Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/04/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nelle controversie di lavoro iscritte al n. 8710/2024, 6700/2024, 15225/2024, 15668/2024,
15786/2024 del RG
TRA
nato il [...] a [...], nata il [...] in Parte_1 Parte_2
Gricignano di Aversa, nato il [...] ad [...], nato il Parte_3 Parte_4
13.02.1962 a Carbonara di Nola, nata il [...] a [...], rappresentati e Parte_5 difesi dall'avv. Francesco Stabile;
ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in atti, Controparte_1 domiciliata come in atti;
resistente
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto
I ricorrenti, con distinti procedimenti, riuniti in corso di giudizio ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., hanno allegato di essere dipendenti dell' resistente con le mansioni indicate in ricorso, CP_1 espletate secondo il sistema dei turni.
Hanno rappresentato che avevano prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali indicati in ricorso per ciascuno degli anni ivi indicati;
di non avere goduto del riposo compensativo né di avere percepito alcuna retribuzione per il lavoro straordinario in violazione del disposto dell'art. 29 del
CCNL 2016-2018, secondo cui “6. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.”
Hanno chiesto l'accertamento del diritto alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali lavorate stante la mancata fruizione delle giornate di riposo compensativo, con la conseguente condanna del resistente al pagamento delle somme indicate nei conteggi di cui ai ricorsi introduttivi, oltre accessori di legge.
Si è costituita parte resistente nei suddetti procedimenti, escluso il procedimento iscritto al n.
6700/2024 RG, chiedendo il rigetto della domanda.
1
Ordinanza n. 1505 del 25/01/2021) che ha affermato che l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e
12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
La Corte nella suddetta pronuncia, la cui motivazione è condivisa dal giudicante e viene richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha affermato: “4. i ricorsi sono fondati e vanno accolti perchè la Corte territoriale ha basato la decisione su un'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo non coerente con il tenore letterale delle stesse ed ha attribuito all'art. 44 del
CCNL 1.9.1995 un carattere onnicomprensivo non voluto dalle parti collettive, con il risultato finale di riconoscere al lavoratore turnista un trattamento economico che, lungi dall'essere compensativo del maggiore disagio, risulta inferiore rispetto a quello del quale godono i dipendenti impegnati su un unico turno;
5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n.
260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18,19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di
Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello
2 iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonchè dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ");
5.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall' fatta propria dalla Corte territoriale, secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non Pt_6 sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perchè il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma
17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario
3 di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicchè sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poichè assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
6.5. ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n.
21412/2019) e ciò perchè in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52, lett. c) CCNL
14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo;
6.5. viceversa la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa;
………………..
7. in via conclusiva i ricorsi vanno accolti e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame attenendosi al principio di diritto che, sulla base di quanto esposto nei punti che precedono, di seguito si enuncia:
"l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";…”.
4 Nella fattispecie concreta in esame non è stato specificamente contestato da parte resistente l'effettuazione del servizio anche nei giorni festivi infrasettimanali indicati nei ricorsi ed il mancato godimento del riposo compensativo previsto dalla disciplina collettiva, di tal che deve accertarsi che, a fronte dell'effettuazione del suddetto servizio, della mancata fruizione dei riposi compensativi, i ricorrenti hanno diritto a percepire il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Infondata è l'eccezione di decadenza proposta dal resistente, condividendo il giudicante la motivazione della sentenza n. 4365/2023 della Corte di Appello di Napoli-Sez. lavoro che afferma
“Inaccoglibile si appalesa l'eccezione di decadenza. Anche a voler interpretare la formula contrattuale come espressione di una fattispecie decadenziale (“l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente risposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il giorno festivo”) è del tutto evidente che essa si riferisce solo all'esercizio per l'opzione del riposo compensativo rispetto alla corresponsione retributiva.”
Nella fattispecie in esame, non essendo stata effettuata la richiesta di fruire del riposo compensativo, deve ritenersi in ragione della disciplina dettata in materia di obbligazioni alternative
(cfr. artt. 1285 e ss. c.c.) che il lavoratore ha diritto a percepire il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, decorsi trenta giorni dall'effettuazione dell'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale.
La mancata richiesta del riposo compensativo comporta unicamente che l'obbligazione alternativa si considera semplice ai sensi dell'art. 1288 c.c. e pertanto parte resistente deve erogare il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Per quanto attiene ai conteggi, deve rilevarsi che gli stessi appaiono correttamente elaborati ed inoltre non sono stati specificamente contestati, dovendosi applicare il principio affermato dalla Corte di
Legittimità secondo cui il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore (cfr. Sez. L, Sentenza n. 4051 del 18/02/2011).
Infondata è l'eccezione di prescrizione proposta, avendo parte ricorrente interrotto la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c. mediante l'atto di messa in mora depositato in atti.
Pertanto nella fattispecie in esame, non avendo parte resistente fornito la prova del pagamento (cfr.
Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001), parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore di della somma di €3.068,38, in favore di della somma Parte_1 Parte_2 di €3.153,60, in favore di della somma di €1.671,64, in favore di Parte_3 [...]
della somma di €2.321,28, in favore di della somma di €3.738,28, oltre agli Pt_4 Parte_5 interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto che il procuratore dei ricorrenti ha difeso più soggetti aventi la medesima posizione processuale, seguono il principio della soccombenza e pertanto devono essere poste a carico del resistente.
PQM
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda rigettata, così provvede:
- condanna il resistente al pagamento per le causali di cui in motivazione in favore di Parte_1
della somma di €3.068,38, in favore di della somma di €3.153,60, in
[...] Parte_2
5 favore di della somma di €1.671,64, in favore di della Parte_3 Parte_4 somma di €2.321,28, in favore di della somma di €3.738,28, oltre agli interessi Parte_5 legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, quantificate in €2.640,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Così deciso il 02.04.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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