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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 29/05/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1112/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1112/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], CP_1
e
, nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_2
domiciliati presso l'Avv. GIOVANNACCI SONIA e l'Avv. ROSSI GIACOMO che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e CP_1 CP_2
anno esposto:
[...] di aver contratto matrimonio civile in CARMAGNOLA il 09/06/2016, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 20, parte I dell'anno 2016; che dal matrimonio non sono nati figli;
che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso e, una volta decorsi i termini di legge, la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto chiedendo accogliersi il ricorso.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge.
Si provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, che sarà procedibile unicamente una volta decorsi i termini di legge.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, pronunciandosi con sentenza parziale,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, n. il 18/12/1966 a CUNEO (CN), CP_1
E
, n. il 25/10/1993 a BERKANE (MAROCCO), Controparte_2
alle condizioni dagli stessi concordate e ribadite nel ricorso che qui si hanno per integralmente trascritte.,
DISPONE con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 14/05/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1112/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], CP_1
e
, nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_2
domiciliati presso l'Avv. GIOVANNACCI SONIA e l'Avv. ROSSI GIACOMO che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e CP_1 CP_2
anno esposto:
[...] di aver contratto matrimonio civile in CARMAGNOLA il 09/06/2016, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 20, parte I dell'anno 2016; che dal matrimonio non sono nati figli;
che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso e, una volta decorsi i termini di legge, la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto chiedendo accogliersi il ricorso.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge.
Si provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, che sarà procedibile unicamente una volta decorsi i termini di legge.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, pronunciandosi con sentenza parziale,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, n. il 18/12/1966 a CUNEO (CN), CP_1
E
, n. il 25/10/1993 a BERKANE (MAROCCO), Controparte_2
alle condizioni dagli stessi concordate e ribadite nel ricorso che qui si hanno per integralmente trascritte.,
DISPONE con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 14/05/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi