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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 04/04/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 239 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Rosaria Sciurpa ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 239 /2022 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 P.IVA_1
Telematico presso il Difensore Avv. STAMPAIS ALESSANDRO ATTORE contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Controparte_1 C.F._1
Telematico presso il Difensore Avv. CELLA MICHELE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso: parte attrice “«Voglia il Tribunale adìto, contrariis rejectis, nel merito:
- accertata e dichiarata la sussistenza dei vizi e difetti lamentati da parte attrice e l'imputabilità di essi al convenuto;
- accertato e dichiarato come gli stessi siano di gravità tale da rendere l'opera inservibile;
Parte
- accertati e dichiarati gli ulteriori danni patiti da e consistenti nelle spese sostenute per le varianti in corso d'opera e nella impossibilità di disporre d e, porre a carico del convenuto medesimo le spese necessarie per la eliminazione dei difetti e per l'effetto condannarlo a pagare, in favore della parte attrice, la somma di € 33.650 o quella maggiore ritenuta provata all'esito dell'istruttoria, già dedotto l'importo di € 15.350 prima d'oggi versato a dal condebitore solidale ovvero Parte_1 Controparte_2 quell'altra somma che risulterà dovuta oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda all'effettivo soddisfo. In punto alla domanda riconvenzionale: accertarne e dichiararne la infondatezza in fatto ed in diritto e per l'effetto rigettarla con le conseguenze di legge. Con vittoria di tutte le spese e competenze del giudizio, comprese quelle della fa-se dell'ATP.” parte convenuta “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito, in via principale
pagina 1 di 14 - respingere ogni domanda svolta dall'attore nei confronti dell'arch. per i motivi tutti di cui in CP_1 comparsa di risposta, in quanto transatta, decaduta, infondata in ritto, non provata o come meglio;
in via subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attrici, salvo gravame, accertata e dichiarata la disponibilità dell'arch. a riconoscere a parte attrice, pro bono pacis e senza CP_1 riconoscimento alcuno, la somma di € 16.000,00 al lordo del pagamento del saldo dei propri compensi, tenuto conto di quanto l'attore ha già percepito dall'Impresa esecutrice dei lavori, respingere ogni domanda ulteriore, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese processuali;
- in via riconvenzionale, a) dichiarare tenuta e condannare la a corrispondere all'arch. il saldo del Parte_1 CP_1 compenso professionale convenuto per l'attività prestata quantificato in € 3.700,00 oltre iva e CN (e così un netto a valle della ritenuta d'acconto di € 3.954,56 ); b) accertare e dichiarare che l'arch. ha eseguito l'attività professionale descritta nella parcella CP_1 prodotta agli atti sub doc. 13; acce chiarare che il compenso per detta attività ammonta a €
4.750,00 oltre iva e CN (e così un netto a valle della ritenuta d'acconto di € 5.076,80) (o a quella somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa) e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la a corrispondere all'arch. il compenso professionale per detta attività in Parte_1 CP_1 variante quantificato in € 4.750,00 oltre iva e CN (e così un netto a valle della ritenuta d'acconto di €
5.076,80) (o a quella somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa);
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite oltre rimborso forfetario, iva e cpa come di legge;
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze di prova non ammesse come da atti e verbali di causa;
in particolare insiste:
- per l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla e/o al sig. personalmente e al sig. Parte_1 Per_1 della scrittura privata tra detti soggetti intercorsa per l'acquisto 'informale' di una Persona_2 eno di circa 2 metri tra le due proprietà;
- per l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi e per l'assunzione dei testi tutti indicati su tutti i capitoli. Si mantiene anche l'istanza di CTU sulla congruità degli importi esposti dall'arch. per le attività CP_1 extra contratto eseguite pur ritenendosi che questo giudice sia in grado di effettuare la valutazione applicando le tariffe professionali”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
1. ha avocato in giudizio l'Arch. per sentirne Parte_1 Controparte_1 pronunciare la condanna, nei limiti della propria quota di responsabilità, al pagamento la somma di € 33.650, 00 relativa alle spese necessarie per la eliminazione dei difetti di progettazione riscontrati nella realizzazione dell'immobile sito in Quarto di NG (PC), via C.A. Dalla Chiesa, 11.
2. Parte attrice, narra di aver affidato la progettazione per la costruzione su un proprio terreno di una villa all'arch. che ne assunse anche la direzione lavori, mentre le CP_1 opere edili vennero appaltate alla opere iniziate nel Controparte_3 marzo 2016 e terminate a giugno 2019. Durante i lavori si resero necessarie numerose varianti in ragione di altrettanti errori progettuali il più evidente dei quali è risultato essere quello relativo alla realizzazione della rampa di accesso al box interrato realizzata pagina 2 di 14 con misure troppo esigue che non permettevano la discesa e che non consentivano, nemmeno, alcuna manovra correttiva. Dopo vari tentativi di risoluzione amichevole della controversia, nel dicembre del 2019 proponeva ricorso per ATP Parte_1 finalizzato all'accertamento dei vizi e dei difetti, delle cause e delle responsabilità nonché alla individuazione di possibili soluzioni tecniche con indicazioni dei costi e del relativo riparto, all'esito del quale il CTU nominato Ing. ccertava l'esistenza Per_3
e la effettività delle problematiche lamentate da qualificandole come Parte_1 difetti gravi che rendevano l'opera di fatto inservibile all'uso che le era proprio, individuava una soluzione tecnica e ne quantificava i costi in circa €.29.000,00, valutandone la responsabilità paritaria fra progettista ed impresa. Veniva quindi raggiunto un accordo stragiudiziale con la sola e limitatamente alla Controparte_2 quota di responsabilità della medesima. Chiede, pertanto, il riconoscimento della responsabilità professionale del convenuto, criticando le conclusioni cui era giunto il CTU dell'ATP in punto quantificazione del danno e responsabilità chiedendo quindi di disporre CTU integrativa per una nuova e miglior individuazione delle opere da eseguire, per la quantificazione dei relativi costi attualizzati e per la determinazione della quota di responsabilità del convenuto.
3. Si è costituito in giudizio l'Arch. dichiarando, in via preliminare, di Controparte_1 voler profittare della transazione intercorsa con l'impresa ai sensi dell'art. CP_2
1304 c.c., trattandosi – come la stessa controparte dichiara - di una obbligazione solidale, rappresentando di aver offerto a controparte, senza riconoscimento delle altrui ragioni, di portare in compensazione con il proprio credito professionale per l'opera prestata la somma di €.16.000,00, soluzione però rifiutata dall'attrice. Sottolinea che la direzione dei lavori è stata assunta dal legale rappresentante della Ing. , a sua Parte_1 Per_1 volta professionista in materia. Respinge le contestazioni tutte sollevate da parte attrice all'operato del convenuto anche in considerazione della speciale qualifica rivestita dal committente, narrando come la collocazione dell'edificio costruendo fosse stata spostata più volte su richiesta del committente e delle varie soluzioni con particolare riferimento alla rampa d'accesso al box e come la questione della dimensione della rampa e dell'accesso al box interrato fosse argomento noto a tutti gli interlocutori ben prima del suo realizzo e che le scelte assunte erano state prese dal committente, tanto che il compenso del progettista per questa specifica voce era stato ridotto del 50%, in contrasto con le indicazioni dell'arch. Pertanto, le modifiche al progetto iniziale, si sono CP_1 avute per esclusiva volontà di parte attrice. Eccepisce, sulla scorta della documentazione da cui risulta che la questione della rampa era stata definita nell'aprile 2018, che il vizio non potesse ritenersi occulto e, dunque, vada esclusa la tutela ex art. 1667 c.c. così come non sarebbe invocabile l'art. 1669 c.c., così che controparte risulta decaduta dalla garanzia per tardività della denuncia. Ribadisce la responsabilità esclusiva, o concorrente, del committente in relazione ai vizi lamentati, precisando che, come rilevato dallo stesso CTU dell'ATP la rampa è conforme alla normativa prevista per le abitazioni civili private. Svolge, infine, domanda riconvenzionale per il pagamento del residuo credito per l'attività professionale pacificamente svolta, secondo i termini pattuiti, pari a € 3.700,00 oltre CN e iva di legge, nonché per l'ulteriore attività non contrattualmente prevista di modifica del progetto - originariamente predisposto per una villa singola per passare ad un suddivisione del fabbricato in due unità abitative pagina 3 di 14 più un ufficio- il cui importo è stato quantificato in € 4.750,00 oltre accessori.
4. Veniva disposta l'acquisizione del fascicolo dell'ATP n. 3166/2019 RGC, dato ingresso alle prove orali ammesse e disposta la parziale rinnovazione della CTU con incarico all'Ing. già consulente d'ufficio nel richiamato APT. Persona_4
5. La complessa questione posta all'attenzione del giudicante muove da un dato oggettivo non controverso fra le parti: il raggio di curvatura della rampa di accesso al box dell'immobile realizzato in Quarto di NG (PC), via C.A. Dalla Chiesa, 11 è troppo esiguo per consentire il passaggio dei veicoli ad eccezione di quelli appartenenti al segmento micro-car/piccole utilitarie.
Il fatto ha trovato ampia conferma nel corso dell'espletato ATP nel cui elaborato, acquisito agli atti del processo, il CTU Ing. fferma ( pag. 17) “In conclusione, Per_3
a parere dello scrivente il percorso carrabile e i e rampe di accesso alla autorimessa, così come progettate e realizzate, alla luce delle risultanze degli accertamenti sopra esposti - relativi al confronto con i raggi di sterzata di un campione significativo di autovetture rispetto al raggio di sterzata possibile e all'accertamento del mancato rispetto delle linee guida predisposte dal Gruppo di Lavoro “Professioni antincendio” della Rete Tecniche e anche Controparte_4 delle misure minime prescritte dal D.M. 1 febbraio 1986 - n mente funzionali all'uso a cui sono destinati. In particolare, sebbene tale percorso debba garantire di raggiungere una autorimessa di consistenza sicuramente significativa, atta a garantire il parcamento di almeno 6 autoveicoli, si è accertato che per un significativo numero di modelli di autovetture, anche di dimensioni non ragguardevoli, l'accesso è tutt'altro che agevole, se non addirittura precluso.”
5 a. Sotto un primo profilo il lamentato e appurato difetto costruttivo deve essere ricondotto nell'alveo di quelli contemplati dall'art. 1669 c.c. in quanto incidente sulla funzionalità dell'immobile poichè menoma in modo rilevante il normale godimento del box posto che, come affermato dai giudici di legittimità -anche a sezioni unite –, i gravi difetti dell'opera rilevanti ai fini della norma citata, sono anche quelli che riguardino elementi secondari e accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, ecc.), purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo (Cass. sez. U 27 marzo 2017 n.7756 e Cass. 24 aprile 2018, n. 10048). Nel caso di specie, considerata la caratteristica, non contestata, del bene immobile- definito di pregio- e le dimensioni del box – suscettibile di ospitare un numero di almeno sei autoveicoli-, la constatata impossibilità di farvi accedere vetture anche di medie dimensioni costituisce certamente un difetto grave nel senso evidenziato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Quanto all'eccepita decadenza, va osservato che l'eccezione risulta infondata posto che i lavori risultano ultimati a giugno 2019, la prima contestazione scritta risale al 29.7.2019 cui è seguito a dicembre 2019 il procedimento per accertamento tecnico preventivo conclusosi a maggio 2021 con successivo inizio del procedimento di merito con atto di citazione notificato in data 7.2.2022. Pertanto, da un lato la denuncia del vizio è tempestiva si che nessuna decadenza può ritenersi intervenuta, dall'altro neppure è maturata la prescrizione con riferimento all'azione atteso che la proposizione del procedimento di accertamento tecnico preventivo deve intendersi quale atto interruttivo della medesima. pagina 4 di 14 5b. Sotto altro profilo va analizzata la questione relativa alla responsabilità del convenuto, progettista e direttore dei lavori dell'opera eseguita.
L'analisi deve logicamente involgere la fattispecie nel suo complesso partendo da alcune premesse di carattere generale sulla responsabilità per vizi dell'opera in rapporto alle figure dell'appaltatore e del progettista direttore dei lavori, e ciò anche se nel presente giudizio sia stato convenuto il solo progettista direttore dei lavori e con l'impresa costruttrice sia stata raggiunta un'intesa transattiva in sede stragiudiziale.
Come posto in rilievo dalla Corte di Cassazione, in tema di contratto di appalto, l'appaltatore è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte, osservando nell'esecuzione della prestazione la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176, 2° co., c.c. quale modello astratto di condotta che si estrinseca (sia esso professionista o imprenditore) nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi. Atteso che la diligenza ( che, come sottolineato anche in dottrina, si specifica nei profili della cura, della cautela, della perizia e della legalità, la perizia in particolare sostanziandosi nell'impiego delle abilità e delle appropriate nozioni tecniche peculiari dell'attività esercitata, con l'uso degli strumenti normalmente adeguati, ossia con l'uso degli strumenti comunemente impiegati, in relazione all'assunta obbligazione, nel tipo di attività professionale o imprenditoriale in cui rientra la prestazione dovuta: v. Cass., 31/5/2006, n. 12995 ) deve valutarsi avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata (art. 1176, 2° co., c.c.), va al riguardo peraltro precisato che la detta normalità deve essere valutata in ragione della diligenza media richiesta ai sensi dell'art. 1176, 2° co., c.c. dalla specifica natura e dalle peculiarità dell'attività esercitata ( cfr. Cass., 20/07/2005, n. 15255; Cass., 8/02/2005, n. 2538; Cass., 22/10/2003, n. 15789; Cass., 28/11/2001, n.15124; Cass., 21/06/1983, n. 4245).
Al professionista, e a fortiori allo specialista, è richiesta una diligenza particolarmente qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di attività da espletarsi.
Va allora ribadito che in ragione della specifica natura e della peculiarità dell'attività esercitata (cfr. Cass., 20/7/2005, n. 15255; Cass., 8/2/2005,n. 2538; Cass., 22/10/2003, n. 15789; Cass., 28/11/2001, n. 15124; Cass.,21/6/1983, n. 4245) l'appaltatore è tenuto a mantenere il comportamento diligente dovuto per la realizzazione dell'opera commessagli, dovendo adottare tutte le misure e le cautele necessarie ed idonee per l'esecuzione della prestazione, secondo il modello di precisione e di abilità tecnica nel caso concreto richiesto idoneo a soddisfare l'interesse creditorio. Anche allorquando si attiene alle previsioni del progetto altrui, come nel caso in cui il committente abbia predisposto il progetto e fornito indicazioni sulla relativa realizzazione, l'appaltatore può comunque essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera qualora non abbia, nel fedelmente eseguire il progetto e le indicazioni ricevute, al primo segnalato eventuali carenze ed errori. Mentre va esente da responsabilità laddove il committente, pur reso edotto delle carenze e degli errori, gli richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o gli ribadisca le indicazioni, in tale ipotesi risultando l'appaltatore ridotto a mero nudus pagina 5 di 14 mínister ( cfr., v. Cass., 2/2/2016, n. 1981; Cass.,31/5/2006, n. 12995; Cass., 12/4/2005, n. 7515; Cass., 30/5/2003, n. 8813;Cass., 2/8/2001, n. 10550; Cass., 26/7/1999, n. 8075 ).
La responsabilità dell'appaltatore è pertanto da escludere solo nell'ipotesi in cui risulti costituire passivo strumento nelle mani del committente, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico ( v. Cass.,31/5/2006, n. 12995 ).In ogni altro caso la prestazione dovuta dall'appaltatore implica invero pure il controllo e la correzione degli eventuali errori del progetto ( v. Cass.,2/2/2016, n. 1981; Cass., 31/5/2006, n. 12995. E già Cass., 2/8/2001, n. 10550; Cass., 12/5/2000, n. 6088 ). Ne consegue che l'appaltatore risponde per i difetti della costruzione derivanti (pure) da vizi della cosa anche laddove gli stessi siano ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione fornitagli dal committente, in tal caso prospettandosi l'ipotesi della responsabilità solidale con il progettista, a sua volta responsabile nei confronti del committente per inadempimento del contratto d'opera professionale ex art. 2235 c.c. (cfr. Cass., 23/9/1996,n. 8395).
Allorché al professionista vengano assegnati i compiti di ingegnere progettista e di direttore dei lavori, l'obbligo di diligenza è ancora più rigoroso, essendo egli tenuto, in presenza di situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, ad eseguire gli opportuni interventi per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi (v. Cass., 31/5/2006, n. 12995; Cass., 18/4/2002, n. 5632).
Le obbligazioni professionali sono dunque caratterizzate dalla prestazione di attività particolarmente qualificata da parte di soggetto dotato di specifica abilità tecnica, in cui il committente fa affidamento nel conferirgli l'incarico, al fine del raggiungimento del risultato perseguito o sperato. L'inadempimento consegue infatti alla prestazione negligente, ovvero non improntata alla dovuta diligenza da parte del professionista ai sensi dell'art.1176, 2° co., c.c. adeguata alla natura dell'attività esercitata e alle circostanze concrete del caso ( v. Cass., 13/4/2007, n. 8826 ). La misura della diligenza richiesta nelle obbligazioni professionali va quindi concretamente accertata sotto il profilo della responsabilità.
In particolare la Corte di Cassazione (sent. del 1.8.2023 n.23470 ) ha poi affermato che per costante orientamento (cfr. Cass.18289 del 2020; Cass. n.29218 del 2017; Cass. 17874 del 2013), in materia di appalto privato, l'appaltatore è responsabile ex art.1669 c.c., verso il committente insieme al progettista ed al direttore dei lavori, allorché l'opera presenti gravi difetti dipendenti da errata progettazione, trovando ciò fondamento nel principio di cui all'art.2055 c.c., il quale, dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità. Infatti, tali soggetti, quando con le proprie condotte attive od omissive commettono autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi tipici indicati nel medesimo art.1669, rispondono tutti dell'unico illecito extracontrattuale risentito dal committente e a detto titolo (cfr. Cass.n. 8016 del 2012). L'art.1669 c.c. configura, infatti, una responsabilità di tipo aquiliano, nella stessa possono concorrere tutti quei soggetti, che prestando la loro professionalità nella pagina 6 di 14 realizzazione dell'opera, hanno comunque contribuito, per colpa, alla determinazione dell'evento dannoso costituito dall'insorgenza dei vizi (tra le altre, Cass. 19868 del 2009; Cass. 3406 del 2006).
A corollario dei principi su richiamati, va ricordato che, è consolidata affermazione nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo, Cass. n. 3651 del 2016), quella per cui in tema di responsabilità risarcitoria, contrattuale ed extracontrattuale, se l'unico evento dannoso è imputabile a più persone, è sufficiente, al fine di ritenere la solidarietà di tutte nell'obbligo al risarcimento, che le azioni e le omissioni di ciascuna abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse. Pertanto nel caso di danno risentito dal committente di un' opera, per concorrenti inadempimenti del progettista e dell'appaltatore, sussistono le condizioni di detta solidarietà, con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno e che il debitore escusso ha verso l'altro corresponsabile azione per la ripetizione della parte da esso dovuta. Ciò premesso in ordine al legame di solidarietà che lega i due professionisti, la Corte ha recentemente puntualizzato (Cass. n. 23418 del 2016, che richiama la pronuncia a Sezioni Unite n. 30174 del 2011) che in presenza di una transazione tra il creditore ed uno dei debitori in solido, è anzitutto da accertare se la transazione abbia riguardato l'intero debito o, invece, abbia avuto ad oggetto unicamente la quota del debitore con cui essa è stata stipulata, riferendosi la previsione dell'art. 1304 c.c. alla prima fattispecie. Mentre nel primo caso - transazione per l'intero - gli altri debitori possono dichiarare di volerne profittare, come previsto dalla menzionata disposizione, con l'effetto che anche per essi opera l'estinzione del debito, nel secondo caso - transazione pro quota - si determina lo scioglimento della solidarietà passiva unicamente rispetto al debitore che vi aderisce, corrispondentemente riducendosi il debito per gli altri. La ratio di tale norma, allorché il negozio transattivo riguardi l'intero debito, risiede nella comunanza dell'oggetto della transazione, che consente al condebitore in solido di avvalersene, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio dell'art. 1372 c.c. secondo cui il contratto produce effetto solo tra le parti. Viceversa, tale fondamento non sussiste in presenza di una transazione interna per la singola quota, la quale non può coinvolgere gli altri condebitori, che non avrebbero alcun titolo per profittarne e per vedere estendere nei loro confronti l'effetto estintivo della obbligazione: ma, in ogni caso, ne consegue la riduzione del loro debito per effetto di quanto pagato dal debitore transigente. (Sez. 3, Ordinanza n. 16323 del 2018)
5c. Venendo al caso di specie, ed alla luce dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità va evidenziata, in primo luogo, la sussistenza della responsabilità solidale del progettista e dell'appaltatore per il riscontrato difetto afferente la costruzione del corsello d'accesso al box dell'immobile di proprietà del committente.
Tale responsabilità può ritenersi parimenti concorrente fra le due figure professionali poiché, nel caso del progettista è evidente che la progettazione della rampa di accesso nella quale è presente un raggio di sterzata inidoneo a consentire l'accesso ad un'ampia gamma di veicoli fra i più comuni in uso costituisce un errore sussumibile quale inadempimento al contratto professionale conferitogli, nel caso dell'appaltatore invece,
pagina 7 di 14 la responsabilità risiede nel non aver utilizzato la normale diligenza allorché ha eseguito comunque l'opera senza segnalare il difetto progettuale che all'evidenza avrebbe reso la costruzione della rampa inidonea all'uso cui era destinata, ovvero ridotto in modo significativo rispetto alla sua destinazione l'uso del box a nulla rilevando, anzi aggravando la propria inadempienza all'obbligazione di risultato cui era tenuto, il fatto di aver seguito pedissequamente il progetto e le indicazioni della direzione lavori;
resta ininfluente nel caso di specie la circostanza che il progettista abbia anche contestualmente assunto le funzioni del direttore dei lavori posto che i compiti di quest'ultimo, prevalentemente di sorveglianza del buon andamento dei lavori, non incidono in rapporto alla tipologia di difetto in esame in termini di maggior o concorsuale incidenza ai fini della responsabilità.
Quanto alla eccepita ingerenza del committente che avrebbe imposto al progettista e all'Impresa esecutrice di eseguire l'opera secondo quell'errato progetto si che la responsabilità di questi ultimi per i vizi dell'opera andrebbero fatti ricadere, se non esclusivamente, quantomeno in modo significativo sul committente stesso ai sensi dell'art. 1227 c.c., va osservato quanto segue.
Va da subito rilevato che lo spostamento della costruzione dell'edificio più o meno a ridosso del confine comportando differenze di pochi centimetri risulta ininfluente rispetto al risultato finale ove la problematica del raggio di sterzata è diversamente nell'ordine di metri.
Afferma, infatti, il CTU nell'elaborato dell'ATP che, secondo la “Linea guida sulle caratteristiche dimensionali delle autorimesse”, per le rampe di accesso alle autorimesse ad un senso unico di marcia e ad andamento curvilineo, è prevista una larghezza minima di m 3,65 e un raggio di curvatura pari a m 7,50 ( per il D.M. Interno 1 febbraio 1986 larghezza minima di m 3,00 e un raggio minimo di curvatura -misurato sul filo esterno della curva- non inferiore a m 7,00) mentre, nel caso di specie, il raggio di curvatura è pari a m 4,55.
Dall'analisi dei documenti prodotti in punto da parte convenuta (scambio di mail doc. 3,4, 6,7, da 42 a 44, 48 e 49), poi, non si evince affatto che, al di là del normale controllo e espressione del proprio punto di vista, da parte del committente vi sia stata un'ingerenza tale per cui, con riferimento specifico al difetto costruttivo lamentato, egli, da un lato, sia stato espressamente edotto dal progettista piuttosto che dall'impresa delle ridotte dimensioni del raggio di curvatura e delle difficoltà di accesso/uscita dal box che ciò avrebbe comportato, e dall'altro, che il committente stesso in piena coscienza di tale circostanza ne abbia imposto comunque la realizzazione contro il contrario parere del progettista e dell'appaltatore.
Né allo scopo può soccorrere l'esclusione dall'incarico conferito al convenuto del 50% del compenso pattuito per il punto 11 dell'accordo poiché lo stesso, a tenore letterale, non riguarda specificatamente la progettazione della rampa di accesso al box ma elementi collaterali dell'esterno e, soprattutto, anche a tenore della postilla manoscritta del 24.11.2028 non è dato comprendere con ragionevole certezza, perché non espressamente indicato e di formulazione generica, a quale delle molteplici voci contemplate nel punto in questione sia stata rivolta la volontà delle parti, si che difetta pagina 8 di 14 idonea prova dell'assunto sostenuto da parte convenuta.
La tesi, peraltro, non ha trovato neppure conferma nell'istruttoria probatoria svolta.
Infatti, i testi escussi e con riferimento ai Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 capitoli 8 e 9 della memoria ex art. 183 n.2 c.p.c. di parte convenuta specifici sul punto dell'ingerenza nelle decisioni riguardanti la rampa da parte del committente, hanno tutti indistintamente dichiarato o di non ricordare o di non conoscere le circostanze in questione.
Difettando, pertanto, la prova della sostenuta ingerenza significativa e determinante del committente al punto di trasformare il progettista e l'impresa appaltatrice quali meri nudus mínister del committente stesso, non trova possibilità di applicazione il disposto dettato dall'art. 1227 c.c. in relazione all'ipotizzato concorso del creditore nella cagionazione del danno lamentato.
5d. In merito alla quantificazione del danno, puntualizzato che lo stesso può essere determinato per equivalente, ovvero pari all'importo occorrente per l'eliminazione del vizio costruttivo rilevato, occorre fare riferimento all'espletata CTU dalle cui risultanze non vi è motivo di discostarsi attesa l'esaustività ed esenzione da vizi logici o argomentativi dell'elaborato peritale.
Il CTU Ing. ha prospettato una soluzione tecnica che prevede l'esecuzione Per_3 delle seguenti opere:
- demolizione della scala esterna e del muro che la separa dalla seconda rampa;
- realizzazione di un tratto di muro in c.a., con funzione di collegamento tra il muro di contenimento del giardino e il muro dell'ingresso dell'autorimessa;
- ripristino della complanarità nella zona della scala da demolire;
- taglio e demolizione di un tratto del muro di contenimento del giardino, al fine di realizzare un varco di accesso per la nuova scala esterna;
- realizzazione della nuova scala esterna di accesso al giardino, previo scavo nel giardino stesso e realizzazione dei relativi muri in c.a. di contenimento perimetrali;
- ripristini vari legati alle parti impiantistiche interessate dalle modifiche previste.
A detta tipologia di intervento, parte convenuta ha opposto con il proprio tecnico una diversa soluzione comportante un minor impatto economico che prevede la demolizione del tratto curvo del muro in c.a. adiacente al locale tecnico (interno curva), in modo da ottenere l'ampliamento del raggio di curvatura.
Le due soluzioni seppur in linea teorica dichiarate entrambe tecnicamente possibili, a parere qui condiviso del CTU non sono affatto equivalenti poiché, come ulteriormente precisato in sede di chiarimenti, (si veda supplemento elaborato in data 23.11.2023),
“l'eventuale demolizione del tratto curvo di muratura modificherebbe l'attuale conformazione del camminamento che consente di percorrere il perimetro del fabbricato riducendo le dimensioni del passaggio e rendendolo più scomodo” mentre la soluzione 1 prescelta “non intaccherebbe il fabbricato ma andrebbe a sacrificare solo una porzione dell'area verde, lasciando inalterate le parti più prossime al corpo di fabbrica principale”
In sostanza, la c.d. soluzione 1, appare preferibile rispetto alla c.d. soluzione 2 sotto un duplice aspetto: consente una migliore accessibilità al box perché prevede un raggio di pagina 9 di 14 sterzatura più ampio maggiormente conforme alle misure dettate dalle linee guida;
non va ad incidere sulla sagoma e comoda utilizzabilità di altre parti funzionali dell'edificio quali il camminamento si che, in altri termini, non va a risolvere un problema creandone potenzialmente altri sotto il profilo della normale godibilità riducendo e rendendo più scomodo l'accesso al fabbricato principale, oltre che incidere sull'aspetto estetico del medesimo ed alla possibile insorgenza di altri fenomeni di assestamento strutturale delle parti modificate che, il CTU afferma allo stato non ponderabili.
Venendo alla quantificazione, il CTU prospetta, anche a seguito delle precisazioni integrative dell'elaborato principale, un costo complessivo per la realizzazione della soluzione 1 pari ad €.34.315,65 IVA esclusa oltre ad €.7.975,85 IVA esclusa per le necessitate le modifiche impiantistiche ed ad €.1.500,00 IVA esclusa per costi tecnici della pratica strutturale, per un totale IVA esclusa di €.43.791,50.
Va da subito evidenziato che l'attualizzazione della quantificazione del danno rispetto ai valori esposti in sede di ATP era operazione dovuta atteso che “l'obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli,." (cfr. Cass. Sez. 2, sent. 10luglio 2002, n. 9517, Rv.555474-01) e che “In materia di inadempimento contrattuale, l'obbligazione di risarcimento del danno configura un debito di valore, sicché, qualora si provveda all'integrale rivalutazione del credito relativo al maggior danno fino alla data della liquidazione, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, gli interessi legali sulla somma rivalutata dovranno essere calcolati dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento della obbligazione.” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 7948 del 20/04/2020).
In altri termini, la scelta dell'attualizzazione dei valori del quantum del danno sofferto è una delle soluzioni possibili per dare contezza dei principi evidenziati dai giudici di legittimità per siffatte fattispecie.
Diversamente non condivisibili appaiono le censure di parte attrice circa il metodo utilizzato dal CTU;
infatti la necessità, in assenza di esecuzione delle opere e dunque della prova circa l'ammontare effettivamente corrisposto per l'eliminazione del danno sofferto, di individuare un metodo oggettivo per la quantificazione delle opere da eseguirsi rende adeguato il riferimento ai prezzi attualizzati dettati dalla Camera di Commercio di Piacenza per le opere edili.
5e. Parte convenuta, in relazione alla ripartizione del quantum delle quote per la responsabilità solidale fra progettista e impresa appaltatrice e partendo dall'assunto che nell'intervenuta transazione con l'impresa appaltatrice il presupposto è stato quello di una ripartizione concorsuale al 50% con il progettista, ha chiesto di avvalersi di detta transazione ai sensi dell'art. 1304 c.c.
Richiamato in tema il principio indicato al punto 5b, per poter stabilire se la richiesta di parte convenuta di avvalersi nei termini formulati della transazione intervenuta fra terzi sia fondata, occorre innanzitutto valutare se detta transazione fra l'attrice e l'impresa pagina 10 di 14 abbia avuto ad oggetto l'intero debito o, invece, abbia riguardato unicamente la quota del debitore con cui essa è stata stipulata.
Nell'atto di transazione in questione è dato testualmente leggere all'art.
1- Oggetto “ Le parti con la conclusione del presente accordo, intendono definire la controversia in essere e le obbligazioni aventi titolo e/o causa dagli atti e dai fatti di cui alle premesse, ovvero relative e/o comunque connesse ai medesimi nonché a tutti i rapporti intercorsi tra le stesse antecedentemente Parte alla sottoscrizione della presente scrittura, con riferimento però esclusivo alle pretese di verso
limitatamente cioè alla sola quota di responsabilità della seconda, non Controparte_2 volendo quindi transare l'intero debito solidale.”, ed all'art.
3- Conclusioni “…Essendosi col presente accordo sciolto qualsivoglia vincolo solidale tra e l'Arch. Controparte_2 CP_1 Parte si riserva di agire unicamente nei confronti di quest'ultimo, ma per la sola quota di responsabilità del medesimo che sarà accertata in ordine a quanto ancora vantato per le causali di cui al presente accordo, al netto cioè della quota qui transatta..”
L'oggetto dell'intervenuta transazione appare chiaro nella volontà delle parti, ovvero non riguarda l'intero debito solidale ma solamente la quota dell' Controparte_2
Ne discende, usando le parole della Corte di Cassazione, che nel caso di transazione pro quota come quella in oggetto- si determina lo scioglimento della solidarietà passiva unicamente rispetto al debitore che vi aderisce, corrispondentemente riducendosi il debito per gli altri, per effetto di quanto pagato dal debitore transigente.
Alla luce di quanto precede, pertanto, della complessiva quantificazione del danno risarcibile riconosciuta pari ad €.43.791,50 (si veda il punto
5.d.) il convenuto dovrà rispondere, in ragione dell'affermata responsabilità concorsuale fra progettista ed impresa ascrivibile a ciascuno in ragione del 50%, dell'importo di propria competenza pari ad €.21.895,75, posto che quanto corrisposto in sede transattiva dall'Impresa risulta inferiore alla quota parte del danno accertata come a quest'ultima CP_2 ascrivibile si che non esistono differenze pagate in più di cui il convenuto possa beneficiare a decurtazione del proprio debito per effetto della solidarietà.
5f. Da ultimo, resta da considerare la domanda riconvenzionale del convenuto afferente il pagamento delle proprie prestazioni professionali quantificata il €.8.450,00 oltre CN ed IVA di legge in relazione a due proforma di parcella di cui ai documenti 12 e 13 di parte convenuta, poi corretta nella minor somma di €.7.100,00 per riconosciuto errore materiale di calcolo nella proforma di cui al documento 12.
Gli importi, secondo il convenuto, afferiscono alle seguenti attività:
a) l'assistenza all'acquisto del terreno dai sigg.ri con predisposizione del Per_5 compromesso e stesura di relazioni di stima e la realizzazione di un primo progetto che prevedeva una villa principale, un piccolo appartamento distaccato e dei box non interrati;
b) tutto quanto previsto nel disciplinare d'incarico, come modificato dalle parti con annotazioni a mano;
c) le prestazioni extra contratto per la modifica del progetto contrattualizzato - predisposto per una villa singola - per passare ad un suddivisione del fabbricato in due unità abitative più un ufficio.
pagina 11 di 14 Secondo il disciplinare d'incarico afferente la progettazione e direzione lavori della villa per cui è causa (cfr. doc.2 di parte convenuta), l'originario compenso del professionista pari ad €.22.000,00 oltre CN ed IVA di legge, è stato consensualmente ridotto (si veda la postilla manoscritta apposta in calce in data 24.11.2018) di €.7.320,00 così per un totale definitivo di €.14.680,00.
Per tale attività parte attrice (cfr. fatture doc. da 31 a 36 di parte attrice) sostiene e documenta di aver corrisposto la complessiva somma di €. 18.330; dall'analisi dei documenti è possibile evincere che: le fatture nn.1/2015, 10/2016, 19/2017 e 6/2018, per complessivi €.12.330,00 afferiscono a quattro acconti relativi al suddetto disciplinare d'incarico mentre le fatture nn.13/2016 e 11/2016 per complessivi €.6.000,00 hanno ad oggetto Prestazioni professionali non comprese in contratto per progettazione e modifiche richieste dal cliente inerenti la realizzazione di nuovo fabbricato a destinazione d'uso mista su terreno sito in Loc. Quarto di NG, via C. A. Dalla Chiesa ed individuato al catasto terreni al foglio 11, mappale 414.
Sostiene parte convenuta che le fatture nn.13/2016 e 11/2016 per complessivi €.6.000,00 afferiscono alla realizzazione di un precedente diverso progetto rispetto a quello indicato nel disciplinare che comprendeva la realizzazione di più fabbricati distinti in luogo di quello definitivo che diversamente ha previsto un unico edificio poi suddiviso in due appartamenti ed un ufficio, ragione per cui quel pagamento non potrebbe essere imputato a saldo dell'accordo del 15.12.2014.
La circostanza trova conferma sia nella produzione documentale (cfr. doc. 20 di parte convenuta) da cui si può apprezzare che quel primo progetto era totalmente diverso da quello eseguito, sia nella deposizione del teste la quale ha confermato Testimone_1
l'elaborazione di quel primo progetto confermando altresì che sia quel progetto sia le versioni successive, che sono state più di una, sono state elaborate in forma telematica.
Del resto, le spiegazioni date da parte attrice – che non smentisce la realizzazione da parte del professionista di quel primo progetto- in relazione all'avvenuto pagamento di somme eccedenti il dovuto, con riferimento al contratto professionale intercorso il 15.12.2014, appaiono poco credibili anche alla luce della circostanza che la stessa non fornisce prova alcuna di un diverso ed autonomo pagamento con riguardo a quella prima attività professionale svolta dall'Arch. CP_1
Pertanto, all è dovuto il saldo per l'opera professionale svolta in base al CP_5 CP_1 disciplinare d'incarico sottoscritto il 15.4.2014 pari ad €.2.350,00 oltre CN ed IVA di legge ed a detrarre la ritenuta d'acconto, importo da porre in parziale compensazione con il maggior credito risarcitorio riconosciuto all'attrice.
Quanto, invece, all'importo di €.4.750,00 oltre CN ed IVA di legge, di cui al proforma di parcella costituente il documento n.13 di parte convenuta, va preliminarmente evidenziato che, nel più volte richiamato disciplinare d'incarico, al punto 8 è testualmente previsto che nel compenso “E' compresa una variante al progetto in corso d'opera finale”; la proforma in questione specifica a quale variante essa si riferisca, ovvero per la modifica da una villa singola alla suddivisione del fabbricato ormai completato in due unità abitative e un ufficio;
l'unica variante documentata in atti (cfr. doc. 46 e 47 di parte convenuta) risulta quella in esame;
il teste ha affermato “In particolare Testimone_3
pagina 12 di 14 non ho avuto visione di eventuali progetti precedenti rispetto a quello con il quale abbiamo operato per la costruzione ed a cui sono state dopo l'inizio della costruzione apportate alcune varianti non sostanziali “
Da quanto sopra, dunque, discende che le parti sin dall'origine avevano previsto la possibilità di una variante in corso d'opera il cui corrispettivo non avrebbe costituito attività extracontrattuale proprio perché già inserita nell'ambito della complessiva contrattazione anche con riferimento al compenso dovuto al professionista.
Ne discende, che nulla può essere riconosciuto al convenuto per tale voce poiché sostanzialmente costituirebbe una duplicazione del corrispettivo pattuito in cui deve considerarsi inclusa;
peraltro non è da sottovalutare la circostanza che detta proforma sia stata inserita per la prima volta con la comparsa di costituzione senza che prima di allora ne fosse stata fatta richiesta o fosse stata inviata all'attrice.
5g. Traendo le conclusioni da tutto quanto precede, in parziale accoglimento delle domande di parte attrice e della domanda riconvenzionale di parte convenuta:
a) viene riconosciuta alla la somma di €.21.895,75 a titolo di Parte_1 risarcimento per equivalente del danno subito oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo in considerazione dell'operata attualizzazione dei prezzi dei materiali e manodopera dell'opera riparatrice;
b) viene riconosciuta all'Arch. la somma di €.2.350,00 oltre CN ed IVA di Controparte_1 legge ed a detrarre la ritenuta d'acconto a titolo di saldo del compenso professionale per l'opera prestata in favore dell'attore, oltre interessi legali dalla domanda (costituzione nel presente giudizio) al saldo effettivo;
c) da operarsi sino a concorrenza dei rispettivi crediti la compensazione fra le reciproche partite di dare/avere
5.h. Le spese di giudizio, atteso il parziale accoglimento delle reciproche domande, meritano di essere compensate fra le parti in ragione di 1/3 e poste a carico di parte convenuta per i restanti 2/3, come da liquidazione, secondo i parametri aggiornati al D.M. n. 147/2022, in dispositivo.
Va altresì precisato, con riferimento alle spese e competenze della fase del procedimento di ATP, che le stesse sono state oggetto di specifica indicazione, seppur non specificatamente quantificate, nell'ambito dell'accordo transattivo intervenuto fra e Parte_1
l' pertanto le stesse potranno essere riconosciute solamente nella misura Controparte_2 del 50% corrispondente alla quota di responsabilità nella causazione del danno sofferto ascritta al convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento delle domande di parte attrice e della domanda riconvenzionale di parte convenuta: Parte d) riconosce alla la somma di €.21.895,75 a titolo di Parte_1 risarcimento per equivalente del danno subito oltre interessi legali dalla pronuncia pagina 13 di 14 al saldo effettivo in considerazione dell'operata attualizzazione dei prezzi dei materiali e manodopera dell'opera riparatrice;
e) riconosce all'Arch. la somma di €.2.350,00 oltre CN ed IVA di Controparte_1 legge ed a detrarre la ritenuta d'acconto a titolo di saldo del compenso professionale per l'opera prestata in favore dell'attore, oltre interessi legali dalla domanda (costituzione nel presente giudizio) al saldo effettivo;
f) da operarsi sino a concorrenza dei rispettivi crediti la compensazione fra le reciproche partite di dare/avere.
Condanna parte convenuta Arch. a rimborsare a parte attrice Controparte_1 Parte_1 le spese di lite in ragione di 2/3, che si liquidano (già opera la riduzione percentuale
[...] sull'intero) in € 357,00 per spese, € 5.077,33 compensi professionali, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali come per legge, nonché alla rifusione nella stessa misura dei 2/3 delle competenze liquidate al CTU;
compensa fra le parti il restante terzo;
Condanna altresì parte convenuta Arch. a rimborsare a parte attrice Controparte_1 [...] le spese e competenze del procedimento di ATP in misura del 50% per le ragioni Parte_1 indicate nella parte motiva, liquidate (già opera la riduzione percentuale sull'intero) in € 143,00 per spese, € 1.986,40 compensi professionali, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Piacenza, 04.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Rosaria Sciurpa
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