Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 08/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3477/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice unico Daniela Pol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta sub n. 3477/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), in proprio e in qualità di genitore Parte_1 C.F._1
esercente la relativa responsabilità verso il minore (C.F. Persona_1
), rappresentata e difesa dagli avv.ti domiciliatari Antonia Giglio C.F._2
e Luca Marangio, entrambi del Foro di Napoli attori contro
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. domiciliatario Luca
Pontalti del Foro di Trento
OBEREGGEN LATEMAR SPA (C.F. ), in persona del suo legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti domiciliatari Arno
Kornprobst e Jakob Zathammer
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti domiciliatari Arno Kornprobst e Jakob Zathammer
MUSE – MUSEO DELLE SCIENZE (C.F. ), in persona del suo legale P.IVA_4
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Zamunaro
COMUNE DI NOVA PONENTE (C.F. , in persona del suo Sindaco P.IVA_5
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Baiardo
Pag. 1 di 19
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. domiciliatario Martin Mairhofer
(C.F. , in persona del suo Controparte_4 P.IVA_7
Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. domiciliatario Martin Mairhofer
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_5 C.F._3
dall'avv. domiciliatario Massimo Viola del Foro di Trento convenuti
Controparte_6
(C.F. ), contumace
[...] P.IVA_8
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_7 P.IVA_9
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Baiardo
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_8 P.IVA_10
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. domiciliatario Michele
Marchesi terzi chiamati
In punto: responsabilità extracontrattuale – risarcimento dei danni non patrimoniali da perdita del rapporto parentale nonché risarcimento dei danni patrimoniali da lucro cessante a seguito della morte del congiunto trattenuta in decisione all'udienza tenutasi in data 14/11/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte attrice: come da note scritte depositate in data 12/09/2024
“Per tutti i motivi in fatto e diritto di cui all'atto introduttivo ed al presente atto, Voglia
l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, e, così provvedere:
1. Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità oggettiva e/o soggettiva dei convenuti e/o del convenuto in ordine alla produzione del sinistro in premessa;
2. Per l'effetto, condannare i convenuti e/o il convenuto - in solido tra loro o ciascuno di essi per l'esclusiva responsabilità accertata e dichiarata - al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, conseguenti al sinistro mortale de quo per i seguenti importi: a) € 675.407,71 a favore della IG.ra
, di cui: € 294.201,00 a titolo di Danno da Perdita Parentale;
€ 5.000,00 Parte_1
a titolo di Danno Emergente;
€ 376.206,71 a titolo di Danno da Lucro Cessante;
Oltre al Danno futuro da capitalizzazione da quantificarsi al momento della effettiva
Pag. 2 di 19 liquidazione del sinistro in base alle tabelle di Milano;
b) € 464.724,57 a favore del
Minore di cui: € 294.201,00 a titolo di Danno da Perdita Persona_1
Parentale; € 170.523,57 a titolo di Danno da Oltre il Danno futuro da Parte_2
capitalizzazione da quantificarsi al momento della liquidazione del sinistro in base alle tabelle di Milano;
ovvero per entrambi gli attori, nella somma diversa (minore o maggiore) ritenuta di giustizia, oltre al corrispettivo di rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino alla data dell'effettivo soddisfo, oltre interessi moratori dalla data della diffida e messa in mora a mezzo PEC del 17/11/2022, o gli ulteriori interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno così dovuta dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo;
3. Condannare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 278 c.p.c., i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori istanti di una somma provvisionale pari a € 285.000,00, corrispondente ai 4/5 della somma richiesta come da prospetto calcoli in atti, o di una diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da imputarsi nella liquidazione definitiva di tutti i danni subiti dalle parti attrici, che verranno liquidati con la sentenza;
4. Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, oltre 12,50% rimborso spese generali, IVA
(se dovuta) e C.P.A. come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori Avv.
Antonia Giglio ed Avv. Luca Marangio per fattone anticipo” per parte convenuta : come da note Controparte_1
scritte depositate in data 30/08/2024
“In via principale, nel merito: 1) voglia l'adito Tribunale di Bolzano, contrariis rejectis, accertare e dichiarare non sussistere alcuna responsabilità né oggettiva né soggettiva in capo ad con riferimento all'infortunio occorso al sig. CP_1 Parte_3
rigettando ogni pretesa nei confronti di Altresì con rigetto
[...] CP_1
della richiesta di una provvisionale ex art. 278 c.p.c. avanzata dalla ricorrente. 2) E per l'effetto mandare indenne da qualsivoglia condanna. 3) Accertare e dichiarare CP_1
non sussistere comunque alcuna responsabilità, corresponsabilità, in solido tra CP_1
e gli altri chiamati in giudizio. In via subordinata: per l'ipotesi di accertamento di una corresponsabilità di e previo accertamento e quantificazione del CP_1
rispettivo grado di corresponsabilità dei vari soggetti eventualmente coinvolti, ma ivi compreso anche lo stesso , voglia il Tribunale di Bolzano, determinare, Parte_3
Pag. 3 di 19 anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. il danno concretamente risarcibile. In detto caso, con riferimento al rapporto assicurativo tra e la Parte_4
Controparte_9
(c.f.: con sede legale in via Traiano n. 18 – 20149
[...] P.IVA_9
Milano, altresì tra e (c.f.: Parte_4 CP_8
, con sede legale in Largo Ugo Irneri n.1, 34123 Trieste – pec: P.IVA_10
voglia il Tribunale adito, condannare dette compagnie Email_1
d'assicurazione, ciascuna per il proprio titolo, e nei limiti di polizza, a tenere manlevata ed indenne la da ogni condanna al pagamento di Parte_4
somme di denaro a titolo di risarcimento dei danni e spese legali e tecniche in favore degli attori. In ogni caso: Condannare parte attrice, o chi verrà ritenuto responsabile,
o corresponsabile, o tenuto per legge, in favore di al pagamento delle spese tutte CP_1
di giudizio, assistenza, imposta di registro e quant'altro necessario, e spese successivo, oltre alle spese generali 15%, CNPA 4%, ed IVA 22%, come per legge. Quantomeno spese compensate” per le convenute OBEREGGEN LATEMAR SPA e : come da note scritte CP_2
depositate in data 12/09/2024
“Piaccia al Giudice adito, contrariis reiectis, I. nel merito 1. respingere tutte le istanze avversarie dirette
contro
OB TE e;
2. in subordine rispetto al punto CP_2
1 e per il caso che le pretese attoree dovessero rivelarsi in tutto o in parte fondate, condannare le altre parti a pagare, nei limiti di quanto dalle stesse dovuto, le somme dovute, in tutto o in parte, direttamente a parte attrice, in subordine di manlevare
OB TE e nei predetti limiti;
II. in ogni caso 3. spese, anche forfetarie, CP_2
ivi comprese spese per eventuali CTU e CTP nonché spese per un eventuale procedimento di mediazione o di conciliazione, compensi e spese successive, il tutto oltre a CAP ed IVA se ed in quanto dovuti, a carico delle altre parti in causa, il tutto con distrazione a favore dei procuratori per compensi non riscossi e spese che gli stessi dichiarano di aver anticipato. III. in via istruttoria 4. giusta memorie ex art. 171-ter, n.
2 e 3, c.p.c.” per parte convenuta MUSE – MUSEO DELLE SCIENZE: come da note scritte depositate in data 12/09/2024
Pag. 4 di 19 “nel merito: 1) respingere le domande svolte dalla signora in proprio e Parte_1
quale esercente la potestà genitoriale del figlio minore nei confronti Persona_1
del Muse – Museo delle Scienze, perché infondate in fatto ed in diritto;
2) si oppone all'accoglimento della richiesta di condanna al pagamento di una provvisionale ai sensi dell'art. 278 comma II c.p.c., non sussistendone i presupposti di legge ed essendo, in particolare, incerta ed indimostrata la fondatezza della domanda attorea sotto il profilo dell'an debeatur, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti convenuti in giudizio;
3) con vittoria di spese e compensi rifusione di C.p.a. ed I.v.a.. In via istruttoria: [omissis]” per parte convenuta COMUNE DI NOVA PONENTE: come da note scritte depositate in data 13/09/2024
“Voglia il Tribunale ex adverso adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria, per i motivi di cui in narrativa: In via pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza / difetto di legittimazione passiva del Comune di VA ON, per le ragioni espresse in narrativa, mandandolo comunque assolto dalle domande proposte nei propri confronti dall'attrice in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul minore Nel merito: accertare e dichiarare Persona_1
l'assoluto difetto di titolarità del rapporto dedotto in giudizio dal lato passivo in capo al Comune di VA ON e comunque rigettare ogni domanda proposta nei confronti del Comune di VA ON in quanto infondata sia in fatto che in diritto e dichiarare che nulla è dovuto da parte del Comune di VA ON. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio” per i convenuti e Controparte_3 [...]
: come da note scritte depositate in data 12/09/2024 Controparte_4
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) In via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle convenute e Controparte_3
dell' per i motivi di cui sopra;
2) in via principale, Controparte_4
rigettarsi ogni domanda proposta nei confronti delle convenute Controparte_3
e dell' per i motivi di cui sopra;
3) in subordine,
[...] CP_4 Controparte_4
- per la denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra, accertarsi e dichiararsi la gravità e il grado delle colpe del defunto stesso e delle
Pag. 5 di 19 convenute e chiamate e l'entità dei danni che ne sono derivati;
- conseguentemente ridursi la condanna delle convenute e/o Controparte_3 [...]
al risarcimento, in favore degli attori, della corrispondente quota Controparte_4
dei danni concretamente provati e condannare la società cooperativa
[...]
a tenere indenne/manlevare le convenute Controparte_6 [...]
e/o dal pagamento di tutte le Controparte_3 Controparte_4
somme che dovessero essere condannate a pagare per il sinistro di cui in oggetto;
- detrarre eventuali somme ricevute dagli attori da enti previdenziali e/o da polizze assicurative private. 4) in ogni caso: con vittoria di spese, compensi, CAP ed IVA;
5) in via istruttoria: [omissis]” per parte convenuta : come da note scritte depositate in data Controparte_5
09/09/2024
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: Nel merito in via principale: per i fatti e le ragioni di diritto di cui in narrativa, previo rigetto della richiesta provvisionale ex art. 278 cpc, respingere integralmente le domande risarcitorie formulate dagli attori, in quanto inammissibili nei confronti del convenuto e/o comunque infondate;
Nel Controparte_5
merito in via subordinata: per i fatti e le ragioni di diritto esposte in narrativa, accertare e dichiarare l'estraneità e/o comunque la non totale addebitabilità al convenuto dell'occorso, per esserne responsabili, quantomeno pro quota, che si chiede sia accertata e dichiarata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2054 c.c., il de cuius degli attori stessi e/o gli altri convenuti e/o terzi chiamati. Conseguentemente, se del caso anche in applicazione del disposto dell'art. 1227 c.c., escludere e/o comunque ridurre proporzionalmente l'entità del risarcimento eventualmente ai primi spettante, secondo giustizia ed equità. In ogni caso: condannare l'attrice, oppure i convenuti e/o terzi chiamati, al pagamento delle spese e del compenso per la difesa nella presente causa, oltre ad I.V.A. (se ed in quanto dovuta), al 4 % C.N.P.A., al 15% rimborso spese forfetario ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss.mm. o, in subordine, compensare integralmente le stesse. In via istruttoria: [omissis]” per parte terza chiamata : come da note scritte Controparte_7
depositate in data 13/09/2024
Pag. 6 di 19 “Voglia il Tribunale ex adverso adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria, per i motivi di cui in narrativa, contrariis reiectis, nel merito in via principale: accertare e dichiarare la totale infondatezza di ogni e qualsiasi domanda formulata da parte attrice nei confronti di Controparte_1
e comunque infondata in tutto, la domanda di manleva nei confronti della comparente
; nel merito in via principale per quanto attiene al Controparte_7
rapporto assicurativo: nello specifico accertare e dichiarare che il rischio assicurato nella polizza n. 2018/07/615949 riguarda “l'impresa Controparte_7
svolgente l'attività di promozione dell'immagine turistica del proprio territorio” e conseguentemente che l'attività di organizzazione di escursioni non rientra ed esula dal rischio assicurato e conseguentemente accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza e delle garanzie ivi previste e la non indennizzabilità del sinistro e pertanto accertare la totale infondatezza della domanda di manleva formulata da parte di
[...] nei confronti di Controparte_1 Controparte_7
; in via subordinata nella denegata ipotesi di condanna di
[...] [...]
al pagamento di qualsivoglia somma richiesta dagli attori, Controparte_1
accertata e dichiarata la responsabilità concorrente pro quota del IGnor Pt_3
esclusiva e/o prevalente nella causazione dell'infortunio occorso ai sensi
[...] dell'art.1227 c.c. e diminuita in misura corrispondente il danno subito dagli attori, previo accertamento e circoscrizione espressa ai sensi dell'art.2055 c.c., ultimo comma della relativa quota di responsabilità di ed Parte_4 Controparte_1
in ogni caso dei limiti del risarcimento entro la quota minore residua che risulterà effettivamente accertata, respinta ogni maggiore pretesa attorea, - accertare e dichiarare che in relazione alla Polizza Controparte_7
n.2018/07/615949 con condizioni generali modello RCG55271/FI risponde con le esclusioni, limitazioni e scoperti come descritti in narrativa con riferimento alle condizioni generali di assicurazione e, in ogni caso con le esclusioni, i limiti di franchigia, scoperti e massimali di risarcibilità ed in particolar modo per quanto previsto sub clausola 3.30 delle citate condizioni di polizza “RESPONSABILITA'
SOLIDALE – In caso di responsabilità solidale dell' con altri soggetti non Parte_5
assicurati con la presente assicurazione, la Società risarcisce, entro i limiti del
Pag. 7 di 19 massimale indicato sulla scheda di polizza: la quota di responsabilità direttamente imputabile all' ; la quota di responsabilità derivante all'Assicurato in virtù Parte_5
del mero vincolo di solidarietà, con il limite di risarcimento di euro 250.000 per sinistro e per annualità assicurativa. La Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dei corresponsabili”, limitando conseguentemente l'obbligo di risarcimento, indennizzo, di garanzia e/o di manleva con il limite di risarcimento di euro 250.000,00 per quanto in caso di eventuale ritenuta responsabilità Controparte_1 solidale, dovesse essere tenuta a pagare all'esito del giudizio oltre il limite dell'eventuale propria esclusiva quota di responsabilità circoscritta di cui all'art.2055, comma ultimo, c.c., con salvezza del diritto per di Controparte_7
rivalsa nei confronti dei corresponsabili, dando atto del massimale di € 5.000.000,00 in caso di sinistro. Con salvezza di ogni ulteriore domanda ed eccezione in merito al rapporto con anche in ordine al riparto della manleva ex art.1910 c.c. CP_8
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa” per parte terza chiamata : come da note scritte Controparte_8
depositate in data 09/09/2024
“A) Nel merito, nei confronti della parte attrice, In via principale: accertato e dichiarato che nessuna responsabilità sussiste in capo alla per l'infortunio occorso CP_1
al sig. rigettare ogni pretesa nei confronti della in Parte_3 CP_1
quanto infondata. Con ogni conseguenza sulla domanda di manleva formulata nei confronti di . Con il favore del compenso professionale. In via subordinata: CP_8
per l'ipotesi di accertamento di una corresponsabilità dell' previo CP_1
accertamento del rispettivo grado di corresponsabilità dei vari soggetti eventualmente coinvolti, ivi compreso lo stesso , determinare anche ai sensi dell'art. Parte_3
1227 c.c. il danno concretamente risarcibile, con esclusione delle voci di danno non provate, insussistenti e/o inammissibili. Con la compensazione delle spese di lite B) Nel Contr merito, in relazione al rapporto assicurativo / (e salva ogni difesa, CP_8
domanda ed eccezione in merito al rapporto con anche in Controparte_7
ordine al riparto della manleva), In via principale: Per le ragioni esposte in narrativa,
- dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 16.3 delle
Condizioni di Assicurazione (esclusione dei danni “provocati da soggetti diversi dai
Pag. 8 di 19 dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'assicurata e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività” – doc. 4 pag. 7 di 12); - dando atto del massimale di € 2.100.000,00. In via istruttoria: [omissis]”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 08/11/2023, parte attrice chiedeva il ristoro dei danni subiti a seguito del sinistro mortale occorso in data 24/08/2022 a , Parte_3
marito e padre degli attori, deducendo che questi, seguito dall'accompagnatore di media NA , unitamente ad altri escursionisti, percorrendo il sentiero n. Controparte_5
18 che costeggia il massiccio del TE, cadeva a causa della scivolosità delle rocce e indi precipitava per una trentina di metri.
Le parti convenute si costituivano in giudizio depositando le rispettive comparse di risposta ove chiedevano, nel merito e in via principale, l'integrale rigetto delle domande di parte attrice.
Le convenute e Controparte_3 Controparte_4
chiedevano il differimento della prima udienza per consentire la chiamata in causa della
VA ON , che rimaneva CP_6 Controparte_6 CP_6
contumace.
Parimenti, parte convenuta chiedeva il Controparte_1 CP_10 CP_1
differimento della prima udienza per consentire la chiamata in causa di
[...]
e le quali si costituivano in giudizio Controparte_7 Controparte_8
depositando relativa comparsa di risposta, rispettivamente in data 20/03/2024 e in data
05/03/2024, chiedendo entrambe, nel merito e in via principale, l'integrale rigetto delle domante di parte attrice.
***
Ciò premesso, dalle allegazioni delle parti e dalla sola documentazione versata in atti, ragione per cui nemmeno è necessario dare seguito ad ulteriore attività istruttoria, tutte le domande spiegate da parte attrice risultano infondate, con loro conseguente integrale rigetto.
Risulta provato, perché documentato, ovvero allegato dalle parti senza specifica contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che , in data 24/08/2022, ha Parte_3
partecipato all'escursione denominata “Geotrekking Torre di Pisa” e che, nell'affrontare
Pag. 9 di 19 il tratto in discesa tra la forcella dei Camosci (2.590 metri di altitudine) e il rifugio
OL (2.096 metri di altitudine), percorrendo il sentiero n. 18, nel punto riprodotto dalle foto allegate all'atto di citazione, sia rotolato per un pendio inerbato, posto lungo il lato a valle, per poi cadere nel vuoto per alcuni metri (cfr. doc. n. 2 pagg. 55-57, pagg.
111-113 e pagg. 119-120 nonché nn. 3, 13 e 14 di parte attrice).
1. Sulla responsabilità dei soggetti che hanno organizzato l'escursione
La proposta escursione veniva descritta, nel volantino informativo, nei seguenti termini:
“Emozionante escursione geologica in quota, alla scoperta dell'atollo del TE, perla dell'arcipelago fossile delle Dolomiti Patrimonio UNESCO. Un suggestivo percorso ad anello guidati da un esperto Geologo e Accompagnatore di Media
Montagna. Da passo si sale al rifugio Torre di Pisa per proseguire in quota fino Per_2
alla forcella dei Camosci, da cui si scende rituffandosi nella profondità del mare tropicale fino al punto di partenza … Il percorso è media difficoltà, con sentieri ben percorribili e brevi tratti leggermente esposti …”. In calce venivano indicati, nel dettaglio, la durata dell'escursione (5/6 ore), il suo dislivello (780 metri) e il punto più alto da raggiungersi (2.681 metri di altitudine), nonché la difficoltà del percorso, valutato quale “DIFFICILE” e classificato “EE”, ossia quale percorso per escursionisti esperti (cfr. doc. n. 2 pag. 132 e n. 20 di parte attrice).
La stessa parte attrice ha allegato tre descrizioni della classificazione dei percorsi escursionistici in NA, peraltro tra loro similari e ricavabili da semplice ricerca in siti internet di libero accesso, descrizioni che, con riferimento ai percorsi per escursionisti esperti, precisano trattarsi di itinerari “che richiedono una buona capacità di muoversi sui vari terreni di NA. Possono essere sentieri o anche labili tracce che si snodano su terreno impervio o scosceso, con pendii ripidi e scivolosi, ghiaioni e brevi nevai superabili senza l'uso di attrezzatura alpinistica. Necessitano di una buona esperienza di NA, fermezza di piede e una buona preparazione fisica. Occorre inoltre avere un equipaggiamento ed attrezzatura adeguati, oltre ad un buon senso d'orientamento …”, ovvero di “sentieri generalmente segnalati ma che implicano una capacità di muoversi su terreni particolari (pendii ripidi, pietraie, ecc.). Sentieri o tracce su terreno impervio e infido;
passaggi su roccia con lievi difficoltà tecniche
(singoli passaggi attrezzati con cavo) che non richiedono attrezzatura di
Pag. 10 di 19 autoassicurazione”, specificando altresì che una tale tipologia di escursione richiede
“esperienza di NA, buona conoscenza dell'ambiente alpino, passo sicuro, assenza di vertigini” (cfr. doc. nn. 21-22 e 24 di parte attrice).
Da quanto sopra esposto, si deve concludere che le informazioni utili a illustrare la tipologia di escursione fornite dall'organizzazione fossero pienamente adeguate allo scopo, ossia fornire le basilari indicazioni per consentire, a chiunque, di valutare la congruità dell'itinerario alle proprie condizioni di salute psicofisica.
Infatti, vi vengono indicati i punti di partenza, i passaggi più rilevanti, l'altitudine massima, il dislivello totale nonché il grado di difficoltà dell'itinerario, espresso in caratteri maiuscoli, oltre alla relativa corretta classificazione.
Tali indicazioni consentono, a chiunque, e certamente avevano consentito a Pt_3
(il quale, per allegazione della stessa parte attrice, era un escursionista esperto
[...]
e bene equipaggiato), di avere piena cognizione della natura del percorso da affrontarsi, ovvero di sapere che l'itinerario proposto avrebbe raggiunto altitudini tali che, per l'area dolomitica, superano il limite delle zone boschive e comportano il transito lungo versanti scoscesi e rocciosi.
Nessuna manchevolezza può pertanto imputarsi ai soggetti che hanno organizzato l'escursione lungo sentieri segnati (e, conseguentemente, nemmeno è necessario vagliare le singole posizioni di una loro ipotetica responsabilità), risultando altresì conforme alla normativa di riferimento l'affidamento della proposta escursione a un accompagnatore di media NA, nel caso di specie iscritto nell'elenco tenuto dal collegio provinciale delle guide alpine del Trentino (cfr. doc. n. 2 pag. 59 e n. 25 di parte attrice).
A livello nazionale, la legge n. 6/1989, volta a stabilire i princìpi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di guida alpina, escluse le regioni a statuto speciale e le province autonome (che, in materia, hanno competenza legislativa primaria), al suo art. 21 prevede che l'accompagnatore di media NA svolga “in una zona o regione determinata le attività di accompagnamento di cui al comma 1 dell'articolo 2, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di
Pag. 11 di 19 corda, piccozza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso”.
Per quanto riguarda il territorio della Provincia Autonoma di , l'art. 17-bis della CP_3
L.P. n. 33/1991, analogamente, limita l'ambito di attività dell'accompagnatore di media NA alle escursioni “senza l'ausilio di ramponi, corda e piccozza su sentieri, esclusi le vie ferrate, i sentieri attrezzati e i ghiacciai, purché non sia effettuata nell'ambito di apposite organizzazioni”.
Per quanto riguarda il territorio della Provincia Autonoma di Trento, l'art. 16-bis della
L.P. n. 20/1993 prevede che l'accompagnatore di media NA possa svolgere la sua attività in “escursioni in ambiente montano, attraverso sentieri e zone di particolare pregio naturalistico, con l'esclusione dei terreni innevati e di quelli che comportano difficoltà richiedenti l'uso dei quattro arti e delle tecniche e dei materiali alpinistici connessi, quali ad esempio corda, piccozza e ramponi, fornendo elementi conoscitivi e informazioni riguardanti i luoghi attraversati”.
Parte attrice intende ravvisare la responsabilità dei soggetti che hanno organizzato l'escursione, per quanto occorso a richiamando quanto riferito Parte_3
nell'immediatezza dei fatti da , parimenti partecipante all'escursione, Testimone_1
ovvero che “tutta la comitiva si teneva appoggiata sulla parete di destra con le mani”, quindi avanzando con l'uso dei quattro arti (cfr. doc. n. e pag. 120 e n. 13 di parte attrice).
Bisogna tuttavia rilevare che, nello specifico, l'art. 16-bis della L.P. n. 20/1993 sopra citato (peraltro nemmeno applicabile al caso di specie, essendo avvenuto il sinistro nel territorio della Provincia di ) è chiaro nell'ancorare detto uso alla CP_3 CP_3
concreta difficoltà rappresentata dalla conformazione del terreno, tale da richiedere elementari tecniche proprie dell'arrampicata, e non al minore grado di preparazione del singolo partecipante all'escursione nell'affrontare fisicamente il tratto del percorso che, per come rappresentato dalle fotografie agli atti, non richiede, oggettivamente, l'utilizzo di tutti gli arti se non, soggettivamente, per occasionale facilitazione utile a un escursionista.
Peraltro, nell'ambito del procedimento penale aperto presso la Procura della Repubblica in sede (iscritto sub RGNR 6724/2022), è stato sentito a sommarie informazioni testimoniali anche il presidente dell'assemblea altoatesina del Corpo nazionale Soccorso
Pag. 12 di 19 alpino e speleologico (CNSAS), , il quale ha riferito che il sentiero ove è Testimone_2
avvenuto il sinistro, per esperienza diretta, non richiede l'utilizzo di attrezzature alpinistiche e che, pertanto, l'itinerario percorso nell'escursione “Geotrekking Torre di
Pisa” è da considerarsi inerente alle competenze di un accompagnatore di media NA, “il quale può portare i clienti su terreni escursionistici dove non sia necessario impiegare tecniche alpinistiche. Rimane sempre il concetto che anche in un sentiero apparentemente facile, l'attenzione dell'escursionista deve essere sempre alta, soprattutto in discesa e dopo un periodo di pausa dove potrebbe entrare in gioco un certo rilassamento e stanchezza”. Lo stesso dichiarante ha inteso precisare che, in ordine alla questione delle competenze dell'accompagnatore di media NA, si era già consultato “con il Presidente delle , il quale ha Parte_6 Per_3
confermato che la figura dell'A.M.M. deve far parte dell'Elenco Speciale, come in questo caso, e ha tutte le credenziali per accompagnare persone anche su sentieri E.E.”
(cfr. doc. n. 2 pag. 77 di parte attrice).
Inoltre, un altro partecipante all'escursione e amico del deceduto, , sentito Persona_4
a sommarie informazioni testimoniali nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico di per il reato di cui all'art. 589 c.p. a seguito della presentazione Controparte_5
di querela da parte dell'odierna attrice, ha dichiarato che “era una Parte_3 persona appassionata di NA e faceva spesso escursioni di questo genere” e, riferendosi a sé stesso, ha affermato di non avere “avuto particolari difficoltà” nell'affrontare il percorso “in quanto era un'escursione libera e di media difficoltà” (cfr. doc. 2 pagg. 51-53 e n. 14 di parte attrice).
In conclusione, non sono ravvisabili negligenze, commissive od omissive, in capo ai soggetti che hanno organizzato l'escursione, avendo i partecipanti ricevuto ogni informazione utile sul grado di difficoltà del percorso ed essendo stati i medesimi seguiti da persona idonea al loro accompagnamento in quanto normativamente competente per la categoria di itinerario proposto.
2. Sulla responsabilità dell'accompagnatore dei partecipanti all'escursione
Per quanto riguarda la condotta tenuta dal convenuto nel corso Controparte_5
dell'escursione in argomento, questa risulta pienamente conforme agli obblighi posti a carico dell'accompagnatore di media NA.
Pag. 13 di 19 Gli stessi partecipanti all'escursione, già sopra indicati, nell'immediatezza dei fatti, hanno concordemente riferito che l'accompagnatore, prima di affrontare il tratto ove è avvenuto il sinistro, aveva avvertito il gruppo che il sentiero si sarebbe presentato esposto e ristretto, invitando quindi tutti a prestare attenzione e che lo stesso, una volta avvenuta la caduta di , si è subito accertato delle sue condizioni, Parte_3
prestando il primo soccorso, oltre ad avere prontamente chiamato l'assistenza di personale sanitario, giunto in elicottero nell'arco di pochi minuti.
Infatti, ha riferito quanto segue: “Siamo partiti dal passo feudo, una Testimone_1
comitiva di 5 persone più l'accompagnatore. Verso l'una / una e mezza ci siamo fermati per mangiare. Siamo ripartiti e verso le ore 2:00/2:30 percorrendo un sentiero in discesa, ci siamo fermati perché la guida ci stava spiegando che in quel punto il sentiero si stringeva e diventava più esposto. L'accompagnatore era davanti, dietro si trovava il sig. seguito dal signore precipitato e dietro mi trovavo io. Tutta la comitiva si Per_4
teneva appoggiata sulla parete di destra con le mani. Io stavo guardando il sentiero poiché erano presenti delle rocce scivolose. Ad un certo punto ho visto il signore davanti a me rotolare giù dal sentiero sulla parte sinistra rispetto la marcia. È rotolato su un pendio erboso per poi scomparire dalla visuale. L'accompagnatore subito si è recato nella direzione della caduta per prestare soccorso. Lo stesso ha immediatamente chiamato i soccorsi con il telefono. Questi sono arrivati con l'elicottero in circa 5/7 minuti. Tutta la comitiva si è raggruppata in una zona poco più avanti più sicura” (cfr. doc. n. 2 pag. 120 e n. 13 di parte attrice).
Parimenti, ha riferito che “…, mentre il gruppo composto da cinque Persona_4
partecipanti e l'accompagnatore affrontava la discesa sotto la forcella dei camosci, si trovava in un punto stretto del sentiero. L'accompagnatore davanti, poi io, la ragazza,
ed altri partecipanti, in ordine. La guida ci ha avvertito della scivolosità del Pt_3
terreno indicando di prestare attenzione. Poco dopo ho sentito un rumore di pietre come se qualcuno stesse cadendo. Mi sono girato ed ho visto scivolare sulla parte Pt_3
erbosa sottostante il sentiero. La parte era molto ripida e ha preso velocità Pt_3
rotolando più volte per poi sparire dalla mia vista nel pendio. L'accompagnatore è subito sceso in suo soccorso, mentre il gruppo è rimasto in attesa sul sentiero.
Successivamente un soccorritore ci ha fatto spostare in una zona più ampia leggermente
Pag. 14 di 19 più a valle. Dopo pochi minuti abbiamo visto l'elisoccorso e poco dopo ci ha raggiunti la guida. Con quest'ultimo abbiamo raggiunto località Pampeago, …” (cfr. doc. n. 2 pag. 119 di parte attrice); nuovamente sentito nell'ambito del procedimento penale aperto a seguito della presentazione di querela da parte dell'odierna attrice, alla domanda se era a conoscenza delle difficoltà del percorso, ha risposto positivamente, precisando che “dove è accaduto l'incidente c'era una guida di nome che ci Controparte_5 accompagnava”, il quale “ci informava sui vari percorsi e sulle difficoltà degli stessi”.
Lo stesso ha dichiarato altresì che aveva consumato il suo pranzo al Parte_3
sacco e bevuto dell'acqua senza di seguito manifestare alcun “malessere fisico e/o segno di stanchezza/disturbo” (cfr. doc. n. 2 pagg. 55-57 e n. 14 di parte attrice).
Infine, si deve evidenziare che le condizioni meteorologiche e le condizioni ambientali si presentavano assolutamente favorevoli per la sicura percorrenza dell'itinerario (cfr. doc. n. 2 pagg. 61-67 di parte attrice).
Alcuna omissione è pertanto imputabile al convenuto per quanto Controparte_5
occorso a , il quale, preventivamente informato dell'itinerario e Parte_3
immediatamente avvisato delle difficoltà del percorso prima di affrontarle, soggettivamente, non aveva espresso né palesato alcun disagio e, oggettivamente, era dotato di adeguato equipaggiamento sia per la categoria di escursione che per le condizioni climatiche della giornata.
3. Sulla responsabilità degli enti proprietari o gestori dell'area del sinistro
Per quanto riguarda l'assunto in ordine a quale titolo di responsabilità risponde l'ente proprietario, ovvero concessionario/gestore, di vie di pubblico transito nei confronti degli utenti, la giurisprudenza è ormai pacificamente orientata a ravvisarvi quella tipo oggettivo di cui all'art. 2051 c.c.
Tuttavia, proprio in merito agli obblighi di custodia di cose inerti di estese dimensioni e accessibili alla generalità degli utenti, seppure in base alle dichiarate peculiarità o difficoltà di loro utilizzo, come lo sono le strade pubbliche, ovvero i sentieri di NA, la condotta dinamica del danneggiato assume particolare rilevanza ed “è suscettibile di essere valutata in relazione al suo grado di incidenza sull'evento, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, e del dovere di solidarietà stabilito dall'art. 2
Cost.” dove “la sua efficienza causale è tanto più rilevante, quanto più la situazione di
Pag. 15 di 19 danno è evitabile con l'adozione delle cautele ordinarie rispetto alla circostanza, sicché il comportamento interrompe il nesso causale con rilevanza esclusiva rispetto alla produzione dell'evento” (cfr. Cass. n. 5457/2021).
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione anche nella successiva pronuncia n. 34886/2021 ove viene altresì specificato che, ai fini dell'elisione del nesso causale tra cosa e danno, la condotta del danneggiato, oltre a presentarsi incauta, deve potersi qualificare anche quale imprevedibile (“In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”; cfr. altresì Cass. n. 16568/2022).
A prescindere da valutazioni di comune esperienza in ordine alle usuali condizioni di transito sui sentieri di NA, si deve rilevare che l'itinerario escursionistico in cui si
è verificato il sinistro è classificato quale difficile proprio perché, in conformità a quanto già sopra esposto, presenta tratti naturalmente impervi, scoscesi, rocciosi e scivolosi, tanto da richiedere, per chi vuole percorrerlo, adeguate capacità motorie e buona preparazione fisica, oltre che “passo sicuro” e “assenza di vertigini”.
In altre parole, non sarebbe necessario operare la classificazione degli itinerari in NA, da quelli turistici a quelli escursionistici attrezzati, fino al livello massimo di difficoltà riservato agli alpinisti, se tutti, anche quelli in quota, dovessero ugualmente presentarsi di normale accessibilità per chiunque.
Pag. 16 di 19 Posto che l'itinerario ove è avvenuto il sinistro mortale è classificato tra quelli per escursionisti esperti, era a conoscenza che il percorso richiedeva Parte_3
“capacità di muoversi lungo sentieri e tracce su terreno impervio e/o infido (pendii ripidi e/o scivolosi di erba, roccette o detriti sassosi), spesso instabile e sconnesso”, con
“tratti esposti, traversi, cenge o tratti rocciosi con lievi difficoltà tecniche e/o attrezzati”
e che detto percorso poteva svilupparsi “su pendenze medio‐alte”; lo stesso ha indi reputato possedere le capacità psicofisiche richieste per tale tipologia di itinerario, ossia
“ottima esperienza escursionistica, capacità di orientamento, conoscenza delle caratteristiche dell'ambiente montano, passo sicuro e assenza di vertigini, capacità valutative e decisionali nonché di preparazione fisica adeguata” (cfr. doc. n. 20 dei convenuti OB TE S.p.a. e . Controparte_2
Pertanto, la perdita di equilibrio su di un sentiero in quota, quindi naturalmente esposto,
è da ritenersi conseguenza di condotta incauta e imprevedibile dell'utente, dovuta a colpevole incapacità del singolo escursionista ad affrontare le difficoltà del percorso con la necessaria attenzione, prudenza e condizione psicofisica.
Ne consegue che l'assenza di manufatti idonei a impedire la caduta dal sentiero non costituisce violazione degli obblighi di custodia in capo all'ente proprietario o gestore, dovendosi oltretutto rilevare che il tratto esposto ove è avvenuto il sinistro mortale nemmeno lambisce un precipizio, bensì un pendio inerbato che termina con uno stacco verticale di alcuni metri, definito “salto di roccia” e rappresentato dalle fotografie allegate agli atti, più adeguatamente da quelle prodotte a colori (cfr. doc. n. 4 di parte convenuta e . Controparte_3 Controparte_4
Infine, nel caso di specie, parte attrice nemmeno ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, per quanto limitato alla dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, ossia non ha provato che la caduta di sia stata Parte_3
univocamente determinata da specifiche condizioni del sentiero, pericolose e imprevedibili anche per un escursionista esperto, né ha provato che le lesioni riscontrate in sede di ispezione cadaverica siano la certa causa della sua morte, trattandosi di accertamento limitato alla compatibilità delle lesioni “con un decesso da precipitazione in ambiente roccioso”, mentre l'assenza di “segni incongrui rispetto a tale dinamica”
Pag. 17 di 19 unicamente può escludere “ipotesi di azione violenta propria o da parte di terzi” (cfr. doc. n. 2 pag. 121 e n. 23 di parte attrice).
Le parti convenute hanno inteso sottolineare tali carenze, nemmeno colmabili se si fosse svolta attività istruttoria a mezzo di assunzione delle prove orali richieste, non avendo parte attrice formulato sull'argomento, nella sua memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c., idonei capitoli per l'escussione dei testi e mentre Persona_4 Testimone_1
l'assunzione di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale veniva richiesta già in atto di citazione in relazione alle “risultanze del medico legale al fine di valutare se l'evento morte sia dipeso dalle lesioni craniche subite dalla vittima a seguito della caduta nel sinistro de quo”, quindi risolvendosi in un accertamento ripetitivo dell'esame esterno della salma eseguito dal medico necroscopo;
in altre parole, la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale potrebbe anche confermare l'astratta eventualità che le riscontrate lesioni al capo abbiano potuto causare il decesso di , tuttavia Parte_3
non potrebbe escludere che questi abbia perso conoscenza (per improvviso malore o per ipoglicemia post-prandiale), ovvero abbia perso l'equilibrio (perché incespicatosi o scivolato), e indi sia caduto con il capo su di una roccia e, già esanime, sia rotolato lungo il pendio inerbato per poi fermarsi sul terreno piano posto alla base di un salto di roccia di alcuni metri. Anzi, la circostanza che nessuna delle persone sentite nell'immediatezza dei fatti abbia riferito di avere sentito delle grida, un urlo o altro suono emesso da
, bensì unicamente del rumore provocato da un corpo che rotola, indica Parte_3
che questi possa effettivamente avere perso conoscenza mentre stava camminando e indi sia rotolato lungo il pendio inerbato senza così nemmeno tentare di reagire per fermarsi o, comunque, contrastare l'evoluzione della sua caduta.
Alcuna responsabilità può pertanto ravvisarsi a carico dei soggetti proprietari o concessionari/gestori del sentiero n. 18 percorso in data 24/08/2022 da Parte_3
quale escursionista esperto partecipante all'itinerario denominato “Geotrekking Torre di
Pisa” e, conseguentemente, nemmeno è necessario vagliare le loro distinte posizioni.
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Sussistono eccezionali e gravi ragioni ex art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti, attesa la natura degli interessi sottesi all'azione giudiziale, determinata da inesatta interpretazione delle risultanze delle
Pag. 18 di 19 indagini svolte nell'ambito del procedimento penale aperto a seguito di presentazione di querela da parte dell'odierna attrice e iscritto sub RGNR 6724/2022, per quanto già archiviato in data 10/01/2023.
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede: rigetta le domande azionate da , in proprio e in qualità di genitore esercente la Parte_1
relativa responsabilità verso il minore , Persona_1
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 07/01/2025
Il Giudice
Daniela Pol
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