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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/06/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
- Dott. Gaetano Laviola Presidente rel. est.;
- Dott. Matteo Prato Giudice;
- Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 483 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto affidamento dei figli nati fuori del matrimonio e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Riccardo Rosa
Ricorrente
E
(C.F ), rappresentata e difesa dall'avv. Carlo CP_1 C.F._2
Esbardo
Resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. Il ricorrente ha chiesto l'affido congiunto, con collocazione presso il padre, dei figli e nati rispettivamente il 16 luglio 2011 e il 10 febbraio 2013 _1 Per_2 dalla relazione more uxorio avuta con e terminata nel dicembre 2023. CP_1
Ha dedotto: a) di aver avuto altri due figli, nato il [...] e Per_3
nata il [...], da un precedente matrimonio contratto nel 1998; b) di Per_4 aver conosciuto la dopo il suo percorso di recupero dall'abuso di sostanze CP_1 stupefacenti;
c) che la convivenza è stata serena inizialmente e si è andata incrinando, essendo caratter izzata anche da episodi di violenza da parte della CP_1
1 che nel 2018 in una occasione ha colpito con un bastone il ricorrente e in un'altra lo ha accoltellato ad un braccio;
d) che negli ultimi tempi la resistente avrebbe ripreso a far uso di cannabis anc he alla presenza dei minori.
1.2. Si è costituita la resistente, deducendo: a) che le circostanze narrate dal ricorrente non corrispondono al vero e che è lui a fare abuso di alcol e ad aver posto in essere condotte violente nei confronti della convivente anche dinanzi ai figli, condotte da ultimo sfociate nell'episodio del 24 dicembre 2023, allorquando, su richiesta del figlio minore sono intervenuti i Carabinieri per fermare Per_2
l'aggressione del ricorrente medesimo;
c) di aver ormai completato il perc orso di riabilitazione dall'uso di droghe.
Ha chiesto l'affido esclusivo dei figli con autorizzazione a trasferirsi a Roma.
1.3. Nelle more del giudizio, è stato avviato un procedimento per decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre presso il Tri bunale per i minori di Catanzaro, che poi è stato riunito al presente giudizio ex art. 38 disp. att.
1.4. Con ordinanza del 3 dicembre 2024 è stato disposto l'affido condiviso dei minori, con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre, a ca rico del quale è stato posto un assegno di mantenimento mensile di euro 360,00 complessivi, oltre all'obbligo di contribuire al 50% alle spese straordinarie che si fossero rese necessarie nell'interesse dei figli.
1.5. All'esito dell'ascolto dei minori, è stato confermato l'affido condiviso con collocazione presso la madre e l'assegno di mantenimento, ma è stato regolato diversamente il diritto di visita del padre, escluso per e rimesso alla volontà di Per_2 per quest'ultimo. _1
2. Nel merito si osserva quanto segue.
Particolare significato ai fini della decisione assumono le dichiarazioni dei minori, entrambi pienamente maturi e consapevoli della propria situazione familiare per come è emerso sia dagli atti della Procura per i minori di Catanzaro sia i n sede di ascolto da parte del Giudice.
In particolare, ha dichiarato: “vivo a Castrovillari con mia madre e mio Per_2 fratello e frequento la prima media. Mi trovo bene. Vorrei fare del ciclismo ma siccome dovrei andare a Corigliano e non c'è disponibilit à di un'auto sto cercando un altro sport che mi piaccia. Mio padre lo vedo raramente e vorrei non vederlo proprio in questa fase in quanto cerca di manipolarmi e di mettermi contro mia madre;
2 Confermo l'episodio che ho raccontato ai servizi sociali sulla c ircostanza in cui mio fratello era ricoverato in ospedale e mio padre di notte mi ha chiesto di preparargli da mangiare e dopo il mio rifiuto mi ha preso a schiaffi. In un'altra occasione è successo che abbiamo giocato a nascondino e mio padre mi ha fatto uno scherzo che mi ha fatto piangere e a quel punto lui è scappato di casa, ritornando 10/15 minuti più tardi. In una ulteriore occasione, circa tre o quattro anni fa, durante un pranzo,
a seguito di un diverbio con mia madre, è passato alle mie spalle e s enza motivo mi ha spinto la testa dentro al piatto in cui stavo mangiando. Nello stesso periodo è capitato anche che mentre ero sul divano a guardare un album di figurine, mio padre, dopo una lite con mia madre, ha tirato un calcio al divano su cui ero sed uto.
Con mia madre, invece, mi trovo bene e da quando è andato via mio padre la situazione è molto migliorata e siamo più sereni.
Sull'episodio del 25/12/23: in quell'occasione ho sentito la necessità di chiamare le forze dell'ordine perché mio padre stava litigando con mia madre e la stava insultando. Inoltre, ha lanciato in aria la vaschetta con le tartarughe, ha tirato addosso il tavolino al suo figlio grande e ha rovinato il cibo che c'era Per_3 sulla tavola. Vorrei anche raccontare di un altro episo dio in cui mio padre ha preso
a calci una stufa a gas durante l'inverno e in un'altra occasione d'estate, ha tagliato il tubo del gas della stessa stufa, ma fortunatamente aveva chiuso il rubinetto del gas e quindi non è uscito il gas stesso.
Ultimamente so che mio padre non sta bevendo più in modo eccessivo e posso dire che non paga il mantenimento a mia madre.
Mi è venuto in mente un altro episodio accaduto nel 2016/2017, in cui ho trovato mia madre sdraiata sulle scale e mio padre in quel momento la stav a prendendo a pugni”. ha, poi, riferito che: “vivo a Castrovillari con mia madre e mio fratello e _1 frequento la terza media. Mi trovo bene a vivere con mia madre e mio fratello, molto meglio rispetto a quando c'era mio padre a casa. A febbraio ho vis to mio padre regolarmente mentre a marzo, siccome sono stato malato, l'ho visto poche volte. Di solito mi viene a prendere e andiamo in sala giochi oppure mi accompagna in palestra dove faccio pugilato. In questo momento vedo mio padre quando ne ho voglia io: lo chiamo e lui mi viene a prendere e mia madre non ha nulla da obiettare. Questo sistema mi va molto bene. In questo momento per quello che so io
e nelle occasioni in cui siamo insieme, mio padre non beve. Da quando è andato via di casa mio padre non si è più comportato male né con me e mio fratello né con mia
3 madre. Abbiamo raggiunto un equilibrio in questo senso. Con mia madre, invece, mi trovo bene e voglio continuare ad abitare con lei e con mio fratello Per_2
Sull'episodio del 25/12/23: quel giorno mio padre ha iniziato a litigare con mia madre dalla mattina presto ed è andato avanti praticamente tutto il giorno: ha lanciato per aria la vaschetta con le tartarughe, ha lanciato il tavolino addosso al mio fratellastro e ha rovinato il cibo che c'era sulla tavola. In quella Per_3 occasione non ci ha picchiato ma ci ha solo insultato.
Quando eravamo molto piccoli è capitato che ci abbia picchiato senza un reale motivo, ma da che è andato via di casa non è più capitato”.
Tali dichiarazioni evidenziano le problematiche che hanno caratterizzato la convivenza tra i genitori e che hanno interessato anche i figli, costretti in alcuni casi ad assistere a scene di violenza poste in essere dal padre, dedito anche all'alcol da quanto è dato desumere dalle dichiarazioni dei minori e da quanto emerge anche dalla relazione dei Carabinieri sull'episodio del 24 dicembre 2023.
Tuttavia, da quando il padre si è allontanato dalla casa, la situazione si è complessivamente rasserenata.
In particolare, sono cess ati gli episodi di violenza, i figli vivono tranquilli insieme alla madre e intrattiene anche un rapporto sereno con il padre, che vede _1 quando ne ha voglia, recandosi con lui nella palestra ove pratica il pugilato o alla sala giochi.
La madre, dal canto suo, non pone alcun ostacolo a tale rapporto.
invece, non ha ancora voglia di vedere il padre, evidentemente non avendo Per_2 ancora superato gli episodi di violenza a cui ha assistito in passato.
Inoltre, per quel che riguarda la resistente, dalle r isultanze istruttorie acquisite, vale a dire dalla relazione dei carabinieri, dagli esiti degli esami tossicologici ai quali si
è sottoposta regolarmente e dalle dichiarazioni dei figli, non è emerso un attuale uso di sostanze stupefacenti.
Secondo le dichiarazioni dei figli, poi, anche il padre attualmente ha cessato l'abuso di alcol.
Per tali ragioni, a parere del Tribunale, al momento non vi sono ragioni per modificare le determinazioni già assunte e l'equilibrio raggiunto tra le parti nei rapporti reciproci e in quelli con i figli.
Di conseguenza, deve essere disposto l'affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre.
4 Per quel che riguarda il diritto di visita del padre, tenuto conto dell'età _1 raggiunta (quasi 14 anni) e di quanto dallo stesso richiesto al Giudice, potrà vedere il padre ogni volta che lo vorrà, accordandosi con lui e con la madre circa le modalità e i tempi di incontro.
Per quel che riguarda, invece, non pare opportuno forzare il minore ad avere Per_2 incontri con il padre, allo stato non desiderati, essendo piuttosto necessario concedergli il tempo per superare i traumi derivanti dalle scene alle quali ha assistito in passato.
Pertanto, allo stato, va escluso il diritto di visita del padre con Per_2
In futuro, allorquando il bambino sentirà di voler riallacciare un rapporto con il padre, potrà evidentemente accordarsi con lui e con la madre sui tempi e sulle modalità di incontro, alla stregua di quanto già oggi accade per _1
2.1. Per quel che riguarda, invece, il mantenimento, dalle dichiarazioni rese dal ricorrente, il quale non ha presentato dichiarazioni reddituali, risulta che lo stesso lavora in agricoltura, per cui, considerata anche l'assenza di qualsiasi tipo di obiezione delle parti sul punto, appare c ongruo confermare a carico del padre un assegno di mantenimento di euro 360,00 mensili (180,00 per ogni figlio), con obbligo di contribuire al 50% alle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse degli stessi.
2.2. Da ultimo, in relazione alla richiesta della madre di autorizzazione al trasferimento a Roma, si osserva che “il coniuge separato che intende trasferire la sua residenza lontano da quella dell'altro coniuge, non perde - per ciò solo -
l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori o a esserne collocatario, in quanto stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non coercibile opzione dell'individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale. Ne cons egue che il giudice di merito deve esclusivamente valutare se sia maggiormente funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario”
(Cass., civ., sez. I, 1 luglio 2022, n. 21054).
Pertanto, considerato che i figli hanno chiaramente manifestato la volontà di vivere con la madre, la quale ha a Roma gli affetti più cari, nonché le maggiori opportunità di studio e lavoro che può offrire una grande città rispetto ad un piccolo centro del sud Italia, non vi sono ostacoli a che la resistente decida di trasferirsi nella Capitale unitamente ai figli.
5 3. Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dispone l'affido condiviso dei figli minori, con collocamento presso la madre e diritto del padre di vedere e sentire ogni volta che quest'ultimo lo _1 vorrà, accordandosi con il padre e con la madre circa le modalità e i tempi di incontro, e con esclusione del diritto di visita per l;
Per_5
2. Pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento per i figli di euro 360,00
(180,00 euro per ogni figlio), rivalutabile secondo gli indici Istat, e di contribuire al 50% alle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse degli stessi;
3. Autorizza la madre a trasferirsi a Roma unitamente ai figli qualora lo vorrà;
4. Compensa le spese;
Così deciso in Castrovillari, 2 0 giugno 2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Gaetano Laviola
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
- Dott. Gaetano Laviola Presidente rel. est.;
- Dott. Matteo Prato Giudice;
- Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 483 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto affidamento dei figli nati fuori del matrimonio e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Riccardo Rosa
Ricorrente
E
(C.F ), rappresentata e difesa dall'avv. Carlo CP_1 C.F._2
Esbardo
Resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. Il ricorrente ha chiesto l'affido congiunto, con collocazione presso il padre, dei figli e nati rispettivamente il 16 luglio 2011 e il 10 febbraio 2013 _1 Per_2 dalla relazione more uxorio avuta con e terminata nel dicembre 2023. CP_1
Ha dedotto: a) di aver avuto altri due figli, nato il [...] e Per_3
nata il [...], da un precedente matrimonio contratto nel 1998; b) di Per_4 aver conosciuto la dopo il suo percorso di recupero dall'abuso di sostanze CP_1 stupefacenti;
c) che la convivenza è stata serena inizialmente e si è andata incrinando, essendo caratter izzata anche da episodi di violenza da parte della CP_1
1 che nel 2018 in una occasione ha colpito con un bastone il ricorrente e in un'altra lo ha accoltellato ad un braccio;
d) che negli ultimi tempi la resistente avrebbe ripreso a far uso di cannabis anc he alla presenza dei minori.
1.2. Si è costituita la resistente, deducendo: a) che le circostanze narrate dal ricorrente non corrispondono al vero e che è lui a fare abuso di alcol e ad aver posto in essere condotte violente nei confronti della convivente anche dinanzi ai figli, condotte da ultimo sfociate nell'episodio del 24 dicembre 2023, allorquando, su richiesta del figlio minore sono intervenuti i Carabinieri per fermare Per_2
l'aggressione del ricorrente medesimo;
c) di aver ormai completato il perc orso di riabilitazione dall'uso di droghe.
Ha chiesto l'affido esclusivo dei figli con autorizzazione a trasferirsi a Roma.
1.3. Nelle more del giudizio, è stato avviato un procedimento per decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre presso il Tri bunale per i minori di Catanzaro, che poi è stato riunito al presente giudizio ex art. 38 disp. att.
1.4. Con ordinanza del 3 dicembre 2024 è stato disposto l'affido condiviso dei minori, con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre, a ca rico del quale è stato posto un assegno di mantenimento mensile di euro 360,00 complessivi, oltre all'obbligo di contribuire al 50% alle spese straordinarie che si fossero rese necessarie nell'interesse dei figli.
1.5. All'esito dell'ascolto dei minori, è stato confermato l'affido condiviso con collocazione presso la madre e l'assegno di mantenimento, ma è stato regolato diversamente il diritto di visita del padre, escluso per e rimesso alla volontà di Per_2 per quest'ultimo. _1
2. Nel merito si osserva quanto segue.
Particolare significato ai fini della decisione assumono le dichiarazioni dei minori, entrambi pienamente maturi e consapevoli della propria situazione familiare per come è emerso sia dagli atti della Procura per i minori di Catanzaro sia i n sede di ascolto da parte del Giudice.
In particolare, ha dichiarato: “vivo a Castrovillari con mia madre e mio Per_2 fratello e frequento la prima media. Mi trovo bene. Vorrei fare del ciclismo ma siccome dovrei andare a Corigliano e non c'è disponibilit à di un'auto sto cercando un altro sport che mi piaccia. Mio padre lo vedo raramente e vorrei non vederlo proprio in questa fase in quanto cerca di manipolarmi e di mettermi contro mia madre;
2 Confermo l'episodio che ho raccontato ai servizi sociali sulla c ircostanza in cui mio fratello era ricoverato in ospedale e mio padre di notte mi ha chiesto di preparargli da mangiare e dopo il mio rifiuto mi ha preso a schiaffi. In un'altra occasione è successo che abbiamo giocato a nascondino e mio padre mi ha fatto uno scherzo che mi ha fatto piangere e a quel punto lui è scappato di casa, ritornando 10/15 minuti più tardi. In una ulteriore occasione, circa tre o quattro anni fa, durante un pranzo,
a seguito di un diverbio con mia madre, è passato alle mie spalle e s enza motivo mi ha spinto la testa dentro al piatto in cui stavo mangiando. Nello stesso periodo è capitato anche che mentre ero sul divano a guardare un album di figurine, mio padre, dopo una lite con mia madre, ha tirato un calcio al divano su cui ero sed uto.
Con mia madre, invece, mi trovo bene e da quando è andato via mio padre la situazione è molto migliorata e siamo più sereni.
Sull'episodio del 25/12/23: in quell'occasione ho sentito la necessità di chiamare le forze dell'ordine perché mio padre stava litigando con mia madre e la stava insultando. Inoltre, ha lanciato in aria la vaschetta con le tartarughe, ha tirato addosso il tavolino al suo figlio grande e ha rovinato il cibo che c'era Per_3 sulla tavola. Vorrei anche raccontare di un altro episo dio in cui mio padre ha preso
a calci una stufa a gas durante l'inverno e in un'altra occasione d'estate, ha tagliato il tubo del gas della stessa stufa, ma fortunatamente aveva chiuso il rubinetto del gas e quindi non è uscito il gas stesso.
Ultimamente so che mio padre non sta bevendo più in modo eccessivo e posso dire che non paga il mantenimento a mia madre.
Mi è venuto in mente un altro episodio accaduto nel 2016/2017, in cui ho trovato mia madre sdraiata sulle scale e mio padre in quel momento la stav a prendendo a pugni”. ha, poi, riferito che: “vivo a Castrovillari con mia madre e mio fratello e _1 frequento la terza media. Mi trovo bene a vivere con mia madre e mio fratello, molto meglio rispetto a quando c'era mio padre a casa. A febbraio ho vis to mio padre regolarmente mentre a marzo, siccome sono stato malato, l'ho visto poche volte. Di solito mi viene a prendere e andiamo in sala giochi oppure mi accompagna in palestra dove faccio pugilato. In questo momento vedo mio padre quando ne ho voglia io: lo chiamo e lui mi viene a prendere e mia madre non ha nulla da obiettare. Questo sistema mi va molto bene. In questo momento per quello che so io
e nelle occasioni in cui siamo insieme, mio padre non beve. Da quando è andato via di casa mio padre non si è più comportato male né con me e mio fratello né con mia
3 madre. Abbiamo raggiunto un equilibrio in questo senso. Con mia madre, invece, mi trovo bene e voglio continuare ad abitare con lei e con mio fratello Per_2
Sull'episodio del 25/12/23: quel giorno mio padre ha iniziato a litigare con mia madre dalla mattina presto ed è andato avanti praticamente tutto il giorno: ha lanciato per aria la vaschetta con le tartarughe, ha lanciato il tavolino addosso al mio fratellastro e ha rovinato il cibo che c'era sulla tavola. In quella Per_3 occasione non ci ha picchiato ma ci ha solo insultato.
Quando eravamo molto piccoli è capitato che ci abbia picchiato senza un reale motivo, ma da che è andato via di casa non è più capitato”.
Tali dichiarazioni evidenziano le problematiche che hanno caratterizzato la convivenza tra i genitori e che hanno interessato anche i figli, costretti in alcuni casi ad assistere a scene di violenza poste in essere dal padre, dedito anche all'alcol da quanto è dato desumere dalle dichiarazioni dei minori e da quanto emerge anche dalla relazione dei Carabinieri sull'episodio del 24 dicembre 2023.
Tuttavia, da quando il padre si è allontanato dalla casa, la situazione si è complessivamente rasserenata.
In particolare, sono cess ati gli episodi di violenza, i figli vivono tranquilli insieme alla madre e intrattiene anche un rapporto sereno con il padre, che vede _1 quando ne ha voglia, recandosi con lui nella palestra ove pratica il pugilato o alla sala giochi.
La madre, dal canto suo, non pone alcun ostacolo a tale rapporto.
invece, non ha ancora voglia di vedere il padre, evidentemente non avendo Per_2 ancora superato gli episodi di violenza a cui ha assistito in passato.
Inoltre, per quel che riguarda la resistente, dalle r isultanze istruttorie acquisite, vale a dire dalla relazione dei carabinieri, dagli esiti degli esami tossicologici ai quali si
è sottoposta regolarmente e dalle dichiarazioni dei figli, non è emerso un attuale uso di sostanze stupefacenti.
Secondo le dichiarazioni dei figli, poi, anche il padre attualmente ha cessato l'abuso di alcol.
Per tali ragioni, a parere del Tribunale, al momento non vi sono ragioni per modificare le determinazioni già assunte e l'equilibrio raggiunto tra le parti nei rapporti reciproci e in quelli con i figli.
Di conseguenza, deve essere disposto l'affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre.
4 Per quel che riguarda il diritto di visita del padre, tenuto conto dell'età _1 raggiunta (quasi 14 anni) e di quanto dallo stesso richiesto al Giudice, potrà vedere il padre ogni volta che lo vorrà, accordandosi con lui e con la madre circa le modalità e i tempi di incontro.
Per quel che riguarda, invece, non pare opportuno forzare il minore ad avere Per_2 incontri con il padre, allo stato non desiderati, essendo piuttosto necessario concedergli il tempo per superare i traumi derivanti dalle scene alle quali ha assistito in passato.
Pertanto, allo stato, va escluso il diritto di visita del padre con Per_2
In futuro, allorquando il bambino sentirà di voler riallacciare un rapporto con il padre, potrà evidentemente accordarsi con lui e con la madre sui tempi e sulle modalità di incontro, alla stregua di quanto già oggi accade per _1
2.1. Per quel che riguarda, invece, il mantenimento, dalle dichiarazioni rese dal ricorrente, il quale non ha presentato dichiarazioni reddituali, risulta che lo stesso lavora in agricoltura, per cui, considerata anche l'assenza di qualsiasi tipo di obiezione delle parti sul punto, appare c ongruo confermare a carico del padre un assegno di mantenimento di euro 360,00 mensili (180,00 per ogni figlio), con obbligo di contribuire al 50% alle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse degli stessi.
2.2. Da ultimo, in relazione alla richiesta della madre di autorizzazione al trasferimento a Roma, si osserva che “il coniuge separato che intende trasferire la sua residenza lontano da quella dell'altro coniuge, non perde - per ciò solo -
l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori o a esserne collocatario, in quanto stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non coercibile opzione dell'individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale. Ne cons egue che il giudice di merito deve esclusivamente valutare se sia maggiormente funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario”
(Cass., civ., sez. I, 1 luglio 2022, n. 21054).
Pertanto, considerato che i figli hanno chiaramente manifestato la volontà di vivere con la madre, la quale ha a Roma gli affetti più cari, nonché le maggiori opportunità di studio e lavoro che può offrire una grande città rispetto ad un piccolo centro del sud Italia, non vi sono ostacoli a che la resistente decida di trasferirsi nella Capitale unitamente ai figli.
5 3. Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dispone l'affido condiviso dei figli minori, con collocamento presso la madre e diritto del padre di vedere e sentire ogni volta che quest'ultimo lo _1 vorrà, accordandosi con il padre e con la madre circa le modalità e i tempi di incontro, e con esclusione del diritto di visita per l;
Per_5
2. Pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento per i figli di euro 360,00
(180,00 euro per ogni figlio), rivalutabile secondo gli indici Istat, e di contribuire al 50% alle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse degli stessi;
3. Autorizza la madre a trasferirsi a Roma unitamente ai figli qualora lo vorrà;
4. Compensa le spese;
Così deciso in Castrovillari, 2 0 giugno 2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Gaetano Laviola
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