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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/03/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
III^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Cristina Fasano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi del Tribunale Ordinario di
Bari, per l'anno 2016 sotto il numero d'ordine 7618, avente ad oggetto: “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare – spese condominiali”.
TRA
e rappresentati e difesi dall' avv. Lomuti Stefano, in Parte_1 Parte_2 virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- attori-
CONTRO
in persona dell'Amministratore pt, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Colapietro Nicola, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
-convenuto-
///
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate dalle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni del 05.12.2024 con concessione dei termini ex art 190 cpc, celebrata in modalità cartolare ex art. 221 co. 4, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, conv., con modif., con la Legge n. 77 del 17 luglio 2020 (GU n. 180 del
18 luglio 2020) e nei rispettivi scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione del 16.05.2016, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
3, sito in Controparte_2Controparte_3 CP_
al fine di ottenere la declaratoria di nullità e/o annullabilità della delibera del 25.01.2016 con la quale l'assemblea condominiale aveva deciso “a maggioranza di interrompere il servizio di pulizia sino ad ora dedicato al terrazzo e . Pt_1 Parte_3
1.1.In particolare, gli attori deducevano che:
- essi erano rispettivamente proprietari degli appartamenti con terrazzo posti al primo piano del convenuto contraddistinti dai numeri 1 e 2 della scala n1.; CP_1
- nel predetto stabile vigeva una servitù per originaria destinazione d'uso in favore del CP_4
costituita per consentire lo scarico delle acque meteoriche e di pulizia del lastrico solare CP_1 di proprietà attraverso pluviali condominiali che, a loro volta, scaricavano in tombini CP_4 di scolo, sempre di proprietà posti sul pavimento dei suddetti terrazzi;
CP_4
- al fine di evitare l'intasamento dei tombini, spesso causato da residui di pulizia del lastrico solare e da oggetti di vario genere caduti dai piani superiori e consentire il rapido smaltimento delle acque, nonché per minimizzare il sacrificio imposto al fondo servente e prevenire eventuali infiltrazioni causate dallo stagnamento dell'acqua, il convenuto, in virtù di delibera ultratrentennale, CP_1 provvedeva a suo onere alla pulizia dei terrazzi degli attori per due volte alla settimana ad opera dell'impresa incaricata della pulizia delle parti comuni e con costi ( pari a €50,00 mensili) ripartiti secondo le previsioni del regolamento condominiale;
- per effetto della delibera impugnata gli attori erano rimasti onerati della pulizia periodica dei suddetti terrazzi con conseguente grave danno economico e assunzione di responsabilità.
1.2.A fondamento dell'opposizione contestavano l'illegittimità della delibera impugnata per i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 1123 e 1108 c.c. trattandosi di spese per conservazione e godimento di parti comuni ( in ragione della funzione di evitare lo stagnamento dell'acqua che provocherebbe danni da infiltrazioni al lastrico e alle proprietà individuali) nonché per servizi condominiali e, come tali, da sostenersi dai condomini in misura proporzionale al valore delle proprietà individuali, salvo diversa convenzione;
2) violazione delle norme imperative regolatrici della servitù per aumento dei pesi imposti agli attori e , dunque degli artt. 1030-1043-1065-1066-1067 e 1069 c.c.; 3) violazione dell'art.66 disp. att. c.c. per l'omessa previsione della delibera impugnata tra gli argomenti all'ordine del giorno, essendo stata posta in discussione tra le “varie ed eventuali”; 4) omessa indicazione dei valori millesimali dei presenti e dei favorevoli e dei contrari alla decisione impugnata, con conseguente impossibilità di verificare l'effettivo raggiungimento del quorum nonché omessa indicazione dell'allontanamento di alcuni condomini ed erronea indicazione della presenza di e , in realtà assenti. Parte_2 Per_1
A tali contestazioni aggiungevano la mancanza di certezza della presenza dei condomini all'adunanza e al voto, stante l'assenza di firme di presenza dei condomini.
Aggiungevano, altresì, di avere promosso tempestivamente il procedimento di mediazione obbligatoria conclusosi con verbale negativo del 02.05.2016 di cui chiedevano il ristoro delle spese sostenute in ragione del comportamento negligente del condominio il quale, pur avendo aderito in fase stragiudiziale alle ragioni degli attori, aveva omesso di revocare la delibera. 1.3. Ciò premesso chiedevano, previa concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva, dichiararsi la nullità e/o annullabilità della delibera impugnata e, per l'effetto, ordinare la ripresa delle pulizie sospese, con condanna alla rifusione delle spese di lite e del procedimento di mediazione.
2. Si costituiva il contestando nel merito la fondatezza delle doglianze attoree. CP_1
Nel dettaglio precisava che la pulizia dei terrazzi di proprietà esclusiva degli attori era stata deliberata nel corso di un'assemblea condominiale successiva alla realizzazione dell'edificio al solo fine di tacitare le lamentele dei proprietari dei terrazzi del primo piano, tra cui gli attori, in merito alla caduta continua di oggetti e scarti alimentari provenienti dai piani superiori, responsabili degli ingorghi e, pertanto, non riguardava né l'esercizio di una servitù né servizi o beni comuni.
Riguardo alle ulteriori censure attoree ne deduceva l'infondatezza e la mancanza di prova precisando che l'eventuale assenza degli attori non avrebbe cambiato gli esiti della delibera nonché che il loro nominativo , inserito per errore, era stato interlineato nonostante la presenza di . Parte_1
Concludeva, pertanto, chiedendo, previo rigetto dell'invocata sospensione della delibera, il rigetto della domanda attorea con vittoria o compensazione delle spese in considerazione del comportamento processuale e delle difese svolte dal . CP_1
3.Rigettata l'istanza di sospensione della delibera e formulate le richieste istruttorie, la causa, istruita a mezzo interrogatorio formale dell'amministratore p.t. e documentazione prodotta dalle parti e matura per la decisione, veniva trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 05.12.2024 , con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
///
4.Preliminarmente, occorre evidenziare che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3),
c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.” (cfr. Cass., S.U., n. 9839/2021; Cass., S.U., n. 4806/2005).
5.Orbene, nel caso di specie e assumendo di essere stati Parte_2 Parte_1 rispettivamente assente e presente per delega all'assemblea condominiale del 25.01.2016, hanno dedotto l'illegittimità della delibera con la quale l'assemblea, discutendo il punto “varie ed eventuali” , ha deciso “a maggioranza di interrompere il servizio di pulizia sino ad ora dedicato al terrazzo in Parte_4 quanto in violazione degli artt. 1123 e 1108 c.c., delle norme regolatrici della servitù di cui agli artt. 1030-
1043-1065-1066-1067 e 1069 c .c e dell'art 66 disp. att. c.c. per assenza della questione tra i punti all'ordine del giorno, oltre che per incertezza del quorum costitutivo e deliberativo.
Nel dettaglio gli attori hanno dedotto l'illegittimità della delibera impugnata per violazione delle norme che pongono a carico del le spese per il godimento e conservazione di servizi condominiali, tra i CP_1 quali rientrerebbe, appunto, lo scarico dal lastrico solare delle acque di risulta e meteoriche che, attraverso i pluviali condominiali, vengono scaricate nel tombino posto sul suddetto terrazzo.
Ancora evidenziano il contrasto con le norme regolatrici della servitù che impediscono l'unilaterale aggravamento del peso posto a carico del fondo servente in quanto le spese della pulizia del terrazzo poste a carico dei proprietari esclusivi aggraverebbero i disagi subiti dal fondo servente.
Ancora lamentano l'omesso inserimento della questione all'ordine del giorno e l'incertezza del raggiungimento del quorum deliberativo per mancanza di indicazione del valore della maggioranza e dei nominativi dei condomini assenti e dissenzienti, essendo, peraltro, incerto il numero dei presenti all'adunanza e al voto.
6. Ebbene, a fronte delle suindicate censure, facendo applicazione del principio della ragione più liquida, che, per esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att.c.c. (cfr., Cass. civ.,
n. 2909/2017; Cass. civ., n. 5805/2017; Cass. civ., n. 26242/2015 e Cass. S.U., n. 9936/ 2014) per cui l'esame della domanda giudiziale va limitata al motivo di merito suscettibile di definire il giudizio con piena soddisfazione del diritto fatto valere e ciò anche in presenza di questioni pregiudiziali, va ritenuto assorbente il motivo di impugnazione relativo ai dedotti vizi formali della deliberazione ed, in particolare, alla omessa indicazione dei valori millesimali e dei favorevoli e contrari alla decisione impugnata, con conseguente impossibilità di verificare l'effettivo raggiungimento del quorum della predetta deliberazione.
Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 1137, “Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione per gli assenti”.
Come ribadito dalla Corte di Cassazione, l'art 1137, comma 2, c.c. ammette l'impugnazione della delibera assembleare soltanto da parte dell'assente, del dissenziente e dell'astenuto.
Pertanto, il condomino presente che abbia partecipato all'assemblea non può impugnare la deliberazione, se non è dissenziente (o non si sia astenuto) proprio in ordine alla deliberazione che impugna.
Il dissenso dell'impugnante rispetto alla deliberazione deve essere provato ed incombe sullo stesso l'onere della relativa prova (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3060 del 05/09/1969; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 107del
16/04/1973 Cass. Sez. 6-2, 09/05/2017, n. 11375, non massimata.). Incombe, tuttavia, sul condomino che impugni la delibera assembleare l'onere di sovvertire la presunzione di verità di quanto risulta dal relativo verbale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 23/11/2016). (Cass. n.
11375/17).
La stessa giurisprudenza di legittimità ha ,altresì, evidenziato come l'individuazione nel verbale di assemblea dei nomi dei condomini assenzienti e di quelli dissenzienti, nonché i valori delle rispettive quote millesimali, sia unicamente funzionale alla verifica della sussistenza delle maggioranze prescritte dall'art. 1136 c.c. ai fini della validità dell'approvazione delle deliberazioni con riferimento all'elemento reale ed all'elemento personale, come ad identificare i condomini cui è riservato potere di impugnazione ex art. 1137 c.c., o a rilevare situazioni di eventuale conflitto di interessi, spettando, in ogni caso, il relativo onere di allegazione e prova al condomino che impugni il deliberato (Cass. Sez. 2, 23/11/2016, n. 23903, non massimata). (Cass. civ. n 40827 del 2021).
7. Ebbene, nel caso di specie deve rilevarsi preliminarmente la sussistenza della legittimazione ad impugnare la delibera da parte di entrambi gli attori atteso che è pacifico che fosse Parte_2 assente e che , presente all'assemblea, come peraltro dichiarato dalla stessa attrice, abbia Parte_1 manifestato il proprio dissenso, come confermato dallo stesso condominio laddove ha affermato con riferimento a “nonostante il dissenso di quest'ultima nel corso della discussione del Parte_1 punto, l'assemblea a maggioranza ha deliberato l'interruzione del servizio”. (cfr. pag. 8 comparsa conclusionale).
8. Passando ad esaminare il merito, deve rilevarsi l'illegittimità della delibera impugnata sub punto n.9
(“varie ed eventuali”) dell'ordine del giorno per le seguenti ragioni.
Al riguardo, è noto l'insegnamento della Suprema Corte a Sezioni Unite cristallizzato nell'arresto n.4806/2005, secondo cui è annullabile ex art. 1137 c.c. la delibera il cui verbale contenga omissioni relative all'individuazione dei singoli condomini, assenzienti, dissenzienti, assenti o del valore delle rispettive quote.
Ed invero, ai sensi dell'art. 1136 c.c., “ L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con
l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti all'intero condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio”.
Sul punto recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che “per il riscontro della maggioranza degli intervenuti occorre che la deliberazione sia approvata almeno dalla metà più uno dei membri del collegio”
(Cass. civ. n. 2826/22).
La stessa giurisprudenza della Suprema Corte ha, altresì, chiarito che, ai fini della verifica dei "quorum" prescritti dall'art. 1136 cod. civ., il verbale dell'assemblea di condominio, deve contenere l'elenco nominativo dei condomini intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi di quelli assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, facendo salva la delibera solo se il verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga l'elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l'indicazione,
"nominatim", dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il "quorum" richiesto dall'art. 1136 cod. civ. (Cass. civ. n. 6552/ 2015; Cass. civ. 24132/ 2009;
Cass. civ. 18192/ 2009).
Tale orientamento è stato ribadito nel recente arresto n. 40827 del 2021 della Corte di Cassazione che ha statuito “In tema di assemblea di condominio, sebbene il relativo verbale dovrebbe contenere l'elenco nominativo dei condomini intervenuti, indicando assenti e dissenzienti, nonché il valore delle rispettive quote, la mancanza di tale indicazione non incide sulla validità della delibera, ove a tale incompletezza possa rimediarsi mediante un controllo "aliunde" della regolarità del procedimento. Sicché non è annullabile la deliberazione il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, cionondimeno contenga l'elenco di tutti i condomini presenti, con i relativi millesimi
e rechi, altresì, l'indicazione nominativa di quelli che si sono astenuti e di quelli che hanno votato contro, nonché del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, consentendo tali dati di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il "quorum" richiesto dall'art. 1136 c.c.”.
9.Facendo applicazione dei suddetti principi deve rilevarsi che il verbale relativo alla delibera impugnata con riferimento al punto n.9 (“varie ed eventuali”) dell'ordine del giorno , appare privo degli elementi necessari per stabilire con certezza quanti e quali condomini avessero espresso voto favorevole né consente di verificare in altro modo che la deliberazione assunta avesse superato il "quorum" richiesto dall'art. 1136 cod. civ. atteso che la necessità della precisa indicazione dei votanti risponde all'evidente necessità di verificare in concreto l'esistenza delle maggioranze prescritte dall'art. 1136 c.c , co. n. 2,3 e 4c.c. e di eventuali conflitti di interessi , oltre che di consentire ai condomini indicati come dissenzienti o assenti l'impugnativa della delibera.
Ed invero, il verbale oggetto della odierna impugnazione, esibito in atti, riporta la presenza di 26 condomini
( di cui non è indicato il numero totale) , per complessivi millesimi 730,95, mentre nell'elenco nominativo dei condomini presenti non compare , ma la sola indicazione, dei nominativi di Parte_1 Parte_2
e , per 16,18 millesimi, peraltro interlineata e con accanto un “no” ,non computati
[...] Parte_5 nei millesimi complessivi, atteso che nei 730,95 millesimi non sono stati conteggiati i millesimi dei
, che viceversa avrebbero aumentato il valore complessivo dei condomini intervenuti o rappresentati Pt_1 per delega a 747,13. Parte convenuta ha sostenuto la validità dell'assemblea e del deliberato e l'irrilevanza dell'assenza di e della presenza di all'adunanza, confermate dagli stessi attori, a Parte_2 Parte_1 prescindere dall'erronea indicazione riportata nel verbale.
In particolare, secondo parte convenuta, l'assenza di non avrebbe alcuna rilevanza ai fini Parte_2 dei quorum prescritti, mentre la presenza dichiarata di avrebbe, per un verso, sanato ogni Parte_1 preteso vizio sulla esatta determinazione dei millesimi necessari sia per la valida costituzione che per il quorum deliberativo atteso, peraltro, che parte attrice non avrebbe fornito alcuna prova dell'incertezza del numero dei partecipanti né dell'asserito allontanamento di alcuni di essi al momento della decisione impugnata e, per altro verso, avrebbe fugato ogni dubbio sul fatto che l'assemblea avesse deliberato a maggioranza nonostante il dissenso di nel corso della discussione sul punto. Parte_1
Ebbene, tale assunto non può essere condiviso.
Sul punto occorre, in primo luogo, rilevare che, come eccepito dal convenuto, il conteggio o CP_1 meno della quota millesimale degli attori non inficia la validità del quorum costitutivo dell'assemblea de qua, che risulta, comunque, valido ai sensi dell'art. 1136 c.c., essendo riportato un valore di 730,95 millesimi di partecipanti sul valore totale dell'edificio.
Tuttavia, non può dirsi altrettanto per la validità della deliberazione di cui al punto n. 9 “varie ed eventuali” impugnata dagli attori che risulta, invece, approvata da una maggioranza di cui non è indicato né il valore millesimale complessivo né i nominativi e relativi millesimi dei condomini assenzienti o dissenzienti, con la conseguenza che il valore del suddetto quorum deliberativo non può neppure desumersi per differenza.
Ne discende l'illegittimità della delibera impugnata relativamente alla decisione assunta a maggioranza alla voce “varie ed eventuali” “di interrompere il servizio di pulizia sino ad allora dedicato al terrazzo e Pt_1
che deve, pertanto, essere annullata in parte qua, restando assorbita ogni ulteriore questione ed Parte_3 eccezione sollevata dalle parti.
10.Ad abundantiam va, comunque, detto che la delibera in oggetto va annullata anche perché il relativo argomento non era stato inserito nell'ordine del giorno, preventivamente comunicato ai condomini, bensì nella voce “varie ed eventuali” e, quindi, oggetto di discussione e votazione in maniera estemporanea.
Al riguardo va ricordato che , per quanto attiene al punto "varie ed eventuali" presente nell'ordine del giorno delle assemblee condominiali, le relative decisioni non sono deliberazioni con carattere vincolante per i condòmini ma con esse è possibile solo svolgere attività con finalità programmatiche o di confronto reciproco da parte dei condomini di talché esse contengono comunicazioni da parte dall'amministratore, richieste formulate dai condomini in ordine a preventivi da richiedere e da approvare in altra sede, aggiornamenti su questioni non all'ordine del giorno. Peraltro, l'art. 66 comma 3 disp. att. c.c. prevede che l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale deve specificare l'ordine del giorno proprio per consentire una partecipazione informata e consapevole all'assemblea da parte dei condòmini.
Pur se non occorre una indicazione analitica e minuziosa degli argomenti che saranno trattati in sede di riunione, è necessario che le tematiche siano indicate specificamente ed in modo chiaro affinché si possa verificare se il successivo deliberato abbia esorbitato o meno dal tema sottoposto ai partecipanti.
Nel caso in oggetto, invece, è accaduto che , nella citata assemblea, con una maggioranza non chiaramente verificabile, si è improvvisamente deliberata la cessazione di un servizio a tutela di parti comuni svolto da tempo.
Non è , condivisibile l'affermazione del convenuto secondo cui la mancata indicazione dell'argomento tra gli ordini del giorno fosse irrilevante non trattandosi di parte comune.
Deve, infatti, sottolinearsi come il servizio di pulizia avesse ad oggetto diretto sì il terrazzino di proprietà privata ma sul quale si affacciano i pluviali condominiali attraverso la servitù di scolo.
E', quindi, evidente come il servizio di pulizia fosse funzionale a parti comuni dell'edificio, ossia i pluviali.
11.Ne deriva ,anche sotto tale profilo, l'annullabilità della delibera.
12.In ordine alla regolamentazione delle spese processuali le stesse seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della controversia e dell'attività concretamente svolta.
Esse vengono, quindi, liquidate in base ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione di riferimento indeterminabile), nei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e ridotti del 50% per le restanti.
Deve, altresì, riconoscersi in favore di il rimborso delle spese sostenute per il Parte_1 procedimento di mediazione obbligatoria pari a € € 354,54, come documentato dalle fatture esibite in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda avanzata da e nei confronti della Parte_1 Parte_2 CP_
in nella causa civile di primo grado iscritta al n. Controparte_1
R.G. 7618/2016, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara, per le ragioni indicate in motivazione,
l'illegittimità della deliberazione assembleare del 25.01.2016 relativamente all'approvazione del punto n. 9 all'o.d.g. alla voce varie ed eventuali “di interrompere il servizio di pulizia sino ad ora dedicato ai terrazzi e ; Pt_1 Parte_3
2) condanna il in persona dell'amministratore e Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese processuali sostenute da Parte_1
e che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 5.261,00 per
[...] Parte_2 compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie , C.N.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge.
3) condanna il in persona dell'amministratore e Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di mediazione sostenute da Parte_1 pari a € 354,54.
[...]
Così deciso in Bari, il 3.03.2025
Il giudice
Cristina Fasano