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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/06/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7705/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza 03/06/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7705/2024 promossa da:
C.F. , nella qualità di esercente la potestà sul minore Parte_1 C.F._1 Per_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CANTATORE GLORIA BEATRICE e dell'avv.
[...] C.F._2
TOTA ANTONIO
ricorrente contro CP_
(C.F. ), in persona del Legale Rappresentate pro tempore P.IVA_1
Resistente; contumace.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 12/09/2024, parte ricorrente, nella qualità, ha adito questa A.G. per sentir dichiarare l'illegittimità della pretesa dell' al recupero (anche a mezzo compensazione) CP_1 dell'indebito, comunicato dall'Istituto con nota in data 16 gennaio 2024 per € 670,24, in ipotesi indebitamente erogata sulla pensione INVCIV 044 310007101044 per il periodo tra il 1°-12-2023 ed il
31-1-2024- Nel caso di specie, tuttavia, la determinazione del rateo di pensione non era stata influenzata da dolo, da omissioni o da incompleta segnalazione di dati rilevanti ad opera della parte ricorrente;
in ogni caso il recupero avrebbe dovuto effettuarsi solo per il periodo successivo alla comunicazione della revoca della prestazione per venire meno del requisito sanitario. Ancora deduceva la genericità del provvedimento di determinazione dell'indebito. L' restava contumace. CP_1
Osserva
Risultano documentalmente e comunque sono rimasti incontestati nel processo i seguenti elementi di fatto:
pagina 1 di 2 - il minore è stata titolare di pensione INVCIV 044 310007101044; Persona_1
- il citrato minore in data 27-11-2023 , è stato sottoposta presso la competente commissione medica a visita di controllo per verificare il permanere dei requisiti sanitari legittimanti l'erogazione della prestazione già riconosciutale;
- all'esito della visita la prestazione è stata revocata con decorrenza dicembre 2023. CP_
- la comunicazione dell'esito della visita- in base agli atti disponibili- è stata comunicata dall' con la stessa comunicazione di indebito, il 16-1-2024.
L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento. Cassazione civile sez. VI, 04/08/2022, (ud.
22/03/2022, dep. 04/08/2022), n.24180.
Nel caso al vaglio- non essendovi elementi a supporto dell'eventuale dolo- la comunicazione del 16-1-
2024 fa salva la ripetibilità del solo rateo relativo allo stesso mese di gennaio 2024; mentre, per quanto detto, non è ripetibile il rateo relativo a dicembre 2023.
Spese compensate .
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- accoglie parzialmente la domanda;
- dichiara irripetibile la somma indicata in motivazione come riferibile al mese di dicembre 2023;
- compensa le spese di lite.
Foggia, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza 03/06/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7705/2024 promossa da:
C.F. , nella qualità di esercente la potestà sul minore Parte_1 C.F._1 Per_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CANTATORE GLORIA BEATRICE e dell'avv.
[...] C.F._2
TOTA ANTONIO
ricorrente contro CP_
(C.F. ), in persona del Legale Rappresentate pro tempore P.IVA_1
Resistente; contumace.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 12/09/2024, parte ricorrente, nella qualità, ha adito questa A.G. per sentir dichiarare l'illegittimità della pretesa dell' al recupero (anche a mezzo compensazione) CP_1 dell'indebito, comunicato dall'Istituto con nota in data 16 gennaio 2024 per € 670,24, in ipotesi indebitamente erogata sulla pensione INVCIV 044 310007101044 per il periodo tra il 1°-12-2023 ed il
31-1-2024- Nel caso di specie, tuttavia, la determinazione del rateo di pensione non era stata influenzata da dolo, da omissioni o da incompleta segnalazione di dati rilevanti ad opera della parte ricorrente;
in ogni caso il recupero avrebbe dovuto effettuarsi solo per il periodo successivo alla comunicazione della revoca della prestazione per venire meno del requisito sanitario. Ancora deduceva la genericità del provvedimento di determinazione dell'indebito. L' restava contumace. CP_1
Osserva
Risultano documentalmente e comunque sono rimasti incontestati nel processo i seguenti elementi di fatto:
pagina 1 di 2 - il minore è stata titolare di pensione INVCIV 044 310007101044; Persona_1
- il citrato minore in data 27-11-2023 , è stato sottoposta presso la competente commissione medica a visita di controllo per verificare il permanere dei requisiti sanitari legittimanti l'erogazione della prestazione già riconosciutale;
- all'esito della visita la prestazione è stata revocata con decorrenza dicembre 2023. CP_
- la comunicazione dell'esito della visita- in base agli atti disponibili- è stata comunicata dall' con la stessa comunicazione di indebito, il 16-1-2024.
L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento. Cassazione civile sez. VI, 04/08/2022, (ud.
22/03/2022, dep. 04/08/2022), n.24180.
Nel caso al vaglio- non essendovi elementi a supporto dell'eventuale dolo- la comunicazione del 16-1-
2024 fa salva la ripetibilità del solo rateo relativo allo stesso mese di gennaio 2024; mentre, per quanto detto, non è ripetibile il rateo relativo a dicembre 2023.
Spese compensate .
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- accoglie parzialmente la domanda;
- dichiara irripetibile la somma indicata in motivazione come riferibile al mese di dicembre 2023;
- compensa le spese di lite.
Foggia, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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