TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 28/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1536/2018
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZ. CIVILE
Il giudice, dott. Stefano Palmaccio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1536 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Manno, giusta procura in atti;
Parte_1
- PARTE APPELLANTE - CONTRO già , rappresentata Controparte_1 Controparte_2
e difesa dall'avv. Virginio Manfredi Frattarelli, giusta procura in atti;
- PARTE APPELLATA - rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
Riccardo Pace, giusta procura in atti;
- PARTE APPELLATA - riunita alla causa civile iscritta al n. 1611 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018, promossa da: oggi rappresentata e difesa dall'avv. Alessia M. Bassani Terenzio, giusta Parte_2 procura in atti;
- PARTE APPELLANTE - CONTRO già , rappresentata Controparte_1 Controparte_2
e difesa dall'avv. Virginio Manfredi Frattarelli, giusta procura in atti;
- PARTE APPELLATA -
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Manno, giusta procura in atti;
Parte_1
- PARTE APPELLATA -
oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Fiumicino n. 1359/2017 (proc.
n. 2001871/2012 R.G.), depositata il 27.10.2017
Conclusioni delle parti:
Pagina 1 Sandra Bigal: reitera le istanze istruttorie articolate in atti e precisa le conclusioni come già da ultimo formulate
“si riporta a quando dedotto, eccepito e richiesto nelle Controparte_1 comparse di costituzione e risposta con appelli incidentali depositate nei giudizi riuniti e nei successivi scritti difensivi, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto, ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate e, in particolare, per l'accoglimento dei gravami incidentali in esse spiegati”;
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente e tempestivamente notificato in data
27.4.2018, ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1 [...]
chiedendo la riforma della sentenza n. 1359/2017 emessa dal Controparte_3
Giudice di Pace di Fiumicino in data 27.10.2017, non notificata, in forza della quale il giudice di primo grado, in parziale accoglimento della domanda proposta da
[...]
in qualità di cessionaria del credito risarcitorio vantato da Controparte_3 Parte_1
“nei confronti degli obbligati” in conseguenza del sinistro stradale occorso in Roma il
29.3.2012, così aveva provveduto:
- dichiara improcedibile la domanda nei confronti della che estromette dal Controparte_2 giudizio.
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma complessiva di €. Parte_1
4.418,61 per le riparazioni effettuate sull'autovettura di sua proprietà, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal giorno della emissione della fattura (04/05/2012) a quello del deposito della sentenza e gli interessi legali, sulla somma determinata all'attualità dalla data del deposito della sentenza al saldo effettivo, quale danno derivante dal ritardo nel pagamento.
- pone definitivamente poste a carico della convenuta le spese di CTU pari ad €. 500,00# Parte_1 oltre iva, vigente all'epoca del loro pagamento.
- condanna la al pagamento delle spese di giudizio in Controparte_3 favore della che liquida in €. 1.205,00 per compenso di avvocato, oltre spese Controparte_2 generali, cpa ed iva.
- condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attrice e che liquida in favore Parte_1 dell'avv.. Fabio Zanzani, dichiaratosi antistatario, nella misura di €. 1.313,00, di cui €. 108,00, per spese ed €. 1.205,00 per compenso di avvocato, oltre per spese generali CPA ed IVA. ha chiesto di riformare la sentenza impugnata, insistendo nell'accoglimento Parte_1 delle seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare che in forza della cessione di credito di cui in narrativa, sussiste una posizione debitoria, per € 4.020,01, di già nei confronti Controparte_1 Controparte_2 di parte cessionaria, e, per l'effetto, condannare la debitrice ceduta, CP_4 Controparte_1 già in persona del leg. rappr. p.t., a corrispondere alla parte creditrice
[...] Controparte_2 cessionaria la somma ceduta, pari ad € 4.020,01, detratto quanto dovesse risultare nelle more corrisposto per il
Pagina 2 medesimo titolo, oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
condannare la predetta parte debitrice ceduta a risarcire i danni cagionati con la propria condotta nonchè a risarcire la parte creditrice cedente, Sig.ra dei danni conseguenti l'apprensione, i disagi, il dispendio di tempo e di energie oltre che di Pt_1 immagine colposamente arrecati per averla resa ingiustamente insolvente nei confronti della creditrice cessionaria nonchè per averla obbligata al presente Giudizio, nella misura didascalica di euro 200,00 od in quella minore
o maggiore che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
2) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Sig.ra a parte attrice, risultando l'insoluto Pt_1 conseguenza esclusiva della condotta di parte debitrice ceduta.
In via subordinata: nel caso in cui non dovesse risultare accertata l'efficacia della cessione di credito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda subordinata formulata da parte attrice, voglia il Giudice adito: accertare e dichiarare la posizione debitoria dalla già Controparte_1 Controparte_2 in quanto tenuta all'integrale liquidazione del risarcimento dei danni patiti dal deducente in ragione del
[...] sinistro avvenuto in data 29 marzo 2012; accertare e dichiarare che permane in capo alla deducente, Sig.ra
il diritto di credito che, per essere stata ritenuta in buona fede ceduta, non è stato conseguito, e, per Pt_1
l'effetto, condannare la già in persona del leg. Controparte_1 Controparte_2 rappr. p.t., a corrispondere all'odierna deducente la somma di € 4.020,01, detratto quanto dovesse risultare nelle more corrisposto per il medesimo titolo, nonché a risarcire il maggior danno derivante dal ritardato adempimento dell'obbligazione oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e 12,5 % di spese generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario nonché condanna della
[...] alla rifusione delle spese di CTU e di CTP nella misura già richiesta e documentata nel Controparte_1 giudizio di primo grado. si è costituita in giudizio, chiedendo in via preliminare di Controparte_1 dichiarare inammissibile l'appello proposto da per difetto dei requisiti richiesti ex Parte_1 art. 342 c.p.c.; nel merito, di respingere l'appello poiché infondato;
in accoglimento del proposto appello incidentale, di riformare la sentenza impugnata accertando e dichiarando che ha provveduto al risarcimento dei danni lamentati dalle Controparte_1 controparti, in particolare dichiarando equa e pienamente satisfattoria la somma di € 6.000,00 offerta banco iudicis il 30.10.2014; in via subordinata, di liquidare il danno secondo giustizia, defalcando il suddetto importo di € 6.000,00 rivalutato all'attualità. si è costituita in giudizio. Controparte_3
La causa è stata successivamente riunita a quella iscritta al n. 1611/2018 RG, avente ad oggetto appello avverso la medesima sentenza del Giudice di Pace di Fiumicino, proposto da in qualità di cessionaria del credito di al fine di veder dichiarata Parte_2 Controparte_3 la procedibilità della domanda proposta nei confronti di e, per l'effetto, di accertare CP_1 che quest'ultima, e non deve corrispondere all'appellante l'importo oggetto di Parte_1 cessione, oltre agli accessori. si è costituita in giudizio anche nel proc. 1611/2018 RG, Controparte_1 chiedendo in via preliminare di dichiarare l'inefficacia dell'atto di cessione del credito da CP_3
Pagina 3 a e, per l'effetto, di dichiarare la carenza di legittimazione attiva di CP_3 Parte_2 quest'ultima; di dichiarare inammissibile l'appello proposto da per difetto dei Parte_2 requisiti richiesti ex art. 342 c.p.c.; nel merito, di respingere l'appello poiché infondato;
in accoglimento del proposto appello incidentale, di riformare la sentenza impugnata accertando e dichiarando che ha provveduto al risarcimento dei danni Controparte_1 lamentati dalle controparti, in particolare dichiarando equa e pienamente satisfattoria la somma di € 6.000,00 offerta banco iudicis il 30.10.2014; in via subordinata, di liquidare il danno secondo giustizia, defalcando il suddetto importo di € 6.000,00 rivalutato all'attualità.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti e con l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado.
In sede di comparsa conclusionale ha dedotto che “alla luce della più recente Parte_2 giurisprudenza di legittimità in materia di risarcimento danni da circolazione stradale ex art. 149 CdA, la mancata citazione in giudizio, sin dal primo grado, del responsabile civile del sinistro da cui trae origine il credito ceduto, ovvero del proprietario del veicolo danneggiante, litisconsorte necessario, impone l'annullamento della sentenza di primo grado, con rinvio della causa al giudice di prime cure per l'integrazione del contraddittorio, con decisione sulle spese di tutte le fasi processuali pregresse rinviata”, precisando ulteriormente che “la cessione di credito per cui è causa ha per oggetto una quota parte del più ampio credito risarcitorio maturato dalla Sig.ra nei confronti del responsabile del sinistro stradale nel quale è rimasta Pt_1 coinvolta in data 29 marzo 2012” e che “la decisione sulla responsabilità nella causazione del sinistro occorso in danno della Sig.ra in data 29 marzo 2012, pregiudiziale ad ogni altra consequenziale statuizione, Pt_1 necessita della presenza in giudizio del litisconsorte necessario, , proprietaria del veicolo Controparte_5
BMW X5, targato DR 412 PG, entrato in collisione con il veicolo della Sig.ra la quale non è stata Pt_1 portata a conoscenza né della domanda della cessionaria né di quella adesiva della cedente”.
Nella propria comparsa conclusionale ha parimenti eccepito “che la causa, previa Parte_1 dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, è da rimettersi innanzi al Giudice di Pace per
l'integrazione del contraddittorio, con decisione sulle spese rinviata”.
Nella memoria di replica ha avversato l'impostazione difensiva delle controparti, CP_1 insistendo per l'accoglimento del gravame incidentale e per il rigetto degli appelli principali perché infondati.
***
In via preliminare, devono disattendersi le eccezioni di inammissibilità dei gravami principali ex art. 342 c.p.c. come sollevati da posto che entrambi gli appelli riuniti CP_1 indicano specificamente le parti della decisione sottoposte a censura ed illustrano adeguatamente le ragioni di diritto sottese all'impugnazione.
È fondata l'eccezione di nullità della sentenza impugnata per difetto di integrità del contraddittorio, non essendo stato evocato nel giudizio di primo grado il responsabile civile del sinistro stradale da cui è insorto il credito risarcitorio fatto valere verso la compagnia assicurativa della danneggiata (ora , Parte_1 Controparte_2 CP_1 dall'originaria cessionaria Controparte_3
Pagina 4 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nell'ambito dell'azione prevista dall'art. 149 d.lg. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore per il risarcimento diretto dei danni derivanti da un sinistro stradale, il contradditorio deve essere integrato anche nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante, litisconsorte necessario, al fine di rendergli opponibile l'accertamento della responsabilità in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore, a nulla rilevando se l'azione sia esercitata dal cessionario del credito risarcitorio del danneggiato (Cassazione civile sez. III,
31/05/2019, n.14887).
È utile richiamare i passaggi argomentativi della sopra richiamata pronuncia:
- come affermato dalla cit. Cass. n. 21896/2017 (e, in termini più generali, già da Cass. n.
25421/2014 e da Cass. n. 23706/2016), in tutte le ipotesi di azione diretta disciplinate dal D.Lgs. n. 209 del 2005, ivi compresa quella prevista dall'art. 149, il proprietario del veicolo danneggiante deve essere chiamato in causa (al fine di rendergli opponibile l'accertamento della responsabilità in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore);
- ciò vale anche nel caso in cui l'azione non sia promossa dal danneggiato, ma da chi si sia reso cessionario del suo credito (cessione pacificamente ammessa, come affermato - fra le altre - da Cass. n. 11095/2009), giacchè il cessionario fa valere lo stesso credito già spettante al danneggiato (ipotesi, quella della cessione, ricorrente anche nel caso esaminato da Cass. n. 21896/2017);
- ne consegue che nel giudizio D.Lgs. n. 209 del 2005, ex art. 149, promosso … nei confronti dell'assicuratrice del proprio cedente avrebbe dovuto essere chiamato anche il responsabile del danno, ossia il proprietario del veicolo investitore;
In sostanza, in ipotesi di procedura di risarcimento diretto ai sensi dell'art. 149 cod. ass. promossa dal danneggiato nei confronti della propria compagnia assicurativa, in analogia a quanto previsto dall'art. 144 c. 3 c.p.c., sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile. Il medesimo principio vale anche quando ad agire sia il cessionario del credito risarcitorio da sinistro stradale, dal momento che egli subentra nella stessa posizione del cedente danneggiato.
Anche di recente la S.C. ha ribadito il principio per cui “il responsabile civile d'un sinistro stradale
è litisconsorte necessario nel giudizio proposto dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore (o dell'impresa designata); di talché, se l'attore ha correttamente radicato il giudizio nei confronti dell'assicuratore (o dell'impresa designata), ma non ha fatto altrettanto nei confronti del responsabile civile, il giudice non potrebbe rigettare la domanda (né dichiararla improcedibile), ma ha l'obbligo di ordinare l'integrazione del contraddittorio, restando onere della parte interessata provvedervi per evitare l'estinzione del giudizio”
(Cassazione civile sez. III, 28/02/2024, n.5253)
Nel caso di specie, non è in dubbio che nel giudizio di primo grado in qualità di CP_3 cessionaria del credito, in via principale avesse agito ex art. 149 cod. ass. contro
[...]
quale compagnia assicuratrice del veicolo targato BT865YK di proprietà Controparte_2 della danneggiata-cedente al fine di far valere il credito risarcitorio vantato da Pt_1
Pagina 5 quest'ultima in conseguenza del sinistro stradale in tesi cagionato dal conducente del veicolo targato DR412PG, condotto da e di proprietà di . Controparte_6 Controparte_5
Posto che nel giudizio di primo grado il contraddittorio pacificamente non è stato instaurato nei confronti del danneggiante responsabile, si impone la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, con conseguente rimessione della causa al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 354 c. 1 c.p.c.
Le spese di lite anche del presente giudizio vanno rimesse al giudice del rinvio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
1395/2017 del Giudice di Pace di Fiumicino, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la nullità della sentenza di primo grado;
rimette la causa al Giudice di Pace di Civitavecchia, assegnando termine perentorio di tre mesi per la riassunzione;
rimette la regolamentazione delle spese al giudice di primo grado;
Civitavecchia, 27/01/2025
Il giudice
dott. Stefano Palmaccio
Pagina 6
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZ. CIVILE
Il giudice, dott. Stefano Palmaccio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1536 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Manno, giusta procura in atti;
Parte_1
- PARTE APPELLANTE - CONTRO già , rappresentata Controparte_1 Controparte_2
e difesa dall'avv. Virginio Manfredi Frattarelli, giusta procura in atti;
- PARTE APPELLATA - rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
Riccardo Pace, giusta procura in atti;
- PARTE APPELLATA - riunita alla causa civile iscritta al n. 1611 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018, promossa da: oggi rappresentata e difesa dall'avv. Alessia M. Bassani Terenzio, giusta Parte_2 procura in atti;
- PARTE APPELLANTE - CONTRO già , rappresentata Controparte_1 Controparte_2
e difesa dall'avv. Virginio Manfredi Frattarelli, giusta procura in atti;
- PARTE APPELLATA -
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Manno, giusta procura in atti;
Parte_1
- PARTE APPELLATA -
oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Fiumicino n. 1359/2017 (proc.
n. 2001871/2012 R.G.), depositata il 27.10.2017
Conclusioni delle parti:
Pagina 1 Sandra Bigal: reitera le istanze istruttorie articolate in atti e precisa le conclusioni come già da ultimo formulate
“si riporta a quando dedotto, eccepito e richiesto nelle Controparte_1 comparse di costituzione e risposta con appelli incidentali depositate nei giudizi riuniti e nei successivi scritti difensivi, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto, ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate e, in particolare, per l'accoglimento dei gravami incidentali in esse spiegati”;
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente e tempestivamente notificato in data
27.4.2018, ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1 [...]
chiedendo la riforma della sentenza n. 1359/2017 emessa dal Controparte_3
Giudice di Pace di Fiumicino in data 27.10.2017, non notificata, in forza della quale il giudice di primo grado, in parziale accoglimento della domanda proposta da
[...]
in qualità di cessionaria del credito risarcitorio vantato da Controparte_3 Parte_1
“nei confronti degli obbligati” in conseguenza del sinistro stradale occorso in Roma il
29.3.2012, così aveva provveduto:
- dichiara improcedibile la domanda nei confronti della che estromette dal Controparte_2 giudizio.
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma complessiva di €. Parte_1
4.418,61 per le riparazioni effettuate sull'autovettura di sua proprietà, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal giorno della emissione della fattura (04/05/2012) a quello del deposito della sentenza e gli interessi legali, sulla somma determinata all'attualità dalla data del deposito della sentenza al saldo effettivo, quale danno derivante dal ritardo nel pagamento.
- pone definitivamente poste a carico della convenuta le spese di CTU pari ad €. 500,00# Parte_1 oltre iva, vigente all'epoca del loro pagamento.
- condanna la al pagamento delle spese di giudizio in Controparte_3 favore della che liquida in €. 1.205,00 per compenso di avvocato, oltre spese Controparte_2 generali, cpa ed iva.
- condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attrice e che liquida in favore Parte_1 dell'avv.. Fabio Zanzani, dichiaratosi antistatario, nella misura di €. 1.313,00, di cui €. 108,00, per spese ed €. 1.205,00 per compenso di avvocato, oltre per spese generali CPA ed IVA. ha chiesto di riformare la sentenza impugnata, insistendo nell'accoglimento Parte_1 delle seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare che in forza della cessione di credito di cui in narrativa, sussiste una posizione debitoria, per € 4.020,01, di già nei confronti Controparte_1 Controparte_2 di parte cessionaria, e, per l'effetto, condannare la debitrice ceduta, CP_4 Controparte_1 già in persona del leg. rappr. p.t., a corrispondere alla parte creditrice
[...] Controparte_2 cessionaria la somma ceduta, pari ad € 4.020,01, detratto quanto dovesse risultare nelle more corrisposto per il
Pagina 2 medesimo titolo, oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
condannare la predetta parte debitrice ceduta a risarcire i danni cagionati con la propria condotta nonchè a risarcire la parte creditrice cedente, Sig.ra dei danni conseguenti l'apprensione, i disagi, il dispendio di tempo e di energie oltre che di Pt_1 immagine colposamente arrecati per averla resa ingiustamente insolvente nei confronti della creditrice cessionaria nonchè per averla obbligata al presente Giudizio, nella misura didascalica di euro 200,00 od in quella minore
o maggiore che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
2) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Sig.ra a parte attrice, risultando l'insoluto Pt_1 conseguenza esclusiva della condotta di parte debitrice ceduta.
In via subordinata: nel caso in cui non dovesse risultare accertata l'efficacia della cessione di credito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda subordinata formulata da parte attrice, voglia il Giudice adito: accertare e dichiarare la posizione debitoria dalla già Controparte_1 Controparte_2 in quanto tenuta all'integrale liquidazione del risarcimento dei danni patiti dal deducente in ragione del
[...] sinistro avvenuto in data 29 marzo 2012; accertare e dichiarare che permane in capo alla deducente, Sig.ra
il diritto di credito che, per essere stata ritenuta in buona fede ceduta, non è stato conseguito, e, per Pt_1
l'effetto, condannare la già in persona del leg. Controparte_1 Controparte_2 rappr. p.t., a corrispondere all'odierna deducente la somma di € 4.020,01, detratto quanto dovesse risultare nelle more corrisposto per il medesimo titolo, nonché a risarcire il maggior danno derivante dal ritardato adempimento dell'obbligazione oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e 12,5 % di spese generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario nonché condanna della
[...] alla rifusione delle spese di CTU e di CTP nella misura già richiesta e documentata nel Controparte_1 giudizio di primo grado. si è costituita in giudizio, chiedendo in via preliminare di Controparte_1 dichiarare inammissibile l'appello proposto da per difetto dei requisiti richiesti ex Parte_1 art. 342 c.p.c.; nel merito, di respingere l'appello poiché infondato;
in accoglimento del proposto appello incidentale, di riformare la sentenza impugnata accertando e dichiarando che ha provveduto al risarcimento dei danni lamentati dalle Controparte_1 controparti, in particolare dichiarando equa e pienamente satisfattoria la somma di € 6.000,00 offerta banco iudicis il 30.10.2014; in via subordinata, di liquidare il danno secondo giustizia, defalcando il suddetto importo di € 6.000,00 rivalutato all'attualità. si è costituita in giudizio. Controparte_3
La causa è stata successivamente riunita a quella iscritta al n. 1611/2018 RG, avente ad oggetto appello avverso la medesima sentenza del Giudice di Pace di Fiumicino, proposto da in qualità di cessionaria del credito di al fine di veder dichiarata Parte_2 Controparte_3 la procedibilità della domanda proposta nei confronti di e, per l'effetto, di accertare CP_1 che quest'ultima, e non deve corrispondere all'appellante l'importo oggetto di Parte_1 cessione, oltre agli accessori. si è costituita in giudizio anche nel proc. 1611/2018 RG, Controparte_1 chiedendo in via preliminare di dichiarare l'inefficacia dell'atto di cessione del credito da CP_3
Pagina 3 a e, per l'effetto, di dichiarare la carenza di legittimazione attiva di CP_3 Parte_2 quest'ultima; di dichiarare inammissibile l'appello proposto da per difetto dei Parte_2 requisiti richiesti ex art. 342 c.p.c.; nel merito, di respingere l'appello poiché infondato;
in accoglimento del proposto appello incidentale, di riformare la sentenza impugnata accertando e dichiarando che ha provveduto al risarcimento dei danni Controparte_1 lamentati dalle controparti, in particolare dichiarando equa e pienamente satisfattoria la somma di € 6.000,00 offerta banco iudicis il 30.10.2014; in via subordinata, di liquidare il danno secondo giustizia, defalcando il suddetto importo di € 6.000,00 rivalutato all'attualità.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti e con l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado.
In sede di comparsa conclusionale ha dedotto che “alla luce della più recente Parte_2 giurisprudenza di legittimità in materia di risarcimento danni da circolazione stradale ex art. 149 CdA, la mancata citazione in giudizio, sin dal primo grado, del responsabile civile del sinistro da cui trae origine il credito ceduto, ovvero del proprietario del veicolo danneggiante, litisconsorte necessario, impone l'annullamento della sentenza di primo grado, con rinvio della causa al giudice di prime cure per l'integrazione del contraddittorio, con decisione sulle spese di tutte le fasi processuali pregresse rinviata”, precisando ulteriormente che “la cessione di credito per cui è causa ha per oggetto una quota parte del più ampio credito risarcitorio maturato dalla Sig.ra nei confronti del responsabile del sinistro stradale nel quale è rimasta Pt_1 coinvolta in data 29 marzo 2012” e che “la decisione sulla responsabilità nella causazione del sinistro occorso in danno della Sig.ra in data 29 marzo 2012, pregiudiziale ad ogni altra consequenziale statuizione, Pt_1 necessita della presenza in giudizio del litisconsorte necessario, , proprietaria del veicolo Controparte_5
BMW X5, targato DR 412 PG, entrato in collisione con il veicolo della Sig.ra la quale non è stata Pt_1 portata a conoscenza né della domanda della cessionaria né di quella adesiva della cedente”.
Nella propria comparsa conclusionale ha parimenti eccepito “che la causa, previa Parte_1 dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, è da rimettersi innanzi al Giudice di Pace per
l'integrazione del contraddittorio, con decisione sulle spese rinviata”.
Nella memoria di replica ha avversato l'impostazione difensiva delle controparti, CP_1 insistendo per l'accoglimento del gravame incidentale e per il rigetto degli appelli principali perché infondati.
***
In via preliminare, devono disattendersi le eccezioni di inammissibilità dei gravami principali ex art. 342 c.p.c. come sollevati da posto che entrambi gli appelli riuniti CP_1 indicano specificamente le parti della decisione sottoposte a censura ed illustrano adeguatamente le ragioni di diritto sottese all'impugnazione.
È fondata l'eccezione di nullità della sentenza impugnata per difetto di integrità del contraddittorio, non essendo stato evocato nel giudizio di primo grado il responsabile civile del sinistro stradale da cui è insorto il credito risarcitorio fatto valere verso la compagnia assicurativa della danneggiata (ora , Parte_1 Controparte_2 CP_1 dall'originaria cessionaria Controparte_3
Pagina 4 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nell'ambito dell'azione prevista dall'art. 149 d.lg. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore per il risarcimento diretto dei danni derivanti da un sinistro stradale, il contradditorio deve essere integrato anche nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante, litisconsorte necessario, al fine di rendergli opponibile l'accertamento della responsabilità in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore, a nulla rilevando se l'azione sia esercitata dal cessionario del credito risarcitorio del danneggiato (Cassazione civile sez. III,
31/05/2019, n.14887).
È utile richiamare i passaggi argomentativi della sopra richiamata pronuncia:
- come affermato dalla cit. Cass. n. 21896/2017 (e, in termini più generali, già da Cass. n.
25421/2014 e da Cass. n. 23706/2016), in tutte le ipotesi di azione diretta disciplinate dal D.Lgs. n. 209 del 2005, ivi compresa quella prevista dall'art. 149, il proprietario del veicolo danneggiante deve essere chiamato in causa (al fine di rendergli opponibile l'accertamento della responsabilità in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore);
- ciò vale anche nel caso in cui l'azione non sia promossa dal danneggiato, ma da chi si sia reso cessionario del suo credito (cessione pacificamente ammessa, come affermato - fra le altre - da Cass. n. 11095/2009), giacchè il cessionario fa valere lo stesso credito già spettante al danneggiato (ipotesi, quella della cessione, ricorrente anche nel caso esaminato da Cass. n. 21896/2017);
- ne consegue che nel giudizio D.Lgs. n. 209 del 2005, ex art. 149, promosso … nei confronti dell'assicuratrice del proprio cedente avrebbe dovuto essere chiamato anche il responsabile del danno, ossia il proprietario del veicolo investitore;
In sostanza, in ipotesi di procedura di risarcimento diretto ai sensi dell'art. 149 cod. ass. promossa dal danneggiato nei confronti della propria compagnia assicurativa, in analogia a quanto previsto dall'art. 144 c. 3 c.p.c., sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile. Il medesimo principio vale anche quando ad agire sia il cessionario del credito risarcitorio da sinistro stradale, dal momento che egli subentra nella stessa posizione del cedente danneggiato.
Anche di recente la S.C. ha ribadito il principio per cui “il responsabile civile d'un sinistro stradale
è litisconsorte necessario nel giudizio proposto dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore (o dell'impresa designata); di talché, se l'attore ha correttamente radicato il giudizio nei confronti dell'assicuratore (o dell'impresa designata), ma non ha fatto altrettanto nei confronti del responsabile civile, il giudice non potrebbe rigettare la domanda (né dichiararla improcedibile), ma ha l'obbligo di ordinare l'integrazione del contraddittorio, restando onere della parte interessata provvedervi per evitare l'estinzione del giudizio”
(Cassazione civile sez. III, 28/02/2024, n.5253)
Nel caso di specie, non è in dubbio che nel giudizio di primo grado in qualità di CP_3 cessionaria del credito, in via principale avesse agito ex art. 149 cod. ass. contro
[...]
quale compagnia assicuratrice del veicolo targato BT865YK di proprietà Controparte_2 della danneggiata-cedente al fine di far valere il credito risarcitorio vantato da Pt_1
Pagina 5 quest'ultima in conseguenza del sinistro stradale in tesi cagionato dal conducente del veicolo targato DR412PG, condotto da e di proprietà di . Controparte_6 Controparte_5
Posto che nel giudizio di primo grado il contraddittorio pacificamente non è stato instaurato nei confronti del danneggiante responsabile, si impone la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, con conseguente rimessione della causa al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 354 c. 1 c.p.c.
Le spese di lite anche del presente giudizio vanno rimesse al giudice del rinvio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
1395/2017 del Giudice di Pace di Fiumicino, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la nullità della sentenza di primo grado;
rimette la causa al Giudice di Pace di Civitavecchia, assegnando termine perentorio di tre mesi per la riassunzione;
rimette la regolamentazione delle spese al giudice di primo grado;
Civitavecchia, 27/01/2025
Il giudice
dott. Stefano Palmaccio
Pagina 6