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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 27/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale civile di Isernia
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 919/'18 R. G. A. C. C., avente ad oggetto “opposizione
a decreto ingiuntivo”
TRA
ABITER S.r.l., rappresentata e difesa in forza di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dall' Avv. Claudio PETRECCA ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio in Venafro al Corso Campano n° 171;
-opponente-
E
MD Construction Soc. unip. a. r .l. rappresentata e difesa in forza come in atti dall'Avv. Andrea DI SANTO ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio in Isernia
alla SS 85 Venafrana Km. 15+600;
-opposto-
Conclusioni: come da rispettivi atti. * * * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose,
l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione.
Va in primis, opportunamente premesso che il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo è investito del potere di valutare la legittimità del decreto opposto di dichiarane o meno la validità.
Andando ad esaminare l'atto di opposizione e le argomentazioni spiegate dall'opposto con la comparsa di costituzione e risposta, va subito detto che, ai sensi dell'at. 633 c. p. c. il decreto risulta legittimamente emesso perché, nella fase monitoria, la prova scritta può essere costituita da qualsiasi documento, anche privo di efficacia probatoria assoluta.
Avendo il creditore supportato con il ricorso per decreto ingiuntivo il preteso credito con fatture, il provvedimento deve ritenersi legittimamente emesso.
Ritento per fermo detto principio passando a trattare il caso, che ci occupa,
non può non rilevarsi però che i documenti, prodotti dal creditore nella fase monitoria,
2 del tutto idonei in quella fase, non possono assolutamente avere la dignità di prova nel presente giudizio di opposizione, che è un giudizio di cognizione a tutti gli effetti anche in ordine alla severità della prova, che deve essere rigorosa e porre il Giudicante nella consapevolezza che la somma ingiunta sia fondata su documenti e prove, che portano a ritenere certo liquido ed esigibile quel credito il cui ammontare non può
assolutamente essere un dato fornito dallo stesso creditore.
Va ritenuto, inoltre, per fermo il principio secondo il quale, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto il decreto e quella di convenuto al debitore opponente e ciò con esplicito riferimento ad un punta di vista sostanziale e con riguardo alla ripartizione del relativo onere probatorio.
Parte opponente eccepiva l'improponibilità della domanda, avendo l'opposta frazionato il credito proponendo due ricorsi per decreto ingiuntivo dai quali scaturiva il d. i. n. 209/18 e n. 210/18.
La suddetta eccezione è fondata.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, non è consentito al creditore di una somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio,
frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, in quanto ciò si pone in contrato con rappresentando detta attività in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte (Cass. Civ. sez. Unica 15 novembre 2007,
n. 23726, Cass. Cv. Sez. III 27 gennaio 2010 n. 1706).
Alla luce della documentazione in atti, l'opposta azionava due decreti ingiuntivi
3 innanzi il Tribunale intestato, avente ad oggetto mancato pagamento di fatture relative a noleggio di impalcature di ponteggi nei confronti dell'opponente, pertanto afferenti un unico rapporto obbligatorio.
Questo Giudice osserva che “le domande relative a diritti di credito analoghi
per oggetto e per titolo non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi
fatti costituitivi, ancorchè diversi, si inscrivano nell'ambito di una relazione unitaria tra
le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la
controversia, a meno che l'attore non abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento
compete al giudice di merio, ad esercitare l'azione solo per uno o alcuni dei pretesi
crediti”.
Alla luce delle suesposte considerazioni Questo Giudice dichiara inammissibili le domande monitorie con conseguente revoca dei decreti ingiuntivi. Per il governo delle spese segue il principio della soccombenza.
P. Q. M.
il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del G.O. T.
Avv. Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio civile contraddistinto con il n° 919/'18 R. G. A. C. C. (riunito 459/2020) vertente tra ABITER
S.r.l. contro MD COSTRTUCTION Soc. Unipersonale a. r. l. concernente opposizione a decreto ingiuntivo, così decide:
1)accoglie l'opposizione;
2)revoca il decreto ingiuntivo n° 209/18 emesso dal Presidente del Tribunale di
4 Isernia in data 28.08.2018;
3) revoca il decreto ingiuntivo n° 210/18 emesso dal Presidente del Tribunale
di Isernia in data 28.08.2018;
4) condanna l' opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio che liquida nella somma di 5.406,00, di cui € 406,00 per spese vive oltre I.V.A.
e C. A.P. come per legge e spese ex art. 15 T. F..
Così deciso in Isernia il 23 Gennaio 2025.
IL G.O.P.
Avv. Giovanna ZARONE
5
In nome del popolo italiano
Il Tribunale civile di Isernia
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 919/'18 R. G. A. C. C., avente ad oggetto “opposizione
a decreto ingiuntivo”
TRA
ABITER S.r.l., rappresentata e difesa in forza di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dall' Avv. Claudio PETRECCA ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio in Venafro al Corso Campano n° 171;
-opponente-
E
MD Construction Soc. unip. a. r .l. rappresentata e difesa in forza come in atti dall'Avv. Andrea DI SANTO ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio in Isernia
alla SS 85 Venafrana Km. 15+600;
-opposto-
Conclusioni: come da rispettivi atti. * * * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose,
l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione.
Va in primis, opportunamente premesso che il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo è investito del potere di valutare la legittimità del decreto opposto di dichiarane o meno la validità.
Andando ad esaminare l'atto di opposizione e le argomentazioni spiegate dall'opposto con la comparsa di costituzione e risposta, va subito detto che, ai sensi dell'at. 633 c. p. c. il decreto risulta legittimamente emesso perché, nella fase monitoria, la prova scritta può essere costituita da qualsiasi documento, anche privo di efficacia probatoria assoluta.
Avendo il creditore supportato con il ricorso per decreto ingiuntivo il preteso credito con fatture, il provvedimento deve ritenersi legittimamente emesso.
Ritento per fermo detto principio passando a trattare il caso, che ci occupa,
non può non rilevarsi però che i documenti, prodotti dal creditore nella fase monitoria,
2 del tutto idonei in quella fase, non possono assolutamente avere la dignità di prova nel presente giudizio di opposizione, che è un giudizio di cognizione a tutti gli effetti anche in ordine alla severità della prova, che deve essere rigorosa e porre il Giudicante nella consapevolezza che la somma ingiunta sia fondata su documenti e prove, che portano a ritenere certo liquido ed esigibile quel credito il cui ammontare non può
assolutamente essere un dato fornito dallo stesso creditore.
Va ritenuto, inoltre, per fermo il principio secondo il quale, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto il decreto e quella di convenuto al debitore opponente e ciò con esplicito riferimento ad un punta di vista sostanziale e con riguardo alla ripartizione del relativo onere probatorio.
Parte opponente eccepiva l'improponibilità della domanda, avendo l'opposta frazionato il credito proponendo due ricorsi per decreto ingiuntivo dai quali scaturiva il d. i. n. 209/18 e n. 210/18.
La suddetta eccezione è fondata.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, non è consentito al creditore di una somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio,
frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, in quanto ciò si pone in contrato con rappresentando detta attività in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte (Cass. Civ. sez. Unica 15 novembre 2007,
n. 23726, Cass. Cv. Sez. III 27 gennaio 2010 n. 1706).
Alla luce della documentazione in atti, l'opposta azionava due decreti ingiuntivi
3 innanzi il Tribunale intestato, avente ad oggetto mancato pagamento di fatture relative a noleggio di impalcature di ponteggi nei confronti dell'opponente, pertanto afferenti un unico rapporto obbligatorio.
Questo Giudice osserva che “le domande relative a diritti di credito analoghi
per oggetto e per titolo non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi
fatti costituitivi, ancorchè diversi, si inscrivano nell'ambito di una relazione unitaria tra
le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la
controversia, a meno che l'attore non abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento
compete al giudice di merio, ad esercitare l'azione solo per uno o alcuni dei pretesi
crediti”.
Alla luce delle suesposte considerazioni Questo Giudice dichiara inammissibili le domande monitorie con conseguente revoca dei decreti ingiuntivi. Per il governo delle spese segue il principio della soccombenza.
P. Q. M.
il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del G.O. T.
Avv. Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio civile contraddistinto con il n° 919/'18 R. G. A. C. C. (riunito 459/2020) vertente tra ABITER
S.r.l. contro MD COSTRTUCTION Soc. Unipersonale a. r. l. concernente opposizione a decreto ingiuntivo, così decide:
1)accoglie l'opposizione;
2)revoca il decreto ingiuntivo n° 209/18 emesso dal Presidente del Tribunale di
4 Isernia in data 28.08.2018;
3) revoca il decreto ingiuntivo n° 210/18 emesso dal Presidente del Tribunale
di Isernia in data 28.08.2018;
4) condanna l' opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio che liquida nella somma di 5.406,00, di cui € 406,00 per spese vive oltre I.V.A.
e C. A.P. come per legge e spese ex art. 15 T. F..
Così deciso in Isernia il 23 Gennaio 2025.
IL G.O.P.
Avv. Giovanna ZARONE
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