Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 11/06/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 00252/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00317/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR ZI IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 317 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Benvegnu', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del medesimo in Trieste, via Timeus 4;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , U.T.G. - Prefettura di Trieste, in persona del Prefetto pro tempore , e Questura di Trieste, in persona del Questore pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;,
per l'annullamento
del provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni del Prefetto di Trieste 0038428 dd. 2.07.2024 e del decreto di rigetto della licenza di porto d'armi per il tiro a volo del Questore di Trieste cat. 6F/00527-2024/P.A.S.I. dd. 18.07.2024;
richiesta risarcimento dei danni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Prefettura di Trieste e della Questura di Trieste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 2 settembre 2024 e depositato il successivo 27 settembre 2024, il signor A.E. ha impugnato innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale il decreto prefettizio in epigrafe compiutamente indicato con cui gli è stata vietata la detenzione di armi e munizioni e quello successivo questorile con cui gli è stato denegato il rinnovo della licenza di porto di fucile per lo sport del tiro a volo.
L’interessato – che rammenta che analogo precedente diniego del rinnovo del porto d’armi è stato annullato da questo Tribunale Amministrativo Regionale con sentenza-OMISSIS- – ha esordito deducendo che “la condotta della Pubblica Amministrazione tanto infra-procedimentale quanto successiva alla precitata sentenza è stata abnormemente distante dai principi di correttezza e trasparenza ed ascrivibile ad un gravissimo abuso di diritto”.
In seguito, dopo essersi soffermato a ripercorre l’ iter amministrativo che ha portato all’emissione del diniego questorile già oggetto di annullamento giurisdizionale di cui si è poco sopra riferito, ha diffusamente dissertato sulla vessatorietà che, a suo avviso, connota il divieto prefettizio sin dalla fase di comunicazione di avvio del relativo procedimento, giungendo ad affermare che le motivazioni che sorreggono tale provvedimento sono – analogamente a quelle poste a fondamento del detto annullato provvedimento questorile – “del tutto prive del ben che minimo residuo di logica o fondamento giuridico, e viziate dall’esclusivo precipuo intento di nuocere” alla sua persona ovvero che viene in rilievo “una sequenza di azioni e atti, in buona parte anche formalmente scorretti (quali ritardi, dichiarazioni mendaci, integrazioni istruttorie superflue, etc.), concatenati e meticolosamente programmati nella loro sequenza al fine di perseguire l’illegittimo intento di danneggiare il ricorrente”.
Ha, quindi, rimarcato che “il provvedimento prefettizio di divieto alla detenzione è viziato dall’illecito fine di nuocere”, per l’appunto, alla sua persona e, pertanto, “radicalmente ed insanabilmente nullo” , nonché sottolineato che è “del tutto assente il requisito dell’attualità del pericolo di abuso delle armi (pericolo che comunque non c’è mai stato)” ed affermato la sua piena affidabilità alla detenzione e al buon uso delle armi.
Ha ritenuto, inoltre, “radicalmente nullo” e deputato ad essere “posto nel nulla” anche il decreto questorile qui gravato, che assume collegato a quello prefettizio “dal medesimo intento illegittimo”.
Tuttavia, ritenendo inadeguato il rimedio del “mero annullamento”, ha espresso l’auspicio che questo Tribunale “si orienti verso l’emanazione di un ordine in forma specifica che non scopra il fianco ad interpretazioni bizzarre e che non lasci <spazio di manovra> alcuno. Spazi infatti che verrebbero certamente sfruttati per aggravare una volta di più la (sua) posizione...”.
Ha, quindi, conclusivamente chiesto a questo giudice di:
“- annullare il provvedimento del Prefetto di Trieste prot. Interno n. 0038428 dd. 2.07.2024 notificato al ricorrente il 4.07.2024, specificamente ordinando allo stesso di adoperarsi senza ritardo al fine di porre rimedio con ogni mezzo al pregiudizio recato al ricorrente;
- annullare il decreto di rigetto del Questore di Trieste Cat. &F/005272024/P.A.S.I. dd. 18.07.2024 notificato al ricorrente il 22.07.2024, specificamente ordinando allo stesso di adoperarsi senza ritardo al fine di porre rimedio al pregiudizio provocato al ricorrente, altresì contestualmente ordinando in modo specifico al medesimo di rilasciare la richiesta licenza di porto d’armi uso sportivo;
- condannare i convenuti a risarcire il danno non patrimoniale provocato al ricorrente per il mancato godimento del diritto ad esercitare l’attività sportiva per l’importo di euro 7.500,00 una tantum, o del differente importo” ritenuto “di giustizia”.
Il Ministero dell’Interno, costituito, ha ricostruito i vari passaggi procedimentali e difeso l’attività provvedimentale posta in essere, concludendo per la reiezione, nella sua interezza, del ricorso ex adverso proposto.
L’affare è stato chiamato alla pubblica udienza del 4 giugno 2025, nel corso della quale il Presidente del Tribunale ha rilevato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per violazione dell’obbligo di specificità dei motivi.
Il difensore del ricorrente, udito tale rilievo, ha negato tale violazione, affermando che la “memoria ha specificato tutto”. Ha, quindi, eccepito la tardività della memoria difensiva dimessa dalla difesa erariale e, per il resto, si è richiamato.
L’Avvocato distrettuale dello Stato si è pure richiamato, rimettendosi alla decisione del Tribunale in ordine alla questione oggetto del rilievo d’ufficio.
La causa è stata, quindi, introitata per la decisione.
Il Collegio ritiene, in primo luogo, di disattendere l’eccezione sollevata dalla difesa del ricorrente nel corso dell’odierna udienza, non essendovi alcun motivo di dubitare che la memoria ex art. 73 c.p.a. dimessa dalla difesa erariale il giorno sabato 3 maggio 2025, alle ore 11.23, sia rispettosa dei termini processuali per il deposito delle memorie rispetto all’odierna udienza pubblica (4 giugno 2025).
Al riguardo, giova, infatti, osservare che nel calcolo dei termini a ritroso il sabato è considerato giorno lavorativo [Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2022, n. 4676: "il sabato è equiparato ai giorni festivi (in virtù della novella di cui all'art. 2, comma 11, d.l. n. 263 del 2005, in vigore dal 1° marzo 2006) solo al fine del compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono di sabato, onde consentire agli avvocati di procedere ai relativi adempimenti, concernenti i termini di notifica e deposito che scadono di sabato, il successivo lunedì; a tutti gli altri effetti il sabato è considerato giorno lavorativo. Il c.p.a. esplicita l'applicabilità della disciplina sul sabato anche al processo amministrativo (art. 52, comma 5, c.p.a.). Questa regola, però, vale solo per i termini che si calcolano in avanti, e non anche per i termini che si calcolano a ritroso; infatti l'art. 52, comma 5, c.p.a. estende al sabato solo la proroga di cui al comma 3, ossia la proroga dei giorni che scadono di giorno festivo, e dunque non anche il meccanismo di anticipazione di cui al comma 4; ne consegue che se un termine a ritroso scade di sabato, esso non va anticipato al venerdì, così come se il termine a ritroso scade di domenica, va anticipato al sabato e non al venerdì" (C.d.S., Sez. V, 24 luglio 2011, n. 4454; T.A.R. Lazio, Sez. II, 5 novembre 2021, n. 11403)].
Inoltre, il deposito è avvenuto pacificamente entro le ore 12.00.
Il ricorso è, in ogni caso, inammissibile come da rilievo ex officio , essendo stato disatteso dal ricorrente il chiaro parametro normativo di riferimento costituito dall’art. 40, c. 1, lett. d, e c. 2, c.p.a., a mente del quale “il ricorso deve contenere distintamente: …. d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso… I motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili”.
Invero, in disparte il fatto che non è nemmeno chiara la domanda demolitoria azionata dal medesimo, posto che nel ricorso alterna con disinvoltura i termini nullità ( rectius nullo) e annullamento, salvo orientarsi, poi, nelle conclusioni per tale ultimo tipo di pronuncia (riconducibile all’art. 29 c.p.a.), assistita - per lo meno per quanto concerne il porto di fucile – dalla richiesta di emissione di un ordine specifico a carico dell’intimato Ministero (segnatamente della Questura di Trieste) di rilasciargli, per l’appunto, la relativa licenza, il Collegio non può esimersi dal rilevare che il ricorso ora in esame si compone – come si evince dal riassunto innanzi offerto, di non agevole redazione - solo di alcune premesse narrative , di apodittiche e generiche considerazioni e delle richieste conclusive.
Si tratta, tuttavia, di elementi che non consentono, nel complesso, di ricostruire quali sarebbero le censure che il ricorrente avrebbe inteso prospettare, con la conseguenza che non è dato comprendere quali sarebbero gli asseriti vizi che affliggerebbero i provvedimenti impugnati.
Manca, in sostanza, finanche quel minimo di specificità in grado di fornire almeno un principio di prova utile all’identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda poi conclusivamente formulata (Cons. Stato, sez. VII, 28 maggio 2025, n. 4653; in termini, ex plurimis , Cons. Stato, sez. VII, 31 marzo 2025, n. 2655; id., 26 febbraio 2025, n. 1690; id., 30 agosto 2024, n. 7322; Sez. VI, 12 aprile 2024, n. 3337; id., 29 marzo 2024, n. 2973; id., 10 gennaio 2024, n. 345; id., 9 luglio 2012, n. 4006; Sez. V, 8 gennaio 2024, n. 270; id., 27 settembre 2022, n. 8321).
Si rammenta, al riguardo, che la prospettazione di un vizio di legittimità (violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere) esige, infatti, sia l’allegazione specifica di un preciso parametro giuridico che in concreto sarebbe stato violato, sia la spendita di argomenti logico-giuridici idonei a contestualizzare l’allegazione dell’esistenza del vizio dedotto (cfr. T.A.R. Molise, n. 187/2024), elementi che, nel caso di specie, sono manifestamente carenti (in termini T.A.R. FVG, sez. I, 13 marzo 2025, n. 88).
In loro difetto non è, invero, invocabile il principio iura novit curia, poiché la conoscenza delle norme da parte del giudice non esonera il ricorrente dall'onere di precisare le ragioni dell'illegittimità degli atti e/o provvedimenti stessi e il preciso parametro normativo che si assume violato (Cons. di Stato, n. 5421/2023; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 5 aprile 2024, n. 6640; T.A.R. Napoli, sez. II, n.4723/2023).
Non può dunque esigersi dal Collegio, né consentirsi - anche per intuitive ragioni di rispetto del contraddittorio - un’estrapolazione di motivi di censura mai chiaramente formulati nel ricorso, destinato a delineare il thema decidendum del giudizio (T.A.R. F.V.G., n. 279/2023).
La domanda di annullamento conclusivamente azionata dal ricorrente non supera, quindi, il vaglio di preliminare ammissibilità.
A sorte analoga è destinata, inoltre, anche l’istanza risarcitoria avanzata dal medesimo, in quanto del tutto generica e non supportata da concreti elementi di riscontro.
In definitiva, il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a..
Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico del ricorrente, vengono liquidate a favore del Ministero intimato nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR ZI IA, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Ministero dell’Interno, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle sue generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore
Daniele Busico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Sinigoi | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.