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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/05/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il giudice della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Messina, dott. Massimo
Morgia, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4726/2019 R.G.
TRA
L'Avv. Aldo Lombardo (C.F. , nato a [...] il [...], C.F. C.F._1
, da sé medesimo rappresentato e domiciliato presso suo studio C.F._1
in Messina via Cesare Battisti n. 175
ATTORE
E
nato a [...] il [...] ivi residente in [...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Stab. che C.F._2 Parte_1
agisce d'intesa con l'Avv. Domenico Rizzotti
CONVENUTO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., regolarmente notificato a unitamente Controparte_1 al decreto di fissazione udienza, l'avv. Aldo Lombardo, dopo avere premesso di avere patrocinato in favore del molteplici istanze autorizzative, concernenti la liberazione CP_1
anticipata e similari innanzi al Tribunale di Messina Ufficio di Sorveglianza, e di averlo sollecitato al pagamento degli onorari, quantificati in €. 8.813,09, senza avere riscontro, chiedeva all'adito Tribunale: 1. Ritenere e dichiarare che il Signor nato a [...]
Messina il 30.03.1954 ed ivi residente in [...] Vill. Ritiro,
, deve all'Avv. Aldo Lombardo la somma pari ad euro 8.813,09 CodiceFiscale_3
1
comprensive di I.V.A., spese generali e C.P.A. nelle misure di legge;
2. Conseguentemente, condannare il resistente al pagamento della somma pari ad euro 8.813,09 comprensive di I.V.A., spese generali e C.P.A. nelle misure di legge;
3. Con vittoria di spese e compensi difensivi.
Costituitosi in giudizio, contestava le pretese di parte avversa e Controparte_1 dichiarava che era stato seguito da questa difesa (avv. Rizzotti) la quale ha provveduto a svolgere tutta l'attività difensiva che è stata predisposta dallo studio e inoltrata a nome dell'interessato come si chiede sin d'ora di provare per testi e documenti;
3) L'esito delle richieste si
è generato proprio per impulso di questa difesa e non per attività dell'attore, come si chiede in va ordinaria di provare, mutando la sommarietà del rito (peraltro sprovvisto di parere di congruità) per dar modo di provare quanto detto, senza peraltro invertire l'onere probatorio che resta in capo al ricorrente.
Disposto il mutamento del rito, nessuna attività istruttoria è stata svolta dalle parti e, all'udienza del 16.01.2025, la causa è stata assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Le parti non depositavano memorie conclusionali.
*******
In ricorso introduttivo l'avv. Lombardo non specifica in modo dettagliato in cosa sia consistita l'attività espletata in favore del limitandosi a dichiarare in modo CP_1 generico di avere avanzato molteplici istanze autorizzative concernenti la liberazione anticipata e similari innanzi al Tribunale di Messina Ufficio di Sorveglianza, nonché a produrre vari documenti. La documentazione prodotta concerne n. 3 richieste, formulate in nome del
Durante, di autorizzazione a recarsi presso uno studio medico al fine di sottoporsi a visita specialistica e di una istanza do concessione del beneficio della liberazione anticipata.
Tuttavia non vi è prova che le prime tre istanze siano state effettivamente trasmesse al
Tribunale di Messina - Ufficio di Sorveglianza. Viceversa, l'avv. Lombardo fornisce prova dell'attività svolta ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, mediante la produzione dell'ordinanza n. 736/16, con la quale il Tribunale di Messina -
Ufficio di Sorveglianza, concedeva al la riduzione di pena per giorni 180. Dalla CP_1
documentazione depositata risulta, inoltre, che tale ordinanza è stata notificata all'avv.
Lombardo n.q. di procuratore del Sussiste, quindi, il diritto del ricorrente al CP_1
conseguimento dei compensi per l'attività difensiva espletata per conto di CP_1
ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata.
[...]
2 Ai fini della determinazione del quantum dei compensi dovuti al difensore, trova applicazione il D.M. 55/2014, secondo il quale l'importo dovuto, applicando le tariffe minime, deve essere quantificato in €. 1.655,00, oltre spese generali, c.p.a e i.v.a. , se dovuta.
Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza, devono essere poste a carico del resistente e liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, della speditezza della causa e della parziale soccombenza, a favore del ricorrente come da dispositivo.
PQM
Accerta il diritto dell'avvocato Aldo Lombardo ai compensi per l'attività professionale svolta relativamente all'istanza di concessione del beneficio della liberazione anticipata.
Condanna al pagamento, a favore dell'avvocato Aldo Lombardo, dei Controparte_1
compensi professionali allo stesso spettanti nella misura di € 1.655,00, oltre spese generali,
c.p.a. e i.v.a. , se dovuta.
Condanna altresì, al pagamento a favore dell'avvocato Aldo Lombardo, Controparte_1
delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 700,00 , considerati i medi tariffari, l'attività svolta e la parziale soccombenza, oltre spese generali, iva e c.p.a. , se dovuta.
Messina, 21.05.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Morgia
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