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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 04/02/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4740/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA II Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4740/2023
Oggi 4/02/2025, alle ore 10:24, innanzi al dott.ssa Alessia Zampolini, sono comparsi: per l'Avv. VANTAGGIATO LUIGI, oggi sostituito dall'Avv. Parte_1 CO per l'Avv. FICARRA SALVATORE e l'Avv. BUGGIANI, Controparte_1 oggi GALMACCI
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Carloni precisa le conclusioni come da atto di citazione in opposizione a decreto, riportandosi ad esso.
L'Avv. Galmacci precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione, riportandosi ad esso.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa, riportandosi agli atti e rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza, allontanandosi.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Zampolini
pagina 1 di 13 Il giudice, riaperto il verbale in assenza delle parti, ha dato lettura della seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA II Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Monocratico dott.ssa Alessia Zampolini, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al N. 4740 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari”
Tra
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
16/11/1954, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Vantaggiato, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venezia, Via Buzzolla n. 2, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Opponente
e
(C.F. ), in persona dei procuratori speciali Controparte_1 P.IVA_1
e rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, CP_2 Parte_2 dall'Avv. Salvatore Ficarra, dall'Avv. Simona Bognanni e dall'Avv. Raffaella Greco ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Martina Buggiani in
Perugia, Via Cartolari n. 25, come da procure in atti
Opposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 13 ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
1239/2023, emesso dall'intestato Tribunale il 15/09/2023 in favore di
[...]
con cui gli veniva ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di CP_1 euro 17.771,46, oltre interessi e spese della procedura monitoria, di cui euro
13.692,00 per il mancato rimborso del contratto di finanziamento n. 21713935 ed euro 3.3602,28 quale saldo negativo della carta di credito n. 32191143171.
A fondamento dell'opposizione, il ha lamentato l'usurarietà del tasso di Pt_1 interesse applicato al contratto di finanziamento, assumendo che il tasso effettivo globale ammonta al 13,42% se si tiene conto del rapporto tra il capitale mutuato e l'ammontare complessivo del costo del finanziamento “in relazione alla valuta media di 36 mesi”, tasso destinato ad innalzarsi ulteriormente se si sommano anche gli interessi compresi nell'estinzione del precedente finanziamento, avvenuta mediante erogazione del finanziamento per cui è causa.
L'opponente ha inoltre eccepito la mancata verifica del merito creditizio al momento della concessione dei finanziamenti da parte di Controparte_1 deducendo di essere, sin dal 2016, titolare soltanto di una pensione di invalidità e di versare in una condizione di sovraindebitamento, tanto da aver avviato una procedura di esdebitazione davanti all'Organismo di Composizione della Crisi del
Tribunale di Perugia.
In ragione di ciò, parte opponente ha chiesto la rideterminazione dell'importo dovuto all'istituto di credito, ovvero, in subordine, l'accertamento della responsabilità di per la concessione abusiva del credito, Controparte_1 con condanna dell'istituto di credito al risarcimento del danno subito, in misura pari agli interessi ed alle spese ex adverso richieste, da compensare con il credito vantato dall'opposta.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato i motivi di Controparte_1 opposizione, sostenendo, in ordine all'eccezione di usurarietà del tasso di interesse, il mancato superamento delle soglie di usura da parte dell'istituto di credito.
In ordine alla lamentata concessione abusiva del credito, parte opposta ha replicato di aver proceduto alla valutazione del merito creditizio e di aver pagina 3 di 13 verificato che, al momento della richiesta di erogazione del credito, la situazione debitoria di non ne precludeva l'accesso. Pt_1
Ha aggiunto che era onere del cliente rendere della Parte_3 pretesa gravità della situazione finanziaria e patrimoniale del medesimo, in ossequio all'art. 124 bis T.U.B.
Le parti non hanno depositato le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.
In data 25/03/2024, parte opposta ha depositato copia del verbale negativo relativo alla procedura di mediazione esperita ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis, d. lgs. n. 28/2010.
All'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa del 14/01/2025, parte opponente ha insistito per l'accoglimento dell'opposizione, mentre l'istituto di credito opposto ha chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa è stata rinviata all'udienza del 04/02/2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'odierna udienza, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa come da verbale che precede.
*****
1. L'opposizione è infondata e va respinta.
1.1 Con il primo motivo di opposizione, l'opponente ha lamentato, in relazione al contratto di finanziamento n. 21713935, l'applicazione di interessi usurari, da cui ha fatto discendere la gratuità del contratto di finanziamento.
In punto di diritto, va innanzitutto richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, con sentenza n. 19597/2020, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
pagina 4 di 13 Tale principio, sebbene affermato in relazione agli interessi moratori, è senz'altro perfettamente applicabile anche agli interessi corrispettivi.
Nel caso in esame, tenuto conto dell'insegnamento della Suprema Corte, non può che rilevarsi che l'eccezione di usurarietà degli interessi pattuiti è solo genericamente formulata, non avendo parte opponente né indicato il tipo contrattuale e, quindi, la categoria di riferimento indicata nei decreti ministeriali di rilevazione del tasso usurario, né la misura del t.e.g.m. nel periodo considerato a cui aggiungere l'aumento previsto dalla legge per l'individuazione della soglia dell'usura.
Parte opponente avrebbe dovuto, in altri termini, indicare, sulla scorta dei decreti ministeriali di rilevazione del tasso usurario, quale fosse il decreto ministeriale da prendere in considerazione in relazione al periodo in cui è stato stipulato il contratto, quale fosse la categoria di operazioni a cui ricondurre il contratto bancario stipulato dalle parti e, infine, indicare il t.e.g.m. riportato nel decreto ministeriale a cui sommare l'aumento previsto dalla legge per l'individuazione del tasso-soglia.
Non solo.
L'opponente avrebbe anche dovuto chiaramente indicare quale fosse il tasso di interesse pattuito, tenuto conto di tutti i costi connessi al credito, da raffrontare con il tasso soglia.
Anche sotto questo profilo, l'allegazione si appalesa generica, atteso che l'opponente si è limitato ad indicare un tasso del 13,42%, a suo dire da maggiorarsi ulteriormente in ragione degli interessi applicati per l'estinzione anticipata di altro finanziamento, senza però indicare l'ammontare del costo del finanziamento che ritiene aver superato le soglie dell'usura.
Né potrebbe sopperire al mancato assolvimento dell'onere di allegazione la rilevabilità d'ufficio dell'usurarietà del tasso.
Il rilievo d'ufficio, infatti, costituisce una valutazione di diritto che il giudice opera sulla base di un fatto già compiutamente allegato, non essendo comunque consentito al giudice, in ossequio al principio dispositivo, rilevare fatti non allegati dalle parti (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 26242/2014).
Ma vi è di più.
pagina 5 di 13 Come detto, parte opponente assume la natura usuraria degli interessi in ragione del rapporto tra il capitale mutuato e il costo complessivo del credito “in relazione alla valuta media di 36 mesi”, calcolando nella misura del 13,42% il tasso effettivo globale, a cui aggiungere un imprecisato aumento ove si tenga conto anche degli interessi compresi nell'estinzione del precedente finanziamento.
Ebbene, premesso che non è dato comprendere cosa l'opponente intenda per valuta media di 36 mesi, si osserva che se l'opponente ha voluto far riferimento alla durata di trentasei mesi del finanziamento, si appalesa - anche così interpretando la doglianza – del tutto incomprensibile perché si voglia verificare la natura usuraria dell'interesse sulla scorta di una durata contrattuale diversa da quella pattuita, che è di 72 mesi.
Ad ogni buon conto, ciò che balza evidentemente all'occhio è che parte opponente ha svolto propri calcoli di usurarietà – resi peraltro non intellegibili – senza tener conto delle istruzioni della Banca d'Italia, mai richiamate dal nella sua Pt_1 dissertazione sulla natura usuraria degli interessi.
In punto di diritto, va osservato che la disciplina relativa all'usura è posta da una fonte legislativa primaria, ricavata dagli articoli 644 c.p. e 1815 c.c., che demanda alla fonte sub-legislativa secondaria del Decreto Ministeriale, emanato sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia, l'individuazione del TEGM (Tasso Effettivo
Globale Medio, in base al quale viene poi fissato il tasso usurario), e quindi della soglia di usurarietà.
Il giudizio in punto di usurarietà si basa, quindi, sul raffronto fra un dato concreto (lo specifico TEG del contratto oggetto di contenzioso) ed un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione) sicché, se tale confronto non viene fatto adoperando la medesima metodologia di calcolo, il dato che se ne ricava non può che essere considerato in principio viziato.
In questo senso è la giurisprudenza di legittimità secondo cui "quand'anche le rilevazioni effettuate da Banca d'Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia) questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi ove sia in gioco – in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed
pagina 6 di 13 economica – l'applicazione delle sanzioni civili e penali, derivante dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina anti-usura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione. Ed in effetti, l'utilizzo di metodologie e formule matematiche alternative, non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale, quanto quella del TEGM: il che significa che il giudice — chiamato a verificare il rispetto della soglia anti- usura — non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d'Italia, con il TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio" (cfr. Cass. Civ. n. 12965 del
2016 in motivazione, con orientamento che ha trovato conferma nella giurisprudenza delle Sezioni Unite che hanno ribadito l'assoluta rilevanza e decisività del rispetto del criterio di simmetria o omogeneità dei dati del raffronto per la verifica del superamento del tasso soglia per l'usura – cfr. Cass. Civ. Sez.
Un. n. 16303 del 2018).
Le istruzioni della Banca d'Italia hanno natura di norme tecniche autorizzate dalla normativa regolamentare al fine di dare uniforme attuazione al disposto della normativa primaria, ove si consideri che la questione del computo nel TEG delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito richiede necessariamente l'esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula matematica e, a tal fine, la scelta operata dalla Banca
d'Italia appare del tutto congrua e ragionevole nell'ambito della ricordata discrezionalità (cfr. Tribunale di Milano sez. VI, 1 ottobre 2015 in www.dejure.it ).
Detto altrimenti, il calcolo basato su una metodologia di natura diversa urta contro l'art. 644, comma 4 c.p., combinato col disposto dell'art. 2 L. 108/1996, la quale affida ad una fonte tecnica di secondo livello il compito di integrare il dettato normativo primario attraverso la disciplina dei criteri di accertamento del tasso effettivo medio globale.
Nel caso di specie, il calcolo proposto dall'opponente non risulta fondato sulle istruzioni della Banca d'Italia per il calcolo dell'usura, avendo il preteso Pt_1 di verificare l'usura tenendo conto di una valuta media di trentasei mesi nonché
pagina 7 di 13 preteso di procedere ad una non meglio precisata sommatoria con gli interessi di estinzione del precedente finanziamento senza che sia stato chiarito il fondamento, secondo i criteri della Banca d'Italia, di tale proposta di calcolo.
Alla luce di quanto argomentato, dunque, l'eccezione si appalesa inammissibile per mancato assolvimento dell'onere di specifica allegazione posto a carico dell'opponente.
Né tale difetto di allegazione poteva essere superato attraverso la richiesta di ordine di esibizione “del dettaglio delle somme erogate e del totale degli interessi, accessori e spese complessivamente pattuite in contratto, così da verificare il mancato superamento del tasso soglia”.
Come detto, spetta a parte opponente che assume la natura usuraria del tasso di interesse pattuito allegare l'avvenuto superamento del tasso soglia mediante le specifiche deduzioni di cui si è ampiamente detto sopra, avendo l'opposto sufficientemente dimostrato il proprio credito mediante la produzione del contratto – in cui sono indicati il tasso di interesse e gli altri costi connessi all'erogazione del credito – e l'allegazione dell'inadempimento.
1.2 Tanto chiarito in ordine all'eccezione di usurarietà del tasso di interesse, va ora esaminata la doglianza relativa alla mancata valutazione del merito creditizio e la conseguente domanda risarcitoria proposta da parte opponente.
Come noto, la valutazione del merito creditizio ha ad oggetto la verifica della solvibilità del soggetto che richiede il credito, ossia della sua capacità di restituire la somma accordatagli.
Essa risponde, quindi, ad una duplice finalità: da un lato, una finalità più propriamente pubblicistica di tutela della banca medesima e, più in generale, dell'intero sistema bancario e del mercato creditizio;
dall'altro, una finalità di stampo più prettamente privatistico, di tutela (anche) del soggetto finanziato, soprattutto quando non sufficientemente strutturato per valutare le proprie condizioni economiche.
Con riferimento alla disciplina consumeristica, l'art. 124 bis TUB, che ha recepito la direttiva europea 2008/48/CE, stabilisce che il finanziatore è tenuto, in vista della stipula del contratto di finanziamento con il consumatore, a valutare il pagina 8 di 13 merito creditizio sulla scorta di informazioni adeguate, eventualmente fornite dal consumatore ovvero ottenute consultando un'apposita banca dati.
L'onere che incombe sull'istituto di credito di valutare il merito creditizio del consumatore rientra, allora, nell'ambito di quelle misure di trasparenza e di assistenza che mirano a responsabilizzare sia l'assunzione del debito sia l'erogazione del credito nella misura e alle condizioni adatte alle capacità di restituzione del consumatore.
Ne discende, quindi, un divieto del finanziatore di contrarre in presenza di non solide condizioni finanziarie e di concludere contratti che non siano sostenibili in relazione alla capacità reddituali del soggetto.
La normativa richiamata, però, non individua il rimedio da applicare nel caso di violazione dell'obbligo di valutazione del merito creditizio.
In difetto allora di espresse sanzioni di nullità del contratto, deve essere tenuta ferma la distinzione tra regole di validità e regole di comportamento, così come cristallizzata dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cosiddetta "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto
è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità" (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 26724 del 2007).
Ne consegue che il comportamento illegittimo della banca per non aver valutato il merito creditizio, integrando la violazione di una regola di condotta, non potrebbe mai condurre ad una declaratoria di nullità del contratto di finanziamento.
La condotta della banca, infatti, legittima il cliente a far valere una responsabilità contrattuale ovvero precontrattuale della stessa, con conseguente onere in capo al cliente di specificamente allegare la condotta integrante la violazione, dimostrare il danno e dare prova del nesso causale tra condotta e danno.
Nella specie, assume parte opponente che l'istituto di credito, al momento di erogazione del finanziamento, non avrebbe provveduto a verificare il merito creditizio, poiché – ove ciò fosse avvenuto – si sarebbe avveduta che il Pt_1
pagina 9 di 13 sin dal 2016, era titolare unicamente di una pensione di invalidità e che aveva già stipulato altri finanziamenti.
La domanda è anzitutto infondata per genericità delle allegazioni in merito alla lamentata condotta scorretta della banca.
In particolare, parte opponente ha sostenuto la sussistenza di un precedente finanziamento, di cui residuava la somma di euro 11.500,00 che però è stato estinto attraverso l'erogazione del finanziamento per cui è causa, mentre ha solo genericamente affermato di avere, già alla data di erogazione del predetto finanziamento, ulteriori esposizioni debitorie, con un complessivo indebitamento impossibile da fronteggiare.
In tal senso, pur avendo sostenuto di avere in essere altri debiti alla data Pt_1 di stipula dei contratti per cui è causa, non ha specificato quali fossero le altre esposizioni debitorie, l'ammontare complessivo delle stesse e il rapporto tra entrate economiche e debiti, così da rendere concreta la doglianza in ordine alla mancata valutazione da parte della banca del merito creditizio.
In proposito, giova evidenziare come la mera deduzione di essere in una condizione di indebitamento impossibile da fronteggiare alla data di stipula dei contratti per cui è causa si appalesa evidentemente generica e frutto di una mera valutazione dell'opponente, non accompagnata da idonee allegazioni in ordine all'effettiva situazione economica del alla data di stipula dei contratti Pt_1 rispetto alle esposizioni debitorie contratte.
Peraltro, va anche detto che la circostanza che il disponesse della Pt_1 pensione di invalidità e che non fosse titolare di beni immobili è rimasta allo stadio puramente assertivo, non avendo l'opponente prodotto la documentazione che ha dichiarato di aver allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Ne discende che, da un lato, non si ha evidenza delle asserzioni di parte opponente circa la sussistenza di un reddito complessivo dell'opponente che si regge esclusivamente sulla percezione della pensione di invalidità e, dall'altro, non sussistono nemmeno sufficienti allegazioni – oltre che prove – che il Pt_1 avesse, alla data di stipula dei contratti per cui è causa, esposizioni debitorie tali pagina 10 di 13 da lasciar ragionevolmente presumere l'inadempimento dell'opponente e, quindi, la mancata valutazione del merito creditizio da parte di Controparte_1
In proposito, a nulla rileva la circostanza che – presumibilmente nel Pt_1
2022, essendo tale l'anno di iscrizione a ruolo della procedura indicata dall'opponente – avesse proposto domanda di esdebitazione dinanzi all'Organismo di Composizione della Crisi del Tribunale di Perugia.
Le concessioni di credito per cui è causa risalgono al 2018 e al 2019, ovvero ad un periodo antecedente alla richiesta di esdebitazione, sicché, in difetto di elementi che possano dare conto della sussistenza di esposizioni debitorie che, rapportate al reddito dell'opponente alla data di stipula dei finanziamenti per cui
è causa, rendevano improbabile la restituzione delle somme prestate, non può che ritenersi insufficiente l'allegazione dell'inadempimento della banca ai propri doveri di verifica del merito creditizio.
Elemento neutro ai fini della valutazione della condotta scorretta dell'opposta è, infine, lo stato di salute del peraltro anch'esso rimasto indimostrato non Pt_1 essendo rinvenibile in atti la documentazione richiamata nell'atto di citazione dall'opponente.
La presenza di patologie non sarebbe, di per sé, elemento idoneo a corroborare la tesi secondo cui l'opponente era già sovra-indebitato alla data di stipula dei contratti per cui è causa e della consapevolezza di tale situazione da parte della banca.
In difetto, allora, di specifiche e puntuali allegazioni in ordine alla sussistenza di pregresse esposizioni debitorie di e della loro entità anche in rapporto Pt_1 alle condizioni economico-finanziarie sussistenti al momento della concessione del credito, non è possibile affermare la responsabilità della banca, non essendo state offerte nemmeno idonee – e non generiche – allegazioni circa l'errore della banca nella valutazione del merito creditizio.
Carenze allegatorie si ravvisano anche in punto di danno e di nesso di causalità tra violazione dell'obbligo di valutazione del merito creditizio e danno.
L'opponente, infatti, si è limitato a sostenere che il danno sofferto è pari “agli interessi ed alle spese tutte reclamate” senza, tuttavia, procedere ad una specifica quantificazione del danno né ad allegare la ragione per la quale ritiene che questo pagina 11 di 13 debba quantificarsi nella non meglio precisata misura degli interessi e delle spese.
Per tutti i motivi esposti, allora, l'opposizione non potrà che ritenersi infondata, mancando sufficienti allegazioni in ordine al danno, al nesso causale e financo alla violazione che si imputa all'istituto di credito per non esser sufficientemente specificato l'indebitamento complessivo dell'opponente alla data di stipula dei contratti per cui è causa, per non essere stato sufficientemente specificato il rapporto tra l'indebitamento e il reddito del e per non aver l'opponente Pt_1 nemmeno fornito riscontro alle deduzioni circa il fatto che il patrimonio del si componesse della sola pensione di invalidità, non avendo prodotto Pt_1 nemmeno la documentazione che ha indicato nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
2. L'esito del giudizio vede, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite sono quindi poste, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a carico dell'opponente.
Le stesse sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della causa (da euro
5.201,00 ad euro 26.000,00), ai valori minimi, tenuto conto dell'attività in concreto svolta (causa di natura documentale) e della natura non complessa delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1239/2023 emesso dal Tribunale di Perugia, che dichiara esecutivo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in complessivi euro 2.540,00, oltre rimborso Controparte_1 forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Perugia, il 5 febbraio 2025
pagina 12 di 13 Il Giudice
Dott.ssa Alessia Zampolini
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA II Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4740/2023
Oggi 4/02/2025, alle ore 10:24, innanzi al dott.ssa Alessia Zampolini, sono comparsi: per l'Avv. VANTAGGIATO LUIGI, oggi sostituito dall'Avv. Parte_1 CO per l'Avv. FICARRA SALVATORE e l'Avv. BUGGIANI, Controparte_1 oggi GALMACCI
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Carloni precisa le conclusioni come da atto di citazione in opposizione a decreto, riportandosi ad esso.
L'Avv. Galmacci precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione, riportandosi ad esso.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa, riportandosi agli atti e rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza, allontanandosi.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Zampolini
pagina 1 di 13 Il giudice, riaperto il verbale in assenza delle parti, ha dato lettura della seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA II Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Monocratico dott.ssa Alessia Zampolini, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al N. 4740 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari”
Tra
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
16/11/1954, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Vantaggiato, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venezia, Via Buzzolla n. 2, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Opponente
e
(C.F. ), in persona dei procuratori speciali Controparte_1 P.IVA_1
e rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, CP_2 Parte_2 dall'Avv. Salvatore Ficarra, dall'Avv. Simona Bognanni e dall'Avv. Raffaella Greco ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Martina Buggiani in
Perugia, Via Cartolari n. 25, come da procure in atti
Opposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 13 ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
1239/2023, emesso dall'intestato Tribunale il 15/09/2023 in favore di
[...]
con cui gli veniva ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di CP_1 euro 17.771,46, oltre interessi e spese della procedura monitoria, di cui euro
13.692,00 per il mancato rimborso del contratto di finanziamento n. 21713935 ed euro 3.3602,28 quale saldo negativo della carta di credito n. 32191143171.
A fondamento dell'opposizione, il ha lamentato l'usurarietà del tasso di Pt_1 interesse applicato al contratto di finanziamento, assumendo che il tasso effettivo globale ammonta al 13,42% se si tiene conto del rapporto tra il capitale mutuato e l'ammontare complessivo del costo del finanziamento “in relazione alla valuta media di 36 mesi”, tasso destinato ad innalzarsi ulteriormente se si sommano anche gli interessi compresi nell'estinzione del precedente finanziamento, avvenuta mediante erogazione del finanziamento per cui è causa.
L'opponente ha inoltre eccepito la mancata verifica del merito creditizio al momento della concessione dei finanziamenti da parte di Controparte_1 deducendo di essere, sin dal 2016, titolare soltanto di una pensione di invalidità e di versare in una condizione di sovraindebitamento, tanto da aver avviato una procedura di esdebitazione davanti all'Organismo di Composizione della Crisi del
Tribunale di Perugia.
In ragione di ciò, parte opponente ha chiesto la rideterminazione dell'importo dovuto all'istituto di credito, ovvero, in subordine, l'accertamento della responsabilità di per la concessione abusiva del credito, Controparte_1 con condanna dell'istituto di credito al risarcimento del danno subito, in misura pari agli interessi ed alle spese ex adverso richieste, da compensare con il credito vantato dall'opposta.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato i motivi di Controparte_1 opposizione, sostenendo, in ordine all'eccezione di usurarietà del tasso di interesse, il mancato superamento delle soglie di usura da parte dell'istituto di credito.
In ordine alla lamentata concessione abusiva del credito, parte opposta ha replicato di aver proceduto alla valutazione del merito creditizio e di aver pagina 3 di 13 verificato che, al momento della richiesta di erogazione del credito, la situazione debitoria di non ne precludeva l'accesso. Pt_1
Ha aggiunto che era onere del cliente rendere della Parte_3 pretesa gravità della situazione finanziaria e patrimoniale del medesimo, in ossequio all'art. 124 bis T.U.B.
Le parti non hanno depositato le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.
In data 25/03/2024, parte opposta ha depositato copia del verbale negativo relativo alla procedura di mediazione esperita ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis, d. lgs. n. 28/2010.
All'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa del 14/01/2025, parte opponente ha insistito per l'accoglimento dell'opposizione, mentre l'istituto di credito opposto ha chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa è stata rinviata all'udienza del 04/02/2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'odierna udienza, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa come da verbale che precede.
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1. L'opposizione è infondata e va respinta.
1.1 Con il primo motivo di opposizione, l'opponente ha lamentato, in relazione al contratto di finanziamento n. 21713935, l'applicazione di interessi usurari, da cui ha fatto discendere la gratuità del contratto di finanziamento.
In punto di diritto, va innanzitutto richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, con sentenza n. 19597/2020, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
pagina 4 di 13 Tale principio, sebbene affermato in relazione agli interessi moratori, è senz'altro perfettamente applicabile anche agli interessi corrispettivi.
Nel caso in esame, tenuto conto dell'insegnamento della Suprema Corte, non può che rilevarsi che l'eccezione di usurarietà degli interessi pattuiti è solo genericamente formulata, non avendo parte opponente né indicato il tipo contrattuale e, quindi, la categoria di riferimento indicata nei decreti ministeriali di rilevazione del tasso usurario, né la misura del t.e.g.m. nel periodo considerato a cui aggiungere l'aumento previsto dalla legge per l'individuazione della soglia dell'usura.
Parte opponente avrebbe dovuto, in altri termini, indicare, sulla scorta dei decreti ministeriali di rilevazione del tasso usurario, quale fosse il decreto ministeriale da prendere in considerazione in relazione al periodo in cui è stato stipulato il contratto, quale fosse la categoria di operazioni a cui ricondurre il contratto bancario stipulato dalle parti e, infine, indicare il t.e.g.m. riportato nel decreto ministeriale a cui sommare l'aumento previsto dalla legge per l'individuazione del tasso-soglia.
Non solo.
L'opponente avrebbe anche dovuto chiaramente indicare quale fosse il tasso di interesse pattuito, tenuto conto di tutti i costi connessi al credito, da raffrontare con il tasso soglia.
Anche sotto questo profilo, l'allegazione si appalesa generica, atteso che l'opponente si è limitato ad indicare un tasso del 13,42%, a suo dire da maggiorarsi ulteriormente in ragione degli interessi applicati per l'estinzione anticipata di altro finanziamento, senza però indicare l'ammontare del costo del finanziamento che ritiene aver superato le soglie dell'usura.
Né potrebbe sopperire al mancato assolvimento dell'onere di allegazione la rilevabilità d'ufficio dell'usurarietà del tasso.
Il rilievo d'ufficio, infatti, costituisce una valutazione di diritto che il giudice opera sulla base di un fatto già compiutamente allegato, non essendo comunque consentito al giudice, in ossequio al principio dispositivo, rilevare fatti non allegati dalle parti (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 26242/2014).
Ma vi è di più.
pagina 5 di 13 Come detto, parte opponente assume la natura usuraria degli interessi in ragione del rapporto tra il capitale mutuato e il costo complessivo del credito “in relazione alla valuta media di 36 mesi”, calcolando nella misura del 13,42% il tasso effettivo globale, a cui aggiungere un imprecisato aumento ove si tenga conto anche degli interessi compresi nell'estinzione del precedente finanziamento.
Ebbene, premesso che non è dato comprendere cosa l'opponente intenda per valuta media di 36 mesi, si osserva che se l'opponente ha voluto far riferimento alla durata di trentasei mesi del finanziamento, si appalesa - anche così interpretando la doglianza – del tutto incomprensibile perché si voglia verificare la natura usuraria dell'interesse sulla scorta di una durata contrattuale diversa da quella pattuita, che è di 72 mesi.
Ad ogni buon conto, ciò che balza evidentemente all'occhio è che parte opponente ha svolto propri calcoli di usurarietà – resi peraltro non intellegibili – senza tener conto delle istruzioni della Banca d'Italia, mai richiamate dal nella sua Pt_1 dissertazione sulla natura usuraria degli interessi.
In punto di diritto, va osservato che la disciplina relativa all'usura è posta da una fonte legislativa primaria, ricavata dagli articoli 644 c.p. e 1815 c.c., che demanda alla fonte sub-legislativa secondaria del Decreto Ministeriale, emanato sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia, l'individuazione del TEGM (Tasso Effettivo
Globale Medio, in base al quale viene poi fissato il tasso usurario), e quindi della soglia di usurarietà.
Il giudizio in punto di usurarietà si basa, quindi, sul raffronto fra un dato concreto (lo specifico TEG del contratto oggetto di contenzioso) ed un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione) sicché, se tale confronto non viene fatto adoperando la medesima metodologia di calcolo, il dato che se ne ricava non può che essere considerato in principio viziato.
In questo senso è la giurisprudenza di legittimità secondo cui "quand'anche le rilevazioni effettuate da Banca d'Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia) questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi ove sia in gioco – in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed
pagina 6 di 13 economica – l'applicazione delle sanzioni civili e penali, derivante dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina anti-usura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione. Ed in effetti, l'utilizzo di metodologie e formule matematiche alternative, non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale, quanto quella del TEGM: il che significa che il giudice — chiamato a verificare il rispetto della soglia anti- usura — non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d'Italia, con il TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio" (cfr. Cass. Civ. n. 12965 del
2016 in motivazione, con orientamento che ha trovato conferma nella giurisprudenza delle Sezioni Unite che hanno ribadito l'assoluta rilevanza e decisività del rispetto del criterio di simmetria o omogeneità dei dati del raffronto per la verifica del superamento del tasso soglia per l'usura – cfr. Cass. Civ. Sez.
Un. n. 16303 del 2018).
Le istruzioni della Banca d'Italia hanno natura di norme tecniche autorizzate dalla normativa regolamentare al fine di dare uniforme attuazione al disposto della normativa primaria, ove si consideri che la questione del computo nel TEG delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito richiede necessariamente l'esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula matematica e, a tal fine, la scelta operata dalla Banca
d'Italia appare del tutto congrua e ragionevole nell'ambito della ricordata discrezionalità (cfr. Tribunale di Milano sez. VI, 1 ottobre 2015 in www.dejure.it ).
Detto altrimenti, il calcolo basato su una metodologia di natura diversa urta contro l'art. 644, comma 4 c.p., combinato col disposto dell'art. 2 L. 108/1996, la quale affida ad una fonte tecnica di secondo livello il compito di integrare il dettato normativo primario attraverso la disciplina dei criteri di accertamento del tasso effettivo medio globale.
Nel caso di specie, il calcolo proposto dall'opponente non risulta fondato sulle istruzioni della Banca d'Italia per il calcolo dell'usura, avendo il preteso Pt_1 di verificare l'usura tenendo conto di una valuta media di trentasei mesi nonché
pagina 7 di 13 preteso di procedere ad una non meglio precisata sommatoria con gli interessi di estinzione del precedente finanziamento senza che sia stato chiarito il fondamento, secondo i criteri della Banca d'Italia, di tale proposta di calcolo.
Alla luce di quanto argomentato, dunque, l'eccezione si appalesa inammissibile per mancato assolvimento dell'onere di specifica allegazione posto a carico dell'opponente.
Né tale difetto di allegazione poteva essere superato attraverso la richiesta di ordine di esibizione “del dettaglio delle somme erogate e del totale degli interessi, accessori e spese complessivamente pattuite in contratto, così da verificare il mancato superamento del tasso soglia”.
Come detto, spetta a parte opponente che assume la natura usuraria del tasso di interesse pattuito allegare l'avvenuto superamento del tasso soglia mediante le specifiche deduzioni di cui si è ampiamente detto sopra, avendo l'opposto sufficientemente dimostrato il proprio credito mediante la produzione del contratto – in cui sono indicati il tasso di interesse e gli altri costi connessi all'erogazione del credito – e l'allegazione dell'inadempimento.
1.2 Tanto chiarito in ordine all'eccezione di usurarietà del tasso di interesse, va ora esaminata la doglianza relativa alla mancata valutazione del merito creditizio e la conseguente domanda risarcitoria proposta da parte opponente.
Come noto, la valutazione del merito creditizio ha ad oggetto la verifica della solvibilità del soggetto che richiede il credito, ossia della sua capacità di restituire la somma accordatagli.
Essa risponde, quindi, ad una duplice finalità: da un lato, una finalità più propriamente pubblicistica di tutela della banca medesima e, più in generale, dell'intero sistema bancario e del mercato creditizio;
dall'altro, una finalità di stampo più prettamente privatistico, di tutela (anche) del soggetto finanziato, soprattutto quando non sufficientemente strutturato per valutare le proprie condizioni economiche.
Con riferimento alla disciplina consumeristica, l'art. 124 bis TUB, che ha recepito la direttiva europea 2008/48/CE, stabilisce che il finanziatore è tenuto, in vista della stipula del contratto di finanziamento con il consumatore, a valutare il pagina 8 di 13 merito creditizio sulla scorta di informazioni adeguate, eventualmente fornite dal consumatore ovvero ottenute consultando un'apposita banca dati.
L'onere che incombe sull'istituto di credito di valutare il merito creditizio del consumatore rientra, allora, nell'ambito di quelle misure di trasparenza e di assistenza che mirano a responsabilizzare sia l'assunzione del debito sia l'erogazione del credito nella misura e alle condizioni adatte alle capacità di restituzione del consumatore.
Ne discende, quindi, un divieto del finanziatore di contrarre in presenza di non solide condizioni finanziarie e di concludere contratti che non siano sostenibili in relazione alla capacità reddituali del soggetto.
La normativa richiamata, però, non individua il rimedio da applicare nel caso di violazione dell'obbligo di valutazione del merito creditizio.
In difetto allora di espresse sanzioni di nullità del contratto, deve essere tenuta ferma la distinzione tra regole di validità e regole di comportamento, così come cristallizzata dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cosiddetta "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto
è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità" (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 26724 del 2007).
Ne consegue che il comportamento illegittimo della banca per non aver valutato il merito creditizio, integrando la violazione di una regola di condotta, non potrebbe mai condurre ad una declaratoria di nullità del contratto di finanziamento.
La condotta della banca, infatti, legittima il cliente a far valere una responsabilità contrattuale ovvero precontrattuale della stessa, con conseguente onere in capo al cliente di specificamente allegare la condotta integrante la violazione, dimostrare il danno e dare prova del nesso causale tra condotta e danno.
Nella specie, assume parte opponente che l'istituto di credito, al momento di erogazione del finanziamento, non avrebbe provveduto a verificare il merito creditizio, poiché – ove ciò fosse avvenuto – si sarebbe avveduta che il Pt_1
pagina 9 di 13 sin dal 2016, era titolare unicamente di una pensione di invalidità e che aveva già stipulato altri finanziamenti.
La domanda è anzitutto infondata per genericità delle allegazioni in merito alla lamentata condotta scorretta della banca.
In particolare, parte opponente ha sostenuto la sussistenza di un precedente finanziamento, di cui residuava la somma di euro 11.500,00 che però è stato estinto attraverso l'erogazione del finanziamento per cui è causa, mentre ha solo genericamente affermato di avere, già alla data di erogazione del predetto finanziamento, ulteriori esposizioni debitorie, con un complessivo indebitamento impossibile da fronteggiare.
In tal senso, pur avendo sostenuto di avere in essere altri debiti alla data Pt_1 di stipula dei contratti per cui è causa, non ha specificato quali fossero le altre esposizioni debitorie, l'ammontare complessivo delle stesse e il rapporto tra entrate economiche e debiti, così da rendere concreta la doglianza in ordine alla mancata valutazione da parte della banca del merito creditizio.
In proposito, giova evidenziare come la mera deduzione di essere in una condizione di indebitamento impossibile da fronteggiare alla data di stipula dei contratti per cui è causa si appalesa evidentemente generica e frutto di una mera valutazione dell'opponente, non accompagnata da idonee allegazioni in ordine all'effettiva situazione economica del alla data di stipula dei contratti Pt_1 rispetto alle esposizioni debitorie contratte.
Peraltro, va anche detto che la circostanza che il disponesse della Pt_1 pensione di invalidità e che non fosse titolare di beni immobili è rimasta allo stadio puramente assertivo, non avendo l'opponente prodotto la documentazione che ha dichiarato di aver allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Ne discende che, da un lato, non si ha evidenza delle asserzioni di parte opponente circa la sussistenza di un reddito complessivo dell'opponente che si regge esclusivamente sulla percezione della pensione di invalidità e, dall'altro, non sussistono nemmeno sufficienti allegazioni – oltre che prove – che il Pt_1 avesse, alla data di stipula dei contratti per cui è causa, esposizioni debitorie tali pagina 10 di 13 da lasciar ragionevolmente presumere l'inadempimento dell'opponente e, quindi, la mancata valutazione del merito creditizio da parte di Controparte_1
In proposito, a nulla rileva la circostanza che – presumibilmente nel Pt_1
2022, essendo tale l'anno di iscrizione a ruolo della procedura indicata dall'opponente – avesse proposto domanda di esdebitazione dinanzi all'Organismo di Composizione della Crisi del Tribunale di Perugia.
Le concessioni di credito per cui è causa risalgono al 2018 e al 2019, ovvero ad un periodo antecedente alla richiesta di esdebitazione, sicché, in difetto di elementi che possano dare conto della sussistenza di esposizioni debitorie che, rapportate al reddito dell'opponente alla data di stipula dei finanziamenti per cui
è causa, rendevano improbabile la restituzione delle somme prestate, non può che ritenersi insufficiente l'allegazione dell'inadempimento della banca ai propri doveri di verifica del merito creditizio.
Elemento neutro ai fini della valutazione della condotta scorretta dell'opposta è, infine, lo stato di salute del peraltro anch'esso rimasto indimostrato non Pt_1 essendo rinvenibile in atti la documentazione richiamata nell'atto di citazione dall'opponente.
La presenza di patologie non sarebbe, di per sé, elemento idoneo a corroborare la tesi secondo cui l'opponente era già sovra-indebitato alla data di stipula dei contratti per cui è causa e della consapevolezza di tale situazione da parte della banca.
In difetto, allora, di specifiche e puntuali allegazioni in ordine alla sussistenza di pregresse esposizioni debitorie di e della loro entità anche in rapporto Pt_1 alle condizioni economico-finanziarie sussistenti al momento della concessione del credito, non è possibile affermare la responsabilità della banca, non essendo state offerte nemmeno idonee – e non generiche – allegazioni circa l'errore della banca nella valutazione del merito creditizio.
Carenze allegatorie si ravvisano anche in punto di danno e di nesso di causalità tra violazione dell'obbligo di valutazione del merito creditizio e danno.
L'opponente, infatti, si è limitato a sostenere che il danno sofferto è pari “agli interessi ed alle spese tutte reclamate” senza, tuttavia, procedere ad una specifica quantificazione del danno né ad allegare la ragione per la quale ritiene che questo pagina 11 di 13 debba quantificarsi nella non meglio precisata misura degli interessi e delle spese.
Per tutti i motivi esposti, allora, l'opposizione non potrà che ritenersi infondata, mancando sufficienti allegazioni in ordine al danno, al nesso causale e financo alla violazione che si imputa all'istituto di credito per non esser sufficientemente specificato l'indebitamento complessivo dell'opponente alla data di stipula dei contratti per cui è causa, per non essere stato sufficientemente specificato il rapporto tra l'indebitamento e il reddito del e per non aver l'opponente Pt_1 nemmeno fornito riscontro alle deduzioni circa il fatto che il patrimonio del si componesse della sola pensione di invalidità, non avendo prodotto Pt_1 nemmeno la documentazione che ha indicato nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
2. L'esito del giudizio vede, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite sono quindi poste, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a carico dell'opponente.
Le stesse sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della causa (da euro
5.201,00 ad euro 26.000,00), ai valori minimi, tenuto conto dell'attività in concreto svolta (causa di natura documentale) e della natura non complessa delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1239/2023 emesso dal Tribunale di Perugia, che dichiara esecutivo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in complessivi euro 2.540,00, oltre rimborso Controparte_1 forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Perugia, il 5 febbraio 2025
pagina 12 di 13 Il Giudice
Dott.ssa Alessia Zampolini
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