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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/06/2025, n. 2306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2306 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4395/2023 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maria Grazia Savastano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 4395/2023 R.G.A.C., assegnata in decisione alla scadenza dei termini di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 4.7.2024 con la concessione dei termini previsti dagli artt. 189 e 281 quinquies c.p.c.
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in S. TE C.F._1
Antimo alla via Matilde Serao n. 13, presso lo studio dell'Avv. SAGLIOCCO ANGELINA
(c.f.: ) e dell'Avv. PUCA GIOVANNI (c.f.: ), C.F._2 C.F._3
dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
APPELLANTE
E
(c.f.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 276, presso lo studio dell'Avv. VAIANA GIORGIO (c.f.: ), dalla quale è C.F._4
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
APPELLATA
Oggetto: “Appello avverso la Sentenza n. 3003/22 resa dal Giudice di Pace di Casoria in data 7 settembre 2022, depositata in Cancelleria in data 15 dicembre 2022”.
Conclusioni: Come da atti e note depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi TE
al Giudice di Pace di Casoria, la ed esponeva: di essere proprietario Controparte_2
della vettura Nissan Micra tg. EG193PV assicurata con la che in data Controparte_2
21.7.2018 riceveva la notifica di un atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Casoria da parte di , proprietario del motociclo Honda tg. BP11858, con il quale il CP_3 CP_3
richiedeva il risarcimento dei presunti danni che assumeva subiti in occasione del sinistro occorso in data 28.04.2018, alle ore 12.30 circa, in Casoria, alla via A. Del Giudice, allorquando il proprio motociclo veniva coinvolto in un sinistro con l'autovettura Micra di proprietà del assumendo che i danni fossero stati cagionati per responsabilità Pt_1
esclusiva del convenuto chiedeva il risarcimento del danno Pt_1 CP_3 quantificato in € 1.100,00 o diversa somma con condanna della Compagnia Unipolsai Ass.ni, in solido e/o alternativamente con il convenuto che prima della notifica TE dell'atto di citazione, non aveva ricevuto la notifica di alcuna TE
comunicazione da parte della compagnia assicurativa che lo avvertisse di tale richiesta di risarcimento danni, impedendo dunque ogni difesa;
che in data 20.07.2018 TE
inviava alla denuncia cautelativa con la quale disconosceva il denunciato Controparte_2
sinistro, facendo rilevare che sul proprio veicolo era montata la scatola nera, che avrebbe potuto fornire la prova che il veicolo Nissan Micra tg EG193PV non era stato coinvolto in alcun sinistro, e chiedeva, pertanto, di non procedere ad alcun pagamento nei confronti di
, rendendosi in ogni caso disponibile a far sottoporre a perizia la propria vettura;
CP_3
che in data 4.9.2018, al rientro delle proprie vacanze estive, inoltrava TE
nuovamente denuncia cautelativa allo studio , depositata in atti, facendo Controparte_4
rilevare nuovamente che sul veicolo era montata la scatola nera e di aver richiesto alla società gestore del servizio di conoscere lo stato dei luoghi di transito o di parcheggio della vettura nel giorno 28.04.2018, ore 12.30, senza aver avuto alcun riscontro, rendendosi al contempo disponibile per consentire l'esecuzione della perizia;
in data 5.9.2018, TE
sollecitava nuovamente la perizia del veicolo senza esito;
che con missiva del 3.10.2018 inviava a mezzo pec alla nuova contestazione del TE Controparte_2
presunto sinistro, come già denunciato con la cautelativa del 24.7.2018, facendo rilevare ancora una volta di aver richiesto di conoscere gli esiti registrati dalla scatola nera senza aver avuto alcun riscontro;
che tuttavia, come da attestato di rischio e da nuova polizza sottoscritta con le nonostante la denuncia cautelativa inviata alla Controparte_5 CP_2
la diffida a non provvedere ad alcun risarcimento danni e la scatola nera montata sul veicolo, la provvedeva al risarcimento del danno nei confronti di , Controparte_2 CP_3
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declassando che per effetto del malus finiva per perdere la propria classe TE
di merito passando in terza classe, con corrispondente aumento del premio assicurativo;
stante la negligenza della il provvedeva a stipulare una nuova polizza CP_2 Pt_1
assicurativa con le e, mentre per la sola RCA, prima del sinistro Controparte_5
illegittimamente caricato corrispondeva alla la somma di 445,54, dopo il presunto CP_2 sinistro, e a causa dell'illegittimo addebito dello stesso, l'Avv. TE corrispondeva alle sempre per la RCA la somma di € 655,83, ovvero € 210,29 Controparte_5 all'anno in più; pertanto deduceva di avere diritto al ripristino della classe TE di merito oltre al rimborso delle differenze delle somme che indebitamente l'istante era stato costretto a versare per la RCA, per un importo pari ad € 210,29 annui.
Tanto premesso, chiedeva al Giudice di Pace di Casoria di accogliere le seguenti conclusioni:
“condannare la convenuta compagnia in persona del l.r.p.t. al Controparte_2
ripristino della classe di merito in favore del sig. TE
- condannare la al rimborso delle maggiori somme che l'Avv. Controparte_2
è costretto a versare in favore delle a causa del malus Pt_1 Controparte_5
caricato dalla per il 2018, somma che ammonta ad euro 210,29 annui fino Controparte_2
al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione dal momento delle singole scadenze;
-condannare la convenuta , al pagamento della somma di euro 500,00 Controparte_2
a favore del sig. a titolo di danno morale, il tutto, comunque, nei limiti di TE
Euro 1.100,00 con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, e con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari, con rivalsa I.V.A. e C.P.A.”
Incardinato il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Casoria, si costituiva la Controparte_2 che eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per mancanza di
[...] esposizione delle ragioni di diritto a sostegno della domanda;
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione;
l'incompetenza per materia del Giudice adito;
l'infondatezza delle doglianze di controparte. La compagnia assicurativa deduceva, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore circa la mancata ricezione di comunicazione relativa alla richiesta di risarcimento danni avanzata da per il sinistro del CP_3
28.4.20218, di aver comunicato con missiva del 16.7.2018 l'apertura del sinistro denunciata da e di avere invitato il proprio assicurato a denunciare l'evento oppure, laddove CP_3 il sinistro non si fosse verificato, di sottoscrivere l'allegata dichiarazione di disconoscimento del fatto storico precisando che la predetta missiva non aveva ricevuto alcun riscontro.
Assumeva poi che il aveva ottemperato all'obbligo previsto ex lege di far sottoporre CP_3
il proprio veicolo a perizia tecnico-preventiva da un perito incaricato dalla compagnia, il
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quale aveva confermato la compatibilità e la coerenza dei danni con la dinamica descritta.
Assumeva, inoltre, che il aveva fornito dichiarazione testimoniale nella quale era CP_3 stato confermato l'accadimento del sinistro e che dai dati Octo Telematics era risultato che il veicolo di proprietà del in data 28.4.2018 alle ore 12:30 circa circolava nei pressi Pt_1
della via Del Giudice in Casoria. Infine, rappresentava che il non aveva consentito Pt_1
l'ispezione del veicolo assicurato e la carenza di prova. Precisava che il sinistro del 28.4.2018 non aveva penalizzato la polizza relativa all'annualità 26.2.2019-26.2.2020 in quanto alla scadenza contrattuale del 26.2.2019 il non aveva proceduto al rinnovo della polizza Pt_1
bensì aveva contratto una nuova polizza assicurativa presso altra società assicurativa.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare dichiararsi l'incompetenza per materia e in via subordinata l'improcedibilità della domanda ed il rigetto della stessa con vittoria di spese e condanna della parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
Nel corso del giudizio, non veniva espletata alcuna istruttoria e la causa veniva assegnata a sentenza. Il Giudice di Pace di Casoria, con la sentenza n. 3003/2022 resa in data 7 settembre
2022 e pubblicata in data 15 dicembre 2022 (R.G. 5250/2019), rigettava la domanda attorea e condannava la parte attrice al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Avverso detta sentenza ha proposto appello, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, Chiummo
Gaetano.
L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado per erronea ricostruzione delle risultanze probatorie. Ha dedotto che il Giudice di Pace era pervenuto alle conclusioni di cui alla sentenza impugnata assumendo che nel caso in esame non vi era stata alcuna mala gestio da parte della convenuta compagnia. L'appellante ha rilevato che, a fronte della puntuale e tempestiva contestazione del fatto storico da parte dell'assicurato con più raccomandate, era onere della compagnia provare il verificarsi dell'evento e la compatibilità dei danni richiesti da parte attrice con quelli presenti sul veicolo dell'assicurato e, pertanto, di aver effettuato il pagamento del sinistro ed aumentato, di conseguenza, il premio al proprio assicurato. Ha evidenziato che nella fattispecie, alcuna prova in tal senso era stata raccolta in contraddittorio tra le parti e che a nulla valeva la dichiarazione testimoniale scritta in quanto resa da un soggetto non ascoltato nel contraddittorio delle parti che, in ogni caso, contrastava con le risultanze della scatola nera installata dalla stessa Compagnia. In ordine alla perizia effettuata dall'Unipol, l'appellante ha rilevato che nel giudizio di primo grado la controparte aveva precisato di aver sottoposto a perizia il motociclo del ma che non aveva depositato CP_3
alcuna perizia di riscontro sul veicolo del contestando pertanto la compatibilità dei Pt_1 danni. Ha precisato poi che il proprio veicolo all'epoca dei fatti non presentava alcun danno e
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alcuna traccia di riparazione. Ha, inoltre, evidenziato che la compagnia nei propri atti difensivi aveva rilevato che nell'ora del sinistro il veicolo di proprietà del si Pt_1
trovava nei pressi di via Del Giudice, sebbene dalla scheda della scatola nera emergeva che in tale lasso di tempo, il veicolo aveva percorso Via Aldo Moro, via Giovanni Giolitti, via
Alcide De Gasperi, ma non via Del Giudice. In più ha rilevato che dalle risultanze della scatola nera alcun urto veniva rilevato dalla stessa.
L'appellante ha pertanto contestato la sentenza di primo grado per distorsione dei principi codicistici alla base dell'onere della prova.
Tanto premesso, ha chiesto all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3003/22 emessa dal Giudice di pace di
Casoria, nell'ambito del giudizio N.R.G. 5250/19, depositata in cancelleria in data
15.12.2022, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “condannare la convenuta compagnia in Controparte_2
persona del l.r.p.t. al ripristino della classe di merito in favore del sig. TE
- condannare la al rimborso delle maggiori somme che l'Avv. Controparte_2
è costretto a versare in favore delle a causa del malus Pt_1 Controparte_5
caricato dalla per il 2018, somma che ammonta ad euro 210,29 annui fino Controparte_2
al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione dal momento delle singole scadenze;
- condannare la convenuta , al pagamento della somma di euro 500,00 Controparte_2
a favore del sig. a titolo di danno morale, il tutto, comunque, nei limiti di TE
Euro 1.100,00 con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, e con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari, con rivalsa I.V.A. e C.P.A.
- con condanna della al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di CP_6
giudizio, in favore degli Avvocati Giovanni Puca e Angelina Saglioccco, oltre rimborso spese generali, con rivalsa IVA e cpa, con attribuzione ai procuratori antistatari.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.7.2023 si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese e competenze Controparte_2 del giudizio. L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per insussistenza di specifici motivi di gravame deducendo, dunque, la violazione dell'art. 342 c.p.c. nonché
l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti la riforma della sentenza gravata.
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La causa è stata assegnata in decisione alla scadenza dei termini di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. fissati per il 4.7.2024 con la concessione dei termini ex artt. 189 e 281 quinquies c.p.c..
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione formulata dall'appellata
[...] relativa alla dedotta inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 CP_2
c.p.c.
Il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. esige che le questioni ed i punti della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze, in modo che nell'atto di appello si affianchi alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo
Giudice, dimostrando di aver compreso quanto esposto da quest'ultimo ed offrendo spunti per una decisione diversa, individuando un percorso logico alternativo a quello del precedente
Giudice, senza che esso si traduca in un progetto alternativo di sentenza e senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
Nel caso di specie le censure svolte dall'appellante sono state espresse rispettando nella sostanza il requisito formale di cui si è detto, anche in considerazione della semplicità delle questioni trattate e della precisa individuazione delle problematiche dibattute, salvo a verificarne nel merito la fondatezza.
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
Parte appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il giudice di pace, rigettando la domanda in primo grado, ha ritenuto che la società convenuta avesse correttamente attivato il malus.
La controversia in esame concerne la legittimità o meno della condotta tenuta dalla impresa assicuratrice convenuta, la quale, pur a fronte dell'espressa negazione da parte dell'assicurato dell'effettivo verificarsi del sinistro, ha ritenuto ugualmente di procedere alla liquidazione in favore del presunto danneggiato, disponendo l'aggravio della classe di merito sulla polizza dell'assicurato.
Occorre, dunque, stabilire se l'operato dall'appellata sia stato o meno Controparte_2
improntato ai canoni di correttezza e se possa essere ravvisata una mala gestio di quest'ultima nei confronti del proprio cliente.
Secondo la tesi dell'attore, vi sarebbe stata mala gestio della convenuta nella gestione del predetto sinistro, prontamente contestato. ha infatti contestato la TE legittimità dell'applicazione del malus da parte della compagnia assicurativa, sostenendo che il sinistro liquidato non si era mai verificato e che la compagnia aveva agito in mala gestio, provocando un danno economico e morale al proprio assicurato. Ha, pertanto, richiesto il
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ripristino della classe di merito, il rimborso delle somme versate in eccesso per il premio assicurativo ed il risarcimento per danno morale.
Secondo la diversa prospettazione difensiva della convenuta, la Controparte_2
avrebbe operato correttamente, agendo con diligenza e buona fede, assumendo la decisione di liquidare il danno sulla base delle evidenze disponibili.
Il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda rilevando che “La società assicuratrice ha effettuato il pagamento sulla base di due risultanze probatorie rilevanti: innanzitutto dalla scatola nera è emerso che effettivamente nell'orario indicato (intorno alle 12.30), l'auto del si trovava nell'area in cui è ubicata la strada dove il danneggiato afferma che il Pt_1
sinistro sarebbe accaduto: via De Gasperi, infatti è una strada che confluisce in via Del
Giudice mentre la III traversa di via Aldo Moro, nonché via Giolitti, sono in prossimità di detta via Del Giudice;
inoltre, la società assicuratrice ha anche acquisito una dichiarazione testimoniale scritta in relazione all'evento. Inoltre vi è stato il coinvolgimento nell'istruttoria svolta dalla società assicuratrice, dell'assicurato al fine di fornire elementi probatori a supporto di un eventuale disconoscimento del sinistro o per una diversa ricostruzione dello stesso. A tal riguardo dagli atti emerge che è intercorso uno scambio di corrispondenza, sia postale che a mezzo mail, in cui il ha spedito prima ed allegato poi la denuncia Pt_1 cautelativa richiamando la “scatola nera”; tuttavia questa apparecchiatura elettronica ha fornito le diverse risultanze che sono state surriferite. Sul punto si prende atto che il dispositivo installato sull'auto dell'assicurato effettivamente non ha segnalato un crash, tuttavia ciò si spiega con il fatto che, al fine di evitare continui falsi allarmi, la rilevazione di un evento sinistroso avviene quando esso supera una certa soglia di significatività e non in un incidente minore come quello de quo, dove è stata lievemente urtata la marmitta e la scocca destra, tant'è che la richiesta risarcitoria è stata stimata al lordo dell'IVA in € 641,47.”
Orbene la congrua ed estesa motivazione del primo Giudice può essere condivisa.
Il primo Giudice ha escluso nel caso in esame la ricorrenza della mala gestio ed ha correttamente evidenziato che “Tra le parti è stato stipulato un contratto di assicurazione per la R.C.A. che prevede la variazione in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione legato alla sua responsabilità, anche concorsuale, nella causazione di un sinistro. Tale tipo di accordo dà luogo ad un sistema di classe che prevede, quindi, un arretramento in caso di responsabilità, con aumento del premio, ed un avanzamento nel caso di comportamenti virtuosi dell'assicurato, con diminuzione del premio. Tuttavia si osserva che il declassamento a carico del contraente assicurato non costituisce l'automatica conseguenza del risarcimento danni eseguito dalla società assicuratrice a favore del terzo
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danneggiato, ma richiede come presupposto la gestione della pratica secondo diligenza. Più in generale nell'assicurazione della responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, si individuano due tipi di obbligazioni: quella dell'assicuratore nei confronti del danneggiato che può sfociare in una mala gestio c.d. impropria, come nel caso del colpevole ritardo nel risarcimento danni dando luogo ad una responsabilità ultramassimale e quella dell'assicuratore nei confronti del danneggiante-assicurato che può dar luogo alla mala-gestio c.d. impropria. Quest'ultima figura, che è quella che interessa il caso trattato, trova fondamento nella violazione dell'obbligo dell'assicuratore di comportarsi secondo buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto ai sensi degli artt. 1175 e 1375
c.c.. Essa è configurabile nel caso in cui l'assicuratore, senza un apprezzabile motivo, rifiuti di gestire la lite o se ne disinteressi in modo da recare pregiudizio all'assicurato o ancora la gestisca con scarsa diligenza poiché non procede ad un adeguata opera di accertamento della responsabilità dell'assicurato danneggiante. Ma ancora più specificamente ciò costituisce l'espressione dell'onere di diligenza previsto ai sensi dell'art. 1710 c.c. a carico del mandatario.”
Preliminarmente giova evidenziare che secondo recente giurisprudenza pronunciatasi sull'onere della prova in caso di variazione “in pejus” e applicazione della clausola bonus – malus “al fine della corretta applicazione della clausola del contratto di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli (o natanti) a motore, la quale preveda, in conformità del dettato legislativo (L. n. 990 del 1969, art. 12), la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri in dato periodo di tempo (cosiddette clausole "bonus-malus"), la variazione "in pejus" opera esclusivamente nel caso in cui sussista la prova della responsabilità dell'assicurato per un danno risarcibile a terzi. Pertanto, qualora la compagnia assicuratrice abbia ricevuto una richiesta di risarcimento di un danno asseritamente cagionato da un suo assicurato, e quest'ultimo venga tempestivamente a contestarne l'esistenza (trasmettendo denuncia cautelativa ai sensi dell'art. 1913, co. 1 c.c.) al fine di evitare il maggiore onere economico, grava sulla impresa assicuratrice che ritenga, invece, opportuno stipulare una transazione con il terzo, ignorando o considerando infondata l'opposizione dell'assicurato, fornire la prova della esistenza delle condizioni al cui verificarsi opera la variazione in aumento del premio, in applicazione della clausola anzidetta, e dunque la prova di avere agito con la diligenza del buon padre di famiglia nell'accertamento del danno, in relazione all'art. 1218 c.c., e nella tutela degli interessi del proprio assicurato, in relazione all'art. 1375 c.c..”
(Cassazione civile, sez. III, sentenza 22/09/2016 n. 18603). La clausola bonus-malus
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introduce, dunque, un obbligo che l'assicurazione deve adempiere secondo la buona fede di cui all'art. 1375 c.c..
Passando alla disamina della fattispecie in esame, dalla documentazione in atti si evince che: la diversamente da quanto assunto dall'appellante, informava Controparte_2
di aver ricevuto una richiesta di risarcimento danni da parte di TE [...]
, proprietario del motociclo Honda tg. BP11858, per i danni subiti dallo stesso in CP_3
conseguenza di un sinistro verificatosi in data 28.4.2018, nel quale sarebbe risultato coinvolto il veicolo di sua proprietà tg. EG193PV, nella quale la compagnia assicurativa invitava, altresì, il proprio assicurato a denunciare l'evento o, laddove il sinistro non si fosse verificato,
a sottoscrivere l'allegata dichiarazione di disconoscimento del fatto storico;
in data
20.07.2018 inviava alla denuncia cautelativa con la quale TE Controparte_2
disconosceva il denunciato sinistro, facendo rilevare che sul proprio veicolo era montata la scatola nera, che avrebbe potuto fornire la prova che il proprio non era stato coinvolto nella data indicata in alcun sinistro, rendendosi in ogni caso disponibile per far sottoporre a perizia la propria vettura;
in data 26.7.2018 comunicava alla compagnia TE
assicurativa di non essere in sede per quel periodo, impegnandosi a contattare il gruppo peritale per fissare un appuntamento;
con missiva del 30.7.2018 l'appellata, in risposta alla precedente e-mail, chiedeva al di comunicare indicativamente quando sarebbe stato Pt_1
disponibile per la perizia;
con e-mail del 5 settembre 2018 il rilevava di non aver Pt_1
avuto alcuna notizia per la sottoposizione della propria autovettura a perizia.
La convenuta ha ritenuto di poter liquidare il sinistro sulla base degli elementi acquisiti
(depositati in atti) e precisamente, di una dichiarazione testimoniale scritta, della perizia tecnica sul motociclo coinvolto nel sinistro e delle risultanze della cd. “scatola nera”.
L'appellata ha, dunque, fornito elementi probatori dai quali desumere l'osservanza delle succitate prescrizioni di legge.
In particolare, dalla dichiarazione a firma di risulta che “in data 28 aprile Testimone_1
2018, verso le ore 12:30, mi trovavo in Casoria (NAPOLI) alla via del Giudice, quando ho assistito ad un incidente stradale avvenuto tra un motociclo Honda blu tg. BP11858 ed un'auto Micra grigia tg. EG193PV. Ho visto che il motociclo provvedeva a sinistra rispetto alla Micra, per fila parallela, quando l'auto senza segnalare, svoltava a sinistra urtandolo sulla marmitta e scocca destra. Mi sono avvicinato ed ho avuto modo di notare i danni riportati da motociclo e di riconoscere il conducente, al quale ho lasciato i miei recapiti.”
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Dalla perizia effettuata dal tecnico di fiducia dell'impresa assicuratrice risultano poi descritti e accertati i danni sul motociclo Honda tg. BP11858, ritenuti compatibili e coerenti con la dinamica descritta.
Le risultanze della scatola nera installata sul veicolo dell'assicurato tg. EG193PV hanno poi confermato la presenza del mezzo dell'appellante nell'area del presunto sinistro all'orario indicato. Difatti non è emersa una diversa geolocalizzazione della macchina al momento del sinistro. Come evidenziato dal Giudice di prime cure, dalla scatola nera è emerso che nell'orario indicato, l'auto del si trovava nell'area in cui è ubicata la strada ove il Pt_1
danneggiato afferma che il sinistro sarebbe accaduto: “via De Gasperi, infatti è una strada che confluisce in via Del Giudice mentre la III traversa di via Aldo Moro, nonché via Giolitti, sono in prossimità di detta via Del Giudice”. Dalle risultanze della scatola nera versate in atti emergono, pertanto, una serie di indizi gravi, precisi e concordanti che militano nel senso della presenza della vettura di proprietà dell'appellante sul luogo e al momento del sinistro.
Il Giudice di Pace ha poi motivato la mancata registrazione dell'evento “crash” con il fatto che, al fine di evitare continui falsi allarmi, la rilevazione di un evento sinistroso avviene
“quando esso supera una certa soglia di significatività e non in un incidente minore come quello de quo, dove è stata lievemente urtata la marmitta e la scocca destra.” Infatti, sebbene la scatola nera non abbia rilevato un urto significativo, tale circostanza non è tale da escludere la possibilità di un incidente più lieve compatibile con i danni riportati dal motociclo del terzo danneggiato.
Orbene, alla luce di quanto sopra riportato si ritiene pienamente condivisibile la statuizione del Giudice di Pace.
Occorre poi in ogni caso evidenziare che l'appellante non ha offerto un supporto probatorio convincente volto a suffragare le proprie ragioni. Il ha, infatti, contestato il sinistro, Pt_1 ma non ha fornito elementi probatori sufficienti a dimostrare l'inesistenza dell'evento o la propria estraneità. L'appellante ha dichiarato che gli è stato notificato atto di citazione in giudizio da parte di , con il quale quest'ultimo aveva richiesto il risarcimento dei CP_3
danni che assumeva subiti in data 28.04.2018, in Casoria, alla via A. Del Giudice, allorquando il proprio motociclo era stato coinvolto in un sinistro con l'autovettura di proprietà dell'attore, ma nulla ha poi specificato in merito a tale giudizio. È poi significativo il comportamento dello stesso che vedendosi rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste Pt_1
istruttorie non ha provveduto a reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, con conseguente tacita rinuncia delle stesse (“l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi
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tacitamente rinunciata a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata”
Corte di Cassazione Sez. III Civ., n. 16886/16).
Per tutti i motivi esposti si ritiene che la compagnia assicurativa abbia agito ottemperando agli obblighi di correttezza, diligenza professionale e buona fede con esclusione di mala gestio da parte della stessa.
L'appello va, pertanto, rigettato con la conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, con esclusione della fase di trattazione e/o istruttoria, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
Ricorrono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 co.1 quater T.U. n. 115/02 come mod. dall'art. 1 co.17
L. 228/12.
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3003/2022 TE
del Giudice di Pace di Casoria resa in data 7 settembre 2022 e pubblicata in data 15 dicembre
2022, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
- condanna l'appellante al pagamento in favore della appellata costituita, Controparte_2
delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 462,00 per compenso
[...]
professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Aversa, 14/06/2025
IL GIUDICE
dott. Maria Grazia Savastano
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