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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 12/06/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. N. 273/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore dott. Marco BONCI Giudice dott.ssa Martina Bianchi Giudice ha pronunciato la seguente sentenza Nella causa civile di I grado al n. 273/2025 RG. VG. promossa da codice fiscale , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MARIA VITTORIA BUFFA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente ed
, codice fiscale , nata ad [...] il Controparte_1 C.F._2 23/06/2004, rappresentata e difesa dall'avv. MARIA VITTORIA BUFFA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente con il parere favorevole del Pubblico Ministero in data 18/03/2025; oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto). conclusioni
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate: 1) l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza Persona_1 anagrafica presso il padre in Acqui Terme via Nizza n.56.
2) Il minore starà con il padre dal lunedì al venerdì mentre trascorrerà i fine settimana Persona_1 presso la madre in Alessandria;
i genitori concorderanno di volta in volta le modalità del trasferimento.
3) Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento del minore mentre le spese straordinarie saranno suddivise nella misura del 50%, secondo le modalità e le indicazioni del protocollo vigente sottoscritto tra il Presidente del Tribunale e il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Alessandria.
4) I genitori assumeranno concordemente tutte le decisioni riguardanti il figlio, nel preminente ed esclusivo interesse del medesimo, concordando sin d'ora che frequenterà il nido, la Persona_1 scuola materna e le successive scuole in Acqui Terme, quale luogo di residenza, impegnandosi pertanto a rivedere, qualora necessario, le modalità di frequentazione e di permanenza presso la madre in Alessandria.
5) Ciascun genitore potrà telefonare liberamente all'altro per avere informazioni del minore e se possibile potrà parlare direttamente con Persona_1
6) Le principali festività saranno trascorse dal minore con ciascun genitore, secondo il criterio dell'alternanza.
pagina 1 di 3 7) Il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo anche non consecutivo di giorni 10/15 durante il periodo estivo, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
nel periodo delle festività natalizie, il minore resterà con ciascun genitore una settimana;
in ogni caso, i ricorrenti potranno sempre concordare periodi di diversa durata, tenendo conto delle esigenze del figlio, nonché delle rispettive esigenze lavorative e di studio.
8) I genitori concedono reciproco assenso al rilascio di passaporto del minore.
9) I genitori si impegnano a collaborare nel reciproco rispetto e sempre nel preminente interesse del figlio.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 473bis.51 C.p.c., depositato in data 11/02/2025, le parti hanno domandato la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e hanno presentato le condizioni come riportate in epigrafe. La domanda proposta congiuntamente da entrambi i genitori deve essere accolta non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, condizioni contrarie a norme imperative né all'interesse dei figli. Le condizioni congiunte, infatti, appaiono adeguate al rispetto del principio della bigenitorialità ed il nucleo familiare è supportato sia dalle famiglie di origine di entrambi i genitori che dai Servizi Sociali territorialmente competenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dispone 1) l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza Persona_1 anagrafica presso il padre in Acqui Terme, via Nizza n.56.
2) Il minore starà con il padre dal lunedì al venerdì mentre trascorrerà i fine settimana Persona_1 presso la madre in Alessandria;
i genitori concorderanno di volta in volta le modalità del trasferimento.
3) Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento del minore mentre le spese straordinarie saranno suddivise nella misura del 50%, secondo le modalità e le indicazioni del protocollo vigente sottoscritto tra il Presidente del Tribunale e il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Alessandria.
4) I genitori assumeranno concordemente tutte le decisioni riguardanti il figlio, nel preminente ed esclusivo interesse del medesimo, concordando sin d'ora che frequenterà il nido, la Persona_1 scuola materna e le successive scuole in Acqui Terme, quale luogo di residenza, impegnandosi pertanto a rivedere, qualora necessario, le modalità di frequentazione e di permanenza presso la madre in Alessandria. 5) Ciascun genitore potrà telefonare liberamente all'altro per avere informazioni del minore e se possibile potrà parlare direttamente con Persona_1
6) Le principali festività saranno trascorse dal minore con ciascun genitore, secondo il criterio dell'alternanza.
7) Il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo anche non consecutivo di giorni 10/15 durante il periodo estivo, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
nel periodo delle festività natalizie, il minore resterà con ciascun genitore una settimana;
in ogni caso, i ricorrenti potranno sempre concordare periodi di diversa durata, tenendo conto delle esigenze del figlio, nonché delle rispettive esigenze lavorative e di studio.
8) I genitori concedono reciproco assenso al rilascio di passaporto del minore.
9) I genitori si impegnano a collaborare nel reciproco rispetto e sempre nel preminente interesse del figlio.
Spese compensate
Così deciso in Alessandria, lì 10 giugno 2025 Il Presidente relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore dott. Marco BONCI Giudice dott.ssa Martina Bianchi Giudice ha pronunciato la seguente sentenza Nella causa civile di I grado al n. 273/2025 RG. VG. promossa da codice fiscale , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MARIA VITTORIA BUFFA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente ed
, codice fiscale , nata ad [...] il Controparte_1 C.F._2 23/06/2004, rappresentata e difesa dall'avv. MARIA VITTORIA BUFFA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente con il parere favorevole del Pubblico Ministero in data 18/03/2025; oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto). conclusioni
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate: 1) l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza Persona_1 anagrafica presso il padre in Acqui Terme via Nizza n.56.
2) Il minore starà con il padre dal lunedì al venerdì mentre trascorrerà i fine settimana Persona_1 presso la madre in Alessandria;
i genitori concorderanno di volta in volta le modalità del trasferimento.
3) Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento del minore mentre le spese straordinarie saranno suddivise nella misura del 50%, secondo le modalità e le indicazioni del protocollo vigente sottoscritto tra il Presidente del Tribunale e il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Alessandria.
4) I genitori assumeranno concordemente tutte le decisioni riguardanti il figlio, nel preminente ed esclusivo interesse del medesimo, concordando sin d'ora che frequenterà il nido, la Persona_1 scuola materna e le successive scuole in Acqui Terme, quale luogo di residenza, impegnandosi pertanto a rivedere, qualora necessario, le modalità di frequentazione e di permanenza presso la madre in Alessandria.
5) Ciascun genitore potrà telefonare liberamente all'altro per avere informazioni del minore e se possibile potrà parlare direttamente con Persona_1
6) Le principali festività saranno trascorse dal minore con ciascun genitore, secondo il criterio dell'alternanza.
pagina 1 di 3 7) Il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo anche non consecutivo di giorni 10/15 durante il periodo estivo, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
nel periodo delle festività natalizie, il minore resterà con ciascun genitore una settimana;
in ogni caso, i ricorrenti potranno sempre concordare periodi di diversa durata, tenendo conto delle esigenze del figlio, nonché delle rispettive esigenze lavorative e di studio.
8) I genitori concedono reciproco assenso al rilascio di passaporto del minore.
9) I genitori si impegnano a collaborare nel reciproco rispetto e sempre nel preminente interesse del figlio.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 473bis.51 C.p.c., depositato in data 11/02/2025, le parti hanno domandato la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e hanno presentato le condizioni come riportate in epigrafe. La domanda proposta congiuntamente da entrambi i genitori deve essere accolta non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, condizioni contrarie a norme imperative né all'interesse dei figli. Le condizioni congiunte, infatti, appaiono adeguate al rispetto del principio della bigenitorialità ed il nucleo familiare è supportato sia dalle famiglie di origine di entrambi i genitori che dai Servizi Sociali territorialmente competenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dispone 1) l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza Persona_1 anagrafica presso il padre in Acqui Terme, via Nizza n.56.
2) Il minore starà con il padre dal lunedì al venerdì mentre trascorrerà i fine settimana Persona_1 presso la madre in Alessandria;
i genitori concorderanno di volta in volta le modalità del trasferimento.
3) Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento del minore mentre le spese straordinarie saranno suddivise nella misura del 50%, secondo le modalità e le indicazioni del protocollo vigente sottoscritto tra il Presidente del Tribunale e il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Alessandria.
4) I genitori assumeranno concordemente tutte le decisioni riguardanti il figlio, nel preminente ed esclusivo interesse del medesimo, concordando sin d'ora che frequenterà il nido, la Persona_1 scuola materna e le successive scuole in Acqui Terme, quale luogo di residenza, impegnandosi pertanto a rivedere, qualora necessario, le modalità di frequentazione e di permanenza presso la madre in Alessandria. 5) Ciascun genitore potrà telefonare liberamente all'altro per avere informazioni del minore e se possibile potrà parlare direttamente con Persona_1
6) Le principali festività saranno trascorse dal minore con ciascun genitore, secondo il criterio dell'alternanza.
7) Il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo anche non consecutivo di giorni 10/15 durante il periodo estivo, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
nel periodo delle festività natalizie, il minore resterà con ciascun genitore una settimana;
in ogni caso, i ricorrenti potranno sempre concordare periodi di diversa durata, tenendo conto delle esigenze del figlio, nonché delle rispettive esigenze lavorative e di studio.
8) I genitori concedono reciproco assenso al rilascio di passaporto del minore.
9) I genitori si impegnano a collaborare nel reciproco rispetto e sempre nel preminente interesse del figlio.
Spese compensate
Così deciso in Alessandria, lì 10 giugno 2025 Il Presidente relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
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