Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/06/2025, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Caterina Condò
nel procedimento iscritto al n. 4478/2024 R.G. promosso da nato a [...], (RS), Brasile, il 04.06.1962, (C.F. CPF. 409.112.250-72) e Parte_1
residente in [...], Clemenziano Bernasque, 524, Bairro Teresopolis. Porto Alegre, (RS), Brasile;
[...]
nato a [...], (RS), Brasile, il 03.08.2001, (C.F. CPF. Controparte_1
) e residente in [...], 524, Porto, Alegre, (RS), Brasile;
C.F._1
nato a [...], (RS), Brasile, il 13.02.1988, (C.F. CPF. 837.449.670- Controparte_2
34) e residente in [...]. 168, Canoas, (RS), Brasile;
Controparte_3
nato a [...], (RS), Brasile, il 31.10.1991, (C.F. CPF. 024.366.490-73) e residente in [...]
Napoleao Laureano. 168, Canoas, (RS), Brasile;
nata a [...], Controparte_4
(RS), Brasile, il 18.02.1998, (C.F. CPF. 031.346.000-05) e residente in [...]. 168,
Canoas, (RS), Brasile;
, nata San Paolo, (SP), Brasile, il 17.02.1988, (C.F. Controparte_5
CPF. 513.932.018-57) e residente in [...]. 1452, Apto 42, Campos Eliseos, San
Paolo, (SP), Brasile;
nata Porto Alegre, (RS), Brasile, il05.09.1961, (C.F. Controparte_6
CPF. 049.827.818-26) e residente in [...]. 1452, Apto 42, Campos Eliseos, San
Paolo, (SP), Brasile;
nata Porto Alegre, (RS), Brasile, il 10.01.1963, Controparte_7
(C.F. CPF. 055.861.078-13) e residente in [...]. 561, Cotia, (SP), Brasile;
[...]
nata Porto Alegre, (RS), Brasile, il 10.01.1963, (C.F. CPF. ) in Controparte_7 C.F._2
proprio e, unitamente a nato Jaboticabal, (SP), Brasile, il Controparte_8
11.05.1957, (C.F. CPF. 339.141.840-00) quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore nata a [...], (SP), Brasile, il 03.05.2006, (C.F. CPF. Persona_1
549.435.178-54), tutti residenti in [...]. 561, Cotia, (SP), Brasile;
Parte_2
nato Porto Alegre, (RS), Brasile, il 12.05.1972, (C.F. CPF. 172.994.418.37) in proprio e,
[...]
unitamente a , nata San Paolo, (SP), Brasile, il 22.12.1977, (C.F. CPF. 267.841.318-78) CP_9
quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore nata San Persona_2
Paolo, (SP), Brasile, il 11.03.2018, (C.F. CPF. 545.553.518-86) tutti residenti in [...]
Castela. 580, Apto 161, Vila Madalena, San Paolo, (SP), Brasile;
nato Controparte_10
San Paolo, (SP), Brasile, il 02.01.2004, (C.F. CPF. 526.116.248-36) e residente in [...]
Castela. 580, Apto 161, Vila Madalena, San Paolo, (SP), Brasile;
nata Controparte_11
San Paolo, (SP), Brasile, il 01.02.2001, (C.F. CPF. 511.981.838-29) e residente in [...]
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Castela. 580, Apto 161, Vila Madalena, San Paolo, (SP), Brasile;
tutti elettivamente domiciliati in
Palermo, via Rl. 24, Numero 8, presso e nello studio dell'Avv. La Malfa Maria Stella del Foro di
Palermo ( ), che li rappresenta ed assiste come da procure in atti;
C.F._3
RICORRENTI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_12 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale
Rigettate ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatisitaliano in favore di nato a [...], (RS), Parte_1
Brasile, il 04.06.1962, (C.F. CPF. 409.112.250-72) e residente in [...], Clemenziano Bernasque, 524,
Bairro Teresopolis. Portoa Alegre, (RS), Brasile;
nato a [...]
Porto Alegre, (RS), Brasile, il 03.08.2001, (C.F. CPF. ) e residente in [...]C.F._1
Clemenciano Bernasque, 524, Porto, Alegre, (RS), Brasile;
nato a [...]_2
Alegre, (RS), Brasile, il 13.02.1988, (C.F. CPF. 837.449.670-34) e residente in [...]
Laureano. 168, Canoas, (RS), Brasile;
nato a [...], (RS), Controparte_3
Brasile, il 31.10.1991, (C.F. CPF. 024.366.490-73) e residente in [...]. 168,
Canoas, (RS), Brasile;
nata a [...], (RS), Brasile, il 18.02.1998, Controparte_4
(C.F. CPF. 031.346.000-05) e residente in [...]. 168, Canoas, (RS), Brasile;
, nata San Paolo, (SP), Brasile, il 17.02.1988, (C.F. CPF. 513.932.018-57) Controparte_5
e residente in [...]. 1452, Apto 42, Campos Eliseos, San Paolo, (SP), Brasile;
nata Porto Alegre, (RS), Brasile, il 05.09.1961, (C.F. CPF. 049.827.818-26) Controparte_6
e residente in [...]. 1452, Apto 42, Campos Eliseos, San Paolo, (SP), Brasile;
nata Porto Alegre, (RS), Brasile, il 10.01.1963, (C.F. CPF. Controparte_7
055.861.078-13) e residente in [...]. 561, Cotia, (SP), Brasile;
Controparte_7
nata Porto Alegre, (RS), Brasile, il 10.01.1963, (C.F. CPF. 055.861.078- 13) e residente
[...] in Travessa Central. 561, Cotia, (SP), Brasile e nato Jaboticabal, Controparte_8
(SP), Brasile, il 11.05.1957, (C.F. CPF. 339.141.840-00) e residente in [...]. 561, Cotia,
(SP), Brasile, entrambi nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore
nata a [...], (SP), Brasile, il 03/05/2006, (C.F. CPF. Persona_1
549.435.178-54) e residente in [...]. 561, Cotia, (SP), Brasile;
Parte_2 nato Porto Alegre, (RS), Brasile, il 12.05.1972, (C.F. CPF. 172.994.418.37) e residente in [...]
De Castela. 580, Apto 161, Vila Madalena, San Paolo, (SP), Brasile;
nato Parte_2
Porto Alegre, (RS), Brasile, il 12.05.1972, (C.F. CPF. 172.994.418.37) e residente in [...]
Pag. 2 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Castela. 580, Apto 161, Vila Madalena, San Paolo, (SP), Brasile e , nata San Paolo, CP_9
(SP), Brasile, il 22.12.1977, (C.F. CPF. 267.841.318-78) e residente in [...]. 580,
Apto 161, Vila Madalena, San Paolo, (SP), Brasile, entrambi nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore nata San Paolo, (SP), Brasile, il Persona_2
11.03.2018, (C.F. CPF. 545.553.518-86) e residente in [...]. 580, Apto 161, Vila
Madalena, San Paolo, (SP), Brasile;
nato San Paolo, (SP), Brasile, il Controparte_10
02.01.2004, (C.F. CPF. 526.116.248-36) e residente in [...]. 580, Apto 161, Vila
Madalena, San Paolo, (SP), Brasile;
nata San Paolo, (SP), Brasile, il Controparte_11
01.02.2001, (C.F. CPF. 511.981.838-29) e residente in [...]. 580, Apto 161, Vila Madalena, San Paolo, (SP), Brasile;
per l'effetto, ordinare al e, per esso, Controparte_12 all'ufficiale dello stato civile, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio.”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 16/04/2024 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti di (ovvero Persona_3 [...]
, nato a [...], (LU), il 20.02.1858 da in seguito emigrato Per_3 Per_4 Persona_5
in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (docc.3-4).
Con decreto del 18/06/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 6/06/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa attorea ha depositato note di trattazione il 4/06/2025 unitamente a prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza al convenuto eseguita il 22/04/2025 Controparte_12 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege. Poiché il convenuto non si è costituito in giudizio deve essere dichiarato contumace.
Successivamente, con nota del 5/06/2025, ha prodotto ulteriore documentazione provvedendo a correggere le date di nascita dei ricorrenti e Controparte_10 Persona_1
come anche la data di matrimonio del ricorrente
[...] Parte_1
La causa viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025, (art. 1 lett. b) D.L. 28 marzo 2025 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge23 maggio 2025 n. 74).
1- L'INTERESSE AD AGIRE
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Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_12
per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Al riguardo i ricorrenti vantano una discendenza per linea paterna e risiedono in due diversi Stati della Federazione brasiliana. Quelli di loro residenti nel Rio Grande do Sul hanno dedotto e provato di aver inviato al in Porto Alegre, tramite raccomandata, i moduli di richiesta di Parte_3
appuntamento al e di aver ottenuto in assegnazione i numeri progressivi di “agendamento” Parte_3
34846 – 34848 – 34984 – 34929 – 34855, (doc.34); hanno prodotto anche comunicazioni provenienti dalla suddetta Autorità diplomatica dalle quali si ricava il notevole ritardo nelle convocazioni di quanti hanno presentato le loro istanze negli anni passati;
nel mese di gennaio 2020 – ultimo dato pubblicato disponibile - erano in convocazione i richiedenti fino al numero 13.400, (doc. 36-37).
Quelli residenti nello Stato di San Paolo, hanno dedotto e provato di aver tentato di fissare un appuntamento tramite la piattaforma denominata “Prenot@mi” per la presentazione della domanda amministrativa al Consolato Generale d'Italia di San Paolo ma di non esservi riusciti per esaurimento
Pag. 4 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea dei posti messi a disposizione. All'uopo hanno prodotto alcune catture di schermo dei tentativi effettuati, (doc.34 in fine). Hanno prodotto inoltre documentazione proveniente dalla predetta
Autorità consolare nella quale si manifesta il ritardo pressoché ultradecennale con il quale, a causa dell'elevato numero delle domande, vengono convocati quanti avevano fatto richiesta negli anni passati, (doc. 35).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che i ricorrenti, tenuto conto che l'art. 2 Legge
n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i Consolati d'Italia in Brasile, si trovino in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Appare opportuno evidenziare che l'avo dal quale i ricorrenti hanno affermato di discendere e di cui non è nota la data di emigrazione nacque nel 1858, quindi prima della unificazione del Regno d' . Pt_3
Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente
Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1948), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità jure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in o nei casi di familiari Pt_3
del cittadino emigrato che fossero rimasti in . Si determinò, pertanto, un ampio e articolato Pt_3
Pag. 5 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d' , furono considerati Pt_3
cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d' , non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Dal momento Pt_3
che risulta che (ovvero contrasse matrimonio nel 1883 in Massarosa Persona_3 Persona_3
(LU) con cittadina italiana, (doc.5), si deve ritenere, in mancanza di evidenze di segno contrario, che lo stesso abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione del 1861.
Sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio è dato di ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue: il capostipite si sposava con la connazionale il Persona_3 Persona_6
21/09/1883 in Massarosa (LU). Successivamente la coppa emigrava in Brasile dove, in data
25.11.1890, nasceva il loro figlio (doc. 6), che unendosi in matrimonio con Persona_7 CP_13
in data 07.04.1928, (doc.7), generava due figli nati entrambi in Brasile: il
[...] Parte_2
01.10.1935, (doc.8) e il 25.06.1940, (doc. 24), i quali avrebbero dato vita a due distinti Persona_8
rami familiari ai quali i ricorrenti hanno dedotto di appartenere.
- Ricorrenti ramo familiare di Parte_2
il predetto contraeva matrimonio l'11.09.1956 con (doc. 9), con la quale generava due Per_9
figlie e odierne ricorrenti nate entrambe in Porto Alegre/RS, Brasile: i) nata Controparte_6
il 05.09.1961, (doc. 10); ii) da sposata nata Controparte_7 Controparte_7
il 10.01.1963, (doc.21).
contraeva matrimonio in data 28.07.1984 con , Controparte_6 Controparte_14
assumendo il nome di NE EY TT Ribeiro, per poi divorziare consensualmente nel 2023,
(docc. 11-12); da questa unione coniugale è nata il [...] nella città di San Paolo/SP, Brasile, la ricorrente , (doc.13). Controparte_5
rimasto vedovo, contraeva matrimonio in data 26.06.1971 con Parte_2 Persona_10
, (doc. 14); da questa unione è nato il [...] a [...]/RS, Brasile, il ricorrente
[...]
, (doc.15). Quest'ultimo, in data 17.10.1998, si è sposato con Parte_2 Persona_11
, dalla quale successivamente ha divorziato, (docc. 16-17); dalla loro unione sono nati a
[...]
San Paolo/SP, Brasile, i ricorrenti: il 01.02.2001 (doc.18) e Controparte_11 [...]
il 02.01.2004, (doc.19). Dalla unione fra e Controparte_10 Parte_2 CP_9
Pag. 6 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
è nata il [...] a [...]/SP, Brasile la ricorrente minorenne Persona_2
rappresentata in giudizio dai genitori, (doc.20).
contraeva matrimonio in data 24.03.1984 con Controparte_7 Controparte_8
assumendo il nome di (doc. 22); da questa unione è nata il Controparte_7
03.05.2006 a San Paolo/SP, Brasile, la ricorrente minorenne Persona_1
rappresentata in giudizio dai genitori, (doc.23).
- Ricorrenti ramo familiare di Persona_8
il predetto contraeva matrimonio in data 18.03.1961 con (doc.25), con la quale Persona_12
generava il ricorrente nato il [...] a [...]/RS, Brasile, (doc. 26). Questi Parte_1
in data 21.11.1987 si è sposato con , dalla quale successivamente ha Persona_13
divorziato, (docc.32-28); da questa unione sono nati nella città di Porto Alegre/RS, Brasile, i ricorrenti: il 13.02.1988 (doc. 29), il Controparte_2 Controparte_3
31.10.1991, (doc.30) e il 18.02.1998 (doc.31). Controparte_4
in data 04.06.2010, contraeva matrimonio con da (doc. 27); Parte_1 Persona_14 Per_15
in precedenza dalla loro unione era nato il ricorrente il Controparte_1
03.08.2001 a Porto Alegre/RS, Brasile, (doc.33).
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in quanto diretti discendenti del capostipite il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come risulta dal certificato Persona_3
negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.4), ai sensi delle disposizioni del Codice civile del 1865, ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio
[...]
Questi, a sua volta, in mancanza di evidenze di segno contrario, è stato in grado di Per_7
trasmetterla ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912 ai figli ed che hanno Parte_2 Persona_8
dato vita ai due rami di discendenza ai quali gli odierni ricorrenti hanno provato di appartenere.
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire
Pag. 7 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta degli attori dal capostipite italiano Persona_3
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, non
è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i
Consolati di gestire le relative procedure, come risulta dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara i ricorrenti cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_12
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della
Pag. 8 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese.
Si comunichi,
Firenze, 9.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
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