Articolo 9 della Legge 10 luglio 1984, n. 292
Articolo 8Articolo 10
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29 luglio 1984
Art. 9.

L' articolo 126 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , come modificato ed integrato dall' articolo 3 della legge 8 agosto 1980, n. 437 , e' sostituito dal seguente:
"Presso la direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' istituito un consiglio di disciplina composto di un funzionario con qualifica di dirigente generale, che lo presiede, di sette dirigenti con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore nonche' di quattro rappresentanti del personale per ciascuno dei seguenti gruppi:
1) personale del settore uffici dei profili professionali di ispettore principale ed ispettore;
2) personale dei restanti profili professionali del settore uffici;
3) personale dei settori dell'esercizio.
I rappresentanti del personale, agli effetti del precedente comma, sono nominati dal Ministro dei trasporti su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie di accordi generali nonche' del protocollo di intesa con l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, aderenti a confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale, in ragione di uno per ciascuna delle predette organizzazioni sindacali. Ciascuna delle suddette organizzazioni sindacali designa all'uopo un proprio rappresentante per ciascuno dei tre gruppi di personale, specificati al primo comma.
I membri rappresentanti del personale devono rivestire:
a) per il personale del settore uffici dei profili professionali di ispettore principale ed ispettore, uno dei seguenti profili professionali di ispettore capo aggiunto, di ispettore capo del ruolo ad esaurimento, di ispettore capo superiore del ruolo ad esaurimento, o qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;
b) per il restante personale del settore uffici e per il personale dei settori dell'esercizio un profilo professionale appartenente a categoria non inferiore alla quinta, rispettivamente per ciascuno di tali due gruppi di personale.
Alle sedute partecipano, di volta in volta, soltanto i rappresentanti appartenenti al gruppo di settore di personale cui appartiene il dipendente sottoposto al procedimento.
Nel caso in cui uno o piu' rappresentanti del personale siano impediti, per qualsiasi causa, a partecipare alle sedute del consiglio di disciplina o siano dipendenti della persona sottoposta a procedimento disciplinare; tali rappresentanti sono sostituiti dal rappresentante nominato dalla rispettiva organizzazione per altro gruppo di settore di personale, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla lettera a) del precedente terzo comma, nel caso in cui la sostituzione riguardi uno o piu' rappresentanti nominati per il personale del settore uffici dei profili professionali di ispettore principale ed ispettore.
Nel caso in cui la sostituzione non sia possibile, i rappresentanti del personale che dovrebbero essere sostituiti devono temporaneamente allontanarsi dall'adunanza.
Il consiglio di disciplina e' competente ad esprimere parere:
a) nei procedimenti disciplinari instaurati a carico del personale con profitto professionale di ispettore principale ed ispettore, per mancanze punibili con la sanzione della sospensione dal servizio con privazione dello stipendio o altra piu' grave e nei procedimenti a carico del restante personale per mancanze punibili con la sanzione della retrocessione o altra piu' grave;
b) sui ricorsi contro provvedimenti disciplinari i quali, ai sensi della presente legge, siano stati irrogati senza il preventivo suo parere, fatta eccezione per le mancanze punibili con il rimprovero scritto, la multa e la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio fino a dieci giorni.
Per il personale con qualifiche di primo dirigente e superiori, nonche' per il personale del settore uffici dei profili professionali di ispettore capo aggiunto, ispettore capo del ruolo ad esaurimento, ispettore capo superiore del ruolo ad esaurimento, le funzioni del consiglio di disciplina sono esercitate dal consiglio di amministrazione con la stessa procedura di cui agli articoli seguenti.
Le deliberazioni difformi dal parere del consiglio di disciplina devono essere motivate.
Presso ogni direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato e' costituita una commissione di disciplina compartimentale per il procedimento di cui al successivo articolo 131, qualora il procedimento stesso riguardi dipendenti in servizio nelle circoscrizioni compartimentali, con esclusione del personale dirigente e dei profili professionali del settore uffici di: ispettore capo superiore ruolo esaurimento, ispettore capo ruolo esaurimento, ispettore capo aggiunto, ispettore principale ed ispettore.
Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sara' definita la composizione della commissione di disciplina compartimentale di cui al precedente comma".
Entrata in vigore il 29 luglio 1984
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