Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV
In composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Lauropoli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 39468 del R.G. dell'anno 2023, trattenuta in decisione nel corso dell'udienza del 19.11.2024 e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 C.F._1
Nomentana 295, presso lo studio dell'avv. Beatrice Gizzi che lo rappresenta e difende per procura in atti
- attrice/opponente -
E con sede legale in Milano, piazza F. Meda n. 4, C.F. e numero di iscrizione Controparte_1 al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi P.IVA in P.IVA_1 P.IVA_2 persona del procuratore generale dott. come da procura richiamata in atti, CP_2 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Fabrizio Carbonetti e Ugo Maria
Giordano, i quali eleggono domicilio presso lo studio degli stessi in Roma, via di San Valentino
21
- convenuta/opposta -
NONCHE'
p. iva con sede legale in Milano, via Soperga 9, per il Controparte_3 P.IVA_3 tramite del proprio master servicer (p.iva , nella persona della Controparte_4 P.IVA_4 procuratrice con sede legale in Messina, via Bonsignore n. 1, C.F. e P.I. CP_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, come da procura richiamata in P.IVA_5 atti, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro e dall'avv. Andrea Aloi, coma da procura generale in atti, ed elettivamente domiciliata in Roma (RM), Via Virgilio n. 8 - 00193, presso lo studio dell'avv. Luigi Parenti
- intervenuta -
1
Conclusioni di cui all'atto di citazione: “(…) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiiectis, in accoglimento della presente opposizione: (…) - in via principale, accertare e dichiarare, stante il difetto di legittimazione attiva ad agire della la nullità, l'annullabilità, l'inammissibilità, l'improcedibilità del Pt_2 precetto opposto e, comunque, infondata per genericità dello stesso e violazione del diritto di difesa, anche per tutti Cont i motivi esposti in narrativa;
- nel merito, accertare e dichiarare che la e la non hanno, quindi, Pt_2 alcun diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'attore per i motivi esposti in premessa, anche in considerazione dell'illegittimità della risoluzione del mutuo e della non applicabilità, al caso di specie, dell'art.
1456 c.c. e, per l'effetto voglia dichiarare l'inefficacia e/o l'invalidità, nullità annullabilità del precetto notificato all'attore, ed opposto con il presente atto per i motivi indicati in premessa;
- in subordine voglia dichiarare
l'inefficacia e/o l'invalidità, nullità, annullabilità del precetto notificato all'attore in relazione alle somme già corrisposte che verranno accertate in corso di giudizio, e, comunque, da ricalcolare, eventualmente, stante
l'inesattezza, genericità, insufficienza, dei calcoli contenuti nell'atto di precetto opposto per i motivi esposti in premessa, e, per l'effetto, quindi, rideterminare le somme, eventualmente, dovute considerando che la risoluzione disposta dalla controparte non era legittima;
- ancora in via subordinata: accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi applicati;
dichiarare come dovuti, eventualmente, i soli importi che risulteranno di giustizia;
accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalle controparti anche in ordine alla modalità di calcolo delle somme e degli interessi applicati;
accertare
l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalle opposte in conformità del disposto normativo in particolare della legge n. 108/1996; accertare se l'Istituto di credito ha applicato, a parte opponente, nel rapporto per cui è causa, anomalie bancarie, a titolo esemplificativo e non esaustivo, interessi usurari, anatocismo, tasso occulto, effetto sorpresa, in tal caso dichiarare non dovuto alle controparti alcun interesse e/o somma, anche ad altro titolo, che risulterà di giustizia;
alla luce di quanto sopra esposto ed, eventualmente, operata la compensazione con la Banca opposta, in persona del l.r.p.t., condannare parti convenute a pagare a parte opponente le somme di cui le stesse risulteranno creditrici all'esito degli accertamenti di cui sopra e/o dell'espletanda istruttoria , ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione;
- condannare la parti opposte, in persona del l.r.p.t., al risarcimento in favore dell'opponente di tutti i danni che gli sono derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie, danni da liquidarsi anche in via equitativa dall'Ill.mo Giudice adito e/o da quantificarsi in corso di causa sulla base di apposita consulenza tecnico-legale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- dichiarare per l'effetto che nessun interesse è dovuto, ovvero, che gli interessi sono dovuti esclusivamente secondo la previsione normativa che verrà ritenuta di giustizia;
- dichiarare per i motivi esposti nel presente atto la nullità delle clausole di determinazione degli interessi in misura ultra legale usuraria contenute nel contratto di mutuo;
- dichiarare per l'effetto l'esatto dare avere tra le parti eliminando i costi derivanti dalle varie anomalie applicando la normativa vigente, accertata la nullità della
2 clausola contrattuale di determinazione del tasso di interesse nel contratto di mutuo, conseguentemente, ridurre il credito della Banca opposta e/o di entrambe le convenute rispetto a quello illegittimamente preteso o/a quell'altra diversa somma maggiore o minore, che risulterà congrua e dovuta di giustizia ad istruttoria espletata - condannare le parti opposte al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patendi dall'opponente per l'illegittimo comportamento tenuto dalle opposte contrario ai generali principi di buona fede e correttezza e/o per l'illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi di Banca di Italia, e condannare le parti convenute, anche ai sensi dell'art.96 c.p.c., danni da quantificarsi anche in via equitativa dall'Ill.mo Giudice adito e/o da quantificarsi in corso di causa sulla base di apposita consulenza tecnico – legale oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria. Con condanna alle spese di lite del presente procedimento oltre I.v.a. e C.p.a. e spese generali come per legge da distrarsi in favore dello scrivente avvocato dichiaratosi antistatario. In via istruttoria si chiede, sin d'ora ammettersi CTU contabile al fine di calcolare e rilevare il travalicamento del
Tasso Soglia Usura previsto per legge e altre anomalie sopra indicate (…)”.
Comparsa di risposta di parte convenuta: “IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: rigettare integralmente tutte le domande di parte Opponente perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate per le ragioni di cui in narrativa;
IN VIA RICONVENZIONALE CONDIZIONATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande attoree, dichiarare la risoluzione per inadempimento del Mutuo per cui è causa ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. e, per l'effetto, condannare il sig. al pagamento di tutte le somme dovute ai sensi del predetto Mutuo. IN OGNI CASO: con vittoria di Parte_1 spese, onorari di lite e accessori come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA: rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate”.
Conclusioni della parte intervenuta: “Si costituisce ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c., nel procedimento civile indicato in epigrafe, richiamando, confermando e facendo proprie le istanze, le richieste, le difese, le eccezioni e le deduzioni tutte già avanzate dalla cedente (…)”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione proponeva opposizione contro il precetto allo stesso notificato ad opera di Parte_3
, quale mandataria di , mediante il quale gli era stato Controparte_6 CP_7 intimato il pagamento di € 132.015,44 derivanti da un contratto di mutuo stipulato con la
[...] il 29.10.2007. Controparte_8
Nel proprio atto introduttivo parte opponente sollevava diversi vizi concernenti tanto il precetto, quanto il titolo posto a base dello stesso.
Rilevava, così, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva di , Controparte_6 società che aveva intimato il precetto opposto per conto di , evidenziando la CP_1 carenza di prova dei relativi poteri di rappresentanza, in difetto di copia della relativa procura.
3 Deduceva, poi, l'indeterminatezza del credito individuato nell'atto di precetto, stante la solo generica individuazione delle somme dovute.
Contestava, ancora, l'indebita applicazione di interessi anatocistici, anche in considerazione dei costi occulti praticati in corso di rapporto, anche in relazione alla mancata indicazione del regime finanziario applicato.
Deduceva, inoltre, la indebita applicazione di interessi usurari.
L'atto di citazione si soffermava, poi, sulla presenza, nel contratto di mutuo, di clausole vessatorie e, comunque, sulla violazione dei principi di buona fede e correttezza. Cont In corso di causa, si costituiva la convenuta , opponendosi alle svolte domande e svolgendo domanda riconvenzionale subordinata per l'ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice.
Si costituiva anche la , che interveniva in causa deducendo di essersi resa CP_3
Cont cessionaria del credito originariamente azionato da stessa, associandosi quindi alle domande e alle difese dalla medesima svolte.
Con riguardo a tale costituzione, poi, venivano sollevate ulteriori censure da parte attrice, la quale deduceva il vizio della intervenuta cessione, in considerazione della mancata iscrizione tanto della cessionaria del credito, quanto dello special servicer, nell'albo di cui all'art. 106 TUB.
Con provvedimento del 17.6.2024 veniva respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, sul presupposto della natura documentale della causa, veniva fissata udienza per la rimessione della causa in decisione.
All'udienza del 19.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
***
L'opposizione non è suscettibile di accoglimento, per motivi non dissimili da quelli già posti a base della menzionata ordinanza resa in sede cautelare.
Quanto alla pretesa carenza di legittimazione attiva in capo alla intimante, deve osservarsi come il precetto venisse originariamente intimato da parte di ossia dalla originaria CP_1 creditrice (per l'esattezza l'originaria creditrice era poi incorporata in Controparte_8
, che agiva mediante la mandataria CP_1 Pt_2
Quanto, poi, alla posizione della mandataria parte creditrice, nel costituirsi, ha Pt_2 dimesso in atti copia della procura conferita a tale società in data 21.6.2019, mediante la quale
(successivamente divenuta veniva Controparte_9 Controparte_10 nominata procuratrice della mandante per lo svolgimento di “tutto quanto necessario, utile e/od opportuno ai fini della gestione stragiudiziale e giudiziale dei crediti affidati in gestione” (si veda doc. 10 di parte convenuta).
4 Può ritenersi provata, allora, la sussistenza della legittimazione di ad intimare precetto Pt_2 per conto della propria mandante.
Quanto, poi, alla posizione della creditrice intervenuta è sufficiente osservare CP_3 come la stessa, nel costituirsi quale cessionaria del credito, abbia dimesso in atti copia di estratto della Gazzetta Ufficiale riportante l'avviso dell'intervenuta cessione.
Senza considerare che la medesima è intervenuta in un giudizio nel quale era già parte la originaria cedente, la quale non ha in alcun modo contestato la intervenuta cessione.
Del resto, la stessa disponibilità, in capo alla cessionaria, del titolo posto a base del precetto e della documentazione concernente il credito in questione, manifesta la sussistenza della legittimazione attiva della stessa.
Deve, allora, concludersi che debba ritenersi provata l'avvenuta cessione del credito in favore di
CP_11
poi, appaiono anche i rilievi concernenti la mancata iscrizione nell'albo di cui all'art.
[...]
106 T.U.B. da parte tanto della cessionaria del credito quanto dello special servicer, CP_3
e ciò sia in considerazione del fatto che un tale obbligo di iscrizione non pare riferirsi alla società veicolo e neppure allo special servicer (ma unicamente al master servicer, che nel presente caso, stando all'estratto di avviso in Gazzetta Ufficiale prodotto da parte intervenuta, risulta essere , iscritta nel predetto albo), sia in considerazione della posizione CP_4 recentemente assunta sul punto dalla Cassazione (Cass., ord., n. 7243/2024).
Anche il rilievo concernente la pretesa indeterminatezza del credito portato dal precetto deve essere disatteso.
L'atto di precetto notificato al reca la chiara indicazione dell'importo dovuto (pari a € Parte_1
132.015,44, oltre interessi sino al soddisfo), contenendo inoltre una puntuale descrizione delle modalità attraverso le quali la creditrice perviene alla quantificazione di tale importo.
Può, allora, ritenersi che il precetto, così come formulato, sfugga alla censura di indeterminatezza, così come sollevata da parte attrice, anche tenendo conto della posizione espressa, sul punto, dalla Suprema Corte, stando alla quale “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass., ord., n. 8906 del 18.3.2022).
Da disattendere sono anche le articolate deduzioni svolte da parte attrice in merito alla mancata indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi, all'applicazione di costi occulti, nonché all'applicazione di interessi anatocistici e di interessi usurari.
5 Parte convenuta, nel costituirsi, ha depositato copia del contratto di mutuo intercorso con il in data 29.10.2007, mediante il quale lo stesso riceveva un finanziamento di € Parte_1
170.624,00 che si impegnava a restituire in 360 rate mensili ad un tasso annuale fisso del 5,81%.
Il tasso di mora veniva indicato nel 6,81% e l'Isc risultava indicato nel 6,0410%.
All'atto di mutuo risultano allegati il documento di sintesi e il piano di ammortamento (che indica la rata costante, comprensiva di interessi e capitale, di € 1.002,23).
Ciò posto, risultano non condivisibili, come accennato in precedenza, i diversi rilievi sollevati da parte attrice nel proprio atto di opposizione.
Tali rilievi trovano infatti fondamento in una consulenza tecnica di parte, depositata con la seconda memoria istruttoria di parte attrice (vedasi doc. 2 allegato a tale memoria), che si fonda sulla ritenuta indebita applicazione di un regime di capitalizzazione composta, il quale, stando alla perizia in questione, sarebbe stato “utilizzato nel finanziamento oggetto di esame, ma non indicato nel contratto, anzi sottaciuto” (si veda pag. 6 della citata relazione di parte).
Da tali premesse, tale consulenza di parte giunge alla conclusione della insussistenza di qualsiasi debito, atteso che già solo dal ricalcolo del piano di ammortamento con regime di capitalizzazione semplice si evidenzierebbe un maggior importo versato dall'attore di oltre €
49.000,00, senza considerare, poi, le restituzioni che si imporrebbero dalla indebita applicazione di interessi usurari (anch'essi derivanti, nella prospettazione di tale consulenza di parte, dalla indebita applicazione del regime di capitalizzazione composta e della particolare struttura del piano di rientro con ammortamento c.d. “alla francese”) e dalla necessaria rideterminazione del piano di ammortamento, stante la indeterminatezza del tasso praticato, mediante applicazione di interessi legali.
Vi è tuttavia da segnalare come tutte le argomentazioni e le conclusioni tratte in tale consulenza di parte traggano origine dalla ravvisata illegittima applicazione di un regime di capitalizzazione composta, dal quale deriverebbe dunque la indebita applicazione di interessi anatocistici, il superamento del tasso soglia, la erroneità del TEG indicato e la applicazione di costi occulti.
A tal riguardo, giova richiamare la recente pronuncia resa dalla Cassazione a Sezioni Unite (si tratta della n. 15130 del 2024), mediante la quale è stato affermato che: “in tema di mutuo bancario,
a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
6 Una volta ritenuto, sulla scorta di tale pronuncia, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, che la eventuale mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non integri una ipotesi di nullità parziale del contratto (e, conseguentemente, che la applicazione di un tale regime di capitalizzazione e di una tale modalità di rimborso non possano ritenersi illegittimi), né configuri una ipotesi di violazione delle disposizioni in tema di trasparenza contrattuale, ne deriva che l'unico presupposto sul quale si fondano tutte le articolate censure svolte da parte attrice nei propri atti e, segnatamente, nella propria consulenza di parte, venga meno, rendendo infondate le diverse conclusioni che conducono tale parte a ritenersi finanche creditrice dell'istituto bancario mutuante.
Del resto, gli obblighi nascenti dal contratto di mutuo stipulato nel 2007 risultano chiaramente esplicitati, tanto nel contratto di mutuo, quanto nel documento di sintesi, quanto nel piano di ammortamento, con l'effetto che parte attrice era certamente edotta di stipulare un contratto di mutuo con ammortamento c.d. “alla francese”, impegnandosi alla restituzione di 360 rate mensili dell'importo di € 1.002,23 ciascuna.
Inoltre, avendo la Cassazione affermato che non si configuri, nel presente caso, una violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, viene meno anche la censura concernente la pretesa presenza di clausole vessatorie, peraltro formulata solo in termini generici.
Non resta che respingere la svolta opposizione, con ogni conseguente effetto in merito alla condanna di parte opponente alla rifusione delle spese di lite, da ridursi in relazione alla particolare concentrazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Respinge la svolta opposizione.
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di e Parte_1 CP_1 di (e, per essa, della procuratrice , che si quantificano in € 7.052,00 Controparte_3 CP_5
(oltre spese generali, iva e cpa) in favore di ciascuna parte.
Roma, 3.1.2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Lauropoli
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