TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/03/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott. Eleonora Ramacciotti Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5078 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato DUO' GIUSEPPINA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come in ricorso.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1 1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Montemarano (AV) in data 24/03/2012 e dalla loro unione è nato il figlio il 10/06/2012, non ascoltato, risultando l'incombente superfluo (art. Per_1
473-bis. 4, secondo comma, c.p.c.) per le ragioni di seguito esposte.
2. Con ricorso del 18/10/2024 la moglie ha chiesto la separazione dal marito e ulteriori statuizioni accessorie, di contenuto personale ed economico, inerenti ai rapporti tra coniugi, nonché tra genitori e figli.
3. Nel giudizio così radicato, il convenuto, che ha ricevuto a mani proprie in data 04/12/2024 la notifica del ricorso introduttivo e del provvedimento di fissazione della prima udienza, è rimasto contumace.
4. All'esito della prima udienza tenutasi il 12/03/2025, presente solo la parte ricorrente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio del successivo
13/03/2025.
§
A) La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente e dalla decisione del convenuto di non costituirsi nemmeno in giudizio.
B) In considerazione del disinteresse paterno, comprovato dalla decisione del di non CP_1 partecipare al procedimento nonostante la sicura conoscenza del medesimo, ai sensi dell'art. 337 quater, ultimo comma, c.c. si affida il figlio minore della coppia in via esclusiva rafforzata Per_1
alla madre, cui dunque viene attribuito il potere di assumere in autonomia le decisioni di maggiore interesse per la prole relative a salute, istruzione, educazione e residenza abituale.
C) Il ragazzino avrà collocamento prevalente e residenza con la madre nella casa familiare di
Mirandola (MO), via Giulia Colbert n. 2, che viene pertanto assegnata alla ex art. 337 Parte_1
sexies c.c. e che il NT dovrà abbandonare immediatamente.
D) Si recepisce, come in dispositivo, con minimi adattamenti, il calendario di frequentazioni paterne proposto dalla madre, ritenuto idoneo al mantenimento di adeguati rapporti tra e il padre. Per_1
E) Sul versante economico, questi sono gli elementi che il Tribunale considera per pronunciare i provvedimenti di seguito indicati:
- l'età di (che compirà i 13 anni il prossimo 10 giugno); Per_1
- le entrate mensili delle parti (euro 1.700,00 circa la ricorrente ed euro 2.000,00 circa il convenuto);
- la valenza dell'assegnazione della casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, alla ricorrente, e, di conseguenza, da un lato il fatto che il convenuto continuerà a farsi carico della metà della rata del mutuo cointestato (euro 636,19, ossia euro 318,10 a testa) acceso per il suo acquisto, somma da imputarsi, quantomeno in larga parte, a mantenimento della prole, soddisfacendo le sue esigenze
2 abitative, e dall'altro la circostanza che il dovrà sostenere costi per reperire nuova abitazione CP_1
idonea anche a ospitare nei periodi in cui lo frequenterà, spesa stimabile in almeno euro Per_1
500/600 mensili;
- i tempi di frequentazione dei genitori con il figlio minore, come da calendario stabilito in dispositivo,
e i conseguenti rispettivi carichi di mantenimento diretto.
La valutazione unitaria degli elementi testé riportati conduce il Collegio a:
- onerare il padre di versare alla madre euro 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore;
- ripartire a metà ciascuno tra i genitori le spese straordinarie nell'interesse di;
Per_1
- ripartire a metà ciascuno tra i genitori l'assegno unico per la prole erogato dall' ; CP_2
- respingere la richiesta per il proprio mantenimento avanzata dalla moglie nei confronti del marito ai sensi dell'art. 156, primo e secondo comma, c.c., non essendo ravvisabile, all'esito delle statuizioni che precedono, squilibrio di sorta nelle complessive condizioni economico patrimoniali delle parti.
F) Inammissibili, infine, le (invero singolari) pretese della ricorrente di:
- “disporre che l'autoveicolo Golf targato FS850XT, ora in uso alla moglie, venga a questa trasferito, con spese a carico del signor ”, non essendo, tra l'altro, indicato il precetto normativo in forza CP_1
del quale il Tribunale avrebbe il potere di soddisfare quella che, dalle allegazioni della ricorrente, risulta a tutti gli effetti essere una richiesta dai contenuti espropriativi;
- “disporre che il mutuo cointestato sia posto a carico di entrambi i coniugi al 50% ciascuno sino all'estinzione del debito stesso”, anche per difetto di concreto interesse ex art. 100 c.p.c., essendo appunto il mutuo cointestato e dunque già a carico delle parti in ragione della metà ciascuna;
- “disporre che le spese condominiali vengano versate dai coniugi secondo la misura del 50% ciascuno, così come le spese condominiali straordinarie”, poiché quelle ordinarie saranno a carico dell'assegnataria, che sola godrà della casa familiare, e quelle straordinarie seguiranno le quote di proprietà, e quindi saranno già a carico di ciascun coniuge in ragione della metà.
G) Per il principio di causalità, nonché vista la prevalente soccombenza, le spese di lite sono poste in capo al convenuto (art. 91, primo comma, c.p.c.).
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 1.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
3 Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata ad Parte_1
AVELLINO il 13/11/1989) e (nato a [...] il [...]) che Controparte_1
hanno contratto matrimonio in data 24/03/2012 a MONTEMARANO (AV), come risulta dall'atto n. 1, parte 1, anno 2012 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MONTEMARANO
(AV);
2. affida il figlio minore della coppia , nato il [...], in [...] esclusiva rafforzata alla Per_1
madre cui dunque viene attribuito il potere di assumere in autonomia ogni Parte_1
decisione di maggiore interesse per la prole relativa a salute, istruzione, educazione e residenza abituale;
3. colloca il figlio minore della coppia assieme alla madre nell'abitazione di residenza di quest'ultima;
4. assegna la casa familiare sita in Mirandola (MO), via Giulia Colbert n. 2, unitamente ai relativi arredi, a e di conseguenza ordina a di lasciarla Parte_1 Controparte_1
immediatamente;
5. così regolamenta le frequentazioni tra il figlio minore della coppia e il padre: Per_1
calendario ordinario su base bisettimanale: prima settimana: dalle ore 18:30 del venerdì sino alle ore 12:00 della domenica, quando il minore rientrerà a casa per pranzare con la madre;
il padre, salvo diversi accordi, avrà cura di andare a prendere e riportare presso la madre;
seconda Per_1
settimana: due pomeriggi, il martedì e il giovedì, dalle ore 14:00 alle ore 19:30; il padre avrà sempre cura di andare a prendere e riportare il figlio presso la madre;
vacanze natalizie: ad anni alterni o il periodo dal 23 al 30 dicembre o quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
vacanze pasquali: 3 giorni con ciascun genitore, alternando ogni anno il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; vacanze estive: 15 giorni con ciascun genitore, da concordare entro il 5 maggio di ogni anno;
in caso di mancato accordo, gli anni dispari deciderà la madre e quelli pari il padre;
6. obbliga il padre a versare alla madre euro 200,00 Controparte_1 Parte_1
mensili, con decorrenza dalla domanda (18/10/2024), a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo Per_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al
50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
4 • spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
7. stabilisce che l'assegno unico per la prole erogato dall' sia percepito dai genitori per metà CP_2
ciascuno;
8. respinge la richiesta della moglie di ricevere dal marito un contributo per il proprio mantenimento;
9. condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi di causa documentati;
10. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONTEMARANO (AV) per le annotazioni
5 e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 13/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
6