda giudiziale emendata dello scrutinato profilo di inammissibilità, sussistendo i presupposti di legge, e giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida RA, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario
EA AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA AN | Ida RA |
IL SEGRETARIO