Articolo 4 della Legge 29 aprile 1988, n. 165
Articolo 3Articolo 5
Versione
14 giugno 1988
Art. 4. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 8.764 milioni, di cui lire 2.191 milioni per il 1987, lire 4.382 milioni per il 1988 e lire 2.191 milioni per il 1989, si provvede per il 1987 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Partecipazione a fondi e banche nazionali ed internazionali", e per il 1988 e 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al detto capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando il suddetto accantonamento.
2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge in rapporto a sfavorevoli variazioni del corso di cambio sara' provveduto, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamneto dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 14 giugno 1988