Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/05/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1040 /2024
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa Francesca Incandela
Il giorno 23/05/2025 , innanzi al Giudice dott.ssa Francesca Incandela, chiamata la causa R.G.
n. 1040 dell'anno 2024 promossa da
Parte_1
contro
Controparte_1
e nei confronti di
Si dà atto che sono presenti l'avv.. MACALUSO ROSARIO per parte ricorrente e l'avv. VITO DI
PISA, in sostituzione dell'avv. GIGLIO LEONARDO per parte convenuta;
l'avv. MACALUSO aderisce all'eccezione, si riporta alle note conclusive e chiede la compensazione delle spese;
l'avv. DI PISA insiste in comparsa e chiede il rigetto della domanda
Il Giudice
Il Giudice chiude il verbale alle ore 12.28 e si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale alle ore 15.47,
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE TERMINI IMERESE
Sezione Civile
Nella persona della Dr.ssa Francesca Incandela, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate all'odierna udienza – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1040 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA V. BRANCATI, 2, 90015 Parte_1
CEFALU' presso lo studio dell'avv. MACALUSO ROSARIO che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione parte opponente
CONTRO
elettivamente domiciliata in VIA R. Controparte_1
WAGNER 8 PALERMO, presso lo studio dell'avv. GIGLIO LEONARDO , che lo rappresentano e difendono giusta procura a margine parte convenuta
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione ex art 615 c.p.c. notificato all' all' , Controparte_2 impugnava l'intimazione di pagamento n. n. 296 2024 90173541 67/000 Parte_1
(Doc. 2 allegato all'atto di citazione ex art 615 c.p.c.), con la quale l'agente della
[...]
le aveva intimato il pagamento di euro 10.789,01 “per il mancato Controparte_2 pagamento di alcune cartelle di pagamento di cui alcune mai notificate ed altre relative a crediti prescritti, dal 2014 sino al 2023”.
Chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto e nel merito dichiararsi l'estinzione del debito di €10.788,01 per prescrizione e la decadenza dal diritto alla riscossione.
Con comparsa depositata in data 27.08.2024 si costituiva l' Controparte_3 eccependo in via pregiudiziale la disintegrità del contraddittorio per mancata
[...]
Pagina 2 di 7 evocazione degli enti impositori;
limitatamente alle cartelle relative a sanzioni elevate per violazione del codice della strada, eccepiva la incompetenza del Tribunale adito per essere competente il Giudice di Pace;
deduceva, nel merito, il mancato decorso del termine di prescrizione in virtù della documentazione versata in atti.
Chiedeva pertanto, in via preliminare, dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito;
in via pregiudiziale, dichiarare l'omessa evocazione in causa del soggetto titolare del credito che ha formato i ruoli riprodotti nelle cartelle di pagamento opposto con riferimento ai crediti previdenziali e, nel merito in ogni caso, il rigetto della domanda del ricorrente.
Con decreto del 10.07. 2024 il Tribunale adito stimolava il contraddittorio delle parti, ex art. 171 bis c.p.c., comma 1, primo periodo, seconda parte, in relazione sussistenza della giurisdizione del giudice tributario in ordine all'avviso di intimazione impugnato per le cartelle relative ai tributi, nonché sulla competenza del Giudice di Pace ex art. 7 dlgs 150/11 in ordine al predetto avviso di intimazione per le cartelle relative alle violazioni del codice della strada.
Alla prima udienza di comparizione, tenutasi il 11.4.2025, a fronte della deduzioni delle parti la causa veniva assunta in riserva.
Con ordinanza del 23.4.2025, ritenuto di ravvisare la competenza funzionale del giudice del lavoro in ordine alle pretese aventi titolo in omissioni contributive ed assistenziali, si è disposta la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale, previa formazione di un nuovo fascicolo quanto alle pretese riservate alla sezione lavoro, rinviando per le residue questioni la causa all'udienza discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies del 23 maggio 2025, con termine alle parti per note conclusive.
2. Questioni preliminari e/o pregiudiziali.
Le cartelle di pagamento elencate nell'avviso di intimazione opposto corrispondono alle seguenti:
1) 29620140011803269000, notificata il 09/10/2014 ex art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza, riguardante il credito, portato dal ruolo 414/2014 formato dal Comune di Termini
Imerese, di € 205,12, derivante da violazioni al codice della strada contestati alla contribuente nel 2010;
2) 29620200093183722000, notificata il 08/11/2022 mediante invio di posta elettronica CP_ certificata, riguardante il ruolo 251/2020 formato dall il cui credito è imputabile per €
266,37 a tasse automobilistiche regione Sicilia per l'anno 2014; il ruolo 550060/2020 formato dall'A.F il cui credito di € 156,28 è imputabile all'IRPEF anno 2016; il ruolo 3879/2020 formato da Regione Sicilia Ass. Econ. Dip. Fin. e credito tasse auto, di € 224,07 per l'anno 2017;
3) 29620210064617438000, notificata il 17/11/2022 tramite p.e.c. riguardante il ruolo CP_ 121/2021 formato dall' il cui credito di 269,45 è imputabile a tasse automobilistiche anno CP_ 2015 regione Sicilia;
ruolo 250048/2021 formato dall' il cui credito di € 191,53 è imputabile a anno 2017; CP_5
Pagina 3 di 7 4) 29620210073976268000, notificata il 01/02/2023, tramite p.e.c. riguardante il ruolo n. 3094/2021 formato dalla Cassa nazionale prev. ass. dott. Commercialisti il cui credito di €
3.832,98 è imputabile a contributi previdenziali e accessori ancora dovuti per l'anno 2019; notificata il 09/11/2022, tramite p.e.c., riguardante il ruolo n. 3034/2022 formato dalla Cassa nazionale prev. ass. dott. Commercialisti il cui credito di € 5.532,43 è imputabile a contributi previdenziali e accessori ancora dovuti per l'anno 2019;
5) 29620220061872103000, notificata il 09/11/2022, tramite p.e.c.,riguardante il ruolo n. 3034/2022 formato dalla Cassa nazionale prev. ass. dott. Commercialisti il cui credito di €
5.532,43 è imputabile a contributi previdenziali e accessori ancora dovuti per l'anno 2019;
6) 29620220066813332000, notificata il 25/01/2023, tramite p.e.c., il cui ruolo n.
2100/2022 formato dal riguarda il credito di € 250,27 vantato dal predetto Controparte_6 Pe derivante dalla violazione del codice della strada accertata e contestata al contribuente nell'anno 2020; 7) 29620220082309859000, notificata il 01/02/2023, tramite p.e.c., il cui ruolo n. 250504/2022 formato dall'A.F. riguarda il credito di € 92,65 per sanzione tributaria imposta sostitutiva regime forfettario.
Nel caso di specie, alcune delle cartelle di pagamento delle quali è causa (segnatamente quelle identificate con i numeri 29620200093183722000, 29620210064617438000) sono state formate dal concessionario del servizio di riscossione a motivo dell'omesso versamento della “Tassa automobilistica”, nonché per il recupero dell'IRPEF, entrate della cui natura tributaria non è dato dubitare.
Alcune delle rimanenti cartelle (recanti il numero 29620140011803269000 ed il numero
29620220066813332000), afferiscono a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada e dunque pur rientrando nella giurisdizione del giudice ordinario appartengono, a motivo del loro importo, alla competenza per valore del Giudice di Pace come definita a termini dell'art. 7 c.p.c.
In ultimo, due cartelle (nn. 29620210073976268000 e 29620220061872103000) concernono invece il recupero dei contributi previdenziali e accessori, in ordine ai quali di recente la
Suprema Corte ha avuto occasione di rimarcare la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro (cass. 14077/23) per le quali è stata disposta la separazione con trasmissione agli atti al Presidente del Tribunale.
Con riguardo a queste ultime è stato effettuato apposito stralcio del fascicolo assegnato al giudice del lavoro e della previdenza, residuando il vaglio dei motivi proposti quanto ai residui crediti impositivi.
Ebbene, va dichiarato il difetto di giurisdizione quanto alle pretese aventi natura tributaria perché attratte ex art. art. 2, co. 1 e 19, co. 1 lett. e bis) del D.lgs. n. 546/1992 alla cognizione delle
Commissioni Tributarie in relazione alla natura del tributo, all'atto impugnato ed ai motivi di impugnazione. Ciò vale, pertanto, quanto alle cartelle aventi ad oggetto la tassa automobilistica..
Pagina 4 di 7 Difatti, con decorrenza dall'1 gennaio 1993, il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 23, comma 1, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio
1953, n. 39, e successive modificazioni, che ha assunto contestualmente la denominazione di
“tassa automobilistica regionale”, da ritenersi, secondo il giudice delle leggi (Corte Cost., 19 dicembre 2012, n. 288), “tributo proprio derivato della Regione”. Nota è parimenti la natura di tributi erariali dell'IRAP, dell'IRPEF, dell'IVA, e dei relativi crediti a titolo di addizionali comunali, sanzioni pecuniarie ed interessi.
Orbene, in punto di giurisdizione, è opportuno richiamare i principi affermati dalle Sezioni
Unite con la sentenza N. 16986 del 2022, secondo cui “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. S.U. Sent. N. 16986 del 2022; principio più recentemente ribadito da Ordinanza della Suprema Corte n. 32539 del 14/12/2024 ).
Con tale ultimo orientamento le Sezioni Unite assegnano all'espressione dell'art. 2 del d.lgs.
n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001 “controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata” una connotazione particolare, circoscrivendola alle sole controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata e non alle controversie che avvengono in sede di esecuzione forzata.
Da ultimo, sempre le Sezioni Unite, con sentenza n. 2098/2025, hanno ribadito che in caso di contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito tributario dopo la valida notifica di una cartella di pagamento, la cognizione è del giudice tributario e non del giudice ordinario.
Pertanto, riguardo tutte le cartelle aventi ad oggetto le anzidette pretese va, dunque, dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario.
Residuano le cartelle aventi ad oggetto crediti a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.
La doglianza prospettata per far valer l'intervenuta prescrizione delle cartelle e delle sottese pretese vantate a titolo di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada è invece riservata alla competenza esclusiva per materia del giudice di pace.
La Suprema Corte chiamata a pronunciarsi a Sezioni Unite sulla natura della competenza individuata dalla previsione di cui agli artt. 6 e 7 D. Lgs. 1650/2011 (e delle precedenti disposizioni sostituite) ha affermato il seguente principio di diritto: “la natura giuridica della competenza del Giudice di pace ex art. 6 del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 relativa alle
Pagina 5 di 7 controversie aventi ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada è competenza per materia ed in alcune ipotesi con limite di valore;
che la natura giuridica della competenza del Giudice di pace ex art. 7 del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 relativa alle controversie aventi ad oggetto opposizione al verbale di accertamento è competenza per materia;
gli stessi criteri di competenza vanno applicati anche con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo nei termini delineati da Cass. S.U. 22/7/2015 n. 15354”. (vd. Cass., SS.UU., sent. n. 10261 2018). Anche a voler qualificare la domanda spiegata quale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, co. 1
c.p.c., che altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es.,
Cass. n. 12239 del 2007) parimenti sussiste secondo la Suprema Corte la competenza per materia del Giudice di pace in relazione agli art. 6 e 7 D. Lgs. 150/2011 perché, tanto l'opposizione all'esecuzione non ancora iniziata (l'opposizione si propone con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27 c.p.c., art. 615. Co. 1
c.p.c.) quanto l'azione di accertamento negativo, soggiacciono alle regole generali del rito ordinario di cognizione della competenza per materia e per valore (cfr. Cass. civ., sent. n.
24091/2018). È stato condivisibilmente sostenuto che “La cognizione in materia di opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada configurata come opposizione ad esecuzione non ancora iniziata (nella specie proposta per sopravvenuta prescrizione del diritto all'esazione), spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dall'art. 7 del dec.
Igs. 1.9.2011, n. 150, al pari della cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento presupposto, non rilevando la circostanza che la parte abbia proposto l'opposizione dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo (Cass. civ., ord. n. 21914 del 16.10.2014; Cass. civ., ord., n. 3283 del 18.2.2015)”(vd. Cass. civ., sent. 7139/2017), principio valevole, mutatis mutadis, anche riguardo alle sanzioni amministrative ex art. 6 D. lgs. 150/2011 e L. 689/81.
Ne consegue che in relazione alle cartelle esattoriali aventi ad oggetto suddette pretese creditorie va declinata la competenza del Tribunale adito a favore del Giudice di pace in applicazione della previsione di cui all'art. 7 D. lgs. 150/2011.
Il rilievo del difetto di giurisdizione e di competenza determina l'assorbimento delle ulteriori questioni e domande formulate dall'attore.
3. Spese di lite
La novità della questione trattata e la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali di segno opposto suggerisce di compensare per intero le spese di lite, anche in considerazione dell'adesione dell'opponente alle eccezioni formulate da controparte
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice dott.ssa Francesca Incandela, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e non definitivamente pronunciando:
Pagina 6 di 7 - accerta e dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in relazione alle cartelle o relative a pretese di natura tributaria nn. 29620200093183722000,
29620210064617438000, sussistendo la giurisdizione del Giudice Tributario;
- rimette per tali pretese le parti alla competente Commissione Tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi;
- accerta e dichiara il proprio difetto di competenza a conoscere la domanda avanzata da con riferimento alle cartelle nn. 29620140011803269000 ed Controparte_7
29620220066813332000, relative a pretese non tributarie a titolo si sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, sussistendo la competenza del Giudice di Pace;
- rimette per tali pretese le parti al Giudice di Pace territorialmente competente, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre;
- dispone la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese 23/05/2025
Il Giudice
Francesca Incandela
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