TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 30/05/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 268/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. v.g. 268/2025 promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18/04/1986, residente a [...], e (C.F. Parte_2
), nato a [...] il [...], residente a C.F._2
Cornaredo (MI), entrambi elettivamente domiciliati a San Salvo
(CH) alla via San Rocco n. 24/E presso lo studio dell'Avv. CLAUDIA
D'ALO' che li rappresenta e difende come da procura in atti;
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“- disporre l'affido condiviso della prole con collocamento prevalente presso la madre Parte_1
- disporre un assegno di mantenimento mensile da parte del Parte_2
a favore dei due figli minori di € 300,00 complessivi (per
[...] un importo di € 150,00 a figlio), oltre alla metà delle spese
1 straoridnarie così come previste dal Protocollo di Intesa del
Tribunale di Vasto;
- disporre che gli assegni di mantenimento e gli assegni e/o erogazioni fornite dall'Inps in favore del Sig. e Parte_2 relativi alla prole, vengano versati a favore dei figli sul conto corrente della madre e/o autorizzare quest'ultima a Parte_1 richiedere l'assegno unico per i figli all'INPS;
- disporre che i figli vivano prevalentemente presso la madre presso la casa coniugale di C.so Mazzini n. 205 e che questa resti assegnata alla medesima, con possibilità per il padre, nel periodo scolastico, di poter vedere i figli durante la settimana e per almeno due volte, compatibilmente con le esigenze dei figli, previo accordo con la madre, con possibilità per i figli di dormire a casa del padre per almeno due fine settimana al mese e precisamente nella notte del sabato sera, con rientro dei bambini a casa della madre la domenica successiva entro l'orario con essa concordato;
- disporre che i figli, durante le festività scolastiche, e compatibilmente con la loro durata, possano trascorrere le predette festività, ove possibile, per almeno una settimana continuativa con ognuno dei genitori;
quando i figli trascorreranno il natale con uno dei genitori trascorreranno il capodanno con l'altro e così, in via alternativa, per le successive annualità; per il giorno di pasqua i genitori cercheranno di accordarsi tra loro di volta in volta;
in ogni caso si impegneranno affinché i figli possano trascorrere alcune ore di quella festività con entrambi.
- Con integrale compensazione delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 [...]
che si sono sposati a CORNAREDO il 18/05/2013, hanno Parte_2 chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. L'udienza del 28/5/2025 è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo
2 ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto del 19/7/2022 il Tribunale di Vasto ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 19/7/2022. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
5. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a CORNAREDO il 18/05/2013 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di CORNAREDO al numero 4, parte II, serie A dell'anno 2013.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e agli interessi morali e materiali dei figli e . Per_1 Per_2
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a CORNAREDO il 18/05/2013 e Parte_1 Parte_2 trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di CORNAREDO al numero 4, parte II, serie A dell'anno 2013;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CORNAREDO di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 29/05/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EN dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. v.g. 268/2025 promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18/04/1986, residente a [...], e (C.F. Parte_2
), nato a [...] il [...], residente a C.F._2
Cornaredo (MI), entrambi elettivamente domiciliati a San Salvo
(CH) alla via San Rocco n. 24/E presso lo studio dell'Avv. CLAUDIA
D'ALO' che li rappresenta e difende come da procura in atti;
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“- disporre l'affido condiviso della prole con collocamento prevalente presso la madre Parte_1
- disporre un assegno di mantenimento mensile da parte del Parte_2
a favore dei due figli minori di € 300,00 complessivi (per
[...] un importo di € 150,00 a figlio), oltre alla metà delle spese
1 straoridnarie così come previste dal Protocollo di Intesa del
Tribunale di Vasto;
- disporre che gli assegni di mantenimento e gli assegni e/o erogazioni fornite dall'Inps in favore del Sig. e Parte_2 relativi alla prole, vengano versati a favore dei figli sul conto corrente della madre e/o autorizzare quest'ultima a Parte_1 richiedere l'assegno unico per i figli all'INPS;
- disporre che i figli vivano prevalentemente presso la madre presso la casa coniugale di C.so Mazzini n. 205 e che questa resti assegnata alla medesima, con possibilità per il padre, nel periodo scolastico, di poter vedere i figli durante la settimana e per almeno due volte, compatibilmente con le esigenze dei figli, previo accordo con la madre, con possibilità per i figli di dormire a casa del padre per almeno due fine settimana al mese e precisamente nella notte del sabato sera, con rientro dei bambini a casa della madre la domenica successiva entro l'orario con essa concordato;
- disporre che i figli, durante le festività scolastiche, e compatibilmente con la loro durata, possano trascorrere le predette festività, ove possibile, per almeno una settimana continuativa con ognuno dei genitori;
quando i figli trascorreranno il natale con uno dei genitori trascorreranno il capodanno con l'altro e così, in via alternativa, per le successive annualità; per il giorno di pasqua i genitori cercheranno di accordarsi tra loro di volta in volta;
in ogni caso si impegneranno affinché i figli possano trascorrere alcune ore di quella festività con entrambi.
- Con integrale compensazione delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 [...]
che si sono sposati a CORNAREDO il 18/05/2013, hanno Parte_2 chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. L'udienza del 28/5/2025 è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo
2 ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto del 19/7/2022 il Tribunale di Vasto ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 19/7/2022. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
5. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a CORNAREDO il 18/05/2013 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di CORNAREDO al numero 4, parte II, serie A dell'anno 2013.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e agli interessi morali e materiali dei figli e . Per_1 Per_2
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a CORNAREDO il 18/05/2013 e Parte_1 Parte_2 trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di CORNAREDO al numero 4, parte II, serie A dell'anno 2013;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CORNAREDO di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 29/05/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EN dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini
4